Language of document : ECLI:EU:T:2012:367

Causa T‑279/09

Antonino Aiello

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Notifica della memoria dell’opponente dinanzi alla commissione di ricorso — Regola 50, paragrafo 1, regola 20, paragrafo 2, e regola 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 — Diritti della difesa»

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012 ?II ‑ 0000

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione — Competenza del Tribunale — Ingiunzione rivolta all’Ufficio — Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6)

2.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Notifica — Notifica della memoria dell’opponente dinanzi alla commissione di ricorso — Notifica al rappresentante designato o al rappresentante comune

(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 20, § 2, 50, § 1, 67, § 1, 75, § 1, e 77)

3.      Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Decisioni dell’Ufficio — Rispetto dei diritti della difesa — Portata del principio

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 17)

2.      Dal combinato disposto delle regole 50, paragrafo 1, e 20, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, risulta che, nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) comunica al richiedente il marchio comunitario, che ha proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, la memoria dell’opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni.

Ai sensi della regola 67, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune, ai sensi della regola 75, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune. Pertanto, l’Ufficio non può invocare l’asserita notifica della memoria dell’opponente al ricorrente stesso al fine di giustificare la mancata notifica al rappresentante del ricorrente.

Peraltro, dalla regola 77 del regolamento n. 2868/95, ai sensi della quale qualsiasi notifica inviata a un rappresentante produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato, non può dedursi che la notifica al rappresentato ha valore di notifica al rappresentante. Se così fosse, la regola 67 del citato regolamento sarebbe priva di effetti.

(v. punti 24, 29, 31)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 33-34)