Language of document : ECLI:EU:T:2014:852

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

3 ottobre 2014 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un inserto – Disegno o modello anteriore – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche visibili della componente di un prodotto complesso – Valutazione del disegno o modello anteriore – Articoli 3, 4, 5, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑39/13,

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, con sede in Ełk (Polonia), rappresentata inizialmente da M. Nentwig e G. Becker, successivamente da Nentwig, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da F. Mattina, successivamente da P. Bullock, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o., con sede in Szprotawa (Polonia), rappresentata inizialmente da B. Rokicki, successivamente da D. Rzazewska, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 novembre 2012 (procedimento R 1512/2010‑3), relativa a un procedimento di nullità tra la Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. e la Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 gennaio 2013;

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 maggio 2013;

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2013;

in seguito all’udienza del 2 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Il 1° settembre 2003, la Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni o modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Il disegno o modello di cui è stata richiesta la registrazione è destinato ad essere applicato ai «battiscopa», appartenenti alla classe 25-02 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato, ed è raffigurato nel modo seguente:

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3        Il disegno o modello è stato registrato lo stesso giorno della domanda di registrazione con il numero 000070438-0002 e pubblicato sul Bollettino dei disegni o modelli comunitari n. 2003/035, del 9 dicembre 2003.

4        L’11 settembre 2007, la Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o., interveniente, ha presentato dinanzi all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello in questione. Il motivo dedotto a sostegno della domanda si fondava sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli da 4 a 6 dello stesso regolamento.

5        L’interveniente ha affermato che il disegno o modello contestato non era nuovo, in quanto disegni o modelli identici erano stati immessi in commercio nel 1999 dalla società turca Nil Plastik e dalle società tedesche Bolta e Döllken. A sostegno della propria domanda, l’interveniente ha tra l’altro prodotto una selezione di pagine del catalogo «Programm 1999» di Döllken (in prosieguo: il «catalogo Döllken») contenente le seguenti raffigurazioni:

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6        Con decisione del 31 maggio 2010, la divisione di annullamento dell’UAMI ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità, per il motivo che il disegno o modello contestato non era nuovo. Essa ha fondato la propria valutazione su una delle raffigurazioni contenute nel catalogo Döllken del 1999, qui di seguito riprodotta (in prosieguo: il «disegno o modello anteriore D1»):

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7        In sostanza, la divisione di annullamento ha ritenuto che il disegno o modello contestato non presentasse alcuna differenza visibile rispetto al disegno o modello anteriore D1, poiché faceva parte di un prodotto complesso e la sua unica caratteristica visibile durante una normale utilizzazione era la superficie anteriore.

8        Il 4 agosto 2010 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, contro la decisione della divisione di annullamento.

9        Con decisione dell’8 novembre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto, in sostanza, che il disegno o modello contestato dovesse essere dichiarato nullo in quanto privo di novità e di carattere individuale. Più in particolare, la commissione di ricorso ha rilevato che il disegno o modello contestato faceva parte di un prodotto complesso ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002 e che l’unica parte visibile del medesimo, durante la normale utilizzazione, era la superficie piatta della base. Dal momento che la superficie piatta del disegno o modello contestato coincideva con la superficie piatta del disegno o modello anteriore D1, la commissione di ricorso ha ritenuto che tali due disegni o modelli fossero identici e che, di conseguenza, il disegno o modello contestato non fosse nuovo. Allo stesso modo, le impressioni globali prodotte dai disegni o modelli in conflitto su un utilizzatore informato del disegno o modello contestato, vale a dire, nel caso di specie, un artigiano che acquisti abitualmente dei battiscopa, sarebbero identiche. Conseguentemente, il disegno o modello contestato sarebbe privo di carattere individuale.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

11      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      La ricorrente deduce tre motivi a sostegno del proprio ricorso, il primo attinente alla violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, il secondo vertente sulla violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, di detto regolamento ed il terzo riguardante la violazione dell’articolo 62 del medesimo regolamento.

13      Nell’ambito del suo primo motivo, in sostanza, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha ritenuto a torto che il disegno o modello contestato fosse privo di novità e di carattere individuale.

14      L’UAMI e l’interveniente sono del parere che la commissione di ricorso abbia affermato correttamente che il disegno o modello contestato non fosse dotato di novità e di carattere individuale.

15      L’articolo 25 del regolamento n. 6/2002 dispone quanto segue:

«1.      Il disegno o modello comunitario può essere dichiarato nullo solo nei seguenti casi:

(...)

b)      se il disegno o modello non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9;

(...)».

