Language of document : ECLI:EU:T:2011:585

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 ottobre 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE– Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Imputabilità del comportamento illecito – Limite massimo del 10% del fatturato – Effetto dissuasivo – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Cooperazione»

Nella causa T‑38/05,

Agroexpansión, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e J. Bourke, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), e una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 settembre 2009,

ha pronunciato la seguente


Sentenza

 Fatti

A –  Ricorrente e procedimento amministrativo

1        L’Agroexpansión, SA, ricorrente, è una delle quattro imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna (in prosieguo: i «trasformatori»).

2        Gli altri tre trasformatori sono i seguenti: la Compañia española de tabaco en rama, SA (in prosieguo: la «Cetarsa»), la Tabacos Españoles, SL (in prosieguo: la «Taes») e la World Wide Tobacco España, SA (in prosieguo: la «WWTE»).

3        Inizialmente, la ricorrente era un’impresa familiare. Essa è stata creata nel 1988 dal sig. B., che ne è stato il direttore generale sino alla fine dell’anno 2004. Dal 1994 al 1997, il suo capitale era detenuto in parti uguali dalla moglie del sig. B. e da una società spagnola, la WW Marpetrol, SA.

4        Il 18 novembre 1997, la Intabex Netherlands BV (in prosieguo: la «Intabex») ha acquisito la totalità delle azioni della ricorrente. La Intabex faceva parte all’epoca del gruppo di società Intabex, che era stato acquisito dalla Dimon Inc nell’aprile 1997.

5        La Dimon è una società americana con sede in Virginia (Stati Uniti). Essa è a capo di un gruppo comprendente un centinaio di società attive nel settore del tabacco (in prosieguo: il «gruppo Dimon»). Essa ha come attività principale la fornitura di tabacco trasformato nei confronti di fabbricanti di sigarette. A tal fine, essa si rifornisce di tabacco trasformato, in particolare, presso la ricorrente.

6        Il 3 e il 4 ottobre 2001 la Commissione delle Comunità europee, essendo in possesso di informazioni secondo le quali i trasformatori ed i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero commesso violazioni dell’art. 81 CE, ha effettuato accertamenti ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di tre dei detti trasformatori, ossia la ricorrente, la Cetarsa e la WWTE, nonché presso l’Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (in prosieguo: l’«Anetab»).

7        Il 3 ottobre 2001 la Commissione ha altresì proceduto ad accertamenti presso le sedi della Maison des métiers du tabac e della Fédération européenne des transformateurs de tabac nonché, il 5 ottobre 2001, della Federación nacional de cultivadores de tabaco (in prosieguo: la «FNCT»).

8        Con lettera del 16 gennaio 2002, i trasformatori e l’Anetab, invocando la comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»), hanno comunicato a quest’ultima la propria intenzione di cooperare.

9        Con lettera del 21 gennaio 2002 essi hanno fornito alla Commissione talune informazioni.

10      La ricorrente, la Cetarsa e la WWTE, con lettere del 15 febbraio 2002, e la Taes, con lettera del 18 febbraio 2002, hanno fornito talune informazioni integrative alla Commissione.

11      Successivamente, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni ai trasformatori, all’Anetab e alla FNCT, in base all’art. 11 del regolamento n. 17. Essa ha altresì chiesto informazioni al Ministero spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione riguardo alla normativa spagnola sui prodotti agricoli.

12      L’11 dicembre 2003 la Commissione ha avviato il procedimento all’origine della causa in esame ed ha adottato una comunicazione degli addebiti che ha trasmesso a 20 imprese o associazioni, tra cui i trasformatori, la Dimon, l’Intabex, l’Anetab, la FNCT e la Deltafina SpA. La Deltafina è una società italiana le cui attività principali sono quelle della prima trasformazione di tabacco greggio in Italia e della commercializzazione di tabacco trasformato. Essa appartiene allo stesso gruppo di società della Taes, ossia quello al cui vertice è posta la società americana Universal Corp.

13      Le imprese e le associazioni di cui trattasi hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della Commissione, sotto forma di copia su CD-ROM inviato loro, ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima.

14      Il 29 marzo 2004 si è tenuta un’audizione.

15      Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la decisione C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), di cui è pubblicata una sintesi sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 19 aprile 2007 (GU L 102, pag. 14).

B –  Decisione impugnata

16      La decisione impugnata si riferisce a due intese orizzontali stipulate e messe in atto sul mercato spagnolo del tabacco greggio.

17      La prima intesa, che coinvolgeva i trasformatori e la Deltafina, riguardava la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che i trasformatori potevano individualmente acquistare dai produttori (v., in particolare, punti 74‑76 e 276 della decisione impugnata). Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la Deltafina avevano parimenti concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione», nonché «condizioni complementari», ossia il prezzo minimo medio per produttore e il prezzo minimo medio per associazione di produttori (v., in particolare, punti 77‑83 e 276 della decisione impugnata).

18      Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 17 con i termini «cartello dei trasformatori».

19      La seconda intesa individuata nella decisione impugnata coinvolgeva i tre sindacati agricoli spagnoli, ossia l’Asociación agraria de jóvenes agricultores (in prosieguo: l’«ASAJA»), l’Unión de pequeños agricultores (in prosieguo: l’«UPA») e la Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (in prosieguo: la «COAG»), nonché la Confederación de cooperativas agrarias de España (in prosieguo: la «CCAE»). Tale intesa aveva come obiettivo la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» nonché le «condizioni complementari» (v., in particolare, punti 77‑83 e 277 della decisione impugnata).

20      Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 19 con i termini «cartello dei rappresentanti dei produttori».

21      Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che ciascuna di queste intese configurasse un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 275‑277 della decisione impugnata).

22      All’art. 1 della decisione impugnata, essa ha imputato la responsabilità del cartello dei trasformatori a questi ultimi, alla Deltafina, alla Dimon e alle società madri della WWTE, cioè la Standard Commercial Corp. (in prosieguo: la «SCC»), la Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (in prosieguo: la «SCTC») e la Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (in prosieguo: la «TCLT»), e quella del cartello dei rappresentanti dei produttori all’ASAJA, all’UPA, alla COAG e alla CCAE (in prosieguo, congiuntamente: i «rappresentanti dei produttori»).

23      All’art. 2 della decisione impugnata la Commissione ha ingiunto a tali imprese e ai rappresentanti dei produttori di porre immediatamente fine alle violazioni di cui all’art. 1, qualora non vi abbiano già provveduto, e di astenersi in avvenire da qualsiasi pratica restrittiva che avesse oggetto o effetto identico o equivalente.

24      All’art. 3 della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto ammende alle dette imprese nonché ai rappresentanti dei produttori, considerando la Dimon responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla ricorrente e la SCC, la SCTC e la TCLT del pagamento di quella inflitta alla WWTE (v., infra, punti 67 e 68).

C –  Destinatari della decisione impugnata

25      Il punto 2.4 della decisione impugnata è dedicato alla questione dei destinatari (punti 357‑400 della decisione impugnata).

26      Anzitutto, la Commissione vi ha affermato che era dimostrato che i trasformatori e la Deltafina avevano partecipato direttamente al cartello dei trasformatori e i rappresentanti dei produttori al cartello dei rappresentanti dei produttori e che, pertanto, ciascuna di dette imprese o associazioni «[era] tenuta ad assumersi la responsabilità dell’infrazione e di conseguenza [era] destinataria della [decisione impugnata]» (punti 357 e 358 della decisione impugnata). Ai punti 359-369 di tale decisione essa ha valutato, in particolare, il ruolo della Deltafina nel cartello dei trasformatori.

27      Poi, la Commissione ha esaminato la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua società madre rilevando che, nel caso di specie, essa si poneva in tre casi, nello specifico quelli della ricorrente, della WWTE e della Taes (punti 370‑400 della decisione impugnata).

28      A tale proposito, in primo luogo, la Commissione ha rammentato i principi a suo avviso applicabili in materia (punti 371‑374 della decisione impugnata).

29      Più in particolare, essa ha affermato quanto segue:

–        per determinare se una società madre debba essere considerata responsabile del comportamento illecito della sua controllata, è necessario provare che quest’ultima «non decide in modo autonomo quale deve essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre» (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione, Racc. pag. 619, punti 132 e 133);

–        secondo una giurisprudenza costante, se la società madre detiene l’intero capitale della controllata, si può legittimamente presumere che essa eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (sentenze della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG‑Telefunken/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 50, e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925, punto 29; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II‑931, punti 961 e 984);

–        tale tesi può essere ulteriormente corroborata da «fattori specifici inerenti ai casi individuali»;

–        per quanto concerne le consociate che non sono controllate al 100%, secondo la Corte una società madre può influire sulla politica della propria controllata se essa, allorché viene commessa l’infrazione, ne detiene la maggior parte del capitale (sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, cit., punto 136), oppure se è «costantemente» informata delle pratiche della controllata e ne determina direttamente il comportamento (sentenza AEG‑Telefunken/Commissione, cit., punto 52);

–        per costante giurisprudenza, la nozione di impresa, inserita nel contesto del diritto della concorrenza, deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo di cui trattasi, anche se, sotto il profilo giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 66, che rinvia alla sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm Gerätebau, Racc. pag. 2999, punto 11).

30      In secondo luogo, prima di procedere ad un esame più dettagliato del caso della ricorrente nonché di quello della WWTE, al punto 375 della decisione impugnata la Commissione ha affermato quanto segue:

«Nella fattispecie, tre dei quattro trasformatori spagnoli di tabacco greggio sono controllati (al 100% o al 90%) da multinazionali americane. Esistono peraltro altri elementi concreti che confermano la presunzione secondo la quale il comportamento [della ricorrente] e della WWTE dev’essere imputato all[e] loro rispettiv[e] società madr[i]. In questo caso le due società – la società madre e la sua controllata – devono essere considerate responsabili in solido delle infrazioni constatate nella (...) decisione [impugnata]».

31      Al punto 376 della motivazione della decisione impugnata la Commissione ha aggiunto quanto segue:

«[Per contro], dopo l’invio della comunicazione degli addebiti e l’audizione delle parti, è risultato chiaro che le prove del fascicolo non potevano giustificare una conclusione analoga in ordine alle partecipazioni della Universal (...) e della Universal Leaf [Tobacco Co. Inc.] nella Taes e nella Deltafina. In realtà, [a parte] il vincolo soci[etario] tra le società madri e le loro controllate, il fascicolo non contiene alcun elemento che indichi una partecipazione materiale della Universal (...) e della Universal Leaf ai fatti esaminati nella [decisione impugnata]. Pertanto non sarebbe appropriato indirizzare loro una decisione nel caso di specie. La stessa conclusione si applicherebbe a fortiori alla Intabex poiché la sua partecipazione del 100% nella [ricorrente] era puramente finanziaria».

