Language of document : ECLI:EU:T:2015:498

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo»

Nella causa T‑398/10,

Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA, con sede in Ançã (Portogallo), rappresentata inizialmente da M. Gorjão-Henriques e S. Roux, avvocati, successivamente da T. Guerreiro, R. Lopes e S. Alberto, avvocati

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, P. Costa de Oliveira e V. Bottka, in qualità di agenti, assistiti da M. Marques Mendes, avvocato

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

56      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2010, la Fapricela ha proposto il ricorso in esame.

57      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha presentato una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del 15 luglio 2011, Fapricela/Commissione (T‑398/10 R, EU:T:2011:395), con riserva delle spese di giudizio. La ricorrente ha proposto impugnazione avverso detto provvedimento, che è stata respinta con ordinanza del 20 aprile 2012, Fapricela/Commissione [C‑507/11 P(R), EU:C:2012:231].

58      Con atto del 12 dicembre 2010, la Fapricela ha modificato i propri motivi e le proprie conclusioni a seguito dell’adozione della prima decisione di modifica e ha presentato un ricorso modificato.

59      Con decisione del 6 giugno 2011, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di fornirgli la seconda decisione di modifica. La Commissione ha ottemperato a tale richiesta il 17 giugno 2011.

60      Successivamente all’adozione della seconda decisione di modifica, la Fapricela ha modificato nuovamente i propri motivi e le proprie conclusioni con atto depositato presso la cancelleria il 29 luglio 2011.

61      La fase scritta si è conclusa il 21 novembre 2011, con il deposito, da parte della Commissione, della controreplica nella lingua processuale.

62      A seguito della modifica, il 23 settembre 2013, della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, il 3 ottobre 2013, è stata attribuita la presente causa.

63      La relazione preliminare ex articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione il 7 febbraio 2014.

64      Il 14 marzo 2014, la ricorrente ha inviato una lettera al Tribunale in merito al pagamento di un anticipo dell’ammenda inflitta dalla Commissione e all’esistenza di trattative relative ad un piano di estinzione del debito.

65      Il 9 aprile 2014, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha inviato un elenco di sedici domande scritte alla ricorrente e alla Commissione.

66      Con lettere dell’8 maggio e 2 giugno 2014, rispettivamente, la Commissione e la ricorrente hanno ottemperato a tali misure.

67      Il 14 maggio 2014, su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale.

68      La Fapricela chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione impugnata nella parte in cui la riguardano;

–        in subordine, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda inflittale;

–        condannare la Commissione alle spese.

69      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Fapricela alle spese.

 In diritto

70      La ricorrente invoca sette motivi a sostegno del ricorso.

71      Il primo motivo riguarda la violazione dell’articolo 101 TFUE, dei principi della responsabilità personale, della personalità delle pene, della presunzione d’innocenza, della parità delle armi e della parità di trattamento nonché la violazione dei diritti della difesa e un difetto di motivazione. La Fapricela sostiene, in sostanza, di non aver preso parte al Club Europa, di non averne avuto conoscenza (prima parte) e che, pertanto, la Commissione ha erroneamente ritenuto che essa avesse partecipato a un’infrazione unica e continuata così come definita nella decisione impugnata (seconda parte). Essa afferma, inoltre, che la Commissione ha errato nel sostenere la sua partecipazione all’accordo per quanto concerne il trefolo (terza parte).

72      Il secondo motivo verte sulla violazione dei principi di proporzionalità, della parità di trattamento e della personalità delle pene. Secondo la Fapricela, in sostanza, da una parte, gli orientamenti del 2006 sono affetti da un vizio strutturale che conduce, mediante l’applicazione del limite del 10% del fatturato, a infliggere ammende più pesanti alle piccole imprese e, dall’altra, nel caso di specie la Commissione non ha tenuto conto, a titolo di proporzionalità e al di là del limite del 10% del fatturato, di una serie di fattori che avrebbero dovuto portare a diminuire l’importo dell’ammenda inflitta.

73      Il terzo motivo verte su un errore nel calcolo della durata della partecipazione della Fapricela al Club España, per avere la Commissione, a suo avviso, erroneamente preso in considerazione il periodo che va da ottobre 2000 a marzo 2001, nel corso del quale l’impresa era uscita dall’intesa.

74      Il quarto motivo riguarda la violazione degli orientamenti del 2006 e del principio della parità di trattamento, per non avere la Commissione, erroneamente, concesso una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della capacità contributiva.

75      In occasione della modifica dei suoi motivi e delle sue conclusioni a seguito dell’adozione della prima e, poi, della seconda decisione di modifica, la Fapricela ha presentato, successivamente, due motivi a titolo complementare riguardanti, da una parte, la violazione dei diritti della difesa, delle forme sostanziali e un difetto di motivazione e, dall’altra, la violazione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

76      In udienza, la ricorrente ha rinunciato al secondo motivo complementare.

77      Infine, in udienza, la ricorrente ha presentato un motivo nuovo sostenendo, in sostanza, che la Commissione aveva violato i suoi diritti della difesa per non averle comunicato la prima decisione di modifica, che ha modificato la decisione iniziale nella parte riguardante il valore delle vendite preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

78      Occorre procedere, nell’ordine, all’esame del motivo presentato in udienza riguardo alla violazione dei diritti della difesa della Fapricela (notifica della prima decisione di modifica), delle prime due parti del primo motivo (conoscenza del Club Europa e infrazione unica e continuata), del terzo motivo (dissociazione dal Club España dall’ottobre 2000 al 9 aprile 2001), della terza parte del primo motivo (mancata partecipazione all’intesa sul trefolo nell’ambito del Club España), del secondo motivo (carattere sproporzionato dell’ammenda e della gravità dell’infrazione imputata alla ricorrente), del quarto motivo (assenza di capacità contributiva della ricorrente) e, infine, del primo motivo complementare sollevato in occasione dell’adeguamento dei suoi motivi e delle sue conclusioni.

I –  Sul motivo presentato in udienza, relativo alla violazione, da parte della Commissione, dei diritti della difesa per via della mancata comunicazione alla ricorrente della prima decisione di modifica

79      La ricorrente sostiene, in sostanza, che sono stati violati i suoi diritti della difesa, sia nel procedimento amministrativo sia davanti al Tribunale, in quanto la Commissione non le ha trasmesso la prima decisione di modifica con la quale ha modificato la decisione iniziale nella parte relativa al valore delle vendite preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

80      Fermo restando che l’importo del valore delle vendite è stato comunicato dalla ricorrente alla Commissione su richiesta di quest’ultima in data 16 giugno 2009 (v. allegato B1 del controricorso), circostanza peraltro riconosciuta dalla ricorrente in udienza, occorre rilevare, da una parte, che la prima decisione di modifica figura in allegato alla memoria di adeguamento dei motivi e delle conclusioni presentata dalla ricorrente il 12 dicembre 2010 e, dall’altra, che la lettera datata 29 ottobre 2010, con cui la Commissione ha notificato tale decisione alla ricorrente, figura anch’essa in allegato a detta memoria.

81      Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la prima decisione di modifica le è stata effettivamente notificata, ed essa ha esercitato i propri diritti della difesa adeguando i suoi motivi e le sue conclusioni a seguito di tale notifica.

82      Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla ricevibilità di tale motivo presentato per la prima volta in udienza, occorre respingerlo in quanto infondato in fatto.

II –  Sulle prime due parti del primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, dei principi della responsabilità personale, della personalità delle pene, della presunzione d’innocenza, della parità delle armi e della parità di trattamento nonché sulla violazione dei diritti della difesa e su un difetto di motivazione

A –  Richiamo della decisione impugnata

83      Ai sensi del punto 659 della decisione impugnata:

«Fapricela aveva partecipato alla riunione svoltasi a Madrid il 17.5.2001 (cfr. l’allegato 4). A tale proposito Fapricela sostiene che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione non siano sufficienti a dimostrare che Fapricela fosse a conoscenza degli altri accordi di cartello. In particolare, citando una riunione svoltasi il 6.7.2001 (intendendo probabilmente la riunione del 17.5.2001), sostiene la mancanza di riferimenti chiari a un paragone con il Club Italia. La Commissione rileva tuttavia che negli appunti contemporanei di questa riunione si legge che “per i produttori spagnoli e portoghesi l’obiettivo della riunione era spiegare a Tréfileurope che il loro accordo iberico sull’acciaio per precompresso funzionava alla perfezione (come in Italia: elenchi di clienti, volumi per cliente e volumi complessivi)”».

84      La Commissione ne ha concluso che la Fapricela aveva preso conoscenza del Club Europa solo alla riunione del 17 maggio 2001 (punto 660 della decisione impugnata).

85      Tale conoscenza tardiva del Club Europa è stata presa in considerazione dalla Commissione per determinare la percentuale del valore delle vendite considerata ai fini della gravità dell’infrazione (punti 949 e 953 della decisione impugnata).

B –  Giudizio del Tribunale

1.     Richiamo dei principi relativi all’onere e alla produzione della prova e all’obbligo di motivazione

86      Secondo costante giurisprudenza in materia di onere della prova, da un lato, alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione al diritto di concorrenza spetta l’onere di fornirne la prova, dimostrando adeguatamente i fatti che integrano la violazione e, dall’altro, all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro la constatazione dell’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che la suddetta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi probatori (sentenza del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc., EU:T:2006:350, punto 50; v. anche, in tal senso, sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc., EU:C:1998:608, punto 58, e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 78). La durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE; l’onere della prova di tale elemento incombe in via principale alla Commissione (sentenze del 7 luglio 1994, Dunlop Slazenger/Commissione, T‑43/92, Racc., EU:T:1994:79, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit., EU:T:2006:350, punto 51).

87      Tale ripartizione dell’onere della prova può però variare, in quanto gli elementi di fatto che una parte fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto (v., in tal senso, sentenze Aalborg Portland e a./Commissione, punto 86 supra, EU:C:2004:6, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, punto 86 supra, EU:T:2006:350, punto 53).

88      Per quanto riguarda i mezzi di prova che possono essere invocati dalla Commissione, nel diritto della concorrenza prevale il principio della libertà di forma dei mezzi probatori (sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, Racc., EU:C:2007:53, punto 63; sentenza dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc., EU:T:2004:221, punto 273). Poiché sono noti tanto il divieto di partecipare a pratiche e accordi anticoncorrenziali quanto le sanzioni che possono essere irrogate ai contravventori, di norma le attività derivanti da tali pratiche e accordi si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, spesso in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scopre documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi ultimi sono di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 86 supra, EU:C:2004:6, punti da 55 a 57). Tali indizi e coincidenze consentono di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione del diritto della concorrenza (sentenza del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C‑113/04 P, Racc., EU:C:2006:593, punto 166).

89      È necessario che la Commissione fornisca prove precise e concordanti atte a fondare il fermo convincimento che l’infrazione è stata commessa (v. sentenze del 6 luglio 2000, Volkswagen/Commissione, T‑62/98, Racc., EU:T:2000:180, punti 43 e 72 e giurisprudenza ivi citata, e del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc., EU:T:2005:367, punto 217 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, non è necessario che ciascuna delle prove prodotte dalla Commissione risponda a tali criteri in relazione a ciascun elemento dell’infrazione. È sufficiente, difatti, che l’insieme degli indizi invocato dall’istituzione, considerato nel suo complesso, risponda a tale requisito (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 88 supra, EU:T:2004:221, punto 180, e Groupe Danone/Commissione, cit., EU:T:2005:367, punto 218; v. anche, in tal senso, sentenza del 20 aprile 1999, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc., EU:T:1999:80, punti da 768 a 778 e, in particolare, punto 777). Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente tra due date precise (sentenze Technische Unie/Commissione, punto 88 supra, EU:C:2006:593, punto 169; Dunlop Slazenger/Commissione, punto 86 supra, EU:T:1994:79, punto 79, e Peróxidos Orgánicos/Commissione, punto 86 supra, EU:T:2006:350, punto 51).

90      Per quanto riguarda il valore probatorio da attribuire ai diversi elementi di prova, occorre sottolineare che il solo criterio pertinente per valutare le prove liberamente prodotte risiede nella loro attendibilità (sentenza Dalmine/Commissione, punto 88 supra, EU:C:2007:53, punto 63; v. sentenza dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, T‑44/00, Racc., EU:T:2004:218, punto 84 e giurisprudenza ivi citata; sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 88 supra, EU:T:2004:221, punto 273). Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, l’attendibilità e, quindi, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze nelle quali è stato redatto, dal suo destinatario e dal suo contenuto (sentenza del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc., EU:T:2000:77, punto 1053; conclusioni del giudice Vesterdorf facente funzione di avvocato generale nella causa Rhône‑Poulenc/Commissione, T‑1/89, EU:T:1991:38). In particolare, occorre riconoscere speciale valore alla circostanza che un documento sia stato redatto in collegamento immediato con i fatti (sentenza dell’11 marzo 1999, Ensidesa/Commissione, T‑157/94, Racc., EU:T:1999:54, punto 312), o da un testimone diretto degli stessi (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 88 supra, EU:T:2004:221, punto 207). I documenti dai quali risulti che hanno avuto luogo contatti fra varie imprese e che esse hanno perseguito lo specifico scopo di eliminare in anticipo ogni incertezza relativa al futuro comportamento dei loro concorrenti provano in modo giuridicamente sufficiente l’esistenza di una pratica concordata (v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc., EU:C:1975:174, punti 175 e 179). Inoltre, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, elementi di prova particolarmente affidabili (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 88 supra, EU:T:2004:221, punti 207, 211 e 212).

91      Risulta altresì da giurisprudenza costante che il fatto di aver trasmesso informazioni ai propri concorrenti al fine di preparare un’intesa è sufficiente a provare l’esistenza di una pratica concordata ai sensi dell’articolo 101 TFUE (v. sentenza dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, Racc., EU:T:2008:254, punto 178 e giurisprudenza ivi citata).

