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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della SEQ CHAPTER \h \r 1DATAC AG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 13 agosto 2004

(Causa T-341/04)

Lingua processuale: il tedesco

Il 13 agosto 2004 la DATAC AG, Passau (Germania), rappresentata dal sig. K. Zingsheim, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Un'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la DATEV eG, Nürnberg (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:,

-     annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 12 maggio 2004(procedimento R 176/2002-4);

-     respingere l'opposizione della convenuta;    

-     condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:             la ricorrente

Marchio comunitario di cui

si richiede la registrazione :            il marchio denominativo "DATAC" per beni e servizi delle classi 9, 16, 23 e 42 (tra l'altro Hardware, e relative parti, e software, stampati, gestione di affari commerciali, noleggio di hardware e software e concessioni di relative) registrazione n. 665 455.

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                 DATEV eG

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione:    il marchio denominativo tedesco e il marchio denominativo comunitario"DATEV" per beni e servizi delle classi 9, 16, 35, 41 und 42 (tra l'altro forniture per ufficio, elaborazione elettronica di dati per conto terzi, formazione e istruzione in materia di elaborazione dati nonché progettazione, sviluppo, creazione e manutenzione di programmi di elaborazione elettronica di dati)

Decisione della divisione d'opposizione:    rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:    annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rinvio del procedimento alla divisione d'opposizione

Motivi di ricorso:                -     Violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 53, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94;

-     errata applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94;

-     assenza di pericolo di confusione tra i due marchi in contrapposizione.

    

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