32      Ai punti 377‑386 della decisione impugnata la Commissione ha esaminato il caso della ricorrente.

33      La Commissione ha in particolare rilevato che, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, la ricorrente era interamente controllata dalla Dimon, e ciò tramite la controllata al 100% di quest’ultima, l’Intabex (punto 377 della decisione impugnata). Essa ne ha dedotto che era legittimo presumere che, quanto meno a partire da tale momento, la Dimon esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della ricorrente (punto 378, prima frase, della decisione impugnata). La Commissione ha aggiunto che altri elementi del suo fascicolo – descritti al punto 379 della decisione impugnata – confermavano la «presunzione [secondo la quale la Dimon] era in grado di esercitare un’influenza determinante» (punto 378, seconda frase, della decisione impugnata). Al punto 380 della decisione impugnata, essa ha precisato che risultava da quanto precede che «la Dimon era informata delle pratiche della sua controllata che formano oggetto della presente decisione nonché del contesto in cui esse si svolgevano e che poiché, dal 1997, la Dimon [deteneva] la totalità del capitale della sua controllata, essa era in grado di esercitare effettivamente un’influenza sul comportamento della detta controllata». Al punto 382 di tale decisione, essa ha precisato che «[g]li elementi di fatto che [la ricorrente] ha portato all’attenzione della Dimon nella sua corrispondenza avrebbero dovuto provocare una reazione immediata da parte sua, vuoi prendendo la necessaria distanza rispetto ad ogni possibile infrazione alle regole di concorrenza, vuoi imponendo che la direzione [della ricorrente] ponesse termine ad ogni comportamento potenzialmente anticoncorrenziale», prima di constatare che «[la Dimon] non [aveva] in definitiva fatto nulla del genere».

34      D’altro canto, al punto 381 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto infondati gli argomenti fatti valere dalla Dimon nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti al fine di dimostrare che la ricorrente si comportava in maniera autonoma sul mercato.

35      Infine, la Commissione ha respinto l’affermazione della Dimon secondo la quale essa aveva violato il principio di non discriminazione considerando quest’ultima responsabile del comportamento illecito della sua controllata, mentre essa non aveva fatto lo stesso per quanto riguarda la società madre della Cetarsa, cioè la Sociedad estatal de participaciones industriales (in prosieguo: la «Sepi»). La Commissione ha giustificato tale disparità di trattamento con il fatto che, contrariamente a quanto aveva affermato la Dimon, «il [suo] fascicolo (…) non [conteneva] alcuna comunicazione diretta tra Cetarsa e Sepi relativa all’oggetto del caso di specie», che «l’interesse di Sepi in Cetarsa [sembrava] essere eminentemente finanziario, analogamente al legame tra Intabex e [la ricorrente]», che «Cetarsa (a differenza [della ricorrente]) [concentrava] in sé tutta l’attività di trasformazione del tabacco del gruppo Sepi e, anche per tale motivo, [sembrava che fosse] gestita come un’impresa distinta» e, infine, che «la proprietà di Cetarsa non [era] interamente detenuta da Sepi» (punto 384 della decisione impugnata).

36      Da questi vari elementi la Commissione ha dedotto che la Dimon «[doveva] essere considerata responsabile, congiuntamente [alla ricorrente], del comportamento di quest’ultima, come stabilito dalla [decisione impugnata] per il periodo dalla seconda metà del 1997 fino al 10 agosto 2001» (punto 386 della decisione impugnata).

37      Ai punti 387-400 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato il caso della WWTE. Essa ha affermato che, nel periodo che va dal 1995 al maggio 1998, quest’ultima era congiuntamente controllata dalla SCC (attraverso la SCTC e la TCLT) e dal presidente della WWTE e dalla sua famiglia, e ha elencato una serie di elementi che proverebbero che, nel corso dello stesso periodo, la SCC «e/o le sue controllate» avevano esercitato un’influenza effettiva sul comportamento della WWTE in Spagna (punto 391 della decisione impugnata). Per quanto riguarda il periodo che va dal maggio 1998 sino alla data della decisione impugnata, la Commissione ha fatto valere una serie di elementi che dimostrerebbero che la SCC, direttamente o tramite la SCTC e la TCLT, aveva il controllo esclusivo della WWTE ed esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima. Essa ha aggiunto che «[g]li argomenti addotti dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti non [giustificavano] una conclusione diversa a questo proposito» (punto 399 della decisione impugnata). Alla luce di tali diversi elementi, la Commissione ha concluso che, perlomeno a partire dal 1996, «SCC o le sue affiliate SCTC e TCLT» esercitavano un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE e che dovevano pertanto essere considerate corresponsabili delle pratiche addebitate a quest’ultima ed essere indicate tra i destinatari della decisione impugnata (punto 400 della decisione impugnata).

D –  Determinazione dell’importo delle ammende

38      Ai punti 404‑458 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato la questione concernente la determinazione delle ammende da infliggere ai destinatari della decisione.

39      Gli importi delle ammende sono stati determinanti dalla Commissione in funzione della gravità e della durata delle infrazioni di cui trattasi, cioè i due criteri espressamente menzionati all’art. 23, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), ed all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che era, ai termini della decisione impugnata, applicabile al momento di tali infrazioni (punti 404 e 405 della decisione impugnata).

40      Ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta ad ogni singolo destinatario, la Commissione ha applicato la metodologia definita negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti), pur non essendosi esplicitamente riferita ad essi. Nella decisione impugnata, la Commissione ha parimenti valutato se, e in qual misura, le imprese interessate soddisfacessero i requisiti fissati dalla comunicazione sulla cooperazione.

1.     Importo iniziale delle ammende

41      Innanzi tutto, al punto 414 della decisione impugnata, la Commissione ha qualificato le infrazioni come «molto gravi», dopo aver esaminato, ai punti 408‑413 di tale decisione, la natura loro propria, il loro impatto concreto sul mercato, l’estensione del mercato geografico di cui trattasi e le dimensioni del mercato del prodotto di cui trattasi.

42      Successivamente, la Commissione ha ritenuto, al punto 415 della decisione impugnata, che occorresse «tener conto (...) del peso specifico di ciascuna impresa e dunque dell’effetto concreto del suo comportamento illecito sulla concorrenza in modo che l’effetto deterrente dell’ammenda inflitta alla singola impresa sia commisurato al suo contributo al comportamento illegale da sanzionare».

43      La Commissione ha operato una distinzione tra il cartello dei trasformatori (punti 416‑424 della decisione impugnata) e quello dei rappresentanti dei produttori (punti 425‑431 della decisione impugnata).

44      Per quanto riguarda il cartello dei trasformatori, in primo luogo, la Commissione ha considerato che «le ammende [dovevano] essere calcolate in maniera decrescente in funzione del contributo al comportamento illecito e della posizione di mercato detenuta dalla singola impresa interessata» (punto 416 della decisione impugnata).

45      A questo proposito, la Commissione ha dichiarato che «[era] la Deltafina che [doveva] vedersi applicare l’ammontare iniziale dell’ammenda più elevato a causa della sua posizione di primo piano sul mercato in quanto acquirente principale del tabacco trasformato spagnolo» (punto 417 della decisione impugnata).

46      Quanto ai trasformatori, la Commissione ha affermato che il «contributo» da essi dato alle pratiche illecite «si [poteva] ritenere, in senso lato, (...) analogo» (punto 418 della decisione impugnata). Essa ha tuttavia ritenuto che occorresse tener conto delle loro diverse dimensioni e delle rispettive quote di mercato e, su tale base, li ha ripartiti in tre categorie.

47      Così, la Commissione ha collocato la Cetarsa in una prima categoria, qualificata come «particolare», in quanto essa era «di gran lunga il primo trasformatore spagnolo» e, pertanto, le doveva essere applicato l’importo iniziale più elevato (punto 419 della decisione impugnata). Essa ha posto la ricorrente e la WWTE in una seconda categoria, affermando che esse detenevano ciascuna una quota di mercato pari al 15% circa e doveva essere applicato loro lo stesso importo iniziale (punto 420 della decisione impugnata). Infine, la Taes è stata collocata in una terza categoria per il fatto che quest’ultima deteneva una quota di mercato pari solamente all’1,6% e le doveva pertanto essere inflitto l’importo iniziale più basso (punto 421 della decisione impugnata).

48      In secondo luogo, al fine di garantire un effetto sufficientemente dissuasivo all’ammenda, la Commissione ha considerato che occorreva applicare un coefficiente moltiplicatore di 1,5 – pari ad una maggiorazione del 50% – all’importo iniziale determinato per la WWTE e un coefficiente moltiplicatore di 2 – pari ad una maggiorazione del 100% – all’importo iniziale determinato per la ricorrente (punto 423 della decisione impugnata). Essa riteneva, infatti, che si dovesse tener conto del fatto che, malgrado la loro quota di mercato relativamente limitata sul mercato dell’acquisto di tabacco greggio spagnolo, tali due trasformatori appartenessero a multinazionali in possesso di una forza economica e finanziaria considerevole e che, «inoltre», essi avessero agito «sotto l’influenza decisiva delle rispettive società madri» (punto 422 della decisione impugnata).

49      In considerazione di tali diversi elementi, al punto 424 della decisione impugnata la Commissione ha fissato l’importo iniziale delle ammende per i trasformatori e la Deltafina come segue:

–        Deltafina: EUR 8 000 000;

–        Cetarsa: EUR 8 000 000;

–        ricorrente: EUR 1 800 000 x 2 = EUR 3 600 000;

–        WWTE:  EUR 1 800 000 x 1,5 = EUR 2 700 000;

–        Taes: EUR 200 000.

50      Per quanto riguarda il cartello dei rappresentanti dei produttori, la Commissione ha ritenuto congruo infliggere a ciascuno di questi ultimi soltanto un’ammenda simbolica di EUR 1 000 (punti 425‑430 della decisione impugnata). Essa ha motivato la propria posizione adducendo il fatto che «il contesto giuridico relativo alla contrattazione collettiva di accordi “tipo” poteva suscitare un grado considerevole di incertezza quanto alla legittimità del comportamento dei trasformatori e dei rappresentanti dei produttori nel contesto specifico della contrattazione collettiva di accordi tipo» (punto 428 della decisione impugnata), e ciò basandosi su taluni elementi menzionati al punto 427 della decisione impugnata. Essa ha altresì rilevato che «l’esistenza e i risultati della contrattazione sui contratti tipo in generale erano di dominio pubblico e (...) nessuna autorità ne [aveva] mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o con il diritto spagnolo prima dell’avvio del presente procedimento» (punto 429 della decisione impugnata).

2.     Importo di base delle ammende

51      Ai punti 432 e 433 della decisione impugnata, la Commissione ha analizzato la questione della durata dell’infrazione addebitata ai trasformatori e alla Deltafina. Essa ha fissato tale durata in cinque anni e quattro mesi, il che corrispondeva ad un’infrazione di lunga durata. Di conseguenza, essa ha maggiorato del 50% l’importo iniziale dell’ammenda inflitta a ciascuno dei trasformatori e alla Deltafina.

52      Pertanto, gli importi di base delle ammende inflitte ai destinatari della decisione impugnata sono fissati come segue:

–        Deltafina: EUR 12 000 000;

–        Cetarsa: EUR 12 000 000;

–        ricorrente: EUR 5 400 000;

–        WWTE: EUR 4 050 000;

–        Taes: EUR 300 000;

–        ASAJA: EUR 1 000;

–        UPA: EUR 1 000;

–        COAG: EUR 1 000;

–        CCAE: EUR 1 000 (punto 434 della decisione impugnata).

