Language of document : ECLI:EU:C:2016:541

ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

7 luglio 2016 (*)

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Ammende – Valutazione della capacità contributiva – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Competenza estesa al merito – Presa in considerazione dei fatti successivi alla decisione controversa – Principi di proporzionalità e di parità di trattamento – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑523/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 settembre 2015,

Westfälische Drahtindustrie GmbH, con sede in Hamm (Germania),

Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, con sede in Hamm,

Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG, con sede in Iserlohn (Germania),

rappresentate da C. Stadler, Rechtsanwalt,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka, H. Leupold e G. Meessen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot e E. Regan (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la loro impugnazione, la Westfälische Drahtindustrie GmbH (in prosieguo: la «WDI»), la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la «WDV») e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Pampus») chiedono l’annullamento, da un lato, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T‑393/10, EU:T:2015:515; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto tribunale ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento e alla riforma della decisione C(2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), come modificata dalla decisione C(2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C(2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011 (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché, dall’altro, della lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011 (in prosieguo: la «lettera del 14 febbraio 2011»).

 Contesto normativo

2        Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), all’articolo 23, paragrafo 2, prevede che:

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

a)      commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101] o dell’articolo [102 TFUE] (…)

(…)».

3        L’articolo 31 di tale regolamento così recita:

«La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga un’ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata».

4        Il punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») dispone, sotto il titolo «Capacità contributiva»:

«In circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».

 Fatti

5        Il settore interessato dalla causa in esame è quello dell’acciaio per precompresso (in prosieguo: l’«APC»). Con tale espressione si intendono fili e trefoli metallici formati da vergelle e, in particolare, l’acciaio per calcestruzzo precompresso, che fornisce elementi per balconi, pali di fondazione o tubature, e l’acciaio per calcestruzzo postensione, utilizzato nella realizzazione di opere di ingegneria strutturale, di opere sotterranee e di ponti.

6        La WDI, denominata in precedenza Klöckner Draht GmbH, è un’impresa tedesca operante nel settore siderurgico, che produce in particolare APC. Dal 3 settembre 1987, la WDI è detenuta per il 98% dalla WDV, la quale, dal 1° luglio 1997, è detenuta, a sua volta, per due terzi dalla Pampus.

7        Il 19 e il 20 settembre 2002, dopo aver ricevuto informazioni dal Bundeskartellamt (Autorità federale garante della concorrenza, Germania) e da un produttore di APC riguardo a un’infrazione all’articolo 101 TFUE, la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di varie imprese.

8        Al termine della propria indagine, e dopo aver respinto la domanda di trattamento favorevole presentata dalla WDI, la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2008, una comunicazione degli addebiti riguardante varie società, tra le quali figurano le ricorrenti. Tutti i destinatari di detta comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi. L’11 e il 12 febbraio 2009 ha avuto luogo un’audizione, alla quale hanno partecipato le ricorrenti.

9        Quattordici imprese, tra le quali figurano le ricorrenti, hanno fatto valere altresì un’incapacità contributiva ai sensi dell’articolo 35 degli orientamenti del 2006. Esse hanno fornito giustificazioni a sostegno di tale domanda.

10      Con la decisione controversa, la Commissione ha affermato che vari fornitori di APC avevano violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, a partire dal 1° gennaio 1994, l’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), partecipando a un’intesa a livello europeo nonché nazionale e regionale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1984 e il 19 settembre 2002. La Commissione ha ritenuto che la Klöckner Draht, divenuta WDI, avesse partecipato direttamente a tale infrazione per tutto il periodo indicato. La Commissione ha altresì contestato al sig. Pampus, quale amministratore della Pampus e della WDI, di aver partecipato direttamente a varie riunioni dell’intesa e di aver impartito direttamente istruzioni ai suoi dipendenti, tanto che si è ritenuto che la WDV e la Pampus abbiano esercitato un’influenza determinante sulla WDI per tutto il periodo nel quale ne avevano detenuto il controllo. Pertanto, alla WDI è stata inflitta un’ammenda di importo pari a EUR 46,55 milioni. La WDV e la Pampus sono state ritenute responsabili in solido per detta infrazione, rispettivamente, per un importo di EUR 38,855 milioni e di EUR 15,485 milioni.

11      Con la decisione controversa, la Commissione ha inoltre respinto la domanda delle ricorrenti volta a ottenere che, in applicazione del punto 35 degli orientamenti del 2006, fosse loro concessa una riduzione di ammenda in conseguenza della presa in considerazione della loro capacità contributiva.