16      Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 6/2002:

«(...)

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:

a)      la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e

b)      le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e individualità.

3. Per “normale utilizzazione” a termini del paragrafo 2, lettera a) s’intende l’impiego da parte dell’utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione».

17      Conformemente all’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002, per «prodotto complesso» s’intende un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

18      Dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, risulta che un disegno o modello comunitario registrato si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione. Al paragrafo 2 del medesimo articolo è precisato che i disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

19      Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

20      È alla luce delle disposizioni summenzionate che occorre esaminare il presente ricorso.

21      In via preliminare si deve rilevare, al pari della commissione di ricorso, che il disegno o modello contestato si compone di una parte piatta e di due parti laterali che si aprono in un angolo leggermente superiore a 90 gradi e che presentano sporgenze rivolte verso l’esterno al livello delle loro «estremità libere», e che la domanda di registrazione lo descrive come destinato ad essere applicato ai battiscopa.

22      Prima di procedere al confronto dei disegni o modelli in conflitto ai fini della valutazione della novità e della individualità del disegno o modello contestato, occorre determinare se quest’ultimo configuri una componente di un prodotto complesso e, in caso di risposta affermativa, quali siano le sue parti visibili durante la normale utilizzazione. Occorre altresì analizzare il disegno o modello anteriore D1 su cui si è fondata la commissione di ricorso, dato che la ricorrente contesta la valutazione di tale disegno o modello effettuata dalla commissione di ricorso e, conseguentemente, l’identità dei disegni o modelli in esame.

 Sulla qualificazione del disegno o modello contestato quale componente di un prodotto complesso

23      La commissione di ricorso ha ritenuto che il disegno o modello contestato costituisse la componente di un prodotto complesso composto da un battiscopa dotato di una cavità destinata ad accogliere cavi elettrici o fili telefonici e dal disegno o modello contestato, ossia un inserto destinato a coprire la cavità, adattato al battiscopa e che può essere smontato e rimontato. Allo stesso modo, tale disegno o modello sarebbe una componente di un prodotto complesso qualora incorporato in altri tipi di battiscopa, giacché la sua parte piatta sarebbe montata sulla parete e il battiscopa sarebbe fissato agli elementi laterali sporgenti per mezzo di un altro gruppo di elementi sporgenti posti sulla faccia posteriore dello stesso. In ogni caso, pertanto, il disegno o modello contestato configurerebbe una componente di un prodotto complesso.

24      La ricorrente sostiene che il disegno o modello contestato è un prodotto multifunzionale, che si presta ad essere utilizzato in più modi e che la sua utilizzazione non può essere circoscritta a quella di una componente di un prodotto complesso. Essa cita in sostanza due modalità di impiego del disegno o modello contestato, vale a dire quella per cui esso è destinato a coprire una cavità in un battiscopa e quella per cui esso è destinato ad essere integrato in un pavimento o in una parete. Ebbene, la parete o il pavimento non possono essere considerati un prodotto. La ricorrente sostiene altresì che l’articolo 3, lettera c), del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato restrittivamente e che, pertanto, un disegno o modello non va considerato una componente di un prodotto complesso a meno che tale utilizzazione sia la sua unica modalità di impiego ragionevole.

25      L’UAMI ritiene che le differenti modalità di impiego del disegno o modello contestato presentate dalla ricorrente confermino che il medesimo faccia parte di un prodotto complesso.

26      Occorre anzitutto rammentare che è essenziale determinare se il disegno o modello contestato configuri una componente di un prodotto complesso atteso che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 6/2002, per le componenti dei prodotti complessi, solo le caratteristiche visibili durante la normale utilizzazione devono essere prese in considerazione nell’ambito di un raffronto dei disegni o modelli di cui trattasi.

27      Per quanto attiene al caso di specie, si deve rilevare che, come risulta dal fascicolo e segnatamente dai documenti allegati all’atto di ricorso, il disegno o modello contestato costituisce la componente di un prodotto complesso, in quanto è destinato a coprire la cavità di un battiscopa e, in modo accessorio, una cavità presente in una parete o in un pavimento.