3.     Circostanze aggravanti e attenuanti

53      L’importo di base dell’ammenda inflitta alla Deltafina è stato maggiorato del 50% a titolo di circostanze aggravanti in quanto tale impresa aveva svolto un ruolo guida nell’ambito del cartello dei trasformatori (punti 435 e 436 della decisione impugnata).

54      A titolo di circostanze attenuanti, la Commissione ha rilevato, al punto 437 della decisione impugnata, che «[g]li stessi fattori esposti ai punti 427‑429 [della decisione impugnata potevano] applicarsi al comportamento dei trasformatori per quanto riguarda unicamente le loro contrattazioni pubbliche e la conclusione di contratto tipo (in particolare le contrattazioni sulle forchette di prezzo e sulle condizioni complementari) con i rappresentanti dei produttori».

55      Al punto 438 della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto che, per quanto riguarda gli accordi «segreti» relativi al prezzo medio (massimo) di consegna e alla ripartizione dei quantitativi di ciascuna varietà di tabacco greggio conclusi dai trasformatori, le pratiche di questi ultimi erano «andate nettamente oltre quanto prevedevano il contesto normativo applicabile, le contrattazioni pubbliche e gli accordi con i rappresentanti dei produttori». Essa ha tuttavia riconosciuto che «le contrattazioni pubbliche tra rappresentanti dei produttori e trasformatori [avevano] determinato, almeno in certa misura, il contesto materiale (soprattutto in termini di occasioni per concertarsi e per adottare una posizione comune) entro il quale i trasformatori [avevano potuto] sviluppare, oltre alla posizione comune che avrebbero adottato nel contesto dei negoziati pubblici, la loro strategia segreta sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi».

56      Alla luce degli elementi menzionati ai precedenti punti 54 e 55, la Commissione ha deciso di ridurre fino al 40% gli importi di base delle ammende inflitte ai trasformatori e alla Deltafina (punto 438 della decisione impugnata). L’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente è stato così portato a EUR 3 240 000 (punto 439 della decisione impugnata).

4.     Limite massimo dell’ammenda previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003

57      Ai punti 440‑447 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato se occorresse adeguare gli importi di base così calcolati per i diversi destinatari affinché essi non superassero il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

58      Al punto 441 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, qualora le società in questione appartengano ad un gruppo, sia provato che le società madri di tali società hanno esercitato un’influenza determinante su queste ultime e, di conseguenza, tali società madri siano responsabili in solido del pagamento delle ammende inflitte alla loro controllata, è il fatturato mondiale del gruppo che va preso in considerazione per determinare il limite massimo di cui sopra.

59      Dopo aver ricordato, al punto 442 della decisione impugnata, che la ricorrente era responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha considerato, al punto 446 di tale decisione, che l’importo di detta ammenda non doveva essere adeguato, dato che il fatturato consolidato della ricorrente ammontava a dollari statunitensi (USD) 1 271 700 000 nel 2003. L’importo dell’ammenda della ricorrente, prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, è così rimasto fissato in EUR 3 240 000 (punto 447 della decisione impugnata).

5.     Applicazione della comunicazione sulla cooperazione

60      Ai punti 448‑456 della decisione impugnata, la Commissione si è pronunciata sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione per quanto riguarda i trasformatori e la Deltafina.

61      In primo luogo, essa ha in particolare affermato che questi ultimi avevano chiesto di beneficiare dell’applicazione di tale comunicazione prima che la comunicazione degli addebiti fosse loro notificata (punto 449 della decisione impugnata).

62      In secondo luogo, essa ha constatato che il punto D della comunicazione sulla cooperazione era applicabile ai trasformatori. Essa ha rilevato che, anche se essa era già in possesso della maggior parte degli elementi essenziali che provavano l’esistenza dell’infrazione, le informazioni ad essa fornite da questi ultimi l’avevano aiutata a chiarire e ad accertare l’infrazione stessa (punti 450 e 451 della decisione impugnata).

63      In terzo luogo, la Commissione ha considerato che la Taes, alla luce della sua cooperazione «particolarmente utile» durante il procedimento, specie per quanto riguarda la partecipazione della Deltafina all’infrazione, e al fatto che essa non aveva mai contestato i fatti quali accertati nella comunicazione degli addebiti, doveva beneficiare di una riduzione del 40% dell’ammenda in applicazione del punto D, n. 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione (punto 452 della decisione impugnata).

64      In quarto luogo, la Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite dalla Cetarsa e dalla WWTE, pur essendo significative, non si fossero rivelate utili per i suoi investigatori come quelle fornite dalla Taes (punto 453 della decisione impugnata). Essa ha aggiunto che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la Cetarsa e la WWTE avevano affermato che «il cartello dei trasformatori sui prezzi medi (massimi) di consegna, da una parte, e i diversi accordi conclusi dai produttori e dai trasformatori su un prezzo medio per associazione di produttori, dall’altra, erano identici e che, di conseguenza, i potenziali effetti anticoncorrenziali del comportamento dei trasformatori e dei produttori si [neutralizzavano]», prima di rilevare che tale affermazione non corrispondeva alla realtà dei fatti. Alla luce di questi elementi, la Commissione ha deciso di concedere a questi due trasformatori una riduzione di ammenda del 25% conformemente al punto D, n. 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

65      In quinto luogo, per quanto riguarda la ricorrente, la Commissione ha constatato che quest’ultima aveva anch’essa fornito informazioni utili, ma che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, essa aveva contestato i fatti «negli stessi termini della Cetarsa e della WWTE» (punto 454 della decisione impugnata). Essa ha altresì affermato che la ricorrente aveva negato la natura segreta degli accordi dei trasformatori sui prezzi medi (massimi) di consegna. Alla luce di tali elementi, la Commissione le ha concesso una riduzione di ammenda del 20%.

66      In sesto luogo, la Commissione ha operato una riduzione del 10% dell’ammenda inflitta alla Deltafina (punto 456 della decisione impugnata).

6.     Importo finale delle ammende

67      Conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha fissato gli importi delle ammende da infliggere alle imprese e alle associazioni di imprese destinatarie della decisione impugnata come segue:

–        Deltafina: EUR 11 880 000;

–        Cetarsa: EUR 3 631 500;

–        ricorrente: EUR 2 592 000;

–        WWTE: EUR 1 822 500;

–        Taes: EUR 108 000;

–        ASAJA: EUR 1 000;

–        UPA: EUR 1 000;

–        COAG: EUR 1 000;

–        CCAE: EUR 1 000 (punto 458 della decisione impugnata).

68      La Dimon è stata dichiarata responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla ricorrente e la SCC, la SCTC e la TCLT sono state dichiarate responsabili in solido del pagamento di quella inflitta alla WWTE (punto 458 e art. 3 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

69      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2005, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

70      Il giorno precedente, la SCC, la SCTC e la TCLT avevano proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata (causa T‑24/05) e la WWTE aveva proposto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda ad essa inflitta con tale decisione (causa T‑37/05).

71      Il 28 gennaio 2005, la Dimon ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata o, in subordine, alla riduzione dell’ammenda ad essa inflitta con tale decisione (causa T‑41/05).

72      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 agosto 2005, la ricorrente ha chiesto di riunire la presente causa alle cause T‑24/05, T‑37/05 e T‑41/05.

73      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2005, la Commissione ha comunicato al Tribunale di essere dell’avviso che la riunione delle quattro cause non avrebbe consentito di migliorare sensibilmente l’efficacia del procedimento e che rimetteva ad esso la decisione circa l’opportunità di accogliere o meno l’istanza di riunione.

74      Il Tribunale non ha accolto detta istanza di riunione.

75      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere a taluni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.

76      Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 9 settembre 2009.

77      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare parzialmente l’art. 3 della decisione impugnata;

–        ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta dalla Commissione;

–        condannare la Commissione alle spese.

78      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

79      A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere quattro motivi, relativi:

–        il primo, alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché ad una carenza di motivazione;

–        il secondo, alla violazione del principio di parità di trattamento;

–        il terzo, alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;

–        il quarto, alla violazione della comunicazione sulla cooperazione nonché dei principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento.

80      Il primo motivo è fatto valere, sostanzialmente, a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata. Gli altri tre motivi sono fatti valere a sostegno delle conclusioni dirette ad ottenere la modifica di tale decisione.

A –  Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché ad una carenza di motivazione

81      Il primo motivo si articola in tre parti. Le prime due sono entrambe relative alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, ma la seconda viene sollevata in via subordinata rispetto alla prima. La terza parte, fatta valere in fase di replica, è relativa alla violazione del principio di parità di trattamento e ad una carenza di motivazione. La terza parte sarà esaminata prima della seconda.

1.     Sulla prima parte, relativa alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, quanto all’esistenza di una responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda

a)     Argomenti delle parti

82      La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente considerato la Dimon responsabile in solido dell’infrazione e che, di conseguenza, essa non poteva legittimamente basarsi sul fatturato consolidato di quest’ultima per l’applicazione del limite massimo del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Essa precisa che il fatturato da essa realizzato nel corso dell’esercizio fiscale precedente la data di adozione della decisione impugnata ammontava a EUR 8 163 815 e considera che l’ammenda ad essa inflitta supera pertanto ampiamente detto limite massimo.

83      A sostegno delle sue affermazioni, in primo luogo, la ricorrente sostiene che gli elementi di fatto invocati dalla Commissione per stabilire la responsabilità della Dimon sono privi di pertinenza e che non è sufficientemente provato che quest’ultima esercitasse un’influenza determinante su di essa per quanto riguarda la sua partecipazione alle pratiche restrittive controverse.

84      A questo proposito, in primo luogo, la ricorrente, dopo aver ricordato che essa disponeva di una «direzione locale», fa valere gli elementi seguenti che dimostrerebbero che essa godeva di totale autonomia per quanto riguarda le sue attività di acquisto di tabacco greggio:

–        nessuna società del gruppo Dimon svolgeva controlli, diretti o indiretti, su dette attività;

–        quando è stata acquisita dall’Intabex, essa ha concluso con il sig. B., suo direttore generale, un «contratto di direzione» (in prosieguo: il «contratto di direzione») con il quale sono stati «integralmente ed esclusivamente» delegati a quest’ultimo i poteri relativi alla direzione della società e, più in particolare, quelli relativi alla pianificazione e alla gestione degli acquisti (ivi compresi l’elaborazione del bilancio annuale e la conclusione di accordi con le associazioni di produttori);

–        il suo consiglio di amministrazione non ha mai messo in atto procedure interne o sistemi ai quali il sig. B. sarebbe stato tenuto a conformarsi e il contratto di direzione non permette assolutamente di affermare che l’attività di quest’ultimo fosse subordinata ad un’approvazione previa o ad una ratifica successiva da parte di tale consiglio di amministrazione;

–        nessun membro del suo consiglio di amministrazione o del suo personale, se non il sig. B., aveva il potere di partecipare alla gestione, alla negoziazione o alla conclusione dei contratti d’acquisto di tabacco greggio o di intervenire nei rapporti contrattuali con i produttori;

–        quando essa è stata acquisita dall’Intabex, quest’ultima ha mantenuto il sig. B. al suo posto di presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente e ha designato in tale consiglio altri tre membri, due dei quali provenivano dal gruppo di società Intabex (e cioè i sigg. T. e G.) e il terzo era un «professionista indipendente»;

–        l’intero gruppo di collaboratori del sig. B. responsabile della direzione e della gestione degli acquisti è rimasto al suo posto dopo la sua acquisizione da parte dell’Intabex;

–        nessun membro del suo consiglio di amministrazione era contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione o degli organi di direzione dell’Intabex o della Dimon né dipendente di tali ultime società;

–        essa non ha consultato né la Dimon né nessun’altra società del gruppo Dimon a proposito della sua politica di acquisto o delle pratiche restrittive controverse;

–        essa non ha ricevuto istruzioni né dalla Dimon né da nessun’altra società del gruppo Dimon per quanto riguarda la partecipazione a dette pratiche;

–        il fascicolo della Commissione non contiene alcuna prova della partecipazione diretta dalla Dimon o di una qualunque altra società del gruppo Dimon all’infrazione.