12      La domanda presentata dalle ricorrenti ai fini di una nuova valutazione di tale capacità contributiva è stata respinta con la lettera del 14 febbraio 2011.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2010, le ricorrenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento e alla riforma della decisione controversa.

14      Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2010, le ricorrenti hanno presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione di detta decisione.

15      Con l’ordinanza del 13 aprile 2011, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione (T‑393/10 R; in prosieguo: la «decisione del giudice del procedimento sommario», EU:T:2011:178), il presidente del Tribunale ha accolto in parte la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalle ricorrenti, disponendo la sospensione dell’obbligo ad esse imposto di costituire una garanzia bancaria a favore della Commissione per evitare la riscossione immediata delle ammende inflitte loro con la decisione controversa, a condizione che le medesime versassero a tale istituzione, da un lato, la somma di EUR 2 milioni prima del 30 giugno 2011 e, dall’altro, rate mensili di EUR 300 000 il 15 di ogni mese, a partire dal 15 luglio 2011 e fino a nuovo ordine, ma al più tardi fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

16      A sostegno del loro ricorso le ricorrenti avevano dedotto nove motivi, di cui solo il sesto e il nono rilevano ai fini della presente impugnazione. Il sesto motivo verteva, in particolare, sulla violazione del principio di proporzionalità in quanto la Commissione non aveva tenuto conto della loro mancanza di capacità contributiva nella decisione controversa. Il nono motivo riguardava la valutazione della loro capacità contributiva nella lettera del 14 febbraio 2011, di cui le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento al Tribunale il 19 aprile 2011.

17      Con la sentenza impugnata, il Tribunale, accogliendo questi due motivi, ha annullato la decisione controversa, in quanto tale decisione infliggeva un’ammenda alle ricorrenti, nonché la lettera del 14 febbraio 2011, per il motivo che la Commissione, in tale lettera, era incorsa in errori nel valutare la loro capacità contributiva. Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale, che dava anch’esso applicazione agli orientamenti del 2006, ha tuttavia dichiarato che le ricorrenti non avevano fondati motivi per sostenere che dovesse essere concessa loro una riduzione dell’ammenda per mancanza di capacità contributiva e, pertanto, ha fissato l’ammenda a un importo pari a quello ad esse inflitto nella decisione controversa.

 Conclusioni delle parti

18      Con la loro impugnazione, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

–        in via principale, annullare la sentenza impugnata in quanto le condanna al pagamento di un’ammenda, o annullare in toto detta sentenza e la decisione controversa, in quanto infligge loro un’ammenda, nonché la lettera del 14 febbraio 2011 e l’ammenda stessa;

–        in subordine, ridurre l’ammenda inflitta con tale decisione o annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale affinché riduca l’ammenda inflitta con la decisione controversa, e

–        condannare la Commissione alle spese relative sia al procedimento di primo grado sia all’impugnazione.

19      La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.

 Sull’impugnazione

20      Le ricorrenti deducono tre motivi a sostegno della propria impugnazione. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 nonché sull’inosservanza del sistema di ripartizione delle funzioni e dell’equilibrio istituzionale. Il secondo motivo verte sulla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento. Il terzo motivo verte sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

21      In forza dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.

22      Occorre applicare detta disposizione nel caso di specie.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

23      Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver violato i limiti della sua competenza estesa al merito, in quanto non si è limitato a controllare la decisione controversa estinguendo, riducendo o aumentando l’ammenda, ma ha pronunciato una decisione autonoma infliggendo un’ammenda, che, per quanto riguarda la loro capacità contributiva, si fonda su fatti nuovi, successivi alla decisione controversa e alla lettera del 14 febbraio 2011.

24      Pertanto, il Tribunale, ai sensi del dispositivo della sentenza impugnata, avrebbe «condannato» le ricorrenti al pagamento di un’ammenda. Parimenti, al punto 302 della sentenza impugnata, il Tribunale preciserebbe che l’importo dell’ammenda risulta dalla propria decisione, nel momento in cui quest’ultima viene pronunciata.

25      Così facendo, il Tribunale avrebbe violato il sistema di ripartizione delle funzioni e l’equilibrio istituzionale nonché il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sostituendosi alla Commissione. Avendo riformato la decisione controversa disponendone l’annullamento in quanto infliggeva un’ammenda, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che non si doveva modificare l’importo dell’ammenda.