92      Qualora il giudice nutra un qualsivoglia dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare i destinatari della decisione, cosicché il giudice non può concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato l’esistenza dell’infrazione in questione se nutre ancora dubbi in merito a tale questione (sentenze JFE Engineering e a./Commissione, punto 88 supra, EU:T:2004:221, punto 177, e Groupe Danone/Commissione, punto 89 supra, EU:T:2005:367, punto 215). Infatti, in quest’ultima situazione, è necessario tener conto del principio della presunzione d’innocenza, quale risulta in particolare dall’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza della Corte, riaffermata peraltro dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, sono oggetto di tutela nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica, in particolare, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza che possono sfociare nella pronuncia di ammende o di penalità (sentenze dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc., EU:C:1999:358, punti 149 e 150; Montecatini/Commissione, C‑235/92 P, Racc., EU:C:1999:362, punti 175 e 176, e Groupe Danone/Commissione, punto 89 supra, EU:T:2005:367, punto 216).

93      Inoltre, l’esistenza di un’infrazione dev’essere accertata unicamente in base agli elementi di prova indicati dalla Commissione nella decisione che constata detta infrazione e l’unica questione rilevante è quindi quella, di merito, di stabilire se la prova dell’infrazione sia stata o meno fornita in base a tali elementi di prova (sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 90 supra, EU:T:2000:77, punto 726).

94      Infine, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto nell’accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE si deve tener conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63; del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C‑301/96, Racc., EU:C:2003:509, punto 87, e del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C‑42/01, Racc., EU:C:2004:379, punto 66).

2.     Sulla fondatezza della prima parte del primo motivo, relativa alla mancata conoscenza dell’aspetto paneuropeo dell’intesa

95      La ricorrente contesta, in sostanza, gli elementi presi in considerazione dalla Commissione per quanto riguarda sia il periodo di infrazione precedente al 17 maggio 2001 sia il periodo di infrazione che va dal 17 maggio 2001 al 19 settembre 2002.

a)     Sul periodo di infrazione precedente al 17 maggio 2001

96      La Fapricela contesta, in sostanza, la rilevanza degli elementi presi in considerazione dalla Commissione a proposito delle due riunioni tenutesi il 25 novembre 1999 e il 18 ottobre 2000, elementi di prova che lascerebbero pensare che la ricorrente fosse, all’epoca, già al corrente della dimensione europea dell’intesa.

97      Si deve tuttavia rilevare che la Commissione non ha tenuto conto di tali elementi di prova, né delle due menzionate riunioni, che non le sono sembrati infatti sufficientemente determinanti per ritenere che la Fapricela fosse al corrente della dimensione europea dell’intesa prima del 17 maggio 2001.

98      L’argomento addotto dalla ricorrente con riferimento a tali due riunioni è dunque inconferente e deve essere respinto.

b)     Sul periodo che va dal 17 maggio 2001 al 19 settembre 2002

99      La ricorrente contesta, in sostanza, la rilevanza degli elementi di prova raccolti dalla Commissione che dimostrerebbero la sua conoscenza della dimensione europea dell’intesa a partire dal 17 maggio 2001.

100    Sono due le riunioni che, secondo la Commissione dimostrano la conoscenza, da parte della Fapricela, dell’esistenza del Club Europa. Si tratta delle riunoni del 17 maggio e del 6 luglio 2001.

101    Occorre precisare che la Commissione menziona, nelle sue memorie, «altre riunioni» a cui avrebbe partecipato la ricorrente e in cui si sarebbe parlato della dimensione paneuropea dell’intesa, senza precisare quali siano tali riunioni. L’esame della decisione impugnata e, in particolare, dell’allegato 4 non consente tuttavia di stabilire quali siano tali riunioni e si deve constatare che la decisione impugnata si limita a fare riferimento alle riunioni del 17 maggio e del 6 luglio 2001.

102    Occorre pertanto esaminare gli elementi di prova invocati dalla Commissione per quanto riguarda ciascuna di tali due riunioni.

 Sulla riunione del 17 maggio 2001

103    Dalla tabella contenuta nell’allegato 4 della decisione impugnata risulta che la Fapricela ha partecipato a tale riunione, cosa che la medesima non nega.

104    Per contro, essa deduce, in sostanza, una serie di argomenti di carattere generale, che valgono anche per la riunione del 6 luglio 2001. In primo luogo, essa non avrebbe partecipato, né sarebbe stata invitata, alle riunioni del Club Europa nella penisola iberica, né ad alcuna riunione internazionale tenutasi al di fuori della penisola iberica. Ciò sarebbe confermato, anzitutto, dal fatto che la decisione impugnata non contiene indicazioni della sua partecipazione a riunioni del Club Europa o di Eurostress Information Service (in prosieguo: l’«ESIS»), la principale associazione di produttori di AP, o a margine di tale associazione, inoltre, dal fatto di non essere citata nella sezione 9.1.5.1.7. relativa a trattative aventi ad oggetto la Spagna e il Portogallo e, infine, dal fatto che la sua partecipazione al Club Europa ampliato nel 2002 (v. supra, punto 48) non era prevista. In secondo luogo, essa non avrebbe operato al di fuori del mercato iberico. In terzo luogo, essa sarebbe entrata nell’intesa in una fase tardiva. In quarto luogo, gli altri membri non l’avrebbero considerata parte dell’accordo paneuropeo. In quinto luogo, tutto, e in special modo il modello di coordinamento attribuito a Tycsa, dimostrerebbe che gli altri membri hanno cercato di escluderla dall’accordo paneuropeo.

105    Essa presenta inoltre una serie di argomenti relativi specificamente alla riunione del 17 maggio 2001. In primo luogo, essa non ricorda che la Tréfileurope abbia assistito a tale riunione, sottolineando come questa partecipazione non sia indicata negli appunti redatti in tale occasione (pag. 30044 del fascicolo amministrativo). In secondo luogo, la ricorrente sostiene che detti appunti si limiterebbero a rivelare una discussione bilaterale tra l’Emesa e la Tréfileurope in cui essa non era coinvolta. In terzo luogo, la partecipazione della Tréfileurope potrebbe essere considerata, tuttalpiù, solamente un tentativo di entrare nel Club España, e non se ne potrebbe dedurre che si sia discusso di argomenti diversi dall’accordo iberico con tale impresa. In quarto luogo, nessun elemento di prova consente di dimostrare che si sia parlato del Club Italia nel corso della riunione, ivi incluso il documento di cui alla pagina 34552 del fascicolo. In quinto luogo, la ricorrente sostiene che, quand’anche un’informazione fosse stata scambiata a tal proposito, ciò non basterebbe a dimostrare che la Fapricela fosse a conoscenza della dimensione extra‑iberica dell’intesa. In sesto luogo, la ricorrente contesta la pertinenza degli elementi di prova presentati alle pagine 30044, 30045, da 20008 a 20011, 20063, 11690, 11691, 11697, 11698 e 34612 del fascicolo. In settimo luogo, essa sostiene che, in ogni caso, tali documenti non le sono stati comunicati nell’ambito del procedimento amministrativo, il che costituirebbe una violazione dei suoi diritti della difesa e del principio del contraddittorio. In ottavo luogo, essa nega che alla riunione si sia parlato delle sue quote di mercato nell’Unione e, in particolare, contesta l’interpretazione data dalla Commissione agli elementi di cui alla pagina 30666 del fascicolo.

–       Sulla comunicazione degli elementi di prova alla Fapricela

106    La Fapricela, interrogata per iscritto dal Tribunale, ha ammesso di aver ricevuto il DVD inviatole l’8 ottobre 2008 dalla Commissione.

107    In tale occasione, ha anche riconosciuto di essere stata avvisata dalla Commissione del fatto che i documenti riservati relativi alle domande di trattamento favorevole, così come elencati nel DVD inviatole l’8 ottobre 2008, potevano essere consultati nei locali della Commissione.

108    La Fapricela ha successivamente ammesso, all’udienza del 16 ottobre 2014, che tutti gli elementi di prova invocati dalla Commissione, cui sosteneva, nelle sue memorie, di non aver avuto accesso, erano o in suo possesso e acclusi in allegato al suo ricorso, o disponibili sul DVD inviatole dalla Commissione, o accessibili per la consultazione nei locali di quest’ultima.

109    La Fapricela ha pertanto ritirato la censura relativa alla violazione dei suoi diritti della difesa.

–       Sulla presenza della Tréfileurope alla riunione del 17 maggio 2001

110    Occorre notare che la Commissione non è contraddetta dalla Fapricela quando sostiene che la presenza della Tréfileurope alla riunione del 17 maggio 2001 è confermata dalla stessa Tréfileurope nelle sue dichiarazioni dell’11 giugno 2003 (contenute a pagina 34552 del fascicolo) nonché dagli appunti dell’Emesa e dalle informazioni fornite dalla Tycsa (v. allegato 4 della decisione impugnata, punto relativo alla riunione del 17 maggio 2001).

111    Il Tribunale ritiene dunque, alla luce di tali elementi di prova, che la presenza dell’impresa in questione alla suddetta riunione sia sufficientemente dimostrata e che si debbano di conseguenza respingere le allegazioni contrarie della ricorrente a tal proposito.

–       Sul contenuto della discussione avvenuta con la Tréfileurope alla riunione del 17 maggio 2001

112    Le posizioni della Fapricela e della Commissione divergono sia quanto al contenuto della riunione del 17 maggio 2001, così come riferito dalla Commissione nell’allegato 4 della decisione impugnata, sia quanto all’interpretazione da darvi.

113    Sebbene esse concordino sul fatto che sia stato detto che il Club España «funzionava alla perfezione», la ricorrente afferma tuttavia, in sostanza, che la Commissione ne avrebbe erroneamente tratto la conclusione che si sia parlato dell’elemento paneuropeo dell’intesa con la Tréfileurope. Essa sostiene, inoltre, che nessun elemento di prova consente di affermare che si sia fatto riferimento al Club Italia nel corso di tale riunione.

114    Occorre anzitutto rilevare che la Commissione non afferma, nella decisione impugnata, che si è discusso del Club Europa o dell’intesa nel suo insieme. L’unica discussione menzionata nell’allegato 4 della decisione impugnata riguarda il Club Italia, il che induce la Commissione a considerare che i partecipanti alla riunione dovevano essere a conoscenza, da quel momento, della portata paneuropea dell’intesa.

115    Prima di valutare se una discussione sul Club Italia possa consentire alla Commissione di invocare la responsabilità di tutti i partecipanti alla riunione per quanto concerne l’insieme dell’intesa e, in particolare, il suo aspetto paneuropeo, occorre tuttavia appurare in quale misura la Commissione dimostri sufficientemente il contenuto della discussione avvenuta.

116    Dalle memorie della Commissione risulta che la prova documentale su cui la medesima si basa per quanto riguarda il contenuto della discussione intervenuta tra i membri del Club España e la Tréfileurope è la dichiarazione espressa da quest’ultima nell’ambito del trattamento favorevole (pagina 34552 del fascicolo amministrativo, allegato E2).

117    Dalla dichiarazione risulta che:

«L’oggetto della riunione è per i produttori spagnoli e portoghesi spiegare alla Tréfileurope che il loro accordo iberico sul filo per precompresso funzionava alla perfezione (come in Italia: elenco dei clienti, quantitativi per cliente, quote di ognuno per cliente). Essi hanno anche comunicato alla Tréfileurope gli aumenti dei prezzi convenuti tra loro».

118    Il riferimento «come in Italia» potrebbe far pensare che la Tréfileurope abbia indicato, nella riunione, che il Club España funzionava con le medesime modalità del Club Italia. Questa è la tesi della Commissione.

119    Tuttavia, non si può escludere che detta indicazione sia un mero cenno ad un confronto tra il Club España e il Club Italia fatto dal rappresentante della Tréfileurope nel corso della redazione di tale paragrafo, senza che il confronto tra i due Club sia stato tuttavia evocato nella riunione.

120    Il Tribunale ritiene pertanto che detto elemento di prova non sia da solo sufficiente a dimostrare che i partecipanti alla riunione del 17 maggio 2001 abbiano effettivamente parlato del Club Italia in tale occasione.

121    Inoltre, la Commissione indica, in note a piè di pagina dell’allegato 4 della decisione impugnata, elementi di prova provenienti dall’Emesa e dalla Tycsa, che essa ha prodotto in risposta a un quesito scritto del Tribunale (allegato E3).

122    Orbene, si deve constatare che questi altri elementi di prova, ivi compresa l’e-mail del sig. P., si limitano a confermare lo svolgimento di una riunione il 17 maggio 2001 a cui ha partecipato la Tréfileurope, ma non consentono di dimostrare sufficientemente il contenuto di una discussione sul Club Italia che si sarebbe svolta in tale occasione.

123    Occorre altresì respingere l’argomento della Commissione presentato all’udienza, secondo il quale detti appunti proverebbero che, nel corso della riunione, si sarebbe discusso dei prezzi in Italia, circostanza che non trova alcun riscontro negli elementi di prova prodotti.

124    Vi è dunque un dubbio sul contenuto della riunione che deve andare a vantaggio della ricorrente.

125    Di conseguenza, si deve ritenere che la Commissione non abbia dimostrato a sufficienza che la ricorrente dovesse necessariamente essere a conoscenza del Club Europa a partire dalla riunione del 17 maggio 2001.

 Sulla riunione del 6 luglio 2001

126    Occorre ricordare che, nell’allegato 4 della decisione impugnata, si precisa quanto segue in merito a tale riunione:

«Gli appunti di questa riunione contengono anche una tabella recante i volumi dei trefoli e la distribuzione delle quote di mercato in Spagna, Portogallo e nel resto dell’Europa per GSW, Aceralia e Fapricela (il cui totale delle quote ammonta al 100%; sembra che, almeno in questo periodo, solamente GSW e Aceralia abbiano esportato nel resto d’Europa, mentre Fapricela si è limitata a vendere trefoli soltanto nei paesi iberici)».

127    La Commissione ritiene che le informazioni contenute negli appunti trovati presso la Tycsa (pagina 30066 del fascicolo amministrativo, in allegato VII al ricorso, pagina 895) non lascino dubbi quanto alla portata della riunione in oggetto.

128    Gli elementi considerati dalla Commissione riguardano tuttavia le quote di mercato in Spagna, in Portogallo e nel resto dell’Unione della GSW, dell’Aceralia e della Fapricela e sono contenuti nella tabella in basso a sinistra del documento.