28      Al riguardo va notato che la ricorrente, pur sostenendo che il disegno o modello contestato è un prodotto multifunzionale, menziona essenzialmente soltanto le modalità di impiego di tale disegno o modello quale inserto in un battiscopa, in una parete o in un pavimento. È vero che essa cita parimenti la possibilità di utilizzare il disegno o modello contestato come prodotto indipendente, ossia come canale porta cavi, e rinvia sul punto all’allegato A7 dell’atto di ricorso. Interrogata all’udienza, tuttavia, la ricorrente ha riconosciuto che quest’ultima utilizzazione non è che una possibilità. Sebbene non vadano escluse le potenziali utilizzazioni di un disegno o modello, occorre però rilevare che un uso puramente ipotetico del disegno o modello contestato, quale quello presentato nell’allegato A7 dell’atto di ricorso, non può essere preso in considerazione allorché dal fascicolo risulta chiaramente che, nell’ipotesi specifica, il disegno o modello contestato sarà applicato essenzialmente ad una componente utilizzata quale inserto per coprire una cavità.

29      Il disegno o modello contestato costituisce quindi la componente di un prodotto complesso.

 Sulle caratteristiche visibili della componente durante la normale utilizzazione

30      A termini dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 6/2002, le caratteristiche visibili di un disegno o modello che costituiscono una componente di un prodotto complesso devono possedere di per sé i requisiti di novità e di individualità. Conformemente al paragrafo 3 di detto articolo, per normale utilizzazione s’intende l’impiego da parte dell’utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

31      Occorre pertanto determinare quali siano le caratteristiche visibili durante la normale utilizzazione del prodotto.

32      Al punto 25 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha affermato che per l’utilizzatore finale del disegno o modello contestato, ossia l’utilizzatore delle stanze in cui siano montati dei battiscopa, resta visibile unicamente la superficie piatta anteriore del medesimo allorché esso funge da inserto per coprire la cavità di un battiscopa. Per contro, nell’ambito di un’utilizzazione come quella illustrata nel catalogo Döllken, non resterebbe visibile alcuna parte del disegno o modello, giacché esso risulterebbe nascosto dietro il battiscopa.

33      La ricorrente contesta le affermazioni della commissione di ricorso e sostiene che tutte le parti del disegno o modello contestato rimangono visibili durante la normale utilizzazione di esso, vale a dire qualora il disegno o modello contestato sia fabbricato in materiale trasparente, nel caso di rimozione dell’inserto durante l’installazione dei cavi nel battiscopa nonché qualora le estremità di un battiscopa non siano coperte.

34      L’UAMI ritiene che il rilievo della commissione di ricorso secondo cui la sola parte visibile del disegno o modello contestato durante la normale utilizzazione sarebbe la sua superficie piatta è fondata. Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente, esso afferma che la rimozione dell’inserto dal battiscopa durante la riparazione dei cavi o il loro posizionamento nella cavità non rientra in una normale utilizzazione. Inoltre, non è logico ipotizzare che le estremità del battiscopa possano essere lasciate scoperte.

35      In più, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto constatato dalla commissione di ricorso, il disegno o modello contestato non può essere utilizzato in combinazione con un battiscopa del tipo rappresentato nel catalogo Döllken, ossia fissato contro una parete e coperto da un battiscopa fissato agli elementi sporgenti del disegno o modello mediante un altro insieme di elementi sporgenti presenti sul battiscopa stesso. Tale operazione sarebbe impossibile, in particolare perché le sporgenze del disegno o modello contestato sarebbero troppo lunghe per rientrare nella parte posteriore di un battiscopa.

36      Al riguardo, si deve necessariamente rilevare che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso viene considerato nuovo e dotato di carattere individuale solo nei limiti in cui la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo. Ne consegue che l’utilizzazione del disegno o modello consistente nel fissare lo stesso alla parte posteriore di un battiscopa ne renderebbe impossibile la protezione e, pertanto, nel caso di specie non deve essere presa in considerazione. La sola utilizzazione del disegno o modello contestato da prendersi in considerazione ai fini della presente analisi è quella della sua applicazione all’inserto utilizzato per coprire una cavità. La conclusione della commissione di ricorso secondo cui nessuna delle parti della componente a cui il disegno o modello è applicato resterebbe visibile una volta che questo sia fissato dietro un battiscopa, pertanto, non è pertinente nel caso di specie, senza che una simile circostanza incida sulla legittimità della decisione impugnata. La ricorrente non può quindi affermare utilmente che le sporgenze del disegno o modello contestato sarebbero troppo lunghe.

37      Occorre dunque esaminare unicamente la visibilità delle caratteristiche del disegno o modello contestato quando questo funge da inserto per coprire una cavità in un battiscopa o in una parete.

38      Orbene, come rilevato dalla commissione di ricorso, solo la superficie piatta del disegno o modello contestato resta visibile allorché questo è utilizzato per coprire una cavità in un battiscopa o in una parete. Ciò viene peraltro illustrato dai documenti prodotti negli allegati da A8 a A13 dell’atto di ricorso.