85      In secondo luogo, la ricorrente contesta di aver trasmesso alla Dimon i «rapporti di attività» e i «rapporti sul terreno» menzionati al punto 379 della decisione impugnata. Essa sostiene che la Commissione non dispone di alcun elemento di prova da cui risulti che tali rapporti fossero trasmessi a persone estranee al suo consiglio di amministrazione o ai suoi organi di direzione. Essa precisa che, se i detti rapporti erano sistematicamente tradotti in inglese, ciò avveniva al fine di facilitare l’esercizio delle sue funzioni da parte del sig. T., che non parlava lo spagnolo e che, nel 1998, lavorava presso la Dimon International Services Ltd., società del gruppo Dimon con sede nel Regno Unito e fornitrice di servizi operativi. Essa aggiunge che, anche se i rapporti di cui trattasi erano inviati al sig. T. presso la sede di tale società, ciò era dovuto non alla sua qualità di membro del consiglio di amministrazione di quest’ultima, ma unicamente al fatto che egli vi lavorava e vi riceveva tutta la corrispondenza proveniente dalla ricorrente.

86      In terzo luogo, la ricorrente fa valere che neppure una delle missive menzionate al punto 379 della decisione impugnata era indirizzata alla Dimon. Essa avrebbe scambiato tali missive, da una parte, con il sig. T., nella sua qualità di membro del suo consiglio di amministrazione, e, dall’altra, con il sig. S., il quale copriva, dal 2000, un posto di coordinamento delle operazioni in Europa presso la Dimon International Services. Essa aggiunge che la maggior parte di dette missive non aveva alcun rapporto con la sua politica di acquisto di tabacco greggio o con le pratiche incriminate. Essa precisa che, nei messaggi di posta elettronica da lui inviati al sig. S. il 30 ottobre 2000 e il 9 maggio 2001, il sig. B. si limita ad informare quest’ultimo in maniera vaga e generale di taluni fatti pubblici e notori, ossia dell’esistenza di contrattazioni collettive di prezzi tra i trasformatori, da una parte, e le associazioni di produttori e i sindacati agricoli, dall’altra. Per quanto riguarda la telecopia del 14 dicembre 1998 del sig. B., essa sarebbe stata inviata alla Dimon International Inc., e non alla Dimon, e verterebbe solo su questioni relative al contratto di vendita di tabacco trasformato concluso dalla ricorrente con la Deltafina prima di essere inglobata nel gruppo Dimon.

87      Nella replica, la ricorrente contesta il ruolo e le funzioni che la Commissione attribuisce ai sigg. T. e S., facendo valere i seguenti elementi:

–        non risulta da nessun elemento del fascicolo che il sig. T. trasmettesse alla Dimon le informazioni da lui ottenute nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione della ricorrente o che egli esercitasse la supervisione della politica di acquisto di quest’ultima al fine di informarne la Dimon;

–        il sig. T. non svolgeva funzioni importanti in seno al gruppo Dimon e non era incaricato dell’integrazione delle attività della ricorrente in quest’ultimo;

–        nell’agosto 1998, a seguito di una controversia tra la Dimon e la famiglia del sig. T., quest’ultimo ha cessato di esser membro del consiglio di amministrazione della Dimon International Services;

–        il sig. T. è stato membro del consiglio di amministrazione di altre società – «molto poco importanti» – del gruppo Dimon solo a titolo transitorio;

–        il sig. S., all’epoca in cui ha ricevuto le due sole missive connesse alle pratiche restrittive controverse, era un impiegato della Dimon International Services e non faceva parte del consiglio di amministrazione di una qualunque delle società del gruppo Dimon;

–        il sig. S. non ha mai svolto attività in relazione alla politica di acquisto di tabacco greggio della ricorrente e non è mai stato dipendente della Dimon né membro del suo consiglio di amministrazione.

88      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che risulta chiaramente dalla giurisprudenza fatta valere dalla Commissione ai punti 371‑374 della decisione impugnata, ed in particolare dai punti 28 e 29 della sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29 supra, che il fatto che una società madre detenga al 100% il capitale della sua controllata non basta, da solo, per far presumere che essa eserciti un’influenza determinante su quest’ultima. Per poter imputare ad una società madre il comportamento illecito della sua controllata rimarrebbero necessari elementi aggiuntivi rispetto alla percentuale di partecipazione, in particolare qualora, come nel caso di specie, le società interessate si siano opposte, in occasione del procedimento amministrativo, all’applicazione di tale presunzione.

89      La ricorrente sostiene che elementi del genere mancano nel caso di specie. Più in particolare, essa insiste sul fatto che la Dimon non esercitava alcun controllo sulla sua politica di acquisto di tabacco greggio e che non è dimostrato che quest’ultima abbia partecipato direttamente all’infrazione o le abbia dato istruzioni nel senso di commetterla. Essa afferma che il fatto che una società madre abbia ricevuto informazioni parziali e imprecise su talune delle pratiche restrittive commesse dalla sua controllata non è mai stato considerato «in sé e per sé e in maniera isolata» sufficiente per considerare la prima responsabile del comportamento illecito della seconda. Secondo la giurisprudenza, sarebbe indispensabile che la società madre sia stata tenuta costantemente informata dei comportamenti dell’intesa e che essa sia stata quindi in grado di conoscere in maniera molto dettagliata le pratiche restrittive commesse dalla sua controllata. Orbene, la ricorrente non avrebbe mai comunicato alla Dimon informazioni sulla sua politica di acquisto, e ancor meno sulle pratiche incriminate.

90      La Commissione considera che la prima parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

91      In primo luogo, la Commissione fa valere una serie di considerazioni a proposito della nozione di impresa nel diritto della concorrenza e delle condizioni alle quali una società madre può essere considerata responsabile del comportamento illecito della sua controllata. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, essa afferma, facendo riferimento alla sentenza AEG-Telefunken/Commissione, punto 29 supra, che occorre non soltanto che la società madre sia in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma anche che essa abbia effettivamente fatto uso di tale influenza.

92      Per quanto riguarda, più in particolare, la seconda delle condizioni di cui al precedente punto 91, la Commissione contesta che essa richieda che la società madre abbia dato istruzioni alla sua controllata nel senso di violare l’art. 81 CE. Essa afferma che, nel definire tale condizione, la giurisprudenza fa costantemente riferimento alla mancanza di autonomia della controllata nella determinazione della sua linea d’azione nel mercato, senza stabilire un nesso specifico con la condotta illecita di cui trattasi.

93      La Commissione sostiene che, tra gli elementi di prova idonei a dimostrare l’esercizio effettivo di un controllo sulla politica della controllata, figura il fatto che la società madre sia rappresentata nel consiglio di amministrazione di detta controllata. Essa aggiunge che una controllata è meno in grado di essere autonoma quando opera sullo stesso mercato della sua società madre o su un mercato strettamente connesso. Oltre a tali elementi generali, taluni elementi specifici potrebbero contribuire a dimostrare che la società madre partecipa alla politica commerciale della sua controllata o che essa ha introdotto meccanismi che le consentano di esercitare la supervisione delle attività di quest’ultima.

94      La Commissione aggiunge che la giurisprudenza ha ammesso che, quando una controllata è di proprietà della sua società madre al 100%, si presume che quest’ultima abbia esercitato il proprio potere di influenzare il comportamento della sua controllata. La società madre potrebbe invertire questa presunzione fornendo elementi di prova tali da dimostrare che in realtà la controllata ha una condotta autonoma sul mercato.

95      In secondo luogo, la Commissione ricorda le ragioni per le quali, nella decisione impugnata, essa ha ritenuto che la Dimon dovesse essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dalla ricorrente.

96      In primo luogo, la Commissione asserisce che, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, la Dimon detiene, tramite l’Intabex, la totalità del capitale della ricorrente, di modo che poteva presumersi che essa esercitasse effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima.

97      In secondo luogo, la Commissione sostiene che tale presunzione è confermata da altri elementi contenuti nel suo fascicolo. A questo proposito, innanzi tutto, la Commissione rileva che l’acquisto e la vendita di tabacco costituiscono la parte essenziale delle attività del gruppo Dimon, che la Dimon acquista, dal 1999, una gran parte del tabacco trasformato della ricorrente e che la Dimon ha concluso con la Cetarsa e la Deltafina parecchi contratti riguardanti, rispettivamente, la subfornitura e la vendita del tabacco della ricorrente. La Commissione afferma poi che la ricorrente preparava «rapporti di attività» e «rapporti sul terreno» che descrivevano in dettaglio le sue attività e, in particolare, gli accordi conclusi tra i trasformatori nonché le contrattazioni collettive con i produttori. Essa sottolinea che il sig. T., nella sua qualità di membro del consiglio di amministrazione della ricorrente e di altre società del gruppo Dimon e, pertanto, di intermediario agente per conto della Dimon, riceveva copia di tali rapporti. Infine, la Commissione fa riferimento alle missive menzionate al punto 379 della decisione impugnata, precisando in particolare che talune di esse si riferivano alle pratiche restrittive controverse ed erano indirizzate ai sigg. T. o S., i quali agivano a nome della Dimon, e altre riguardavano i contratti di trasformazione o di vendita di tabacco conclusi dalla Dimon con la Cetarsa e la Deltafina.

98      In terzo luogo, la Commissione fa valere che, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, né la ricorrente né la Dimon sono pervenute a infirmare la presunzione di cui al precedente punto 94. Essa ritiene che il fatto che la ricorrente dispone di una direzione locale propria non sia sufficiente, di per sé, a dimostrare che essa agisse in maniera autonoma e rileva che il contratto di direzione prevede che il sig. B. sia sottoposto ai «sistemi» e alle «procedure» imposti dal consiglio di amministrazione della ricorrente.

b)     Giudizio del Tribunale

99      Si deve rammentare che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 59) e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punto 112).

100    La giurisprudenza ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze della Corte 14 dicembre 2006, causa C‑217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Racc. pag. I‑11987, punto 40, e del Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑325/01, Daimler Chrysler/Commissione, Racc. pag. II‑3319, punto 85).

