Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2014 – Royalton Overseas / UAMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)
(causa T‑556/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo KAISERHOFF – Marchio nazionale denominativo anteriore KAISERHOFF – Sospensione della procedura amministrativa – Regole 20 e 50 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 19)
2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Dovere di diligenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 27)
3. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Sospensione del procedimento – Presupposti [Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 20, § 7, c)] (v. punti 30, 31, 33)
4. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Sospensione del procedimento – Domanda di sospensione fondata su un’azione di dichiarazione di nullità intentata contro il marchio anteriore – Rigetto della domanda perché detta azione è stata intentata al momento del procedimento d’opposizione – Inammissibilità [Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 20, § 7, c)] (v. punti 38‑42)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011 1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Romarose Invest Srl e la Royalton Overseas Ltd. |
Dispositivo
1) | | La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Romarose Invest Srl e la Royalton Overseas Ltd è annullata. |
2) | | L’UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI. |
3) | | La S.C. Romarose Invest sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI. |