129    Orbene, tali elementi si limitano, in realtà, a dimostrare che taluni membri del Club España effettuavano vendite al di fuori della Spagna, il che non dimostra, per converso, che nel corso della riunione si sia discusso del Club Europa, in quanto questi due aspetti dell’intesa sono nettamente distinti.

130    Pertanto, si deve ritenere che la Commissione non abbia fornito la prova del fatto che, dal 6 luglio 2001, la ricorrente fosse necessariamente a conoscenza dell’aspetto paneuropeo dell’intesa.

131    Di conseguenza, la prima parte del primo motivo di ricorso dev’essere accolta.

3.     Sulla fondatezza della seconda parte del primo motivo, vertente sulla qualificazione errata dell’infrazione come unica e continuata data dalla Commissione

132    Nella seconda parte del suo primo motivo, la Fapricela afferma, in sostanza, che, non essendo stata a conoscenza dell’aspetto paneuropeo dell’intesa, non le si può rimproverare di aver partecipato a un’infrazione unica e continuata tra il 2 dicembre 1998 e il 19 settembre 2002.

133    Va ricordato che, secondo giurisprudenza costante, le intese possono essere considerate elementi costitutivi di un accordo anticoncorrenziale unico solo ove sia dimostrato che esse si inseriscono in un piano complessivo che persegue un obiettivo comune. Inoltre, solamente nel caso in cui l’impresa, quando ha partecipato a siffatte intese, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, così facendo, si inseriva nell’accordo unico la sua partecipazione alle intese di cui trattasi può costituire l’espressione della sua adesione all’accordo stesso (sentenze Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 90 supra, EU:T:2000:77, punti 4027 e 4112, e del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione, T‑211/08, Racc., EU:T:2011:289, punti 31 e seguenti).

134    Dunque, da detta giurisprudenza emerge che, affinché sia dimostrata la partecipazione ad un’infrazione unica e continuata, devono essere soddisfatte tre condizioni, vale a dire l’esistenza di un piano globale che persegue un obiettivo comune, il contributo intenzionale dell’impresa a tale piano e il fatto che essa fosse a conoscenza (provata o presunta) dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti (sentenza Putters International/Commissione, punto 133 supra, EU:T:2011:289, punto 35).

135    Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che, tramite il proprio comportamento, essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva, e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli e che era pronta ad accettarne il rischio (sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, Racc., EU:C:2012:778, punto 44).

136    Ciò non può tuttavia portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile. Invero, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 135 supra, EU:C:2012:778, punto 45).

137    Tuttavia, una siffatta separazione di una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 135 supra, EU:C:2012:778, punto 46).

138    Ne discende che, qualora siano soddisfatte le suddette condizioni, se il giudice dell’Unione rileva che la Commissione non ha dimostrato sufficientemente che un’impresa, durante la sua partecipazione a uno dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, fosse a conoscenza degli altri comportamenti anticoncorrenziali tenuti dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguimento dei medesimi obiettivi o potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, ne deve trarre come sola conseguenza la conclusione che non si può imputare all’impresa la responsabilità di tali altri comportamenti e, dunque, dell’infrazione unica e continuata nel suo complesso e che la decisione impugnata deve essere considerata, limitatamente a tale aspetto, infondata (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 135 supra, EU:C:2012:778, punto 47).

139    Nella fattispecie, non è sufficientemente dimostrato che la Fapricela fosse a conoscenza della dimensione extra-iberica e paneuropea dell’intesa e del piano complessivo che la caratterizzava né a partire dal 17 maggio 2001 (v. punto 125 supra) né a partire dal 6 luglio 2001 (v. punto 130 supra).

140    Va rilevato, inoltre, che la Commissione non indica, nella decisione impugnata, alcun altro elemento di prova successivo al 6 luglio 2001 il quale dimostri che la Fapricela sia stata a conoscenza del Club Europa prima del 19 settembre 2002, data in cui l’infrazione è cessata.

141    Di conseguenza, non è dimostrato che la Fapricela fosse a conoscenza del Club Europa nel periodo dell’infrazione imputatole.

142    Pertanto, erroneamente la Commissione afferma che la ricorrente ha commesso un’infrazione unica e continuata tra il 2 dicembre 1998 e il 19 settembre 2002 caratterizzata, da una parte, da una partecipazione al Club España durante tale periodo e, dall’altra, da una conoscenza, sia pur tardiva, del Club Europa, a partire da maggio 2001, poiché questa seconda componente dell’infrazione unica non è provata.

4.     Conclusione intermedia

143    Poiché devono essere accolte la prima e la seconda parte del primo motivo, deve essere annullato parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata, nella parte in cui constata che la ricorrente ha violato le disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE per aver partecipato, in aggiunta ad un’infrazione a tali disposizioni sul mercato iberico, a un’intesa avente ad oggetto prima il mercato interno e poi il SEE.

III –  Sul terzo motivo, vertente su un errore nella durata dell’infrazione imputata alla Fapricela per quanto riguarda la sua partecipazione al Club España

144    La Fapricela afferma, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente ravvisato una sua partecipazione continuata al Club España dal 2 dicembre 1998 al 19 settembre 2002. Essa sostiene di essersene allontanata tra il mese di ottobre 2000 e il 9 aprile 2001 e di aver tenuto un comportamento concorrenziale durante tale periodo.

A –  Richiamo della decisione impugnata

145    Secondo i punti 529 e 530 della decisione impugnata:

«(529) Fapricela sostiene (...) di aver concorso nell’infrazione esclusivamente nei periodi fra il 1999 e febbraio 2000, fra aprile e luglio 2001 (afferma, pur ammettendo di aver ripreso le attività di cartello il 18.4.2001, che non si considerava un membro del cartello all’epoca e che gli altri membri ne erano consapevoli) e (solo formalmente) da agosto 2001 a settembre 2002. Fapricela fa altresì riferimento al suo presunto rifiuto esplicito di partecipare alla riunione del 28.3.2001 e adduce di non aver corrisposto il contributo di adesione dell’ESIS nel 2000. Fapricela conclude che la sua responsabilità andrebbe esclusa per il mese di marzo 2001 e che la Commissione dovrebbe anche considerare che, nel periodo tra agosto 2001 e settembre 2002, essa non ha realmente partecipato al cartello.

(530) Dalle prove elencate nell’allegato 4 alla presente decisione e nelle sezioni 9.2.2.1- 9.2.2.5 consegue che Fapricela ha partecipato in maniera regolare e continuata alle riunioni del Club España dal 2.12.1998 fino alle ispezioni della Commissione e che, in sua assenza, si è comunque discusso del suo caso. Il presunto rifiuto di Fapricela a partecipare a una riunione il 28.3.2001 non può essere considerato come una dissociazione dal cartello (cfr. il punto (589)). Al contrario, Fapricela ha continuato a prendere parte alle riunioni del cartello meno di un mese dopo il 18.4.2001 (cfr. il punto (529) e allegato 4). Inoltre, la presunta assenza di Fapricela alle riunioni tra ottobre 2000 e aprile 2001 è contraddetta dalle prove elencate nell’allegato 4 che dimostrano che Fapricela ha partecipato alle riunioni del 18.10.2000, del 23.3.2001, del 9.4.2001 e del 18.4.2001. Fapricela non ha presentato alcuna prova ulteriore del fatto che aveva, in un dato momento, preso pubblicamente le distanze da quanto deciso alle riunioni e, pertanto, dal cartello (cfr. il punto (588)). Fapricela ammette di aver partecipato alla riunione del 9.4.2001, in cui è stato raggiunto l’accordo di aumentare i prezzi per segmenti di clienti dal giugno 2001 e che fino al settembre 2002, ha partecipato continuativamente alle riunioni del Club España. La Commissione, pertanto, conclude che Fapricela ha partecipato in maniera ininterrotta al Club España dal 2.12.1998 al 19.9.2002».

B –  Giudizio del Tribunale

1.     Richiamo dei principi sulla dissociazione

146    Conformemente a giurisprudenza costante, quando è accertato che un’impresa ha partecipato a riunioni tra imprese concorrenti aventi un fine anticoncorrenziale, spetta a tale impresa apportare elementi idonei a dimostrare che la sua partecipazione era priva di ogni finalità anticoncorrenziale, dimostrando di aver indicato alle sue concorrenti che essa partecipava a tali riunioni in un’ottica diversa dalla loro. Affinché la partecipazione di un’impresa a una siffatta riunione non possa essere considerata l’approvazione tacita di un’iniziativa illecita, o un assenso al suo risultato, occorre che tale impresa si dissoci pubblicamente da tale iniziativa, in modo che gli altri partecipanti considerino che essa pone fine alla sua partecipazione, oppure che denunci tale iniziativa alle autorità amministrative (v. sentenze del 3 maggio 2012, Comap/Commissione, C‑290/11 P, EU:C:2012:271, punti 74 e 75 e giurisprudenza ivi citata, e del 7 febbraio 2013, Slovenská sporiteľňa, C‑68/12, Racc., EU:C:2013:71, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

2.     Sulla fondatezza del terzo motivo

a)     Richiamo degli elementi di prova presentati dalla Commissione nella decisione impugnata

147    Occorre riportare gli elementi di prova presentati dalla Commissione nella decisione impugnata in merito alla partecipazione della Fapricela al Club España tra il 18 ottobre 2000 e il 9 aprile 2001.

148    La Commissione afferma prima di tutto la partecipazione della Fapricela alla riunione del 18 ottobre 2000 e precisa quanto segue:

«Tycsa (...). Discussioni sulla strategia da seguire per il trefolo. Uno degli incontri informali con i produttori portoghesi e spagnoli; durante molte di queste riunioni si è discusso di prezzi, restrizioni alle vendite e clienti, stando alle dichiarazioni di Emesa (...). Anche Arcelor España, tra gli altri: Spartizione delle quote: Fapricela 20%, Tycsa 40%, Emesa 40%. Inoltre, discussione sulle tonnellate assegnate: “Tréfilunion 3000 tonnellate Portogallo… Global, trefolo = 88 000 tonnellate…Fapricela dichiara 300T/… in Spagna” (originale in spagnolo).».

149    A proposito dei mesi di gennaio e febbraio 2001, senza disporre di un elenco dei partecipanti, la Commissione indica quanto segue:

«Copie negli appunti Emesa sulle vendite totali di filo nel mercato iberico per il 1° trimestre del 2001. Sono elencati: “Proderac, GSW (Tycsa+Trefilerías Quijano), Aceralia (Emesa+ Galycas), Socitrel e Fapricela” con discostamenti calcolati tra le vendite effettive e le quote concordate (“%real e%ac.”, originale in spagnolo)».

150    Per quanto riguarda la riunione del 15 marzo 2001, la Commissione non afferma la partecipazione della Fapricela, ma indica tuttavia:

«Nel corso di questa riunione vengono distribuite 4 copie sulle vendite 1) nel “mercato iberico” in gennaio e febbraio 2001, con il coinvolgimento di Proderac, GSW (Tycsa + Quijano), Aceralia (Emesa+Galycas), Socitrel e Fapricela (...)».

151    Per quanto concerne la riunione del 23 marzo 2001, la Commissione menziona la presenza della Socitrel, «in rappresentanza anche di Fapricela»; essa rileva, per tale riunione, che «[d]opo la risoluzione di un diverbio tra Fapricela, Tycsa ed Emesa per decidere quale società avrebbe venduto a un determinato cliente, Fapricela “ha promesso di continuare ad attenersi all’accordo, che fino a quel momento ha dato buoni risultati” (originale in spagnolo)» e che, «[i]nfine, si è parlato anche delle forniture e dei prezzi dei trefoli di Fapricela, Emesa e Tycsa, in riferimento a un particolare cliente».

152    Per il mese di aprile 2001, la Commissione indica «[u]n documento trovato presso Tycsa sulle vendite in Spagna e Portogallo, con discostamenti dalle quote concordate per Emesa, Galycas, GSW, Socitrel, Fapricela e Proderac nei mesi di gennaio, febbraio, marzo + il totale del primo trimestre 2001».

153    Infine, è pacifico che la Fapricela ha partecipato alla riunione del 9 aprile 2001.

b)     Argomenti delle parti

154    La Fapricela sostiene, in sostanza:

–        che dall’ottobre 2000 essa si è progressivamente dissociata dall’accordo e che da tale momento si è pubblicamente rifiutata di partecipare alle riunioni fino al marzo 2001;

–        di aver tenuto un comportamento autonomo e concorrenziale nel corso di tale periodo, il che è provato dal fatto che le sue vendite sono aumentate del 400% nel marzo 2001;

–        di avere ripreso la partecipazione dal 9 aprile 2001, ma solo dietro pressione degli altri membri dell’intesa.

155    Inoltre, essa contesta, in sostanza:

–        che la Socitrel l’abbia rappresentata nella riunione del 23 marzo 2001;

–        le prove addotte dalla Commissione:

–        sul fatto che i suoi prezzi siano stati discussi nel gennaio e febbraio 2001;

–        sul contenuto delle discussioni avvenute alle riunioni del 15 e 23 marzo 2001;

–        e sostiene che alcuni di tali elementi di prova non le sono stati comunicati dalla Commissione.

156    Essa ritiene di aver fornito prove contrarie sufficienti a imporre un’inversione dell’onere della prova a carico della Commissione.

157    Infine, essa censura la Commissione per non avere risposto, nella decisione impugnata, agli argomenti che aveva dedotto nel corso del procedimento amministrativo e contesta, incidentalmente, l’anno di riferimento considerato dalla Commissione per quanto riguarda il valore delle vendite da prendere in considerazione, in virtù della sua asserita uscita dall’intesa tra l’ottobre 2000 e l’aprile 2001.

158    La Commissione si oppone a tali argomenti.

c)     Sulla violazione dei diritti di difesa della ricorrente

159    Per quanto riguarda la presunta violazione dei diritti della difesa della Fapricela dovuta all’asserita mancata comunicazione di alcuni elementi di prova da parte della Commissione, si fa rinvio ai precedenti punti da 106 a 109 e si ricorda che, in udienza, la ricorrente ha rinunciato a sollevare tale censura.

d)     Sulla riunione del 18 ottobre 2000

160    Per quanto riguarda la riunione del 18 ottobre 2000, la Fapricela ha riconosciuto, a seguito dei quesiti scritti rivolti dal Tribunale, nonché una seconda volta in udienza, di aver partecipato a tale riunione.

