Language of document : ECLI:EU:T:2009:214

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

22 giugno 2009

Causa T‑340/08 P

Marianne Timmer

contro

Corte dei conti delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Fatti nuovi e sostanziali – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 5 giugno 2008, causa F‑123/06, Timmer/Corte dei conti (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Marianne Timmer sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Corte dei conti delle Comunità europee nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione – Esposizione nel ricorso dei motivi e degli argomenti di diritto – Motivi insufficientemente precisi – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art 138, n. 1, lett. c)]

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Riapertura – Presupposto – Fatto nuovo sostanziale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Un’impugnazione, dinanzi al Tribunale di primo grado, di una decisione del Tribunale della funzione pubblica che non contenga alcun argomento specifico a sostegno di una domanda di annullamento e che si limiti a rinviare ai «risultati di una verifica documentale di fatti nuovi» per corroborare una domanda di risarcimento danni non soddisfa i requisiti dell’art. 138, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado e dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

(v. punti 24 e 25)

2.      La nomina illegittima di un funzionario non può inficiare la legittimità degli atti che quest’ultimo deve compiere nell’esercizio delle sue funzioni. In particolare, la nomina illegittima di un superiore gerarchico non può viziare le decisioni di quest’ultimo relative alla valutazione di un funzionario.

L’illegittimità di una nomina non può pertanto essere considerata come un fatto essenziale che giustifichi una domanda di riesame di rapporti informativi non contestati entro i termini.

(v. punti 39, 41 e 42)