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Ricorso proposto il 24 ottobre 2013 – Germania / Commissione

(Causa T-557/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 e l’allegato alla decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione europea, del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui escludono dal finanziamento dell’Unione europea i pagamenti di importo totale pari a EUR 6 192 951,34 realizzati dagli organismi pagatori competenti della Repubblica federale di Germania nell’ambito dell’attuazione del regime di aiuti al settore della fecola di patate per gli anni compresi tra il 2003 e il 2005;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo: violazione delle condizioni di concessione dei premi e degli aiuti – pagamento del prezzo minimo

La ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999 1 e dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 2 , in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1868/94 3 , l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 97/95 4 , l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2236/2003 5 e l’articolo 26 del regolamento (CE) n. 2237/2003 6 , nel senso che le spese sono state escluse dal finanziamento, sebbene le condizioni di concessione dei premi e degli aiuti siano state soddisfatte, perché il prezzo minimo è stato pagato per la quantità richiesta.

Secondo motivo: difetto di motivazione

Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente fa valere una violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto la Commissione non ha motivato a sufficienza e in modo esente da contraddizioni le ragioni per cui deve risultare dagli articoli 11 del regolamento n. 97/95, 10 del regolamento n. 2236/2003 e 26 del regolamento n. 2237/2003, tenendo conto dell’insieme delle versioni linguistiche, come condizione per il pagamento del premio o dell’aiuto, che la fecoleria ha già versato il prezzo minimo per la quantità complessiva di patate consegnata nel corso di una campagna di commercializzazione.

Terzo motivo: violazione dell’obbligo di comunicare i reclami entro un termine di 24 mesi

La ricorrente eccepisce la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con il quinto comma, lettera a), del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 7 e dell’articolo 31, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 4, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, nonché dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 8 , perché la Commissione non ha validamente comunicato per iscritto alla Repubblica federale di Germania, entro 24 mesi dalla data in cui le spese sono state effettuate, il reclamo (omissione di «controlli essenziali») su cui si basa l’esclusione delle medesime.

Quarto motivo: eccessiva durata del procedimento

Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente fa valere la violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, dell’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005 e dell’articolo 11 del regolamento n. 885/2006, in combinato disposto con il principio generale di diritto dell’avvio di un procedimento amministrativo entro un termine ragionevole, nonché la violazione dei diritti della difesa, perché la durata del procedimento dinanzi alla Commissione è stata eccessiva.

Quinto motivo: violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento n. 1258/1999, dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità

Con tale motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione, procedendo a una rettifica forfettaria del 10%, non ha valutato adeguatamente la natura e la portata tutt’al più limitata di un’eventuale infrazione e non ha tenuto conto del fatto che l’Unione non aveva subito in concreto alcun pregiudizio finanziario e che non è mai esistito il rischio reale dell’insorgere di un pregiudizio del genere.

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1 Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

2 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 197, pag. 4).

4 Regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione, del 17 gennaio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 16, pag. 3).

5 Regolamento (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (GU L 339, pag. 45).

6 Regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 339, pag. 52).

7 Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).

8 Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90).