161    Si deve peraltro constatare che la Fapricela non fornisce alcuna prova della sua dissociazione pubblica alla riunione del 18 ottobre 2000.

162    Essa richiama, infatti, solo elementi successivi a detta riunione (le pagine da 20058 a 20060 del fascicolo amministrativo a cui essa fa riferimento al punto 172 del ricorso riguardano infatti la «lite» che si sarebbe avuta alla riunione del 23 marzo 2001) per trarne la conclusione che la sua «assenza» alle riunioni successive a quella del 18 ottobre 2000 e fino alla riunione del 9 aprile 2001 sarebbe da interpretare come una sua dissociazione a partire dalla riunione del 18 ottobre 2000.

163    Inoltre, dall’allegato 4 della decisione impugnata risulta che, in tale riunione, si è parlato delle strategie da seguire per il trefolo e dell’attribuzione di quote, in particolare alla Fapricela, e delle tonnellate assegnate specialmente a quest’ultima (v. punto 148 supra), senza che la ricorrente abbia presentato elementi di prova che abbiano smentito le constatazioni della Commissione.

164    L’argomento della ricorrente deve di conseguenza essere respinto.

e)     Sulle riunioni che si sarebbero tenute nel gennaio e nel febbraio 2001

165    Quanto alle riunioni che si sarebbero tenute nei mesi di gennaio e febbraio 2001, occorre constatare che dall’allegato 4 della decisione impugnata risulta che l’Emesa era in possesso di dati relativi alle «vendite totali di filo nel mercato iberico per il 1° trimestre» nonché ai «discostamenti calcolati tra le vendite effettive e le quote concordate» di diverse imprese tra cui la Fapricela. L’allegato 4 fa rinvio alle pagine 27946, da 28544 a 28549 e 33622 del fascicolo amministrativo.

166    In primo luogo, la Fapricela sostiene che la pagina 27946 sarebbe un semplice foglio senza contenuto e che l’accesso alla pagina 33622 non le sarebbe stato concesso. In secondo luogo, la pagina 28544 conterrebbe una tabella con dati di vendite realizzate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001, che non potrebbe tuttavia essere stata elaborata nel gennaio o nel febbraio 2001, ma solo a posteriori, ed è probabile che la tabella includa dati forniti dalla Fapricela dopo il suo ritorno nel Club España. In terzo luogo, le pagine 28546 e 28547 conterrebbero dati relativi al medesimo periodo, senza indicazione della data della loro elaborazione, ma che verrebbero dopo la tabella precedente che conterrebbe già dati sul mese di marzo. In quarto luogo, in merito alla tabella delle vendite di marzo (pagina 28548), presuntivamente redatta il 15 marzo 2001, essa assegnerebbe alla Fapricela vendite meno importanti di quelle indicate nella tabella di cui alla pagina 28544 del fascicolo. Questa differenza tra la cifra delle previsioni realizzate il 15 marzo 2001 e quella delle vendite effettivamente realizzate corroborerebbe l’affermazione secondo cui, in tale periodo, la ricorrente si sarebbe dissociata dal Club España. I partecipanti al Club España non avrebbero, infatti, avuto accesso a dati reali riguardanti le vendite della Fapricela e avrebbero sostenuto che tali cifre avrebbero subito una diminuzione significativa, il che potrebbe spiegarsi solo nell’ambito del tentativo di esclusione dal mercato di un’impresa che si sia rifiutata di partecipare al Club España.

167    In primo luogo, va rilevato che le pagine 27946 e 33622 sono sprovviste di qualsivoglia correlazione con il periodo che va dal gennaio al febbraio 2001, in quanto sono costituite rispettivamente da una pagina bianca contenente solo la dicitura «notebook» e dalla prima pagina della domanda di trattamento favorevole depositata dall’Arcelor España, SA, Mittal Steel Company NV e dalle sue controllate e dalla Tréfileurope e dalle sue controllate, che non contiene alcuna indicazione sul periodo che va dal gennaio al febbraio 2001.

168    In secondo luogo, dalla risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale alla Commissione si evince che le pagine da 28544 a 28549 del fascicolo amministrativo si riferirebbero in realtà alla riunione del 15 marzo 2001 (punto 15 della risposta della Commissione). Devono pertanto essere ritenuti errati i riferimenti fatti dall’allegato 4 della decisione impugnata a tali pagine del fascicolo.

169    In terzo luogo, le pagine da 28544 a 28549 del fascicolo amministrativo contengono numerose tabelle aventi ad oggetto le vendite dei diversi membri del Club España per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001, con la loro evoluzione in aumento o in diminuzione, nonché una tabella (pagina 28548) sulle previsioni delle vendite al 15 marzo 2001.

170    Si nota una differenza, come indicato dalla Fapricela, tra la tabella relativa alle previsioni delle vendite al 15 marzo 2001 e la tabella (pagina 28544) relativa alle vendite del mese di marzo 2001.

171    Ciononostante, niente permette di dedurre dalle pagine da 28544 a 28549 che abbiano avuto luogo riunioni nei mesi di gennaio e febbraio 2001.

172    Si deve tuttalpiù constatare che erano a disposizione dell’Emesa dati riservati sulle vendite della Fapricela per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001, senza che sia possibile individuare il momento in cui tali dati le sono pervenuti. L’esistenza simultanea di tabelle previsionali ma anche di tabelle non previsionali relative al mese di marzo 2001 lascia altresì supporre che tali dati siano stati raccolti dopo i mesi di gennaio e febbraio 2001.

173    Tuttavia, la ricorrente sostiene che potrebbe lei stessa aver fornito tali dati, eventualmente dopo il suo ritorno nel Club España.

174    Di conseguenza, occorre constatare che gli elementi di prova presentati dalla Commissione non consentono di dimostrare che tali dati siano stati comunicati all’Emesa nei mesi di gennaio e febbraio 2001, sebbene sia più che probabile che siano stati comunicati agli altri membri dell’intesa dalla stessa ricorrente in un momento non determinato, ma probabilmente situato, per alcuni degli stessi, a metà marzo, poiché taluni dati «previsionali» sulle vendite della Fapricela per il 15 marzo 2001 erano in possesso dell’Emesa, e il carattere previsionale di questi dati implica che siano stati comunicati prima di tale data.

f)     Sulla riunione del 15 marzo 2001

175    In primo luogo, la Fapricela nega di avere partecipato a tale riunione. Orbene, si deve rilevare che la Commissione non ha sostenuto, nella decisione impugnata, che la medesima avrebbe partecipato a detta riunione, ma solo che in tale occasione si sarebbe discusso di dati riservati della Fapricela. Devono pertanto essere respinte, in quanto inconferenti, le deduzioni della Fapricela.

176    In secondo luogo, la Fapricela contesta, in sostanza, la rilevanza di un certo numero di pagine del fascicolo amministrativo (33622, 11690 e 11691, 11485, 11492 e 11493, 20061) cui si fa rinvio nell’allegato 4 della decisione impugnata con riferimento a questa riunione, poiché tali pagine non riguardano la riunione del 15 marzo 2001.

177    Occorre rilevare che, in effetti, le pagine 33622, 11690 e 11691, 11485, 11492 e 11493 e 20061 non riguardano specificamente la riunione del 15 marzo 2001 e non sono idonee a dimostrare il contenuto delle discussioni avvenute in tale occasione.

178    In terzo luogo, la Fapricela nega, in sostanza, di essere all’origine dei dati riservati che la riguardano discussi nella riunione del 15 marzo 2001 (pagine 20062, 30035 e 30036 del fascicolo amministrativo), sostenendo che tali dati sarebbero stati inesatti.

179    Si deve rilevare, sotto un primo profilo, la correttezza dell’affermazione della Fapricela secondo cui l’indicazione dei dati sulle sue vendite contenuti alla pagina 20062 del fascicolo amministrativo – che proviene dagli appunti dell’Emesa – è preceduta dalle parole «è noto che».

180    Una siffatta indicazione non esclude tuttavia che la medesima sia all’origine di queste informazioni (v. punti 173 e 174 supra).

181    Occorre osservare, sotto un secondo profilo, che le pagine 30035 e 30036 del fascicolo amministrativo – provenienti dalla Tycsa – specificano le vendite della Fapricela (e in particolare le vendite del gennaio e febbraio 2001 e le vendite previsionali del marzo 2001: pagina 30036) nonché la quota di cui essa disponeva (pagina 30035).

182    Sotto un terzo profilo, occorre anche considerare le pagine da 28544 a 28549 del fascicolo amministrativo – documenti che erano in possesso dell’Emesa –, le quali figurano anche, in riferimento alla riunione del 15 marzo 2001, nell’allegato 4 della decisione impugnata.

183    Si deve osservare come emergano talune differenze tra le cifre contenute nelle tabelle di cui disponeva l’Emesa e quelle indicate negli appunti contemporanei della Tycsa:

–        gennaio Spagna: Emesa: tabella pagina 28544: 157; tabella pagina 28547: 157; Tycsa pagina 30066: 157;

–        gennaio Portogallo: Emesa: tabella pagina 28544: 582; tabella pagina 28547: 582; Tycsa pagina 30066: 582;

–        febbraio Spagna: Emesa: tabella pagina 28544: 168; tabella pagina 28547: 168; Tycsa pagina 30066: 166;

–        febbraio Portogallo: Emesa: tabella pagina 28544: 628; tabella pagina 28547: 628; Tycsa pagina 30066: 686;

–        Emesa: previsione marzo – al 15 marzo 2001 Spagna: tabella pagina 28548: 100; Tycsa: previsione marzo: pagina 30066: 200;

–        Emesa: previsione marzo – al 15 marzo 2001 Portogallo: tabella pagina 28548: 200; Tycsa: previsione marzo pagina 30066: 600;

–        marzo Spagna: Emesa: tabella pagina 28544: 636; Tycsa pagina 30066: nessuna indicazione;

–        marzo Portogallo: tabella pagina 28544: 1709; Tycsa pagina 30066: nessuna indicazione.

184    Tuttavia, da un lato, è giocoforza constatare che i dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio sono simili o molto vicini e che potrebbero essere stati corretti alla luce degli ultimi dati disponibili, poiché le tabelle sono state verosimilmente preparate in anticipo e i dati contenuti negli appunti della Tycsa erano i dati aggiornati.

185    Dall’altro, nel caso di una riunione tenutasi il 15 marzo 2001, le differenze tra le cifre previsionali per le vendite nel mese di marzo contenute nelle tabelle a disposizione dell’Emesa e negli appunti contemporanei della Tycsa non consentono di trarre conclusioni, in quanto, ad ogni modo, la Fapricela non ha partecipato alla riunione.

186    Inoltre, non si può trarre alcuna conseguenza dall’esistenza di differenze – rilevate dalla ricorrente – tra le previsioni delle vendite al 15 marzo 2001 per la Spagna e il Portogallo (di cui alla pagina 28548 del fascicolo amministrativo) e le vendite contabilizzate per la Spagna e il Portogallo per il mese di marzo 2001 (di cui alla pagina 28544 del fascicolo amministrativo), contenute in una tabella redatta necessariamente non prima della fine del mese di marzo 2001.

187    Concludendo, si deve constatare che alla riunione del 15 marzo 2001 sono stati discussi dati riservati e precisi della Fapricela, di cui la medesima non ha dimostrato l’inesattezza.

188    In siffatte circostanze, è necessario rilevare che la ricorrente non fornisce alcuna spiegazione alternativa verosimile al fatto che gli altri membri del Club España disponessero di dati così precisi sul suo conto; la spiegazione più plausibile, come sostenuto dalla Commissione, è che sia stata la ricorrente stessa a comunicare tali dati.

189    La ricorrente non è quindi pervenuta a dimostrare l’impossibilità di attribuire valore probatorio – sia pure limitato – agli elementi forniti dalla Commissione in merito alla riunione del 15 marzo 2001.

g)     Sulla riunione del 23 marzo 2001

190    Quanto alla riunione del 23 marzo 2001, per la quale la Commissione indica la presenza della Socitrel «in rappresentanza anche di Fapricela», si deve rilevare che, secondo la decisione impugnata, «dopo la risoluzione di un diverbio tra Fapricela, Tycsa ed Emesa vertente per decidere quale società avrebbe venduto a un determinato cliente, Fapricela “ha promesso di continuare ad attenersi all’accordo, che fino a quel momento ha dato buoni risultati” (originale in spagnolo)» e che, «[i]nfine, si è parlato anche delle forniture e dei prezzi dei trefoli di Fapricela, Emesa e Tycsa, in riferimento a un particolare cliente».

191    La ricorrente nega che la Socitrel l’abbia rappresentata, affermando, in sostanza, che il resoconto della riunione testimonia un disaccordo tra la medesima e gli altri membri del Club España e, quindi, la sua dissociazione da quest’ultimo.

192    Tale argomento deve essere tuttavia respinto.

193    Infatti, secondo gli appunti dell’Emesa riportati alla pagina 20060 del fascicolo amministrativo:

«La riunione inizia, il sig. S. si propone come “rappresentante” del sig. T. [della Fapricela], che si è rifiutato di assistere alla riunione. Il sig. S. decide di chiamarlo per presentargli le scuse più sincere della Tycsa e dell’Emesa, la cui condotta ha urtato particolarmente il direttore della Fapricela; egli sembra accettare le scuse e promette di continuare l’accordo che ha dato risultati così buoni. Assicura che [J.C.] assisterà alle prossime riunioni».

194    Questo resoconto della riunione induce il Tribunale a ritenere che, a seguito di un diverbio tra la Fapricela, da una parte, e l’Emesa e la Tycsa, dall’altra, la Fapricela ha deciso di non assistere alla riunione. Il sig. S. ha tuttavia interceduto allo scopo di appianare i contrasti tra le società. Il sig. T., della Fapricela, che ha accettato le scuse dell’Emesa e della Tycsa, ha comunicato che la Fapricela intendeva continuare l’accordo esistente tra i membri del Club España e che la Fapricela avrebbe partecipato alle prossime riunioni del medesimo, cosa che ha fatto una quindicina di giorni dopo, a partire dal 9 aprile 2001.