101    Quando un simile soggetto economico contravviene alle regole della concorrenza, esso ha l’obbligo di rispondere di tale violazione secondo il principio della responsabilità personale (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 145; 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I‑9693, punto 78, e 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., Racc. pag. I‑10893, punto 39).

102    Per quanto riguarda la questione di stabilire in quali circostanze una persona giuridica che non sia l’autore dell’infrazione possa tuttavia essere sanzionata, risulta da una giurisprudenza costante che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre in particolare qualora, pur avendo una personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, ma applichi essenzialmente le istruzioni datele dalla società madre (sentenze della Corte Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 29 supra, punti 132 e 133; 14 luglio 1972, causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 44, e 21 febbraio 1973, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 215, punto 15), alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due soggetti giuridici (v., per analogia, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 99 supra, punto 117, e ETI e a., punto 101 supra, punto 49).

103    Infatti, in una simile situazione, la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 99 e 100. Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla Commissione di indirizzare alla società madre la decisione che impone ammende (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. II‑5049, punto 58).

104    Dalla giurisprudenza risulta altresì che la Commissione non può limitarsi a constatare che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma deve del pari verificare se detta influenza sia stata effettivamente esercitata (v., in tal senso, sentenze Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 29 supra, punto 137, e AEG‑Telefunken/Commissione, punto 29 supra, punto 50).

105    Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua controllata, la quale abbia commesso una violazione delle regole di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata (v., in tal senso, sentenza Imperial Chemical Industries/Commissione, punto 29 supra, punti 136 e 137) e, dall’altro, sussiste una presunzione semplice secondo cui la predetta società madre esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (v., in tal senso, sentenza AEG‑Telefunken/Commissione, punto 29 supra, punto 50, e sentenza PVC II, punto 29 supra, punti 961 e 984).

106    Ciò premesso, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società madre per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima. La Commissione potrà conseguentemente considerare la società madre responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che questa società madre, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v., in tal senso, sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29 supra, punto 29).

107    Sebbene sia vero che, ai punti 28 e 29 della sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, punto 29 supra, la Corte abbia indicato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la non contestazione dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che dette circostanze siano state rilevate dalla Corte soltanto al fine di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva basato il suo ragionamento, e non già per subordinare l’applicazione della presunzione citata al precedente punto 105 al fatto che siano prodotti indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società madre (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04, Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione, Racc. pag. II‑2567, punto 57).

108    Da ultimo, occorre precisare che la presunzione fondata sulla detenzione della totalità del capitale è applicabile non solo alla fattispecie in cui esista una relazione diretta tra la società madre e la sua controllata, ma anche al caso, come quello in esame, in cui detta relazione sia indiretta, tramite una controllata interposta.

109    D’altro canto, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione, mediante decisione, può infliggere alle imprese che hanno commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE ammende che non possono superare il 10% del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione. La stessa menzione figurava all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

110    Il fatturato menzionato in tali disposizioni si riferisce, secondo una giurisprudenza costante, relativa all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, al fatturato complessivo dell’impresa interessata (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 119; sentenze del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Tokai Carbon e a./Commissione, Racc. pag. II‑1181, punto 367, e 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 533), cioè l’impresa a cui è stata imputata l’infrazione e che, pertanto, è stata dichiarata responsabile (sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri/Commissione, Racc. pag. II‑1881, punto 181, e 4 luglio 2006, causa T‑304/02, Hoek Loos/Commissione, Racc. pag. II‑1887, punto 116).

111    Quanto alla nozione di «esercizio sociale precedente» di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, essa deve essere intesa nel senso che riguarda l’esercizio sociale che precede l’adozione della decisione della Commissione, salvo le situazioni particolari in cui il fatturato di quest’ultimo esercizio sociale non fornisce alcuna indicazione utile sulla situazione economica reale dell’impresa interessata e sull’ammontare adeguato dell’ammenda da infliggere a quest’ultima (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, Racc. pag. I‑4405, punti 25, 29 e 30), il che non si verifica nel caso di specie.

112    Ne consegue che la questione che si pone nell’ambito della presente parte è quella di stabilire se la Commissione potesse legittimamente considerare che, nella fattispecie, l’impresa interessata era costituita dalla ricorrente e dalla società capogruppo a cui essa appartiene, cioè la Dimon. In caso di risposta in senso affermativo a tale questione, si dovrà concludere, alla luce dei principi ricordati ai precedenti punti 109‑111, che con ragione, ai punti 442 e 446 della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto del fatturato consolidato realizzato dalla Dimon nel 2003 per l’applicazione del limite di cui sopra del 10% del fatturato.

113    Ai fini dell’esame della detta questione, occorre innanzi tutto determinare quali siano i criteri utilizzati dalla Commissione, nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata, nonché la loro conformità ai principi posti in materia dalla giurisprudenza e, successivamente, verificare se la Commissione abbia correttamente applicato tali criteri per concludere nel senso dell’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e la Dimon.

 Sui criteri utilizzati dalla Commissione, nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata

114    Dalla decisione impugnata risulta che, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata e, quindi, farla figurare con essa tra i destinatari di tale decisione e dichiararla responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta alla predetta controllata, la Commissione ha seguito il ragionamento illustrato qui di seguito.

115    La Commissione si è mossa dalla premessa secondo cui una siffatta imputazione è possibile quando la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, di conseguenza, costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE (v. punto 374 della decisione impugnata).

116    L’elemento centrale su cui la Commissione si è fondata per dimostrare che la società madre e la sua controllata ricadono in tale fattispecie è l’assenza di autonomia di quest’ultima per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato (v. punto 371 della decisione impugnata), dal momento che una simile assenza di autonomia è il corollario dell’esercizio di un’«influenza determinante» della società madre sul comportamento della sua controllata (v. punti 18, 372, 373, 378, 380, 381, 383, 391, 392, 397, 399, 400, 422 e 441 della decisione impugnata).

117    A questo riguardo la Commissione ha ritenuto di non potersi limitare a constatare che la società madre avesse la possibilità di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma che le incombesse l’onere di dimostrare che quest’influenza era stata effettivamente esercitata (v., in particolare, punti 18, 376, 384, 391, 392, 397, 399 e 400 della decisione impugnata).

118    Difatti, in particolare, dal punto 384 della decisione impugnata risulta che, se la Commissione ha ritenuto non doversi imputare alla Sepi la responsabilità dell’infrazione commessa dalla Cetarsa, di cui essa peraltro deteneva circa l’80% del capitale, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva nel suo fascicolo di alcun elemento in grado di dimostrare che quest’ultima non determinasse in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato.

119    Allo stesso modo, dal punto 18 della decisione impugnata risulta che il motivo per cui la Commissione non ha considerato né la Universal né la Universal Leaf, sua controllata al 100%, responsabili del comportamento illecito della Taes, controllata al 90% di questa, è che essa non disponeva di prove sufficienti del fatto che le stesse società esercitassero effettivamente un’influenza determinante su quest’ultima.

120    La Commissione ha inteso applicare i medesimi principi nel caso delle società madri della WWTE, per quanto riguarda il periodo precedente al maggio 1998. Infatti, in un primo momento, essa si è riproposta di dimostrare che tali società madri esercitavano un controllo congiunto sulla WWTE assieme al presidente di quest’ultima ed a due suoi familiari, lasciando così intendere che esse fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di tale società (v. punti 388‑391 della decisione impugnata). In un secondo momento la Commissione, basandosi su una serie di elementi menzionati al punto 391 della decisione impugnata, si è sforzata di provare che le dette società madri esercitavano effettivamente una simile influenza sul comportamento della WWTE (v. punti 391, 392 e 400 della decisione impugnata).

121    Inoltre, la Commissione ha rilevato che, nell’ipotesi particolare in cui la società madre detenesse la totalità del capitale della sua controllata, secondo la giurisprudenza poteva presumersi che la prima esercitasse effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della seconda (v. punto 372 della decisione impugnata).

122    Tuttavia, nel caso in esame, per imputare alle società madri che si trovassero in tale situazione la responsabilità dell’infrazione commessa della loro controllata, la Commissione ha scelto di non limitarsi a ricorrere a detta presunzione, ma di fondarsi altresì su elementi di fatto diretti a dimostrare che tali società madri esercitavano effettivamente un’influenza determinante sulla loro controllata e, pertanto, a corroborare la suddetta presunzione (v., in particolare, punti 372, 375, 376 e 378 della decisione impugnata).

123    Così, dal punto 18 della decisione impugnata risulta espressamente che, se la Commissione non ha ritenuto le società madri capogruppo e intermedia della Deltafina, cioè la Universal e la Universal Leaf, responsabili del comportamento illecito della loro controllata nonostante la controllassero al 100%, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva di prove sufficienti a dimostrare che queste esercitassero effettivamente un’influenza determinante su tale controllata. È altresì in questo senso che occorre intendere il punto 376 della decisione impugnata, anche se è redatto in termini alquanto ambigui. Più in particolare, anche se la Commissione, in tale punto, dichiara che il suo fascicolo non contiene «alcun indizio di partecipazione materiale della Universal (…) e della Universal Leaf ai fatti esaminati nella [decisione impugnata]», tuttavia, letta in parallelo con il punto 18 di tale decisione e ricollocata nel contesto di quest’ultima, tale dichiarazione non può essere interpretata nel senso che significhi che il motivo per il quale essa non ha concluso per la responsabilità di tali due società madri – o di qualsiasi altra società madre – è la loro estraneità all’infrazione.

124    Analogamente, dal punto 18 della decisione impugnata risulta altrettanto esplicitamente che il motivo per il quale la Commissione non ha considerato l’Intabex responsabile del comportamento illecito della ricorrente, benché essa controllasse quest’ultima al 100%, è la mancanza di prove sufficienti relative all’esercizio effettivo, da parte della prima, di un’influenza determinante sulla seconda, essendo la sua partecipazione in quest’ultima di natura puramente finanziaria (v. altresì punto 376 della decisione impugnata).

125    Per contro, è appunto il fatto che, per quanto riguarda il periodo posteriore al maggio 1998, esistessero asseritamente prove del genere in ordine alle società madri della WWTE, prove che venivano ad aggiungersi alla detenzione da parte delle prime della totalità – o, solo per qualche mese, della quasi totalità – del capitale della seconda, che ha condotto la Commissione ad imputare a tali società madri la responsabilità dell’infrazione (v., in particolare, punti 375, 393, 396 e 398 della decisione impugnata).

126    La Commissione ha inteso applicare lo stesso metodo nel caso della Dimon. Così, per dichiarare quest’ultima responsabile del comportamento illecito della ricorrente, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, essa non si è limitata a fondarsi sulla presunzione derivante dal fatto che, da allora, essa deteneva la totalità del capitale della ricorrente (v. punti 375, 377 e 378 della decisione impugnata), ma ha altresì tenuto conto di taluni elementi supplementari che dimostrerebbero che essa esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di questa stessa società (v. punti 375 e 378‑380 della decisione impugnata).

127    Ciò può essere dedotto, in particolare, dalla seconda frase del punto 378 della decisione impugnata, anche se vi si afferma che i detti elementi supplementari confermano che la Dimon era «in grado» di esercitare una siffatta influenza (v. precedente punto 33). Vero è che, come la Commissione stessa riconosce nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, tale frase avrebbe potuto essere «formulata più chiaramente». Tuttavia, letta in parallelo con i punti 372 e 377 della decisione impugnata nonché con la prima frase del punto 378 di tale decisione, essa può essere compresa solo nel senso descritto al precedente punto 126.