26      Con la seconda parte del primo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver dichiarato, ai punti 109, 302 e 335 della sentenza impugnata, che, per valutare la capacità contributiva di un’impresa nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, occorre, in via di principio, tener conto della situazione esistente alla data in cui lo stesso si pronuncia. Così facendo, il Tribunale avrebbe derogato alla propria giurisprudenza, quale risulta, in particolare, dalla sentenza del 14 maggio 2014, Donau Chemie/Commissione (T‑406/09, EU:T:2014:254).

27      Se il Tribunale fosse legittimato a tener conto di un miglioramento della capacità contributiva dei singoli verificatosi successivamente all’annullamento dell’ammenda iniziale, ne deriverebbe un effetto dissuasivo per questi ultimi, inconciliabile con il principio dello Stato di diritto e una violazione del principio della riserva giurisdizionale nei confronti delle autorità amministrative, le quali si trovano nella posizione migliore per valutare i fatti. In ogni caso, la presa in considerazione di elementi successivi all’adozione della decisione che infligge un’ammenda dovrebbe essere esclusa quando, come nella fattispecie, tale decisione è stata annullata proprio in quanto infligge un’ammenda. Infatti, se la decisione controversa fosse stata conforme al diritto, il Tribunale non avrebbe dovuto procedere a un controllo della stessa esteso al merito.

28      La Commissione sostiene che il primo motivo, nelle sue due parti, è del tutto infondato.

 Giudizio della Corte

29      Con le due parti del primo motivo di impugnazione, che devono essere esaminate congiuntamente, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, in quanto ha inflitto esso stesso una nuova ammenda, tenendo conto di elementi successivi all’adozione della decisione controversa.

30      Occorre ricordare che il sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE consiste in un controllo di legittimità degli atti delle istituzioni stabilito all’articolo 263 TFUE, il quale può essere integrato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE nonché dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 e su richiesta delle ricorrenti, dall’esercizio da parte del Tribunale di una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni inflitte in tale settore dalla Commissione (v., in particolare, sentenze del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 42, e del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 71).

31      Nell’esercizio della propria competenza estesa al merito il giudice dell’Unione è abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la propria valutazione per la determinazione dell’importo di tale sanzione a quella della Commissione, autrice dell’atto in cui detto importo è stato inizialmente fissato (v., in particolare, sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 75).

32      Pertanto, il giudice dell’Unione può riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento (sentenza del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 86), al fine di sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta (v., in particolare, sentenze del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, EU:C:2013:606, non pubblicata, punto 104, e del 22 ottobre 2015, AC‑Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 74).

33      Tale competenza è esercitata tenendo conto di tutte le circostanze di fatto (sentenze del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 86, e del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:606, punto 104).

34      Ne discende che il giudice dell’Unione può esercitare la sua competenza estesa al merito quando il problema dell’importo dell’ammenda è sottoposto alla sua valutazione (sentenze dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 62, e del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:606, punto 105), e l’esercizio di tale competenza comporta il trasferimento definitivo a quest’ultimo del potere di infliggere sanzioni (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 693).

35      Nella fattispecie, nell’ambito del suo controllo di legittimità della decisione controversa, il Tribunale, dopo aver respinto dal primo al quarto motivo nonché il settimo e l’ottavo motivo dedotti dalle ricorrenti, ha considerato, ai punti da 285 a 332 della sentenza impugnata, che la Commissione era incorsa in errori nella valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti, ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006, e che detti errori erano tali da comportare l’annullamento, da un lato, della decisione controversa, in quanto con quest’ultima è stata inflitta un’ammenda alle ricorrenti, e, dall’altro, della lettera del 14 febbraio 2011.

36      Al termine di tale controllo di legittimità, il Tribunale ha considerato che fosse giustificato l’esercizio, nella fattispecie, della sua competenza estesa al merito. Applicando, ai punti da 333 a 358 della sentenza impugnata, gli orientamenti del 2006, il Tribunale ha considerato, in base agli elementi forniti dalle parti riguardo alla situazione finanziaria delle ricorrenti, quale si era evoluta dopo l’adozione della decisione controversa, che queste ultime non avessero fondati motivi per sostenere che si doveva conceder loro una riduzione di ammenda a causa della mancanza di capacità contributiva, per motivi analoghi a quelli previsti al punto 35 di detti orientamenti, e che, pertanto, le ricorrenti dovevano essere condannate al pagamento di un’ammenda di importo pari a quello inflitto nella decisione controversa.