195    Conseguentemente, anche se niente permette di ritenere che la Fapricela fosse formalmente rappresentata dalla Socitrel alla riunione, deve essere respinto l’argomento della Fapricela secondo cui la sua condotta in occasione di questa riunione testimonierebbe una dissociazione dal Club España.

h)     Sulla riunione del 9 aprile 2001

196    È certo che la ricorrente ha partecipato alla riunione del 9 aprile 2001, ed essa non smentisce di aver preso parte attivamente alle discussioni che vi si sono svolte.

197    La Fapricela si limita, infatti, a sostenere di essere sì ritornata nel Club España in questa occasione, ma di averlo fatto dietro pressione degli altri membri del club, circostanza che sarà esaminata in prosieguo, ai punti 204 e seguenti.

i)     Conclusione intermedia sulle riunioni che si sono tenute tra il 18 ottobre 2000 e il 9 aprile 2001

198    In conclusione, il Tribunale considera, alla luce degli elementi di prova raccolti dalla Commissione:

–        che la Fapricela ha partecipato alla riunione del 18 ottobre 2000 e che non vi sono indizi che dimostrino una qualsivoglia dissociazione da parte sua in tale occasione;

–        che la Fapricela non ha assistito alle riunioni del Club España tenutesi nel novembre e dicembre 2000;

–        che tra gennaio e il 15 marzo 2001, informazioni riservate sulla medesima sono state scambiate e quanto meno discusse dagli altri membri del Club España alla riunione del 15 marzo 2001, e che è verosimile che tali informazioni siano state comunicate dalla stessa Fapricela;

–        che una crisi apertasi tra la Fapricela e altri due membri del Club España è stata risolta alla riunione del 23 marzo 2001, durante la quale la Fapricela ha comunicato che avrebbe preso parte alle prossime riunioni;

–        che quest’ultima ha di nuovo preso parte interamente alle riunioni del Club España a partire dal 9 aprile 2001.

j)     Sul comportamento autonomo e concorrenziale della ricorrente tra il 18 ottobre 2000 e il 9 aprile 2001

199    Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe tenuto un comportamento autonomo e concorrenziale tra il 18 ottobre 2000 e il 9 aprile 2001, occorre constatare che la Fapricela non fornisce alcun elemento di prova in grado di dimostrare la fondatezza della sua affermazione.

200    È pur vero che le sue vendite sono aumentate nel marzo 2001 rispetto al gennaio e febbraio 2001 (v. allegato VII del ricorso, pagina 33900) e che esse hanno superato le previsioni (v. allegato VII del ricorso, pagina 33903).

201    Tale elemento, tuttavia, non è da solo sufficiente a provare che la Fapricela fosse uscita dall’intesa e, in particolare, per un periodo di circa sei mesi, dall’ottobre 2000 al 9 aprile 2001.

202    Infatti, detto elemento deve essere valutato nel suo contesto – la Fapricela era presente alla riunione del 18 ottobre 2000, informazioni che la riguardavano sono state scambiate nel primo trimestre 2001, ha accettato di porre fine al contrasto con altri due membri del Club España alla riunione del 23 marzo 2001 e di prendere nuovamente parte alle successive riunioni, cosa che ha fatto a partire dalla riunione del 9 aprile 2001 – e la tesi della Commissione, secondo cui poteva trattarsi di uno strumento di pressione per negoziare un aumento della sua quota, costituisce una spiegazione di questi fatti più plausibile di quella fornita dalla ricorrente, considerato l’effettivo contenuto della riunione del 23 marzo 2001 (v. punti da 190 a 195 supra).

203    Deve essere parimenti respinto l’argomento, avanzato in subordine dalla ricorrente, secondo cui questa asserita volontà di ricoprire una posizione autonoma e concorrenziale sul mercato sarebbe durata almeno un mese, cosa che sembra ancora meno credibile, ma che tende invece a confermare la tesi della Commissione secondo cui il suddetto aumento delle vendite rivelava un atteggiamento della Fapricela volto a ottenere una rinegoziazione della sua quota.

k)     Sugli argomenti relativi alla pressione che sarebbe stata esercitata sulla ricorrente per ritornare nell’intesa

204    Occorre parimenti respingere l’argomento della ricorrente secondo cui essa sarebbe ritornata nell’intesa nell’aprile 2001 solo dietro pressione dei suoi concorrenti.

205    Da una parte, difatti, la ricorrente non fornisce il benché minimo elemento di prova a sostegno della sua tesi.

206    Dall’altra, in ogni caso, anche ipotizzando che essa abbia presentato elementi in tal senso, occorre ricordare come da giurisprudenza costante risulti che le pressioni esercitate dalle imprese e volte a indurre altre imprese a partecipare a una violazione del diritto della concorrenza, indipendentemente dalla loro importanza, non liberano l’impresa interessata dalla propria responsabilità per l’infrazione commessa, nulla cambiano alla gravità dell’intesa e non possono costituire una circostanza attenuante ai fini del calcolo degli importi delle ammende, in quanto l’impresa interessata avrebbe potuto denunciare le eventuali pressioni alle competenti autorità ed introdurre presso la Commissione una denuncia (v. sentenza del 19 maggio 2010, Chalkor/Commissione, T‑21/05, Racc., EU:T:2010:205, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

l)     Conclusione sulla fondatezza del terzo motivo

207    In conclusione, e sulla base degli elementi di prova a sua disposizione, il Tribunale ritiene che la Fapricela non si sia dissociata dal Club España tra il 18 ottobre 2000 e il 9 aprile 2001.

208    Tuttalpiù è accertato un disaccordo in questo periodo riguardante la Fapricela che è stato superato il 23 marzo 2001, il che ha condotto la ricorrente a riprendere regolarmente parte alle successive riunioni del Club España.

209    Orbene, il solo fatto, per un’impresa, di attraversare un periodo di disaccordo o di crisi in seno ad un’intesa non è sufficiente a configurare una sua dissociazione dall’intesa (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2006, Degussa/Commissione, T‑279/02, Racc., EU:T:2006:103, punti da 127 a 137, e del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T‑329/01, Racc., EU:T:2006:268, punti da 246 a 248).

210    Deve quindi essere respinto l’argomento della Fapricela secondo cui essa si sarebbe dissociata dal Club España tra il 18 ottobre 2000 e il 9 aprile 2001.

211    Di conseguenza, non può neppure essere accolto l’argomento della ricorrente relativo all’anno di riferimento che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per quanto riguarda il valore delle vendite da considerare ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

212    Inoltre, si deve constatare che la decisione impugnata contiene una motivazione che permette di capire le ragioni per le quali la Commissione ha respinto la tesi proposta dalla ricorrente su una prospettata dissociazione da parte sua.

213    Quanto al resto, occorre precisare che, secondo costante giurisprudenza, la Commissione non è tenuta a verificare e a rispondere nella decisione impugnata ad ogni argomento addotto dalle parti durante il procedimento amministrativo, bensì deve, conformemente all’articolo 296 TFUE, esporre in maniera chiara e non equivoca il suo ragionamento, per consentire agli interessati di conoscere le motivazioni della decisione adottata e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 27 settembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione, T‑357/06, Racc., EU:T:2012:488, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

214    Occorre dunque respingere integralmente il terzo motivo.

IV –  Sulla terza parte del primo motivo, relativa all’estensione del mercato dei prodotti interessati dall’accordo al quale la Fapricela ha partecipato nell’ambito del Club España

215    La Fapricela sostiene, in sostanza, che la Commissione non ha dimostrato la sua partecipazione al Club España, tra il 2 dicembre 1998 e il 19 settembre 2002, in merito al mercato del trefolo e contesta le prove considerate dalla medesima per quanto riguarda le riunioni del 23 marzo e del 7 giugno 2001.

A –  Sulla ricevibilità del terzo capo del primo motivo, secondo cui non esisterebbero prove della partecipazione della ricorrente all’intesa sul trefolo tra, da un lato, il 2 dicembre 1998 e il 7 giugno 2001 o, in alternativa, tra il 2 dicembre 1998 e il 23 marzo 2001 e, dall’altro, tra il 7 giugno 2001 e il 19 settembre 2002

216    Secondo la Commissione, in sostanza, l’argomento della ricorrente relativo alla sua mancata partecipazione all’intesa iberica sul trefolo è irricevibile, poiché sarebbe stato presentato solo in sede di replica.

217    Occorre constatare che, come risulta incidentalmente dal punto 15 del ricorso, contenuto nella parte introduttiva, e dal punto 54 del medesimo, relativo alla partecipazione o alla conoscenza del Club Europa da parte della Fapricela, la ricorrente intende mettere in discussione anche i prodotti oggetto dell’accordo iberico per quanto la riguarda.

218    Si deve precisare che tale argomento è presentato, nell’ambito del secondo motivo, anche con riferimento alla determinazione del grado di gravità dell’infrazione e alla violazione del principio di proporzionalità (punti 133 e 145 del ricorso).

219    È solo a seguito della replica più strutturata della Commissione al riguardo che la ricorrente ha presentato il suo argomento, facendolo così apparire come una parte distinta del primo motivo (v. punti da 49 a 54 della memoria di replica).

220    Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Cionondimeno, un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con questo dev’essere considerato ricevibile (sentenza del 28 aprile 2010, Gütermann e Zwicky/Commissione, T‑456/05 e T‑457/05, Racc., EU:T:2010:168, punto 199).

221    Del resto, gli argomenti la cui sostanza presenta uno stretto nesso con un motivo enunciato nell’atto introduttivo del giudizio non possono essere considerati motivi nuovi e la loro presentazione è consentita nella fase della replica o dell’udienza (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 1958, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Alta Autorità, 2/57, Racc., EU:C:1958:5).

222    Nella fattispecie, e alla luce del ricorso, si deve ritenere che l’argomento più strutturato presentato dalla Fapricela in sede di replica e vertente sulla sua mancata partecipazione al Club España per quanto concerne il trefolo non costituisca un motivo nuovo, ma rientri nella nozione di ampliamento di una censura esistente.

223    Pertanto, la terza parte del primo motivo deve essere dichiarata ricevibile.

B –  Richiamo degli elementi di prova presentati dalla Commissione nella decisione impugnata

224    In primo luogo, la Commissione si basa sulle discussioni tenutesi nel corso della riunione del 23 marzo 2001. Essa sostiene che:

«(...) Tycsa ed Emesa hanno discusso di vendite e prezzi dei trefoli, osservando che Fapricela aveva lamentato la difficoltà di vendere trefoli in Spagna. Si è sottolineato che era stato fissato il prezzo di 98 escudos fino a giugno, per portarlo successivamente a 102 escudos (nota a piè di pagina 784). Appunti indipendenti trovati presso Tycsa corroborano le discussioni principali (ossia su ordini chiusi – volume/prezzo – per cliente in Portogallo) scaturite nel corso di questa riunione (nota a piè di pagina 785)» (punto 512 della decisione impugnata).

225    In secondo luogo, dalla decisione impugnata si evince che, alla riunione del 7 giugno 2001, la prima parte della riunione, svoltasi nella mattinata e a cui ha partecipato la Fapricela, sarebbe stata interamente dedicata alla rinegoziazione del mercato iberico del trefolo [punto 515 della decisione impugnata e allegato 4 della decisione impugnata; la Commissione rinvia in particolare alle pagine 19997 e 19998 (informazioni fornite dall’Emesa) e alle pagine 30046 e 30047 (appunti manoscritti della Tycsa) del fascicolo amministrativo].

226    In terzo luogo, dai punti 484 e 491 della decisione impugnata e dell’allegato 4 della medesima, e specialmente dagli elementi relativi alle riunioni del 1° giugno 1993, del 20 aprile 1995, del settembre, ottobre e novembre 1995, del 3 e del 9 settembre 1996, del 22 gennaio e del 18 novembre 1997, di fine dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998, emerge che, sin dall’inizio, le imprese partecipanti al Club España si sono scambiate informazioni e hanno concordato la ripartizione delle quote di mercato e la fissazione dei prezzi del trefolo.

227    In quarto luogo, infine, dall’allegato 4 della decisione impugnata, e in particolare dagli elementi della riunione del 14 aprile e del 21 settembre 1999, dell’8 settembre, del 18 ottobre, del 15, 20 e 22 dicembre 2000, del 23 marzo, del 17 maggio, del 18 giugno e del 6 luglio 2001 e del 31 maggio 2002 nonché dai punti 502, 504, 506, 508, 510, 512, da 515 a 517 e 521 della decisione impugnata si evince che, nel periodo in cui la Fapricela ha partecipato al Club España, sono proseguiti negoziati e scambi di informazioni riservate in merito al trefolo. Risulta in particolare dall’allegato 4 che la Fapricela era presente alla riunione dell’8 settembre 2000, durante la quale è stato fissato un prezzo minimo per il trefolo per l’anno 2001, e alla riunione del 18 ottobre 2000, nel corso della quale sono state ripartire le quote del mercato del trefolo.

C –  Sulla fondatezza della terza parte del primo motivo

228    Occorre in primo luogo constatare che la Fapricela si limita a contestare gli elementi di prova presentati dalla Commissione solo riguardo a due riunioni, tenutesi rispettivamente il 23 marzo e il 7 giugno 2001.

229    Essa non mette in discussione, tuttavia, la decisione impugnata nella parte relativa al contenuto delle discussioni sul trefolo avvenute in occasione delle riunioni del 14 aprile e del 21 settembre 1999, dell’8 settembre, del 18 ottobre, del 15, 20 e 22 dicembre 2000, del 17 maggio, del 18 giugno e del 6 luglio 2001 e del 31 maggio 2002.

230    Si deve notare come sia pur vero che la Commissione, nell’allegato 4 della decisione impugnata, non indica chi fossero i partecipanti alle riunioni tenutesi il 14 aprile e il 21 settembre 1999, il 15, 20 e 22 dicembre 2000 e il 31 maggio 2002, limitandosi a menzionare che in tali occasioni sono avvenute discussioni relative al trefolo.