39      Occorre altresì esaminare, a questo punto, l’argomento della ricorrente secondo cui, dato che la parete o il pavimento in cui verrebbe inserito il prodotto al quale viene applicato il disegno o modello contestato non è un prodotto ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 6/2002, il criterio della visibilità non dovrebbe essere applicato al disegno o modello contestato.

40      A questo proposito, va sottolineato che la visibilità è un requisito essenziale per la protezione dei disegni o modelli comunitari. Infatti, dal considerando 12 del regolamento n. 6/2002 risulta che la protezione non dovrebbe essere accordata alle componenti di un prodotto che non siano visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di una componente che non sia visibile una volta montata. Ne consegue che, ai fini del presente esame, non è necessario valutare se le cavità che il disegno o modello contestato dovrebbe coprire siano presenti in un prodotto nel senso stretto dell’articolo 3 del regolamento n. 6/2002, ma, al contrario, valutare le caratteristiche visibili durante la normale utilizzazione, così come ha fatto la commissione di ricorso nel caso di specie.

41      Gli altri argomenti invocati dalla ricorrente non possono rimettere in discussione tale conclusione della commissione di ricorso.

42      Innanzitutto, l’istallazione dei cavi elettrici o telefonici nella cavità di un battiscopa coperto dall’inserto, al quale il disegno o modello contestato è applicato, ricade tra le eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002, nel senso che gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione non possono essere considerati rientrare nella normale utilizzazione. Dal momento che simili operazioni sono di natura temporanea, l’istallazione o la sostituzione dei cavi in una cavità corrisponde precisamente a un intervento di manutenzione o assistenza ai sensi della disposizione summenzionata. Inoltre, al punto 26 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto correttamente che, nel corso del normale impiego, i battiscopa vengano rimossi soltanto in caso di rinnovo della stanza, di riparazione o di sostituzione dei cavi o dei fili telefonici. Di conseguenza, essa ha giustamente ritenuto che lo smontaggio e l’ispezione regolari dell’inserto esulassero dalla normale utilizzazione.

43      Poi, per quanto riguarda la possibilità di non coprire le estremità di un battiscopa, lasciando così scorgere la parte trasversale dello stesso e il profilo trasversale dell’inserto, si deve ritenere che, come rilevato dall’UAMI, non sarebbe logico lasciare scoperte le estremità di un prodotto, laddove questo è essenzialmente concepito per nascondere i cavi. Del resto, dall’allegato A13 dell’atto di ricorso (pagine da 61 a 64) risulta chiaramente che i battiscopa nei quali è inserita la componente cui si applica il disegno o modello contestato presentano elementi per nascondere le loro estremità. Oltretutto, nell’allegato 14 dell’atto di ricorso (pag. 66) si precisa altresì che l’utilizzo di cappucci e di adattatori consente di procedere ad una rapida e facile installazione anche da soli, il che nel caso di specie dimostra che è prevista la copertura dei profili laterali dei battiscopa.

44      Infine, per quanto attiene alla situazione in cui il disegno o modello venga fabbricato in materiale trasparente, deve rilevarsi che le illustrazioni dell’utilizzazione dell’inserto fornite negli allegati A8, A9 e A12 dell’atto di ricorso non consentono di affermare che un lato trasparente lasci scorgere le sporgenze dell’inserto quando questo è fissato ad un battiscopa, a una parete o a un pavimento. Allo stesso modo, al punto 29 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha giustamente asserito che i due disegni o modelli in conflitto, nella rappresentazione fornita, potevano applicarsi a prodotti realizzati con diversi materiali e non solo con materiali trasparenti. Inoltre, l’UAMI sostiene giustamente che detta caratteristica non compare sulla rappresentazione grafica del disegno o modello contestato.

45      Pertanto, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui la sola caratteristica visibile del disegno o modello contestato nel corso di una normale utilizzazione sarebbe la sua superficie anteriore non è viziata da alcun errore.

 Sulla valutazione del disegno o modello anteriore

46      La ricorrente fa valere che il disegno o modello anteriore D1 è caratterizzato da una linea semplice con due ganci semplici e corti alle sue estremità. Dato che su tale disegno non sarebbe rappresentato alcun prodotto tridimensionale, qualunque idea di superficie piatta resterebbe vaga e incerta. La conclusione della commissione di ricorso, contenuta al punto 30 della decisione impugnata, secondo cui il disegno o modello anteriore D1 rappresenterebbe un prodotto dotato di superficie piatta, sarebbe quindi erronea. Risulterebbe inoltre dal documento «Examination of Applications for Registered Community Designs» dell’UAMI che le caratteristiche di un disegno o modello anteriore che non sono rappresentate sufficientemente in un’immagine che possa essere stata divulgata anteriormente non possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato.

