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Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2018 – ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a. / Commissione

(Causa T-364/16)1

(«Dumping – Importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Cina – Modifica del codice addizionale TARIC per una società – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ricevibilità – Effetti di una sentenza di annullamento – Regola del parallelismo delle forme»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (Ostrava-Kunčice Repubblica ceca), e gli altri 12 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: G. Berrisch, avvocato, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix e J.-F. Brakeland, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il nuovo codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015, L 322, pag. 21).

Dispositivo

La decisione della Commissione europea del 3 giugno 2016 di rimuovere la Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd dall’elenco delle società classificate con il codice addizionale TARIC A 950 e di iscriverla con il codice addizionale TARIC C 129, per tutti i codici della nomenclatura combinata menzionati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 della Commissione, del 7 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, è annullata.

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato.

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1 GU C 305 del 22.8.2016.