231    Tuttavia, nella decisione impugnata, la Commissione sostiene che la Fapricela ha preso parte alle riunioni dell’8 settembre e del 18 ottobre 2000 (la Fapricela ha inoltre confermato all’udienza di aver partecipato a quest’ultima riunione), del 17 maggio, del 18 giugno e del 6 luglio 2001. Peraltro, la Commissione presenta diversi elementi di prova, indicati nell’allegato 4 della decisione impugnata, che dimostrano che il trefolo è stato oggetto di discussione in tali riunioni.

232    Orbene, la Fapricela non presenta alcun argomento mirante a contestare la sua partecipazione a tali riunioni o il contenuto delle discussioni tenutesi durante le medesime.

233    In secondo luogo, quanto alla riunione del 23 marzo 2001, la Fapricela ripropone il suo argomento in base al quale essa non vi ha partecipato e nega che la Socitrel l’abbia rappresentata in tale occasione.

234    Ora, sebbene nulla consenta di affermare che la Socitrel abbia rappresentato la Fapricela a detta riunione, tale argomento deve essere tuttavia respinto per le ragioni esposte ai precedenti punti 194 e 195.

235    Inoltre, dall’allegato 4 della decisione impugnata e dagli elementi di prova raccolti dalla Commissione e indicati nell’allegato si evince che durante la riunione del 23 marzo 2001:

«Le parti hanno altresì discusso, cliente per cliente, le offerte presenti e future, anche relative ai trefoli (...) Infine, si è parlato anche delle forniture e dei prezzi dei trefoli di Fapricela, Emesa e Tycsa, in riferimento a un particolare cliente».

236    Al punto 512 della decisione impugnata si precisa, inoltre, quanto segue:

«Infine, Tycsa ed Emesa hanno discusso di vendite e prezzi dei trefoli, osservando che Fapricela aveva lamentato la difficoltà di vendere trefoli in Spagna. Si è sottolineato che era stato fissato il prezzo di 98 escudos fino a giugno, per portarlo successivamente a 102 escudos (...). Appunti indipendenti trovati presso Tycsa corroborano le discussioni principali (ossia su ordini chiusi – volume/prezzo – per cliente in Portogallo) scaturite nel corso di questa riunione (...)».

237    Pertanto, e contrariamente a quanto affermato dalla Fapricela, tali indicazioni non dimostrano affatto che essa non avrebbe partecipato all’intesa in merito al trefolo, ma inducono a constatare l’avvenuto scambio di informazioni sul trefolo provenienti in particolare dalla Fapricela, così come provato da due diverse fonti, vale a dire la Tycsa e l’Emesa.

238    In terzo luogo, quanto alla riunione del 7 giugno 2001, si ricorda innanzitutto che il contenuto della riunione è descritto come segue nell’allegato 4 della decisione impugnata:

«Incontro sui trefoli al mattino e uno sui fili al pomeriggio. Discussione sulle quote e sui prezzi per Aceralia, Tycsa e Fapricela (“Acer, Tyc, Fabr”), nonché spartizione dei clienti per Tycsa, Fapricela, Aceralia e Trefilerías Quijano (“Tyc, Fab, Acer, TQ”). Inoltre, discussione sulla ripartizione della clientela nell’ambito delle opere pubbliche.

Mattino: le 3 società partecipanti hanno rinegoziato l’accordo relativo a una spartizione del mercato iberico dei trefoli. Le quote di Fapricela sarebbero aumentate [dal 20%, cfr. 18.10.2000] al 25%, a scapito di altri due gruppi (diminuzione [dal 40%, cfr. 18.10.2000] al 37,5%). Discussione dettagliata sulla spartizione dei clienti, compresa la stesura di un elenco dei principali produttori di componenti prefabbricati in Portogallo e Spagna, in base al consumo di trefoli (in ordine decrescente), con l’individuazione dell’attuale fornitore o degli attuali fornitori di questi produttori (/consumatori), ai fini di una spartizione di tali clienti tra Tycsa, Emesa e Fapricela. Attuazione di una forma particolare di ripartizione della clientela per progetti che richiedevano ingenti quantitativi di trefoli e realizzati da consorzi di società diverse (originale in spagnolo: UTES (Unión Temporal de Empresas): la prima opera offerta dall’UTES sarebbe stata assegnata a Fapricela, a un determinato prezzo fisso per tonnellata, perché gli altri avrebbero offerto prezzi più alti; la seconda sarebbe stata artificialmente assegnata a Tycsa e la terza a Emesa; questo ordine sarebbe stato seguito anche in seguito. Si afferma che “Proderac deve comunicare l’elenco dei suoi clienti o non sarà condivisa con tale società alcuna informazione” (originale in spagnolo)».

239    In primo luogo, si deve rilevare che la Fapricela non nega di aver partecipato a tale riunione.

240    In secondo luogo, gli elementi di prova raccolti dalla Commissione (prove documentali provenienti dalla GSW, dalla Tycsa/Celsa, dall’Emesa e dalla Galycas) consentono di dimostrare che la riunione aveva ad oggetto il trefolo la mattina e il filo il pomeriggio e che la Fapricela ha assistito alla parte della riunione dedicata al trefolo.

241    In terzo luogo, occorre constatare che la ricorrente, in risposta agli argomenti della Commissione, si limita a sostenere che la sua partecipazione a tale riunione non è sufficiente a dimostrare la sua partecipazione all’intesa su detto mercato prima di tale data e dopo tale data.

242    Orbene, si deve osservare che la Fapricela non nega che durante detta riunione vi sia stato uno scambio di informazioni riservate.

243    In quarto luogo, la Commissione afferma a buon diritto che, durante il periodo in cui la Fapricela ha partecipato al Club España, sono proseguiti in modo continuo accordi o pratiche concordate e scambi di informazioni riservate relative al trefolo (essa rinvia a tal riguardo all’allegato 4 della decisione impugnata e, più in particolare, agli elementi relativi alle riunioni del 14 aprile e del 21 settembre 1999, del 15, 20 e 22 dicembre 2000, e del 31 maggio 2002, nonché ai punti 502, 504, 506, 508, 510, 512, da 515 a 517, 521 e 530 della decisione impugnata).

244    Considerato quanto precede, il Tribunale ritiene che esista un complesso di prove sufficientemente precise e concordanti per dimostrare che, nell’ambito della sua partecipazione al Club España, la Fapricela, contrariamente alle sue affermazioni, ha anche partecipato all’accordo o alla pratica concordata nel suo insieme, anche per quanto riguarda il trefolo.

245    La terza parte del primo motivo deve essere di conseguenza respinta.

V –  Sul secondo motivo, avente ad oggetto la violazione dei principi di proporzionalità, della parità di trattamento e della personalità delle pene

A –  Richiamo della decisione impugnata

246    Secondo il punto 949 della decisione impugnata:

«(949) (...) [T]uttavia, per Socitrel, Proderac, Fapricela e Fundia, imprese che partecipavano esclusivamente al Club España (operante solo in Spagna e Portogallo) o – nel caso dell’ultima impresa – al coordinamento di Addtek, e la cui conoscenza dell’infrazione unica e continuata è stata stabilita soltanto in una fase molto tardiva dell’infrazione (rispettivamente il 17.5.2001 e il 14.5.2001, cfr. la sezione 12.2.2.4), la Commissione considera l’ambito geografico più limitato nel determinare la percentuale del valore delle vendite. La situazione cambia per gli altri partecipanti del Club España (Emesa/Galycas, Tycsa/Trefilerías Quijano) che hanno partecipato contemporaneamente a vari livelli del cartello e/o la cui conoscenza dell’infrazione unica e continuata è stata stabilita in una fase molto anteriore. Lo stesso si dica per i partecipanti del Club Italia, in quanto l’ambito geografico del Club Italia si sovrappone ampiamente a quello degli accordi paneuropei ed è quindi di gran lunga più esteso dell’ambito geografico del Club España (Spagna e Portogallo)».

247    Secondo il punto 953 della decisione impugnata:

«(953) Viste le circostanze specifiche di questo caso e tenuto conto dei criteri sopra discussi in rapporto alla natura dell’infrazione (cfr. la sezione 19.1.3.1) e all’ambito geografico (cfr. la sezione 19.1.3.3), la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione deve essere 16% per l’impresa Fundia, 18% per le imprese Socitrel, Fapricela e Proderac e 19% per tutte le altre imprese».

248    Inoltre, ai termini dei punti 987 e 988 della decisione impugnata:

«(987) Anche Fapricela (...) sost[iene] di aver partecipato in misura solo limitata al cartello e ramment[a], a tale riguardo, la [sua] presenza a un numero limitato di incontri e/o le varie interruzioni della [sua] partecipazione alle riunioni di cartello in diversi periodi. Fapricela afferma anche di non aver mai esercitato alcuna attività di coordinamento.

(988) La Commissione osserva che Fapricela ha partecipato e contribuito in maniera sistematica a oltre 30 incontri del Club España tenutisi tra il 1998 e il 2002, in cui ha preso parte attiva negli accordi di spartizione delle quote e dei clienti e nella fissazione dei prezzi, oltre a condividere informazioni commerciali riservate con gli altri partecipanti del Club España, come ammesso dalla società stessa. Nel 2001 Fapricela ha anche esplicitamente “promesso di continuare l’accordo che ha portato questi buoni risultati”, a conferma della sua soddisfazione nei confronti del cartello dopo la composizione di una controversia (cfr. il punto (510)). Il suo ruolo non può pertanto essere qualificato come “sostanzialmente limitato” ai sensi degli orientamenti del 2006 sulle ammende, né come passivo o emulativo neppure conformemente agli orientamenti del 1998 sulle ammende, benché essa non abbia agito in veste di coordinatore. Infine, come si è già avuto modo di spiegare ai punti (527) e segg. e, in particolare, al punto (530), l’affermazione di Fapricela secondo cui la società avrebbe interrotto la sua partecipazione al cartello in taluni periodi è contraddetta dalle prove».

249    Infine, quanto al ruolo sostanzialmente limitato della Fapricela, dalla decisione impugnata risulta quanto segue:

«(1016) (...) Fapricela afferma di essere riuscita, almeno in un’occasione, a sottrarre un cliente a Emesa applicando un prezzo inferiore. (...) e Fapricela rammentano inoltre i conflitti emersi con gli altri membri del cartello (...).

(...)

(1018) La Commissione osserva anzitutto che gli elementi probatori presentati riguardano per la maggior parte dati verificati soltanto dalla società che li ha presentati. In ogni caso, comportamenti occasionalmente scorretti in relazione ai prezzi fissati e/o alla spartizione di quote o clienti non dimostrano di per sé che una parte non abbia applicato gli accordi di cartello. Conflitti interni, rivalità e comportamenti scorretti sono tipici di qualunque cartello, in particolare se di lunga durata (cfr. anche i punti (604) e (680)). La circostanza che una società non abbia rispettato determinati accordi non significa pertanto che non abbia applicato nessuno degli accordi di cartello e che abbia adottato un comportamento totalmente concorrenziale sul mercato.

(1019) L’applicazione degli accordi di cartello era garantita dal sistema di monitoraggio (cfr. le sezioni 9.1.6.1, 9.2.1.7 e 9.2.2.5) e dall’elevata frequenza delle riunioni di cartello tra i concorrenti, nelle quali venivano regolarmente scambiate informazioni riservate che consentivano alle parti di confrontare le loro cifre e di concordare e/o rivedere quote, prezzi e la spartizione dei clienti. È fatto assodato che (...) Fapricela (...) – come tutte le altre imprese destinatarie della presente decisione – [ha] partecipato regolarmente a incontri nei quali sono stati discussi e monitorati prezzi, quote e clienti (cfr. anche la sezione 9, la sezione 14 e gli allegati 2, 3 e 4) (...).

(...)

(1022) In conclusione, è evidente che nessuna delle parti ha dimostrato di essersi effettivamente sottratta all’applicazione degli accordi illeciti adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o di aver chiaramente e considerevolmente infranto gli obblighi di attuazione dell’intesa, sì da perturbarne lo stesso funzionamento. Di conseguenza, la non applicazione o il ruolo sostanzialmente limitato non possono essere riconosciuti come circostanze attenuanti.

(1023) La Commissione è però disposta ad accettare la limitata partecipazione di Proderac e di Trame all’infrazione. Ciò è dovuto al fatto che questi partecipanti hanno operato ai margini del cartello, hanno avuto una quantità più limitata di contatti con gli altri membri e hanno partecipato in misura marginale all’infrazione».

B –  Considerazioni preliminari

250    La Fapricela si dilunga, nelle sue memorie, a parlare del presunto difetto strutturale che vizierebbe gli orientamenti del 2006, i quali porterebbero, in sostanza, a sanzionare in modo più pesante le piccole imprese (monoprodotto) rispetto alle grandi imprese (multiprodotto).

251    Tuttavia, interrogata all’udienza sul senso del punto 57 della memoria di replica, la Fapricela ha confermato che non intendeva contestare la legittimità degli orientamenti del 2006, ma solo la loro applicazione da parte della Commissione nel caso di specie.

252    Il secondo motivo si suddivide pertanto in due parti, vertenti, la prima, sul carattere sproporzionato dell’ammenda e sulla mancata considerazione di diversi elementi nella determinazione del grado di gravità dell’infrazione e dell’importo aggiuntivo applicato a fini deterrenti e, la seconda, sulla violazione del principio della parità di trattamento.

C –  Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sul carattere sproporzionato dell’ammenda e sulla mancata considerazione di diversi elementi nella determinazione del grado di gravità dell’infrazione e dell’importo aggiuntivo applicato a fini deterrenti

1.     Richiamo dei principi

253    Occorre ricordare che, ai sensi degli orientamenti del 2006:

«13.      Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la Commissione utilizzerà il valore delle vendite di beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). In linea di massima la Commissione prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione.

(...)

19.      L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

20.      La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

21.       In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.

22.      Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

23.      Per la loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

254    Da costante giurisprudenza emerge che, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, si deve tener conto di tutti gli elementi che possono rientrare nella valutazione della gravità delle infrazioni, quali, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti nell’infrazione e la minaccia che infrazioni di questo tipo rappresentano per gli obiettivi dell’Unione. Quando un’infrazione è commessa da più imprese, è necessario esaminare il peso relativo della partecipazione di ciascuna di esse (v. sentenze dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, C‑51/92 P, Racc., EU:C:1999:357, punto 110 e giurisprudenza ivi citata, e Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 90 supra, EU:T:2000:77, punto 4949 e giurisprudenza ivi citata).

