Language of document : ECLI:EU:F:2008:167

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

11 dicembre 2008

Causa F‑116/06

Anne Buckingham e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione cosiddetta di “seconda filiera” – Esercizio di promozione 2005 – Attribuzione di punti di priorità – Disposizioni transitorie – DGE dell’art. 45 dello Statuto – Parità di trattamento – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Buckingham e altri tredici funzionari della Commissione chiedono, in sostanza, l’annullamento della decisione 23 novembre 2005, pubblicata nelle Informations administratives n. 85‑2005, con cui non sono stati loro concessi, per l’anno 2004, punti di priorità in riconoscimento del lavoro compiuto nell’interesse dell’istituzione nel corso dell’anno 2003.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Sistema di promozione istituito dalla Commissione – Decisione di attribuzione di talune categorie di punti di promozione – Atto preparatorio – Decisione che fissa il numero totale di punti attribuiti ai funzionari – Decisione impugnabile

(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)

2.      Funzionari – Promozione – Passaggio da un sistema all’altro

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1, primo comma)

1.      Nell’ambito del sistema di promozione istituito dalla Commissione, le decisioni individuali di attribuzione di talune categorie di punti di promozione, adottate prima che l’autorità che ha il potere di nomina fissi definitivamente il punteggio totale ottenuto da ciascun funzionario, costituiscono atti preparatori, preliminari e necessari alla decisione finale che fissa il punteggio totale. Ciò si verifica, in particolare, nel caso della concessione da parte dei direttori generali, in applicazione di una normativa interna della Commissione, di punti di priorità messi a disposizione di ciascuna direzione generale, ovvero nel caso dell’attribuzione da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, su proposta dei comitati di promozione, di punti di priorità in riconoscimento del lavoro compiuto nell’interesse dell’istituzione, in applicazione della detta normativa. Queste decisioni non fissano in maniera definitiva la posizione dell’autorità che ha il potere di nomina nei confronti dei funzionari interessati.

Ciò premesso, la decisione definitiva dell’autorità che ha il potere di nomina che fissa il punteggio totale ottenuto da ciascun funzionario, consultabile nel fascicolo di promozione individuale, è costituita da un insieme di decisioni definitive di attribuzione di categorie particolari di punti di promozione. Generalmente, queste decisioni risultano dalla ripartizione del punteggio totale ottenuto da ciascun funzionario quale risulta nel fascicolo di promozione individuale del funzionario. Sebbene queste decisioni di attribuzione di talune categorie di punti di promozione debbano essere considerate, anch’esse, come decisioni preparatorie e preliminari alla decisione che fissa il punteggio totale e non possano quindi far decorrere il termine di reclamo, nondimeno esse costituiscono decisioni che fissano, in maniera definitiva, la situazione del funzionario interessato per quanto riguarda la categoria di punti di cui trattasi.

Di conseguenza, si deve ritenere che, chiedendo, nella fase finale della procedura di promozione, l’annullamento dell’elenco dei funzionari ai quali sono stati attribuiti punti di priorità in riconoscimento del lavoro compiuto nell’interesse dell’istituzione, il funzionario abbia necessariamente inteso contestare il punteggio totale da lui ottenuto e il suo ricorso non può essere respinto in quanto irricevibile solo per il fatto di non essere stato formalmente diretto contro la decisione che fissa il punteggio totale.

(v. punti 50-54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 ottobre 2006, causa T‑311/04, Buendía Sierra/Commissione (Racc. pag. II‑4137, punti 96 e 97)

2.      I vincoli inerenti al passaggio da un modo di gestione ad un altro, per quanto riguarda la carriera dei funzionari, possono imporre all’amministrazione di scostarsi temporaneamente, ed entro certi limiti, dall’applicazione rigorosa delle norme e dei principi di valore permanente che si applicano normalmente alle situazioni controverse. Tuttavia, tali scostamenti devono essere giustificati da un’esigenza imperativa connessa alla transizione e non possono eccedere, nella loro durata o nella loro portata, quanto è indispensabile per garantire un passaggio ordinato da un regime all’altro.

3.      Nell’ambito del primo esercizio di promozione soggetto ad un nuovo sistema di promozione basato sulla quantificazione dei meriti, istituito da una normativa interna della Commissione che prevede misure provvisorie destinate a garantire la transizione dal vecchio al nuovo sistema, qualora sia previsto di attribuire ai funzionari di grado A 12 diversi tipi di punti di priorità, per l’anno anteriore a tale esercizio di promozione, ma la Commissione decida di limitare l’attribuzione di punti di priorità a titolo transitorio, una siffatta limitazione non può essere considerata come eccedente il potere di cui dispone l’amministrazione per regolamentare, in via transitoria, il mutamento delle norme relative alla promozione dei funzionari. Infatti, essa non fa altro che fissare un limite alla presa in considerazione dei meriti anteriormente riconosciuti.

Anche se è teoricamente possibile concepire un sistema diverso, l’amministrazione non ha obblighi al riguardo. Infatti, il cambiamento dei metodi in vigore per la promozione dei funzionari ha, per definizione, lo scopo di rimediare a taluni inconvenienti risultanti dall’applicazione delle vecchie norme. È pertanto inerente a tale processo di riforma, di cui l’amministrazione può valutare con ampio margine di manovra la necessità, il fatto di far partire su nuove basi, da una determinata data, la valutazione dei meriti dei funzionari.

(v. punti 81-83)

Riferimento:

Corte: 1° luglio 1976, causa 62/75, De Wind/Commissione (Racc. pag. 1167, punto 17)

Tribunale di primo grado: 13 luglio 1995, causa T‑557/93, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑603, punto 20); 11 febbraio 2003, causa T‑30/02, Leonhardt/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑41 e II‑265, punti 51 e 55); 3 maggio 2006, causa T‑393/04, Klaas/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑103 e II‑A‑2‑465, punto 56), e Buendía Sierra/Commissione, cit. (punti 213 e 220)