37      Così facendo, il Tribunale non ha affatto ecceduto i limiti della sua competenza estesa al merito.

38      Se è vero che l’esercizio, da parte del Tribunale, del controllo di legittimità della decisione controversa ha comportato, nella fattispecie, l’annullamento di tale decisione in quanto in detto provvedimento la Commissione ha inflitto un’ammenda alle ricorrenti, tale circostanza non implica affatto, contrariamente a quanto fanno valere queste ultime, che il Tribunale, per tale ragione, fosse privo del potere di esercitare la sua competenza estesa al merito. Infatti, il medesimo continuerebbe ad essere pienamente investito della questione relativa alla valutazione dell’importo dell’ammenda, in quanto le ricorrenti avevano concluso, nel loro ricorso, per la riduzione di tale importo, in particolare, a causa della mancanza di capacità contributiva, ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006.

39      Esercitando la sua competenza estesa al merito, il Tribunale disponeva quindi, in via esclusiva, del potere sanzionatorio nei confronti delle ricorrenti e, pertanto, era abilitato, in base agli elementi forniti dalle parti e nel rispetto del principio del contraddittorio, a riformare l’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta con la decisione controversa.

40      Dato che il Tribunale ha quindi sostituito regolarmente la propria valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda l’esercizio del potere sanzionatorio, la circostanza che, infine, esso abbia ritenuto opportuno mantenere l’importo dell’ammenda pari a quello fissato nella decisione controversa non incide sulla regolarità di tale esercizio (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, EU:C:2009:505, punto 88).

41      Lo stesso vale per l’uso del termine «condannare», al punto 358 e nel dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, risulta sufficientemente dalla motivazione di tale sentenza che il Tribunale ha esercitato la sua competenza estesa al merito per riformare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione nella decisione controversa.

42      Quanto alla presa in considerazione, da parte del Tribunale, di elementi successivi alle date di adozione della decisione controversa e della lettera del 14 febbraio 2011, occorre ricordare che, nella fattispecie, la riforma dell’importo dell’ammenda risulta dall’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito.

43      Orbene, in tale ambito, il giudice dell’Unione è abilitato a tener conto, per integrare l’esercizio del controllo di legittimità, di tutte le circostanze di fatto che ritiene pertinenti, indipendentemente dal fatto che siano precedenti o successive alla decisione adottata (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1974, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, 6/73 e 7/73, EU:C:1974:18, punti 51 e 52; del 22 gennaio 2013, Commissione/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, punto 49; del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione, C‑679/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:606, punto 107, e del 17 settembre 2015, Total/Commissione, C‑597/13 P, EU:C:2015:613, punto 41).

44      Infatti, il rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva, principio generale del diritto dell’Unione ora sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), esige che il giudice dell’Unione possa, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della controversia per cui viene adito (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punti 35 e 36).

45      Ciò vale a fortiori anche quando, come nella causa in esame, l’esercizio della competenza estesa al merito verte sull’esame della capacità contributiva dell’impresa interessata. Infatti, se il giudice dell’Unione non potesse valutare tale capacità tenendo conto della situazione di fatto esistente nel momento in cui si pronuncia, potrebbe essere tenuto a negare o a concedere una riduzione o un’estinzione dell’ammenda dovuta o non dovuta, tale da causare o da procurare a tale impresa uno svantaggio o un vantaggio concorrenziale ingiustificato.

46      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, la capacità contributiva di un’impresa assume rilievo soltanto in un contesto sociale particolare, costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda comporterebbe, in particolare, in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte e a valle dell’impresa interessata (v., in particolare, sentenza del 29 giugno 2006, SGL Carbon/Commissione, C‑308/04 P, EU:C:2006:433, punto 106).

47      Come ha dichiarato correttamente il Tribunale al punto 302 della sentenza impugnata, tale soluzione si impone a maggior ragione quando, come nella fattispecie, le ricorrenti hanno ottenuto dal giudice del procedimento sommario la sospensione dell’esecuzione dell’ammenda inflitta dalla Commissione fino alla pronuncia della sentenza impugnata.