255    Il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e, eventualmente, nel determinare l’ammenda (sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 90; Aalborg Portland e a./Commissione, punto 86 supra, EU:C:2004:6, punto 86, e Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 135 supra, EU:C:2012:778, punto 45).

256    Si deve altresì ricordare che, per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte alle imprese partecipanti ad una intesa, un trattamento differenziato tra le imprese coinvolte rientra nell’esercizio dei poteri spettanti alla Commissione in materia. Infatti, nell’ambito del suo margine di valutazione discrezionale, la Commissione è chiamata a individualizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche proprie di tali imprese, al fine di garantire, in ciascun caso specifico, la piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione in materia di concorrenza (v. sentenze del 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commissione, C‑564/08 P, EU:C:2009:703, punto 43 e giurisprudenza ivi citata, e del 5 dicembre 2013, Caffaro/Commissione, C‑447/11 P, EU:C:2013:797, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

257    Peraltro, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso. Nel contesto del calcolo delle ammende, la gravità delle infrazioni deve essere determinata in funzione di numerosi elementi e non si deve attribuire ad alcuno di tali elementi un’importanza sproporzionata rispetto agli altri elementi di valutazione. In tale contesto, il principio di proporzionalità comporta che la Commissione debba fissare l’ammenda proporzionalmente agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa debba applicare al riguardo tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenze del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc., EU:T:2006:270, punti da 226 a 228 e giurisprudenza ivi citata, e Gütermann e Zwicky/Commissione, punto 220 supra, EU:T:2010:168, punto 264 e giurisprudenza ivi citata).

2.     Sulla fondatezza del primo capo del secondo motivo

258    La Fapricela avanza diversi argomenti a sostegno della prima parte del suo secondo motivo, vertente sul carattere sproporzionato dell’ammenda e sulla mancata considerazione di diversi elementi nella determinazione del grado di gravità dell’infrazione e dell’importo aggiuntivo applicato a fini deterrenti.

259    In primo luogo, la Fapricela sostiene di essere l’impresa la cui partecipazione all’intesa è stata più breve.

260    Orbene, da un lato, la durata dell’infrazione non deve essere confusa con la gravità della stessa (articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003) e, dall’altro, si deve constatare che la Commissione ha correttamente individuato la durata della partecipazione della ricorrente al Club España nel periodo che va dal 2 dicembre 1998 al 19 settembre 2002.

261    In secondo luogo, la ricorrente afferma che la sua partecipazione era limitata alla penisola iberica.

262    Orbene, va constatato che la Commissione ha tenuto in debito conto tale elemento, considerando, ai fini del valore delle vendite, solo il valore di quelle realizzate dalla Fapricela nella penisola iberica (v. punto 246 supra).

263    In terzo luogo, la ricorrente afferma che non è stato preso in considerazione il suo ruolo secondario. Essa sostiene anche di avere ricoperto un ruolo passivo nel cartello e non un ruolo di promotore, a differenza di altre imprese iberiche, come la Tycsa e l’Emesa. Non avrebbe perciò mai avuto funzioni di coordinamento, a differenza, per esempio, della Tycsa, e avrebbe mantenuto un comportamento concorrenziale sul mercato.

264    Tuttavia, la Commissione ha respinto le affermazioni della ricorrente al riguardo ai punti 988 e da 1019 a 1022 della decisione impugnata e si deve rilevare come, nel ricorso, la Fapricela non dimostri in nessun modo l’erroneità di queste valutazioni.

265    Tale argomento non può quindi essere accolto.

266    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che, nel 2001, aveva il terzo fatturato più basso tra i destinatari della decisione impugnata, mentre l’ammenda inflittale è la settima più alta.

267    Tale circostanza non incide tuttavia sull’importo dell’ammenda, poiché non è il fatturato dell’impresa ad essere preso in considerazione dalla Commissione per determinare l’importo di base dell’ammenda, bensì unicamente il valore delle vendite della merce realizzate dall’impresa, in rapporto diretto o indiretto con l’infrazione, nel settore geografico interessato all’interno del territorio del SEE.

268    In quinto luogo, la Fapricela sostiene di essersi unita al Club España solo tardivamente.

269    Orbene, si deve notare che tale elemento è stato preso in considerazione dalla Commissione ai fini della durata dell’infrazione che le è stata contestata.

270    In sesto luogo, la Fapricela ritiene che non si sia tenuto conto del fatto che essa aveva partecipato a un numero inferiore di riunioni rispetto agli altri membri del cartello.

271    Tale argomento, tuttavia, si confonde, in sostanza, con quello relativo all’asserito ruolo secondario che la Fapricela avrebbe ricoperto nel Club España, argomento che deve essere respinto per i motivi indicati ai precedenti punti da 263 a 265.

272    Occorre inoltre constatare che la Fapricela ha partecipato a più di trenta riunioni nel periodo in cui ha fatto parte del Club España.

273    Il fatto che non abbia assistito a tutte le riunioni del cartello durante il periodo dell’infrazione contestatole è irrilevante, poiché è stato accertato che ha partecipato in modo continuato all’infrazione tra il 2 dicembre 1998 e il 19 settembre 2002.

274    In settimo luogo, in riferimento all’argomento della Fapricela secondo cui essa non avrebbe partecipato all’intesa sul trefolo in un determinato periodo, questo è oggetto della terza parte del primo motivo, che deve essere respinta perché infondata (punto 244 supra).

275    In ottavo luogo, in merito all’argomento della ricorrente secondo cui essa non avrebbe partecipato alla riunione del 23 marzo 2001 e si sarebbe dissociata dall’intesa tra il mese di ottobre 2000 e il mese di aprile 2001, si ricorda che tale argomento deve essere ritenuto infondato (v. punto 210 supra).

276    In nono luogo, la Fapricela richiama la mancata attuazione degli accordi, la guerra dei prezzi che avrebbe imperversato tra i membri del cartello e l’esistenza di un’intensa situazione di concorrenza sul mercato, elementi che sarebbero testimoniati dai suoi margini di profitto estremamente ridotti nel periodo dell’infrazione.

277    Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto.

278    Va sottolineato, infatti, che le intese segrete si inseriscono spesso, per loro natura, in un clima di sospetto. Tuttavia, l’esistenza di un clima di sospetto non influisce necessariamente sull’impatto concreto dell’intesa (sentenza del 27 settembre 2006, Roquette Frères/Commissione, T‑322/01, Racc., EU:T:2006:267, punti 172 e 174).

279    Al riguardo, la Commissione ricorda che conflitti interni, rivalità e inganni sono propri di tutte le intese, in particolare di quelle di lunga durata.

280    Orbene, si deve constatare che la ricorrente non adduce il benché minimo principio di prova a sostegno delle sue affermazioni sulla mancata attuazione degli accordi – da parte dei membri del Club España o di lei medesima – e su una guerra dei prezzi che avrebbe imperversato nel Club España durante il periodo dell’infrazione contestatole, dal 1998 al 2002.

281    Gli elementi di prova, e in particolare il contenuto delle discussioni tenutesi in questo periodo, come si evince dalla decisione impugnata, in particolare dal suo allegato 4, provano invece un coordinamento incessantemente rinnovato, comprendente la Fapricela.

282    Inoltre, il fatto che i membri di un’intesa si siano occasionalmente dissociati dagli accordi non significa che non abbiano mai attuato gli accordi collusivi. Infatti, un’impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell’intesa a proprio vantaggio (sentenza del 14 maggio 1998, Cascades SA/Commissione, T‑308/94, Racc., EU:T:1998:90, punto 230).

283    Infine, le cifre presentate dalla Fapricela al punto 147 del ricorso consolidato e riguardanti i margini di profitto non si fondano su alcun documento contabile certificato e con valore probatorio, e non dimostrano, ad ogni modo, che essa non avrebbe preso parte agli accordi che le sono contestati o che non li avrebbe attuati.

284    In decimo luogo, la Fapricela sostiene, in sostanza, di non avere mai partecipato alla dimensione paneuropea dell’intesa e di non averne mai avuto conoscenza, cosa che incide sulla gravità dell’infrazione addebitatale.

285    Si ricorda che devono essere accolte le prime due parti del primo motivo, poiché non è provato che la ricorrente avesse avuto conoscenza del Club Europa.

286    Ora, la Commissione ha per l’appunto tenuto conto, nel fissare al 18% il grado di gravità dell’infrazione commessa, in particolare, dalle imprese Fapricela, Proderac e Socitrel, della conoscenza tardiva della dimensione paneuropea dell’intesa da parte di queste tre imprese membri del Club España.

287    Deve essere di conseguenza rilevato che la Commissione ha, in tal modo, commesso un errore riguardo alla Fapricela.

288    Lo stesso deve rilevarsi per l’importo aggiuntivo a fini deterrenti, il cui tasso è fissato, nella decisione impugnata, facendo riferimento e sulla base della motivazione addotta per la determinazione del grado di gravità dell’infrazione (v. punto 962 della decisione impugnata).

D –  Sul secondo capo del secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

289    Da un lato, la ricorrente sostiene, in sostanza, che il principio della parità di trattamento è stato violato, poiché la Commissione non le avrebbe concesso una riduzione paragonabile a quella riconosciuta all’Arcelor e all’Ori Martin in occasione dell’adozione della seconda decisione di modifica.

290    Dall’altro, la Fapricela sostiene che detto principio è stato violato anche perché, in primo luogo, essa è stata trattata in modo analogo alla Socitrel e alla Proderac, quando invece la sua situazione è diversa da quella di queste due imprese, in secondo luogo, le è stata concessa solo una riduzione dell’1% a titolo della gravità rispetto alle imprese – in particolare l’Emesa e la Tycsa – per le quali il grado di gravità dell’infrazione è stato fissato al 19%, mentre le imprese che fanno parte di questa categoria hanno commesso tutte un’infrazione molto più grave di quella da lei commessa, e, in terzo luogo, essa avrebbe dovuto essere trattata in modo meno severo rispetto alla Fundia, che ha partecipato a un accordo su un cliente molto più grosso, Addtek, di quelli interessati dall’accordo cui la medesima ha partecipato.

291    Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Racc., EU:C:2007:261, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

292    Quanto alla prima censura, si deve constatare che le ragioni che hanno portato all’adozione della seconda decisione di modifica – vale a dire il fatto di aver tenuto conto, per l’applicazione del limite del 10%, del fatturato della controllata coinvolta nell’intesa anziché del fatturato del gruppo – non possono portare a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla Fapricela, che non si trova difatti in una situazione analoga a quella dell’Arcelor, della SLM o dell’Ori Martin, poiché non è stata acquisita da un’altra impresa dopo la fine del periodo dell’infrazione.

293    Essa non può pertanto lamentare la violazione del principio della parità di trattamento in siffatte circostanze.

294    Quanto alla seconda censura, occorre prima di tutto ricordare come la Commissione, nella decisione impugnata (punto 953), abbia individuato tre categorie ai fini della determinazione del grado di gravità, basandosi sulla natura dell’infrazione commessa (punti da 939 a 945), sulla quota di mercato cumulativa (punto 946) e sull’ambito geografico dell’intesa (punti da 947 a 949):

–        una categoria al 16%, che riguarda solo la Fundia e che è giustificata dal fatto che l’impresa si è limitata a partecipare al «coordinamento» di Addtek (punto 939);

–        una categoria al 18%, il cui grado è giustificato da due criteri: la partecipazione al solo Club España e la conoscenza tardiva della dimensione paneuropea dell’intesa; la Socitrel, la Proderac e la ricorrente figurano in questa categoria (punto 949);

–        una categoria al 19%, in cui rientrano tutte le altre imprese che hanno partecipato all’intesa (punto 953).

295    In primo luogo, occorre rilevare che la situazione della Fapricela non è comparabile a quella della Fundia, poiché la responsabilità di quest’ultima è stata affermata, in sostanza, solo in virtù del «coordinamento» delle vendite di un unico cliente, ossia Addtek, mentre la Fapricela ha partecipato a un’infrazione caratterizzata da una ripartizione del mercato (fissazione di quote), dall’attribuzione di clientela e dalla fissazione orizzontale dei prezzi all’interno del mercato iberico.

296    In secondo luogo, le imprese Emesa e Tycsa hanno partecipato attivamente al Club di Zurigo (dal 1992 la prima e dal 1993 la seconda) e al Club Europa, mentre la Fapricela non ha partecipato a nessuno di questi club.

297    Non vi è dubbio che la differenza tra i gradi delle categorie in cui rientrano rispettivamente le imprese Emesa e Tycsa, da una parte, e la ricorrente, dall’altra, è ridotta, ma si deve ricordare che, ai sensi del punto 21 degli orientamenti del 2006, la proporzione del valore delle vendite prese in considerazione può arrivare al 30%, e che, secondo il punto 23 degli orientamenti, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di limitazione della produzione, che di solito sono segreti, costituiscono per loro stessa natura una delle più gravi restrizioni della concorrenza e, in virtù della politica in materia di concorrenza, devono essere severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti.

298    Orbene, si deve constatare che, nella fattispecie, tenuto conto della natura dell’infrazione richiamata al punto 939 della decisione impugnata (ripartizione del mercato/fissazione di quote, attribuzione dei clienti e fissazione orizzontale dei prezzi), il grado di gravità considerato dalla Commissione per la categoria che ha commesso l’infrazione si situa nella parte inferiore dei valori massimi della forcella (dal 15 al 30%) e, in tal modo, la differenza rispetto a un’altra categoria che ha commesso un’infrazione caratterizzata anch’essa da accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e limitazione della produzione risulta ridotta.

299    Peraltro, si deve altresì constatare che la distinzione operata dalla Commissione tra la categoria in cui rientrano, in particolare, le imprese Emesa e Tycsa, da un lato, e quella di cui fanno parte la Socitrel, la Fapricela e la Proderac, dall’altro, si fonda su elementi obiettivi.

300    Pertanto, la ricorrente non può, sulla sola base di questa differenza ridotta tra i due gradi di gravità individuati dalla Commissione, invocare una violazione della parità di trattamento.

