Language of document : ECLI:EU:T:2014:852

Causa T‑39/13

Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un inserto – Disegno o modello anteriore – Novità – Carattere individuale – Caratteristiche visibili della componente di un prodotto complesso – Valutazione del disegno o modello anteriore – Articoli 3, 4, 5, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2014

1.      Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Componente che deve restare visibile durante la normale utilizzazione del prodotto per essere considerata nuova e dotata di carattere individuale

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, considerando 12° e art. 4, § 2, a)]

2.      Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso – Componente che deve restare visibile durante la normale utilizzazione del prodotto per essere considerata nuova e dotata di carattere individuale – Impossibilità di una valutazione dei requisiti per mezzo di un confronto con il disegno o modello anteriore invisibile in quanto componente di un prodotto complesso

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 4, § 2, a)]

1.      Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, sui disegni o modelli comunitari, un disegno o modello che costituisce una componente di un prodotto complesso viene considerato nuovo e dotato di carattere individuale solo nei limiti in cui la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo.

La visibilità è un requisito essenziale per la protezione dei disegni o modelli comunitari. Infatti, dal considerando 12 del regolamento n. 6/2002 risulta che la protezione non dovrebbe essere accordata alle componenti di un prodotto che non siano visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di una componente che non sia visibile una volta montata.

(v. punti 36, 40)

2.      Dal momento che, in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 6/2002, sui disegni o modelli comunitari, un disegno o modello costituente una componente di un prodotto complesso che non è visibile nel corso del normale impiego di tale prodotto complesso non può essere protetto, si deve ritenere, per analogia, che la novità e il carattere individuale di un disegno o modello comunitario non possano essere valutati confrontando lo stesso con un disegno o modello anteriore il quale, in quanto componente di un prodotto complesso, non sia visibile nel corso della normale utilizzazione dello stesso. Il criterio della visibilità, enunciato al considerando 12 del regolamento n. 6/2002, si applica dunque al disegno o modello anteriore.

(v. punti 51, 52)