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Ricorso proposto il 23 gennaio 2013 - Meta Group/Commissione europea

(Causa T-34/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti : A Bartolini, V. Colcelli, e A. Formica, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

la nota della DG Enterprise and Industry Directorate - General del 11.12.2012 Prot. N. 1687862;

il Financial Audit Report n. S12.16817;

e, per quanto occorrer possa:

la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 12.11.2012, avente ad oggetto "Pagamento mediante compensazione tra crediti della Commissione", con la quale la Commissione comunicava l'avvenuta compensazione del credito di 69.061,80 euro vantato da META GROUP nei confronti della Commissione in relazione al contratto Take-it-Up (n. 245637) con il corrispondente debito così come risultante dalla Debit Note n. 32412078833;

la nota della D.G. dela Budget execution (general budget abd EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 Prot. N. 1380282, avente ad oggetto la compensazione del credito di 16.772, 36 euro vantato da Meta Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative (n. 245599), con il corrispondente debito, così come risultante della Debit Note n. 32412078833;

la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 21.11.2012 Prot. N. 1380323, avente ad oggetto la compensazione del credito di 16.772,36 euro vantato da META Group nei confronti della Commissione in relazione al contratto BCreative con il corrispondente debito di pari importo;

la nota della D.G. della Budget execution (general budget and EDF) della Commissione europea del 22.11.2012 Prot n. 1387638, avente ad oggetto la compensazione del credito di 220.518,25 euro vantato da META GROUP nei confronti della Commissione in relazione ai contratti Take-it-Up (n. 245637) ed Ecolink+ (n. 256224) con la somma di 209.108,92 euro, così come risultano dalla Debit Note n. 32412078833

e per l'effetto condannare l'Amministrazione al pagamento a favore della ricorrente della somma di 424.787,9 euro, oltre interessi di mora;

condannare l'amministrazione al risarcimento del danno consequenziale subito dalla ricorrente.

Con vittoria di spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda le convenzioni di sovvenzioni concluse fra la ricorrente e la Commissione nell'ambito del "Programma quadro per l'innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013)".

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione dei fatti, sulla violazione della previsione di cui all'amendment n. 1 al contratto ECOLINK+ del 14.10.2011, la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché la violazione dei principi di tutela dei diritti acquisti, certezza del diritto e dovere di diligenza.

-    Si afferma su questo punto che la condotta della Commissione ha integrato una violazione degli impegni da essa contrattualmente assunti nei confronti di META, con particolare riferimento all'accettazione della metodologia di calcolo proposta dalla ricorrente.

Secondo motivo, vertente sulla Violazione dell'art. 11 delle Convenzioni di sovvenzioni relative al Programma CIP (BCreative, Take-IT-Up, Ecolink+), sulla violazione del principio di ragionevolezza, nonché sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti.

-    Si afferma su questo punto che la società ricorrente ha fornito la prova che i compensi dei propri soci prestatori d'opera risultano pienamente coerenti con i valori di mercato, nonché con i compensi dei lavoratori autonomi parasubordinati ("in house consultants") e dei dipendenti che svolgono attività similari. Secondo la normativa interna tali minimi possono essere aumentati anche del 100% in caso di ‹‹eccezionale importanza, complessità o difficoltà›› della prestazione richiesta (v. art. 6, comma 1, d.m. 2 settembre 2010, n. 169). L'inquadramento degli esperti internazionali impiegati nelle attività relative ai progetti considerati, assunti da META Group con contratto di "collaborazione coordinata e continuativa", sarebbe altresì pienamente legittimo.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e sulla violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza e predeterminazione dei criteri.

- Si fa valere a questo riguardo che la sussistenza di una pluralità di criteri utilizzabili ai fini della determinazione delle modalità di calcolo dei compensi avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad adottare quello più favorevole per il privato. Una volta preso atto della presenza sul mercato italiano ed europeo di tariffe per i medesimi servizi assai diverse fra loro sarebbe stato opportuno privilegiare la soluzione in grado di recare il minor pregiudizio possibile per la posizione della ricorrente.

Quarto motivo, vertente sull'errore manifesto nella valutazione dei fatti, sulla violazione delle previsioni di cui all'amendment n. 1 al contratto ECOLINK+ del 14.10.2011 e sulla violazione dei principi del legittimo affidamento, della buona fede, di tutela ei diritti acquisti, certezza del diritto e dovere di diligenza.

-    Si fa valere a questo riguardo che gli atti di compensazione sono illegittimi poiché le somme indicate quali crediti spettanti a META in relazione ai predetti contratti risultano sensibilmente inferiori a quanto realmente dovuto. In particolare, la Commissione, in forza delle risultanze del final audit report odiernamente impugnato, avrebbe arbitrariamente applicato per la determinazione dei costi eleggibili relativi ai soci prestatori d'opera un costo orario sensibilmente più basso rispetto a quello proposto da META.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, nonché sull'insufficienza della motivazione.

-    Si afferma su di questo punto che gli atti di compensazione risultano del tutto sforniti di motivazione, anche in merito ai criteri ed ai parametri di calcolo utilizzati. La Commissione, dunque, non essendo ancora noti a META i risultati finali dell'audit report all'epoca della notifica dei provvedimenti di compensazione considerati, avrebbe dovuto esplicitare le valutazioni poste alla base della decisione di utilizzare una metodologia di calcolo dei costi eleggibili diversa da quella contrattualmente determinata.

Sesto motivo, vertente sull'errore manifesto nell'effettuazione dei calcoli per la determinazione delle somme spettanti alla ricorrente.

-     Si afferma a questo riguardo che i calcoli effettuati dalla Commissione in sede di compensazione si appalesano, altresì, errati. Difatti, anche applicando i flate rate relativi al Programma "Marie Curie" i conti risultano non coerenti.

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