301    In terzo luogo, alle imprese Fapricela, Socitrel e Proderac è stato tuttavia applicato un grado di gravità del 18%, anziché del 19%, alla luce della loro partecipazione al solo Club España e della loro conoscenza tardiva della dimensione paneuropea del cartello.

302    Orbene, occorre ricordare come non sia dimostrato che la Fapricela abbia avuto conoscenza della dimensione paneuropea dell’intesa (v. supra, prima e seconda parte del primo motivo).

303    La Commissione non poteva di conseguenza includere la Fapricela nella stessa categoria delle imprese Socitrel e Proderac.

304    La seconda parte del secondo motivo dev’essere pertanto accolta.

305    Occorre tuttavia respingere la restante parte dell’argomento della ricorrente secondo cui la durata della partecipazione della Socitrel all’intesa è stata più lunga della sua, poiché questo fattore deve essere considerato nel calcolo della durata dell’infrazione e non nella valutazione della gravità della medesima.

306    Analoga considerazione va fatta in merito al numero delle riunioni cui ha preso parte la Socitrel, in quanto tale fattore, come per la Fapricela, non ha incidenza sul carattere continuato dell’infrazione commessa (v. punto 273 supra).

E –  Conclusione parziale

307    Concludendo, si deve accogliere il secondo motivo e, di conseguenza, dichiarare che la determinazione dell’importo di base dell’ammenda è viziata da errore.

308    Deve essere perciò annullato parzialmente l’articolo 2 della decisione impugnata nella parte in cui infligge un’ammenda alla Fapricela.

[omissis]

VII –  Sul primo motivo complementare, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della Fapricela, sulla violazione delle forme sostanziali e su un difetto di motivazione

A –  Richiamo della decisione impugnata

400    In occasione della prima decisione di modifica, la Commissione ha completato il punto 935 della decisione impugnata inserendovi una tabella contenente i valori delle vendite validi per le diverse imprese. Con riguardo alla Fapricela, il punto 6 della tabella indica quanto segue: «Fapricela: risposta del 16 giugno 2009: 2.12.1998-19.9.2002: [valore delle vendite considerate per la Fapricela]».

B –  Giudizio del Tribunale

401    In primo luogo, nei limiti in cui questo motivo si confonde parzialmente con il motivo sollevato all’udienza e relativo alla mancata notifica alla ricorrente della prima decisione di modifica, che avrebbe comportato una violazione dei diritti di difesa di quest’ultima, si deve fare rinvio alle valutazioni del Tribunale contenute ai punti da 79 a 82 della presente sentenza.

402    In secondo luogo, occorre sottolineare che, con la prima decisione di modifica, la Commissione ha corretto alcuni errori materiali da cui la decisione iniziale era affetta, senza però modificare l’importo dell’ammenda inflitta alla Fapricela.

403    Per di più, la correzione operata dalla Commissione a tale riguardo aveva ad oggetto la precisazione, nella decisione impugnata, del valore delle vendite così come era stato comunicato dalla Fapricela alla Commissione nella sua risposta alla Commissione del 16 giugno 2009.

404    Inoltre, la ricorrente ha ammesso, in udienza, che l’importo di base dell’ammenda era stato effettivamente calcolato dalla Commissione nella decisione iniziale tenendo conto dell’importo del valore delle vendite considerate per la Fapricela, che comprendeva il valore delle vendite di trefolo effettuate dalla Fapricela.

405    Essa non può quindi sostenere di non aver potuto comprendere, anteriormente alla prima decisione di modifica, che il valore delle vendite di trefolo era incluso nel valore delle vendite preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

406    Pertanto, la censura riguardante un difetto di motivazione della decisione iniziale sotto tale aspetto dev’essere respinta.

407    In terzo luogo, la prima decisione di modifica contiene una motivazione che consente di comprendere gli errori che la Commissione intendeva correggere e indica chiaramente le modifiche apportate alla decisione iniziale. Pertanto, anche la censura vertente sul difetto di motivazione della prima decisione di modifica è del tutto infondata al riguardo.

408    In quarto luogo, anche supponendo che, con il suo argomento, la Fapricela intenda sostenere di non essere stata ascoltata prima dell’adozione delle due decisioni di modifica, il che costituirebbe una violazione dei sui diritti della difesa nel procedimento amministrativo, si deve constatare, in primo luogo, che la ricorrente è stata ascoltata prima dell’adozione della decisione iniziale nel rispetto del disposto del regolamento n. 1/2003, in secondo luogo, che la prima decisione di modifica ha apportato solo correzioni materiali alla decisione iniziale, in terzo luogo, che la ricorrente non indica in che modo il fatto di essere ascoltata sugli elementi corretti dalla Commissione sulla base delle informazioni comunicate a quest’ultima dalla ricorrente stessa nel corso del procedimento amministrativo avrebbe in qualche modo modificato il contenuto della decisione impugnata o le avrebbe permesso di difendersi più efficacemente (sentenza del 18 giugno 2013, Fluorsid e Minmet/Commissione, T‑404/08, Racc., EU:T:2013:321, punto 110), e infine, in quarto luogo, che l’importo dell’ammenda inflitta alla Fapricela non è stato modificato né dalla prima decisione di modifica né dalla seconda.

409    È certo che la seconda decisione di modifica ha cambiato l’importo dell’ammenda inflitta a due imprese, l’Arcelor e l’Ori Martin.

410    Si deve rilevare come le ragioni che hanno portato all’adozione della seconda decisione di modifica – ossia il fatto di aver considerato, per l’applicazione del limite del 10%, il fatturato della controllata coinvolta nell’intesa al posto del fatturato del gruppo – non riguardassero affatto la Fapricela, la cui situazione era del tutto diversa.

411    Essa non può pertanto lamentare una violazione del principio della parità di trattamento in siffatte circostanze, né può rivendicare il diritto di essere preventivamente ascoltata.

412    Per gli stessi motivi, devono pure essere respinte le sue affermazioni relative alla violazione del principio del contraddittorio o del principio di buona amministrazione, poiché le modifiche apportate dalla seconda decisione di modifica non la riguardavano.

413    In quinto luogo, la ricorrente ha avuto in ogni caso la facoltà di adeguare i suoi motivi e le sue conclusioni dopo l’adozione di ciascuna delle due decisioni di modifica, facoltà di cui si è avvalsa due volte, e non può pertanto affermare che l’adozione delle decisioni ha in qualche modo violato i sui diritti della difesa.

414    Il primo motivo complementare deve di conseguenza essere respinto nel suo insieme.

VIII –  Sulla domanda di annullamento dell’articolo 3 della decisione impugnata

415    La ricorrente chiede l’annullamento dell’articolo 3 della decisione impugnata.

416    Tale capo delle conclusioni deve tuttavia essere respinto, poiché l’articolo 3 della decisione impugnata, nel primo paragrafo, mira a ingiungere alle imprese che non avessero ancora messo fine all’infrazione di porvi termine. Orbene, la ricorrente afferma di aver messo fine all’infrazione nel settembre 2002. Perciò, alla data in cui ha presentato il ricorso, non aveva interesse a ottenere l’annullamento di questa disposizione della decisione impugnata.

417    L’articolo 3, paragrafo 2, è inoltre diretto a ingiungere alle imprese destinatarie di non reiterare l’infrazione. Ebbene, risulta da quanto precede che la Fapricela ha commesso un’infrazione e che deve essere condannata a tale titolo, il che giustifica l’ingiunzione di non porre in essere comportamenti recidivanti.

418    Pertanto, la sua domanda di annullamento dell’articolo 3 della decisione impugnata dev’essere respinta integralmente in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

IX –  Sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito

A –  Richiamo del calcolo dell’importo dell’ammenda da parte della Commissione

419    Occorre richiamare gli elementi del calcolo compiuto dalla Commissione per determinare l’importo dell’ammenda inflitta alla Fapricela:

–        valore delle vendite di acciaio per precompresso, anche sotto forma di cavi e trefoli, realizzate nel 2001 (a);

–        percentuale del valore delle vendite (b): 18%;

–        numero di anni (coefficiente di durata) (c): 3,75;

–        percentuale applicata per l’importo aggiuntivo (d): 18%;

–        importo di base totale: [(a) x (b) x (c)] + [(a) x (d)];

–        maggiorazione per circostanze aggravanti: no;

–        riduzione per circostanze attenuanti: no;

–        importo di base totale (invariato);

–        applicazione del limite del 10% del fatturato: EUR 8 874 000;

–        riduzione in virtù dell’applicazione del regime di trattamento favorevole: no;

–        riduzione per l’incapacità dell’impresa di pagare l’ammenda, considerate le circostanze socioeconomiche specifiche: no;

–        importo definitivo dell’ammenda: EUR 8 874 000.

B –  Richiamo dei principi

420    La competenza estesa al merito conferita al Tribunale, in applicazione dell’articolo 261 TFUE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 abilita quest’ultimo, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, alla luce di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’ammenda inflitta quando la questione dell’importo della stessa è sottoposta alla sua valutazione (v., in tal senso, sentenze dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc., EU:C:2007:88, punti 61 e 62, e del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc., EU:C:2009:505, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

421    Inoltre, a termini dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’importo dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

422    La Corte ha dichiarato che, per determinare l’importo delle ammende, si doveva tenere conto della durata delle infrazioni e di tutti gli elementi idonei a rientrare nella valutazione della loro gravità, quali il comportamento di ciascuna delle imprese, il ruolo svolto da ciascuna di esse nella determinazione delle pratiche concordate, il profitto che esse avevano potuto trarre da tali pratiche, le loro dimensioni e il valore delle merci interessate nonché il rischio che infrazioni di questo tipo rappresentavano per l’Unione (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, Racc., EU:C:2011:815, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

423    La Corte ha altresì indicato che dovevano essere presi in considerazione elementi obiettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subito dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva (sentenza Chalkor/Commissione, punto 422 supra, EU:C:2011:815, punto 57).

424    In proposito, si deve rilevare che la fissazione di un’ammenda da parte del Tribunale non è per sua natura un esercizio aritmetico preciso. Inoltre, il Tribunale, quando statuisce in forza della sua competenza estesa al merito, non è vincolato ai calcoli effettuati dalla Commissione né agli orientamenti di questa, ma deve procedere ad una propria valutazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (v. sentenza del 12 dicembre 2007, BASF e UCB/Commissione, T‑101/05 e T‑111/05, Racc., EU:T:2007:380, punto 213 e giurisprudenza ivi citata).

C –  Giudizio del Tribunale nel caso di specie

425    Nel caso di specie, per determinare l’importo dell’ammenda volta a sanzionare la partecipazione della Fapricela all’infrazione, occorre prendere in considerazione, come risulta dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, oltre alla gravità dell’infrazione, la sua durata, mentre, in base al principio della personalità delle pene, occorre rapportare la sanzione alla situazione di ciascun contravventore rispetto all’infrazione.

426    L’infrazione che deve essere riscontrata a carico della Fapricela è la partecipazione ininterrotta al solo Club España, poiché non è dimostrato che la Fapricela abbia avuto conoscenza del Club Europa (v. prima e seconda parte del primo motivo, punti 130 e 142 supra).

427    Riguardo alla durata dell’infrazione commessa dalla Fapricela, questa va dal 2 dicembre 1998 al 19 settembre 2002, non essendo provato che la Fapricela si sia dissociata dal club España tra il 18 ottobre 2000 e il 9 aprile 2001 (v. punto 207 supra).

428    Quanto alla gravità dell’infrazione commessa dalla Fapricela, si deve prima di tutto ricordare che la Commissione ha erroneamente ritenuto che la Fapricela avesse avuto conoscenza, anche tardiva, della dimensione paneuropea dell’intesa (v. punto 130 supra).

429    Tale criterio non può pertanto essere preso in considerazione per valutare la gravità obiettiva dell’infrazione commessa dalla Fapricela.

430    L’infrazione commessa dalla Fapricela è dunque meno grave di quella commessa dalle società Socitrel e Proderac, alle quali è stata assimilata dalla Commissione (punto 953 della decisione impugnata).

431    L’infrazione commessa dalla Fapricela è però più grave di quella commessa dalla Fundia. Risulta difatti dalla decisione impugnata che la Fundia ha partecipato al solo «coordinamento» delle vendite per un unico cliente, Addtek (punti 935 e 953 della decisione impugnata), mentre dalla decisione impugnata risulta che la Fapricela ha partecipato al «coordinamento» relativo a diversi altri clienti.

432    Quanto poi al valore delle vendite da prendere in considerazione, si deve fare riferimento a quello, considerato dalla Commissione nella decisione impugnata, che include il trefolo, dato che è accertato che la Fapricela ha partecipato anche all’accordo avente ad oggetto il trefolo all’interno del Club España (v. punto 244 supra). La Commissione ha altresì correttamente tenuto in considerazione solo le vendite realizzate in Spagna e in Portogallo dalla Fapricela (punto 949 della decisione impugnata).

433    Il Tribunale ritiene che non vadano applicate circostanze attenuanti o aggravanti né altre circostanze speciali. Il fatto che la ricorrente abbia partecipato al solo Club España, infatti, si riflette già nel fatto che siano state prese in considerazione solamente le sue vendite in Spagna e Portogallo.

434    Di conseguenza, si deve constatare che l’importo dell’ammenda comminata alla Fapricela non può essere inferiore a EUR 17 000 000.

435    Tuttavia, in applicazione del limite del 10% previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003, l’importo dell’ammenda inflitta alla Fapricela non può eccedere EUR 8 874 000.

436    Ciò considerato, il Tribunale dispone che l’importo dell’ammenda da infliggere alla Fapricela dev’essere fissato in EUR 8 874 000, che costituisce un importo appropriato considerata la natura, la durata e la gravità dell’infrazione commessa dalla ricorrente.

 Sulle spese

437    A norma dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

438    Nelle circostanze della fattispecie, si deve stabilire che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullata nella parte in cui dichiara che la Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA ha violato le disposizioni dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE partecipando, oltre che a un’infrazione a tali disposizioni sul mercato iberico, a un’intesa riguardante il mercato interno, poi lo Spazio economico europeo (SEE), e le ha inflitto un’ammenda di EUR 8 874 000.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Fapricela – Indústria de Trefilaria è fissato in EUR 8 874 000.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il portoghese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.