Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 7 marzo 2013 – UOP / Commissione
(causa T‑198/09)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che chiude un procedimento in materia di aiuti – Impresa concorrente dell’impresa beneficiaria dell’aiuto – Legittimazione ad agire – Presupposti (Artt. 88, § 2, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 22-27, 35)
2. Procedura – Termine per la produzione delle prove – Art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 1, e 66, § 2) (v. punto 32)
Oggetto
| Annullamento parziale della decisione 2009/157/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, concernente la misura di aiuto a cui la Francia ha dato esecuzione a favore del gruppo IFP [C 51/05 (ex NN 84/05)] (GU 2009, L 53, pag. 13). |
Dispositivo
1) | | Il riscorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | La UOP Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’IFP. |