Language of document : ECLI:EU:T:2017:505

Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL PRESIDENTEDELLA SESTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

10 luglio 2017 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nelle cause riunite T-34/13 e T-35/13,

Meta Group Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da A. Bartolini, V. Colcelli e A. Formica, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Lyal e D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, nella causa T‑34/13, da un lato, la domanda di annullamento della relazione finale di controllo contabile intitolata "Competitiveness and Innovation Framework programme - Financial audit of META GROUP Srl - Italy" (n° S12.16817), nonché, per quanto possa occorrere, di diverse decisioni della Commissione, adottate tra l’11 e il 22 novembre 2012, relative al recupero mediante compensazione di una parte degli anticipi versati alla ricorrente in esecuzione dei contratti Take-it-Up (n. 245637), BCreative (n. 245599) e Ecolink+ (n. 256224), conclusi nell’ambito del "Programma-quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013)" e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente, e, nella causa T‑35/13, da un lato, la domanda di annullamento di diverse decisioni della Commissione, adottate tra l’11 e il 22 novembre 2012, relative al recupero mediante compensazione di una parte degli anticipi versati alla ricorrente in esecuzione dei contratti Take-it-Up (n. 245637), BCreative (n.  245599) e Ecolink+ (n. 256224), conclusi nell’ambito del "Programma-quadro per l’innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013)" e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente.


1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 giugno 2017, la parte ricorrente ha comunicato al Tribunale, ai sensi dell’articolo 125 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti e ha chiesto che le spese siano compensate, considerando l’asserita illegittimità delle compensazioni effettuate dalla Commissione nei confronti di somme non esigibili.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 giugno 2017, la parte convenuta ha comunicato di non avere osservazioni riguardo alla rinuncia agli atti e ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Ai sensi dell’articolo 136, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

4        Nella fattispecie, gli elementi risultanti dal fascicolo non dimostrano che la convenuta abbia tenuto un comportamento atto a giustificare la condanna di quest’ultima alle spese.

5        Si deve pertanto cancellare le cause dal ruolo e condannare la ricorrente alle spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      Le cause riunite T34/13 e T35/13 sono cancellate dal ruolo del Tribunale.

2)      Meta Group Srl sopporterà le spese.

Lussemburgo, 10 luglio 2017

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

 G. Berardis


* Lingua processuale: l’italiano.