128    Infine, la Commissione ha esaminato la questione se gli argomenti addotti dalle controllate interessate (e/o dalle loro società madri) nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti allo scopo di dimostrare che esse si comportavano in maniera autonoma sul mercato potessero essere accolti (v., in particolare, punti 381 e 399 della decisione impugnata). Così, quanto a quelli fatti valere dalla Dimon, essa li ha respinti in quanto inconferenti, rilevando, in particolare, che «l’esistenza di una direzione locale della sua controllata spagnola non [escludeva] la possibilità per la Dimon di esercitare un’influenza determinante sulla stessa controllata» (punto 381 della decisione impugnata).

129    Dev’essere precisato che la Commissione ha adottato il metodo esposto ai precedenti punti 115‑117, 121 e 122 non solo per le società madri capogruppo, ma anche per le società madri intermedie, come dimostra – relativamente a queste ultime – il caso della Universal Leaf, dell’Intabex, della SCTC e della TCLT.

130    Occorre rilevare che il suddetto metodo – a prescindere dalla questione se esso sia stato correttamente applicato nel caso della ricorrente, questione che sarà esaminata qui di seguito – è del tutto conforme ai principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza, come rammentati ai precedenti punti 99‑108.

131    È vero che, nell’ipotesi particolare in cui una società madre detenga la totalità del capitale della sua controllata che abbia commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, la Commissione non si è fondata esclusivamente sulla presunzione sancita dalla giurisprudenza (v. precedenti punti 105 e 106) per dimostrare che la prima esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale della seconda, ma ha altresì tenuto conto di altri elementi di fatto volti a confermare tale esercizio. All’udienza, la Commissione ha affermato, in questo contesto, che, tenuto conto dello stato della giurisprudenza pertinente all’epoca dell’adozione della decisione impugnata, essa aveva scelto di dar prova di prudenza.

132    Tuttavia, così operando, la Commissione ha ottenuto solo l’effetto di innalzare il livello di prova richiesto affinché la stessa ritenga dimostrato che fosse soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante, pur rispettando appieno la nozione fondamentale di unità economica che è alla base di tutta la giurisprudenza relativa all’imputabilità della responsabilità delle infrazioni alle persone giuridiche che costituiscono una stessa impresa.

133    È importante precisare che quando, in una causa vertente su un’infrazione in cui sono coinvolte più imprese diverse, nell’ambito del quadro delineato dalla giurisprudenza, la Commissione adotta un determinato metodo per stabilire se occorra ritenere responsabili tanto le controllate che hanno materialmente commesso detta infrazione, quanto le loro società madri, essa a tal fine deve, salvo circostanze particolari, fondarsi sugli stessi criteri in relazione a tutte le predette imprese. La Commissione è, infatti, tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento che, per giurisprudenza costante, richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata o situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 309). È giocoforza rilevare che del resto la Commissione condivide questo punto di vista quando, al punto 384 della decisione impugnata, afferma che «il fatto che le specifiche circostanze, che possono indur[la] (...) a considerare una società madre responsabile del comportamento della sua affiliata, possano variare da un caso all’altro non costituisce in quanto tale una violazione del principio di non discriminazione purché i principi di responsabilità siano applicati in maniera coerente».

 Sull’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e la Dimon

134    Resta da verificare se la Commissione abbia applicato in modo corretto i criteri illustrati ai precedenti punti 115‑117, 121 e 122 per concludere per l’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e la Dimon a partire dal secondo semestre 1997 e quindi, considerare quest’ultima responsabile in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda e farla figurare tra i destinatari della decisione impugnata.

135    È pacifico che, nel corso del periodo che va dal 18 novembre 1997 sino alla data di adozione della decisione impugnata, la Dimon deteneva, tramite l’Intabex, la totalità del capitale della ricorrente. È pertanto incontestabile che la Dimon, nel corso di tutto questo periodo, era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (v. precedente punto 105).

136    Occorre quindi verificare se, per quanto riguarda lo stesso periodo, ricorresse anche la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte della ricorrente, come sostiene la Commissione.

137    A questo proposito dev’essere ricordato che, nella decisione impugnata, relativamente alle consociate controllate al 100% dalle loro società madri, la Commissione ha scelto di non limitarsi a basarsi sulla presunzione di cui ai precedenti punti 105, 106 e 121 per imputare a queste ultime la responsabilità dell’infrazione commessa da dette controllate, ma di tener conto altresì di ulteriori elementi che dimostrino l’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v. precedenti punti 122‑127).

138    Occorre pertanto verificare se gli elementi presi in considerazione dalla Commissione nella decisione impugnata, venendo ad aggiungersi alla detenzione da parte della Dimon della totalità del capitale della ricorrente, dimostrino sufficientemente, sotto il profilo giuridico, che, durante il periodo considerato, la prima esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della seconda. Tali elementi sono enunciati al punto 379 della decisione impugnata nonché nelle note a piè di pagina nn. 303‑305 di tale decisione. Si tratta, in sostanza, di vari rapporti e missive provenienti dalla ricorrente e destinati, secondo la Commissione, alla Dimon.

139    In caso affermativo, occorrerà verificare se le affermazioni della ricorrente, quali riprodotte al precedente punto 84, permettano di infirmare tale conclusione.

–       Sui «rapporti di attività» e sui «rapporti sul terreno»

140    La Commissione fa valere una serie di «rapporti di attività» e di «rapporti sul terreno» redatti dalla ricorrente, rilevando in particolare che essi menzionavano spesso le pratiche illecite controverse. Tali rapporti, che sono in numero di quattordici e coprono un periodo che va dal dicembre 1998 al maggio 2001, sono elencati nella nota a piè di pagina n. 303 della decisione impugnata.

141    Innanzi tutto, occorre rilevare che detti rapporti contengono informazioni dettagliate non soltanto sui vari aspetti delle attività commerciali della ricorrente, come lo svolgimento delle campagne d’acquisto di tabacco greggio (quantitativi acquistati, prezzi di acquisto, ecc.), i quantitativi di tabacco greggio trasformati e i contratti conclusi con la Cetarsa per la battitura di una parte del suo tabacco, sulle novità normative nel settore del tabacco e sulle riunioni intervenute in seno all’Anetab nonché con i sindacati agricoli e le associazioni di produttori, ma anche – come si sottolinea al punto 379 della decisione impugnata – sulle pratiche illecite controverse.

142    Occorre poi constatare che risulta dal fascicolo che i rapporti di cui trattasi erano preparati dal sig. B. e che, secondo le proprie indicazioni della ricorrente, erano indirizzati ai membri del consiglio di amministrazione di quest’ultima.

143    Per quanto riguarda quest’ultimo punto, dev’essere rilevato che, il giorno stesso in cui essa ha acquisito la totalità delle azioni della ricorrente, la Dimon – agendo tramite l’Intabex, sua controllata al 100%, che deteneva solo una partecipazione di natura meramente finanziaria nella ricorrente – ha sostituito tre dei quattro membri di tale consiglio di amministrazione, designandovi in particolare due persone (i sigg. G. e T.) che svolgevano già funzioni in seno ad altre società del gruppo Dimon. Così, all’epoca, il sig. G. era anche direttore esecutivo della Compañia de Filipinas, SA, una controllata dell’Intabex con sede in Spagna operante nella produzione di tabacco nero, e il sig. T. era anche dipendente della Dimon International Services e membro del consiglio di amministrazione di tale società (sino all’agosto 1998).

144    In tale contesto occorre, in particolare, sottolineare l’importanza delle funzioni assunte dal sig. T. in seno al gruppo Dimon. Infatti, oltre ad essere stato membro del consiglio di amministrazione della ricorrente durante tutto il periodo di durata dell’infrazione e membro del consiglio di amministrazione della Dimon International Services sino all’agosto 1998, il sig. T. ha fatto parte del consiglio di amministrazione di altre due società del gruppo Dimon, cioè l’Intabex Holding Worldwide, SA (dal 1998 al 1999) e la LRH Travel Ltd (sino al novembre 2000). Inoltre, come ha affermato la ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, egli era incaricato di «contribuire all’integrazione effettiva del gruppo Intabex nel gruppo Dimon». A ciò si aggiunge il fatto che, come sarà spiegato più in dettaglio al successivo punto 160, risulta da svariate missive figuranti agli atti che la ricorrente consultava il sig. T. a proposito di questioni relative alle sue attività commerciali o sollecitava il suo consenso prima dell’adozione di talune decisioni importanti. Alla luce di tali elementi, la Commissione poteva legittimamente considerare che il sig. T. agiva a nome della società a capo del gruppo Dimon, cioè la Dimon, e svolgeva il ruolo di intermediario tra quest’ultima e la ricorrente. Il fatto che il sig. T. abbia avuto una controversia con la Dimon, che avrebbe portato quest’ultima a porre termine, nell’agosto 1998, alle sue funzioni di membro del consiglio di amministrazione della Dimon International Services, non è tale da rimettere in discussione questa conclusione. Infatti, dopo tale data, il sig. T. ha continuato non soltanto ad essere alle dipendenze di tale società, ma anche ad essere membro del consiglio di amministrazione della ricorrente, della Intabex Holding Worldwide e della LRH Travel.

145    Gli elementi esposti ai precedenti punti 142‑144 dimostrano che la Dimon, tramite i membri che essa aveva designato in seno al consiglio di amministrazione della ricorrente e, in particolare, il sig. T., intendeva esercitare una supervisione sulle attività di quest’ultima e fare in modo che esse si svolgessero conformemente alla politica commerciale del gruppo Dimon. Pertanto, anche se, formalmente, i «rapporti di attività» e i «rapporti sul terreno» di cui trattasi erano trasmessi a detti membri e non direttamente alla Dimon stessa, la Commissione poteva fondatamente ritenere, al punto 380 della decisione impugnata, che tale società fosse informata del contenuto di tali rapporti e, singolarmente, delle pratiche illecite controverse. Tale constatazione è corroborata dal fatto, rilevato al punto 379 della decisione impugnata, che detti rapporti erano sistematicamente tradotti dallo spagnolo in inglese, che è la lingua di lavoro della Dimon.

146    Infine, dev’essere rilevato che è pacifico che la Dimon, che era incontestabilmente in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della ricorrente (v. precedenti punti 105 e 135), non ha mai manifestato la sua opposizione alle pratiche illecite di cui essa era così a conoscenza né ha adottato nei confronti della sua controllata alcun provvedimento diretto a impedire la prosecuzione della sua partecipazione all’infrazione, e ciò malgrado il rischio di azioni giudiziarie o di azioni di risarcimento danni da parte di terzi a cui essa si esponeva comportandosi in tal modo (v. anche punto 382 della decisione impugnata). La Commissione poteva legittimamente dedurne che la ricorrente approvava tacitamente detta partecipazione e ritenere siffatto modo di agire quale indizio supplementare dell’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.