47      L’UAMI sostiene che la rappresentazione del disegno o modello anteriore che appare, in particolare, nel catalogo Döllken consente di «capire il prodotto stesso» e, quindi, di paragonarlo utilmente al disegno o modello contestato. Il fatto che il disegno o modello anteriore sia raffigurato solo di profilo non esclude che si possa effettuare un confronto con il disegno o modello contestato, in quanto la forma e le caratteristiche del disegno o modello anteriore sarebbero perfettamente individuabili nel caso di specie, e ciò anche se lo stesso è raffigurato in sezione bidimensionale e non in modo prospettico.

48      A questo proposito occorre anzitutto notare che il regolamento n. 6/2002 non dispone che, per la valutazione della novità e del carattere individuale ai sensi degli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento, la raffigurazione grafica di un disegno o modello di cui si chiede la registrazione, né quella di un disegno o modello già divulgato al pubblico, debba essere prospettica, a condizione che tale raffigurazione grafica consenta di identificare la forma e le caratteristiche del disegno o modello. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha potuto correttamente considerare che la raffigurazione del disegno o modello così come divulgata nel catalogo Döllken consentisse di stabilire la forma e le caratteristiche di tale disegno o modello anteriore nonché il suo modo di impiego.

49      Si deve poi esaminare la questione della visibilità del disegno o modello anteriore nel corso della normale utilizzazione. Nel caso di specie, al punto 30 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha ritenuto che l’unica caratteristica visibile, come per il disegno o modello contestato, sia il lato anteriore piatto. Orbene, conformemente al catalogo Döllken, in cui figura segnatamente il disegno o modello anteriore D1, questo è fissato alla parte posteriore di un battiscopa. Ne consegue che il medesimo non è visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso di cui fa parte.

50      Al riguardo, va osservato che la commissione di ricorso, al punto 21 della decisione impugnata, valutando l’utilizzazione del disegno o modello contestato ha rilevato che i battiscopa, come quelli presentati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità, si componevano di un lato di base piatto con elementi sporgenti montati sulla parete e di un battiscopa fissato a tali elementi per mezzo di un altro insieme di elementi sporgenti posti sulla sua faccia posteriore e strettamente incastrati. Essa ne ha dedotto, al punto 25 della decisione impugnata, che, utilizzato in tal modo, l’elemento rappresentato tanto dal disegno o modello contestato quanto dal disegno o modello anteriore non era visibile.

51      Dal momento che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello che costituiscono una componente di un prodotto complesso che non è visibile nel corso del normale impiego di tale prodotto complesso non può essere protetto, si deve ritenere, per analogia, che la novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario non possano essere valutati confrontando lo stesso con un disegno o modello anteriore il quale, in quanto componente di un prodotto complesso, non sia visibile nel corso della normale utilizzazione dello stesso.

52      Il criterio della visibilità, enunciato al considerando 12 del regolamento n. 6/2002 e ricordato al precedente punto 40, si applica dunque al disegno o modello anteriore. All’udienza l’UAMI ha altresì riconosciuto che ai due disegni o modelli in conflitto devono applicarsi gli stessi criteri.

53      Ne consegue che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel confrontare i disegni o modelli in questione, in quanto ha considerato che, durante la normale utilizzazione, la parte anteriore del prodotto, alla quale sarebbe applicato il disegno o modello anteriore e che farebbe parte di un prodotto complesso, resti visibile. In tal senso, essa non ha correttamente individuato gli elementi visibili del disegno o modello anteriore. Orbene, come indicato al precedente punto 51, una domanda di dichiarazione di nullità non può fondarsi su un disegno o modello anteriore che, in quanto componente di un prodotto complesso, non sia visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo. Di conseguenza, l’esame della novità e del carattere individuale del disegno o modello contestato operato dalla commissione di ricorso è errato. Tale circostanza è sufficiente per accogliere il presente motivo.

54      Ne consegue che il presente motivo deve essere accolto senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti e motivi dedotti dalla ricorrente.

 Sulle spese

55      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

56      Poiché l’UAMI è risultato soccombente, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

57      In osservanza dell’articolo 87, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di procedura, l’interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 novembre 2012 (procedimento R 1512/2010‑3) è annullata.

2)      L’UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński.

3)      La Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. sopporterà le proprie spese.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 ottobre 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.