48      Pertanto, occorre respingere il primo motivo in quanto manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo

 Sulla prima parte del secondo motivo

–       Argomenti delle parti

49      Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver tenuto conto, in violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità e contrariamente a quanto dallo stesso precisato al punto 333 della sentenza impugnata, di tutte le condizioni rilevanti ai fini del calcolo dell’ammenda, come previste al punto 35 degli orientamenti del 2006. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della nota informativa della Commissione del 12 giugno 2010, intitolata «Mancanza di capacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti dell’1/09/2006 relativi al calcolo delle ammende inflitte in applicazione del regolamento n. 1/2003» [SEC(2010) 737/2], secondo la quale la presa in considerazione della mancanza di capacità contributiva di un’impresa può essere effettuata o mediante la riduzione dell’ammenda a una somma che l’impresa è in grado di pagare o mediante il pagamento rateizzato dell’ammenda per un periodo da tre a cinque anni. Orbene, nella fattispecie, la durata del pagamento dell’ammenda inflitta dal Tribunale sarebbe, tenendo conto del piano di pagamento attualmente negoziato con la Commissione e dei versamenti già effettuati in forza della decisione del giudice del procedimento sommario, di circa quindici o vent’anni.

50      Pertanto, secondo la prassi amministrativa in vigore, quando sussistono le condizioni previste al punto 35 degli orientamenti del 2006, la Commissione ridurrebbe, in via di principio, l’ammenda alla somma che l’impresa interessata è in grado di pagare al momento dell’adozione della sua decisione.

51      In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto opportuno adottare una soluzione ibrida che associasse una riduzione dell’ammenda inflitta a un suo pagamento rateizzato, sarebbe stato necessario, affinché l’ammenda rimanesse adeguata, ridurre il suo importo totale a una somma massima di EUR 20 milioni, corrispondente all’importo di EUR 2 milioni già versato in forza della decisione del giudice del procedimento sommario e al versamento di 60 mensilità da EUR 300 000, pagabili per un periodo della durata massima di cinque anni.

52      La Commissione sostiene che tale prima parte del secondo motivo è inoperante.

–       Giudizio della Corte

53      Si deve constatare anzitutto che gli argomenti delle ricorrenti, nella parte in cui contestano al Tribunale di aver inflitto loro un’ammenda il cui pagamento rateizzato si protrae per un periodo eccessivamente lungo, si basano su un’errata interpretazione della sentenza impugnata, dato che il Tribunale non ha previsto né, a fortiori, imposto un pagamento rateizzato dell’ammenda.

54      Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la decisione del giudice del procedimento sommario, il pagamento rateizzato dell’ammenda al quale detto giudice ha subordinato la sospensione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria sarebbe scaduto alla data della pronuncia della sentenza impugnata. In realtà, risulta che la presunta durata del pagamento dell’ammenda deriva da un piano di pagamento negoziato con la Commissione dalle stesse ricorrenti, successivamente alla pronuncia di tale sentenza.

55      Quanto al resto, nella parte in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver concesso loro una riduzione dell’ammenda, occorre constatare che i loro argomenti mirano a ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti per quanto riguarda la loro capacità contributiva, il che esula, salvo il caso di snaturamento di questi ultimi, il quale non è stato asserito nella fattispecie, dalla competenza della Corte in materia di impugnazione (sentenza del 20 gennaio 2016, Toshiba Corporation/Commissione, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto 40).

56      Quanto alla prassi decisionale anteriore della Commissione, occorre ricordare che quest’ultima non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo dell’esistenza di discriminazioni (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 189).

57      Pertanto, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

 Sulla seconda parte del secondo motivo

–       Argomenti delle parti

58      Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver riservato loro, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, un trattamento discriminatorio rispetto alle altre imprese che hanno ottenuto una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006, dato che nessuna di tali altre imprese è stata condannata a effettuare pagamenti rateizzati per un periodo così lungo.

59      Inoltre, il Tribunale avrebbe altresì violato il principio della parità di trattamento, in quanto avrebbe valutato la capacità contributiva delle ricorrenti alla data della sentenza impugnata, mentre avrebbe valutato la capacità contributiva delle altre imprese alla data di adozione della decisione controversa.

60      Orbene, da un lato, tutti i destinatari della decisione controversa si sarebbero trovati in una situazione analoga quando hanno depositato la domanda di riduzione dell’ammenda a tale titolo. Se la Commissione avesse valutato correttamente la loro capacità contributiva, avrebbe ridotto l’ammenda inflitta alle ricorrenti e queste ultime non avrebbero dovuto proporre un ricorso che ha portato a una nuova condanna pronunciata dal Tribunale in una data diversa L’asserita disparità di trattamento sarebbe tanto più evidente in quanto, in tale data, il Tribunale non avrebbe verificato la questione se la situazione economica delle imprese che avevano ottenuto una riduzione dell’ammenda fosse migliorata.