–       Sulla corrispondenza scambiata tra la ricorrente e la Dimon

147    La Commissione si basa altresì su un certo numero di missive che sarebbero state scambiate tra la ricorrente e la Dimon, rilevando che talune di esse menzionavano le pratiche illecite controverse, che altre vertevano sui contratti di trasformazione di tabacco o di vendita di tabacco trasformato che la Dimon aveva stipulato con la Cetarsa e la Deltafina e che altre ancora riguardavano, in maniera più generale, le condizioni di acquisto del tabacco greggio e il contesto normativo vigenti in Spagna.

148    Per quanto riguarda le missive rientranti nella prima delle categorie di cui al precedente punto 147, la Commissione, al punto 379 della decisione impugnata, rinvia, a mo’ d’esempio, ai punti 168 e 179 e alle note a pié di pagina nn. 217 e 229 di tale decisione.

149    A questo proposito, innanzi tutto, è giocoforza constatare che tali missive fanno effettivamente riferimento alle pratiche illecite controverse.

150    Così, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la telecopia del 14 dicembre 1998 inviata dal sig. B. al sig. D. (presso la Dimon International, una consociata del gruppo Dimon stabilita negli Stati Uniti), menzionata al punto 168 della decisione impugnata, non aveva esclusivamente ad oggetto un contratto di vendita di tabacco trasformato da essa concluso con la Deltafina, ma riguardava anche dette pratiche. Ciò risulta chiaramente dal secondo capoverso di tale telecopia, nel quale il sig. B. precisa quanto segue:

«Non appena avrò ricevuto i prezzi delle quattro società, La informerò al riguardo. Tuttavia, posso sin da ora dirLe che i problemi che sembravano così gravi quando Lei ci ha reso visita in Spagna sono scomparsi, in quanto tutte le società si sono impegnate sul prezzo convenuto di 87 [pesetas spagnole (ESP)] (con l’approssimazione di 2 o 3 ESP) [al kg], prezzi che sono quelli ufficiali, anche se supponiamo che la Cetarsa abbia effettuato altri pagamenti ai produttori come noi».

151    Il punto 179 della decisione impugnata fa riferimento ad un rapporto del sig. B. recante la data del 5 maggio 1998, rapporto che era destinato al sig. T. e di cui il giorno prima era stata inviata copia per telecopiatrice dal sig. B. agli altri due membri del consiglio di amministrazione della ricorrente. Si deve constatare che, in tale rapporto, che descrive lo svolgimento della campagna di acquisto di tabacco dell’anno 1998, si afferma in particolare che «[la ricorrente] ha contribuito in maniera importante a far sì che le imprese giungano a taluni accordi al fine di evitare la guerra dei prezzi dell’anno [precedente]», che «i prezzi sono stati negoziati con i sindacati e le [associazioni di produttori di tabacco]», che, «per la prima volta (…) la guerra tra le imprese [è stata evitata] e ciascuna ha potuto acquistare i quantitativi che essa voleva» e che «le trattative con [tali associazioni] sono state difficili ma tutte le imprese hanno mantenuto il loro punto di vista con serietà e spirito di collaborazione». Si afferma altresì, in detto rapporto, che la ricorrente e la WWTE si sono impegnate ad acquistare gli stessi quantitativi di tabacco dell’anno precedente e che i trasformatori hanno convenuto di pagare alle associazioni di produttori anticipi di 35 ESP/kg per la varietà Virginia e di 45 ESP/kg per le varietà Burley. Infine, vi si menziona l’«opportunità di altri accordi in futuro tra i trasformatori». Alla luce di questi elementi, è incontestabile che il rapporto del 5 maggio 1998 faceva riferimento alle pratiche illecite controverse.

152    Lo stesso vale per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 30 ottobre 2000, al quale rinvia la nota a piè di pagina n. 217 della decisione impugnata. Infatti, in tale messaggio, il sig. B. inizia ricordando che, in occasione di una riunione indetta nell’ambito dell’Anetab, i trasformatori avevano discusso di un aumento dei prezzi richiesto dalle associazioni e dai sindacati di produttori e avevano convenuto all’unanimità di non accettarlo. Egli riferisce poi che, in una riunione tenutasi con tali associazioni e sindacati, i trasformatori hanno mantenuto la loro posizione e hanno chiaramente risposto a questi ultimi che respingevano la richiesta d’aumento del 20% da essi presentata.

153    Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 9 maggio 2001 citato nella nota a piè di pagina n. 229 della decisione impugnata, vi si afferma che i trasformatori si sono riuniti nella sede dell’Anetab «per preparare le discussioni con i produttori sui prezzi» e viene così fatto un chiaro riferimento al fatto che i primi concordavano i prezzi di acquisto del tabacco greggio.

154    Poi, come nel caso dei citati «rapporti di attività» e dei «rapporti sul terreno», si deve considerare che la Commissione poteva con ragione ritenere, al punto 380 della decisione impugnata, che la Dimon fosse informata del contenuto dei documenti menzionati ai precedenti punti 150‑153 e, pertanto, delle pratiche illecite controverse, anche se, formalmente, essi non le erano indirizzati.

155    Così, per quanto riguarda il rapporto recante la data del 5 maggio 1998 inviato dal sig. B. al sig. T. (v. precedente punto 151), è stato già spiegato al precedente punto 144 che quest’ultimo agiva a nome della Dimon e svolgeva il ruolo di intermediario tra quest’ultima e la ricorrente. Per quanto riguarda la telecopia del 14 dicembre 1998 (v. precedente punto 150), che era stata inviata alla Dimon International, basta constatare che, nella replica, la ricorrente stessa ha affermato che, con tale telecopia, essa intendeva comunicare talune informazioni al suo «nuovo azionista». Orbene, quest’ultimo era appunto la Dimon, e non la Dimon International.

156    Per quanto riguarda i messaggi di posta elettronica del 30 ottobre 2000 e del 9 maggio 2001 (v. precedenti punti 152 e 153), essi erano stati inviati al sig. S. Contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, quest’ultimo non era un semplice impiegato della Dimon International Services, ma ricopriva una funzione di primo piano in seno al gruppo Dimon, di modo che, come nel caso del sig. T., la Commissione poteva legittimamente ritenere che egli agisse per conto della società a capo di tale gruppo, nella fattispecie la Dimon. Così, la ricorrente ha affermato, nella sua risposta del 18 marzo 2002 a una richiesta di informazioni della Commissione, che il sig. S. svolgeva le funzioni di «direttore generale del gruppo Dimon in Europa». Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e nelle sue memorie, essa ha altresì precisato che, dal 2000, egli «occupava un posto di coordinamento delle operazioni in Europa». Taluni elementi contenuti nel messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2001 e nella risposta ad esso data dal sig. S. confermano ancora l’importanza del suo ruolo in seno al gruppo Dimon. Così, in tale messaggio, il sig. B. riferisce altresì al sig. S. su una riunione da lui avuta con il presidente della Deltafina, ai margini di quella tenutasi nella sede dell’Anetab, al fine di discutere di due questioni che egli qualifica come «molto importanti» e gli precisa che quest’ultimo gli avrebbe telefonato il più rapidamente possibile per trovare un accordo al riguardo. Con messaggio di posta elettronica in pari data, il sig. S. ha risposto al sig. B. che egli aveva appena parlato con il presidente della Deltafina e che essi avevano convenuto di incontrarsi a brevissima scadenza. Egli ha altresì precisato al sig. B. di essere d’accordo con le proposte che questi aveva fatto in ordine alle questioni di cui sopra.

157    Infine, la Commissione poteva legittimamente dedurre dall’assenza di reazioni da parte della Dimon di fronte alla partecipazione della ricorrente all’infrazione, mentre essa ne era così informata, che essa approvava tacitamente il comportamento illecito della sua controllata e considerare che ciò costituiva un ulteriore indizio dell’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (v. precedente punto 146).

158    Per quanto riguarda le missive rientranti nella seconda delle categorie citate al precedente punto 147, esse sono individuate nella nota a piè di pagina n. 304 della decisione impugnata. Si tratta essenzialmente di telecopie o di messaggi di posta elettronica scambiati tra il sig. B., da una parte, e i sigg. T. o S., dall’altra. Per i motivi già esposti ai precedenti punti 144 e 156, questi ultimi devono essere considerati come agenti a nome della Dimon.

159    Talune di queste missive riguardano un contratto recante la data del settembre 1998 e rinegoziato nel 2001 con il quale talune operazioni di trasformazione del tabacco della ricorrente hanno formato oggetto di subfornitura da parte della Cetarsa. Risulta chiaramente da dette missive che tale contratto è stato stipulato dal sig. B. a nome e per conto della Dimon e che quest’ultima, tramite i sigg. T. e S., ha effettivamente esercitato un’influenza determinante sulle trattative riguardanti detto contratto.

160    Così, in una telecopia del 9 settembre 1998 al sig. T., il sig. B., dopo aver premesso di aver avuto di recente diverse riunioni con la Cetarsa al fine di tentare di risolvere le «questioni pendenti della Dimon», richiedeva espressamente il consenso del sig. T. su alcune delle condizioni contrattuali menzionate nel resoconto di una di queste riunioni allegato a tale telecopia. Si deve sottolineare che, nel detto resoconto, il sig. B. è espressamente individuato come rappresentante della Dimon. Nello stesso senso, si deve rilevare che, in una telecopia del 14 settembre 1998, il sig. B. informa il sig. T. che, «conformemente alle [sue] indicazioni», egli ha nuovamente incontrato la Cetarsa e che al contratto da firmare con quest’ultima sono state apportate modifiche, a proposito delle quali egli chiede il consenso del sig. T. In una telecopia del 15 settembre 1998, il sig. B. riferisce al sig. T. di aver comunicato alla Cetarsa la proposta di modifica che quest’ultimo gli aveva trasmesso il giorno prima e che tale trasformatore aveva fatto una controproposta. Il sig. B. invita il sig.T. a fargli sapere se occorra accettare quest’ultima. Infine, si deve rilevare che, nella versione finale del contratto concluso con la Cetarsa, inviata dal sig. B. al sig. T. con telecopia del 18 settembre 1998, la Dimon è espressamente individuata come una delle due parti del contratto e il sig. B. come suo rappresentante.

161    Analogamente, si deve rilevare che, in un messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2001, il sig. B. ha informato il sig. S. dello svolgimento della rinegoziazione del contratto di cui al precedente punto 160, esprimendo il timore che la Cetarsa esigesse dalla Dimon le stesse condizioni da essa convenute con il presidente della Deltafina, sig. M., nell’ambito di un contratto concluso in parallelo con quest’ultimo a nome dell’Universal e invitando, pertanto, il sig. S. a prendere contatto con il sig. M. Da un messaggio di posta elettronica del giorno successivo del sig. S. al sig. B. risulta che il primo ha effettivamente cercato di raggiungere il sig. M.

162    Infine, dev’essere rilevato che, in un messaggio di posta elettronica del 7 marzo 2001, il sig. B. riferisce al sig. S. di un incontro che, «come convenuto a Camberley» (che è la sede della Dimon International Services nel Regno Unito), egli ha avuto il giorno prima con un rappresentante della Cetarsa e nel corso del quale essi hanno, in particolare, discusso di taluni aspetti del contratto in corso di rinegoziazione con quest’ultima.