61      D’altro lato, il rigetto delle domande di riduzione dell’ammenda depositate dalle ricorrenti costituirebbe già una disparità di trattamento che persisterebbe a causa della sentenza impugnata, in quanto le medesime hanno dovuto contestare gli argomenti della Commissione secondo i quali gli interessi dovuti sull’ammenda inflitta dal Tribunale decorrono dalla data fissata nella decisione controversa, mentre non è stato constatato che, in tale data, non sussistevano le condizioni stabilite al punto 35 degli orientamenti del 2006.

62      La Commissione fa valere che tale seconda parte del secondo motivo è infondata.

–       Giudizio della Corte

63      Si deve rammentare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta. Secondo costante giurisprudenza, tale principio impone che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (v., in particolare, sentenza del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione, C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, punto 51).

64      Il rispetto di tale principio si impone al Tribunale, non solo nell’ambito dell’esercizio del controllo di legittimità della decisione della Commissione che infligge ammende, ma anche nell’esercizio della competenza estesa al merito. Infatti, l’esercizio di tale competenza non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sono loro inflitte, una discriminazione tra le imprese che hanno partecipato a un accordo o a una pratica concordata contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker‑Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 77).

65      Nella fattispecie, tuttavia, nei limiti in cui le ricorrenti contestano al Tribunale di aver loro imposto termini di pagamento discriminatori, i loro argomenti devono essere respinti in quanto del tutto infondati, per gli stessi motivi esposti ai punti 53 e 54 della presente ordinanza.

66      Peraltro, occorre constatare che il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 356 della sentenza impugnata, che la presa in considerazione di elementi successivi alla decisione controversa ai fini della valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti nell’esercizio della sua competenza estesa al merito non comporta alcuna discriminazione rispetto alle imprese che non hanno proposto alcun ricorso per contestare la valutazione della loro capacità contributiva da parte della Commissione. Infatti, le ricorrenti non si trovano in una situazione analoga a quella di queste ultime, in quanto hanno proposto un ricorso in primo grado (v., in tal senso, sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punti da 49 a 63).

67      Pertanto, la seconda parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

68      Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

69      Con il loro terzo motivo, le ricorrenti contestano al Tribunale di non aver effettuato, in violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e all’articolo 47 della Carta, un controllo indipendente mediante l’esercizio di un potere discrezionale completo, in quanto avrebbe considerato, al punto 334 della sentenza impugnata, che la valutazione della capacità contributiva delle ricorrenti doveva avvenire alla luce dell’importo dell’ammenda inflitta con la decisione controversa.

70      L’esercizio di un controllo autonomo dell’adeguatezza dell’ammenda avrebbe richiesto che il Tribunale esaminasse in modo circostanziato i parametri determinanti per il calcolo di quest’ultima, quali la durata e la gravità dell’infrazione. Un controllo limitato agli errori di valutazione non può essere considerato sufficiente, tanto più in quanto l’esercizio della competenza estesa al merito rientra in una procedura unilaterale, nel cui ambito il Tribunale è chiamato a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.

71      La Commissione esprime dubbi quanto alla ricevibilità del terzo motivo di impugnazione, motivo diretto a ottenere che sia esercitato un controllo della valutazione dei fatti. In ogni caso, detto motivo sarebbe infondato.

 Giudizio della Corte

72      Occorre anzitutto dissipare i dubbi espressi dalla Commissione per quanto riguarda la ricevibilità del terzo motivo, in quanto con quest’ultimo le ricorrenti contestano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nell’esercizio del suo controllo della decisione controversa.

73      Quanto alla fondatezza di tale motivo, è pacifico che il Tribunale, ai punti da 121 a 265 della sentenza impugnata, ha respinto in toto i motivi dedotti dal primo al quarto, motivi con i quali le ricorrenti miravano, in sostanza, a contestare l’infrazione constatata nella decisione controversa nonché l’importo dell’ammenda ad esse inflitta con la medesima decisione. Nell’ambito della presente impugnazione, le ricorrenti non hanno dedotto alcun argomento al fine di contestare tale parte della sentenza impugnata.

74      In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel dichiarare, al punto 334 della sentenza impugnata, che, in mancanza di un errore tale da viziare di illegittimità la decisione controversa, era opportuno valutare la nuova capacità contributiva delle ricorrenti, tenuto conto dell’importo dell’ammenda inflitta con tale decisione.

75      Pertanto, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sulle spese

76      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata, statuisce sulle spese. L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

77      Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Westfälische Drahtindustrie GmbH, della Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG nonché della Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. e queste ultime sono rimaste soccombenti, occorre condannarle alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Westfälische Drahtindustrie GmbH, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.