163    Altre delle missive rientranti nella seconda delle categorie menzionate al precedente punto 147 riguardano un contratto con il quale la Deltafina acquista una gran parte del tabacco trasformato dalla ricorrente. Così, in una telecopia del 14 settembre 1998, il sig. T. chiede al sig. B. di fornirgli precisazioni su taluni prezzi e altre condizioni convenuti nell’ambito di tale contratto. Con telecopia in pari data, il sig. B. ha fornito tali precisazioni al sig. T. Analogamente, nella telecopia del 14 dicembre 1998, menzionata al precedente punto 150, il sig. B., oltre a far riferimento alle pratiche illecite controverse, risponde ad una domanda che il sig. D. – che era in particolare membro del consiglio di amministrazione della Dimon – gli aveva rivolto a proposito dell’esecuzione di tale contratto. Infine, il messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2001 citato ai precedenti punti 153 e 156 dimostra non soltanto che la Dimon era informata di dette pratiche, ma, per giunta, che essa esercitava un’influenza sui rapporti commerciali intercorrenti tra la ricorrente e la Deltafina.

164    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale le missive esaminate ai precedenti punti 158‑163 non hanno alcun rapporto con gli acquisti di tabacco greggio, esso è privo di pertinenza. Infatti, l’autonomia di una controllata rispetto alla sua società madre non dev’essere valutata esclusivamente alla luce della sua attività nel settore dei prodotti interessati dall’infrazione. Così come si è già rilevato al precedente punto 102, per accertare se una controllata determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla società madre, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono dunque essere oggetto di un elenco tassativo.

165    Infine, per quanto riguarda il terzo tipo di missive menzionate al precedente punto 147, esse sono specificate nella nota a piè di pagina n. 305 della decisione impugnata.

166    Si tratta di messaggi di posta elettronica inviati dal sig. B. al sig. S. che, come la Commissione asserisce al punto 379 della decisione impugnata, riguardano, più in generale, le condizioni di acquisto del tabacco greggio e il contesto normativo vigenti in Spagna. Tali messaggi sono pertinenti in quanto dimostrano che la Dimon, tramite il sig. S., seguiva da vicino la situazione sul mercato spagnolo.

–       Sugli argomenti fatti valere dalla ricorrente al fine di dimostrare che essa agiva in maniera autonoma sul mercato

167    Innanzi tutto, occorre rilevare che la ricorrente fonda gran parte del suo ragionamento sulla tesi secondo cui l’influenza determinante che deve esercitare una società madre perché possa esserle imputata la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata deve riguardare attività che sono direttamente connesse alla detta infrazione, nella fattispecie l’acquisto di tabacco greggio. Orbene, per i motivi esposti ai precedenti punti 102 e 164, tale tesi non può essere accolta.

168    Così, l’affermazione della ricorrente secondo la quale nessuna società del gruppo Dimon ha esercitato controlli sulle attività di acquisto di tabacco greggio, a parte il fatto che – come risulta dalle considerazioni che seguono – essa non è esatta, non può bastare a dimostrare che essa agisse in maniera autonoma sul mercato nel periodo successivo alla sua acquisizione da parte della Dimon. Lo stesso vale quanto alla sua affermazione secondo la quale essa non ha consultato né la Dimon né nessun’altra società del gruppo Dimon sulla sua politica di acquisto di tabacco greggio. Tali affermazioni sono tanto meno concludenti in quanto, come risulta dai documenti esaminati ai precedenti punti 158‑163, la Dimon, tramite i sigg. T. o S., interveniva attivamente in altri aspetti della politica commerciale della ricorrente, cioè la subfornitura di talune operazioni di trasformazione del tabacco greggio e la vendita di tabacco trasformato.

169    Occorre altresì respingere subito l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato che la Dimon – o una qualsiasi altra società del gruppo Dimon – le abbia dato istruzioni nel senso di commettere l’infrazione o fosse direttamente implicata in quest’ultima. Infatti, come si è già detto al precedente punto 103, non è una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla Commissione di adottare una decisione che impone ammende nei confronti della società madre.

170    Poi, per quanto riguarda l’argomento fondato sul fatto che l’Intabex, quando ha acquisito la ricorrente, ha deciso di sostituire tre dei quattro membri del consiglio di amministrazione di quest’ultima, lungi dall’infirmare la fondatezza della tesi della Commissione, tende invece a dimostrare, come si è già detto al precedente punto 145, che la Dimon non aveva l’intenzione di concedere una totale autonomia alla ricorrente, ma intendeva esercitare una supervisione sulle attività di quest’ultima e fare in modo che esse procedessero conformemente alla politica commerciale del gruppo Dimon. A questo proposito si deve ricordare che, da un lato, l’Intabex era controllata al 100% dalla Dimon e deteneva solo una partecipazione di natura puramente finanziaria nella ricorrente e, dall’altro, due dei nuovi membri del consiglio di amministrazione di quest’ultima, nel momento in cui sono stati designati dall’Intabex, svolgevano già funzioni in seno ad altre società del gruppo Dimon (v. precedente punto 143).

171    Quanto al fatto che, quando la ricorrente è stata acquisita dall’Intabex, da una parte, il sig. B. è stato mantenuto nel suo posto di presidente del consiglio di amministrazione e, dall’altra, il suo ex gruppo di collaboratori responsabile della direzione e della gestione degli acquisti è rimasto al suo posto, non dimostra di per sé che la ricorrente agisse in maniera autonoma sul mercato, anche per quanto riguarda le sue sole attività di acquisto di tabacco greggio. Infatti, da una parte, come la ricorrente ha affermato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, tale fatto risultava da una scelta della Dimon, e non sua propria. D’altra parte, è del tutto normale che un gruppo internazionale, quando acquisisce la totalità del capitale sociale di una società operante su un determinato mercato nazionale sul quale esso non sia mai stato presente in precedenza – come avvenuto nel caso del gruppo Dimon – mantenga al loro posto taluni degli ex dirigenti di tale società nonché il gruppo di collaboratori di quest’ultima in precedenza responsabile degli acquisti.

172    Infine, per quanto riguarda il contratto di direzione, anche se esso conferisce ampi poteri al sig. B. per quanto riguarda la gestione della ricorrente e, singolarmente, gli acquisti di tabacco greggio, nondimeno esso prevede espressamente, al suo art. 1, n. 1, che questi è tenuto ad agire nel rispetto, in particolare, dei «metodi e delle procedure a lui imposti dal consiglio di amministrazione [della ricorrente]». Per giunta, l’art. 1, n. 2, del contratto di direzione obbliga il sig. B. ad «informare regolarmente e in maniera dettagliata [tale consiglio di amministrazione] sull’andamento delle attività della società e [a] preparare e presentare alle date e nel formato che gli sono indicati i rapporti eventualmente a lui richiesti [dal detto] consiglio di amministrazione». È quindi chiaro che, nell’esercizio delle sue funzioni, ivi comprese quelle relative agli acquisti di tabacco greggio, il sig. B. restava soggetto al controllo del consiglio di amministrazione della ricorrente nonché alle direttive che quest’ultimo poteva impartirgli. Interrogata al riguardo del Tribunale all’udienza, la ricorrente ha del resto espressamente ammesso che, come avveniva per qualsiasi altra società in Spagna, il suo consiglio di amministrazione aveva il potere di respingere, di modificare o di annullare le decisioni del suo direttore generale. Il fatto, supponendolo provato, che, nella prassi, tale consiglio di amministrazione non abbia mai proceduto in tal modo né elaborato «metodi» o «procedure» come quelle di cui sopra nulla toglie al fatto che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, il sig. B. non godeva di una totale libertà d’azione per quanto riguarda la gestione della società e neppure in ordine alla politica di acquisto del tabacco greggio di quest’ultima. Occorre aggiungere che l’attribuzione di poteri operata a favore del sig. B. nel contratto di direzione non aveva nulla di eccezionale e non distingueva in nulla la ricorrente da altre società di diritto spagnolo, contrariamente a quanto quest’ultima vuole far credere. È infatti abbastanza abituale che il consiglio di amministrazione di una società non si occupi delle attività correnti di quest’ultima.

173    Alla luce della constatazione operata al precedente punto 145, secondo la quale la Dimon, tramite i membri da essa designati in seno al consiglio di amministrazione della ricorrente e, in particolare, il sig. T., aveva la supervisione delle attività di quest’ultima, gli argomenti fondati sul contratto di direzione e sui poteri attribuiti al sig. B. non risultano convincenti. Nello stesso senso, per quanto riguarda, più in generale, il fatto che la ricorrente dispone di una sua propria direzione locale, occorre considerare, al pari della Commissione, che esso non prova, di per sé, che essa definisca il suo comportamento sul mercato in maniera autonoma rispetto alla sua società madre. Così, nella fattispecie, anche se è vero che la ricorrente si trovava in una siffatta situazione, nondimeno essa agiva sotto la supervisione della Dimon e quest’ultima svolgeva addirittura un ruolo attivo in taluni aspetti della sua politica commerciale (v., in particolare, precedenti punti 158‑163).

174    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che legittimamente la Commissione ha concluso per l’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e la Dimon a partire dal 18 novembre 1997 e, pertanto, ha considerato quest’ultima responsabile in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda facendola figurare tra i destinatari della decisione impugnata.

175    Alla luce dei principi ricordati ai precedenti punti 109‑111, si deve concludere che pure legittimamente la Commissione si è basata sul fatturato consolidato realizzato dalla Dimon nel 2003, anno precedente a quello dell’adozione della decisione impugnata, per calcolare il massimale del 10% previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

176    La prima parte del primo motivo deve quindi essere respinta in quanto infondata.

2.     Sulla terza parte, relativa alla violazione del principio di parità di trattamento e ad una carenza di motivazione

a)     Argomenti delle parti

177    In primo luogo, la ricorrente sostiene che solo nella fase del controricorso la Commissione, in violazione dell’obbligo di motivazione, ha esposto per la prima volta le ragioni per le quali la Dimon doveva essere considerata responsabile in solido del comportamento illecito controverso. Essa rileva, più in particolare, che né nella comunicazione degli addebiti né nella decisione impugnata la Commissione si è fondata al riguardo sul fatto che il sig. T. era uno dei membri del suo consiglio di amministrazione e un «importante direttore» della Dimon, che egli comunicava a quest’ultima copia dei rapporti che riceveva dal sig. B. e che egli garantiva l’esercizio effettivo, da parte della Dimon, di un’influenza determinante sulla ricorrente.

178    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha valutato sulla base di criteri «radicalmente diversi» l’eventuale responsabilità delle società madri della Taes e della Cetarsa, da una parte, e quella della sua società madre, dall’altra, violando così il principio di parità di trattamento.

179    La Commissione fa valere che la terza parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile dato che le due censure che la compongono sono nuove.

180    In ogni caso, queste due censure sarebbero infondate.

b)     Giudizio del Tribunale

181    In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa ad una pretesa violazione del principio di parità di trattamento, basta constatare che si tratta di un motivo nuovo, formulato per la prima volta in sede di replica, che non si fonda su elementi di diritto o di fatto emersi durante il procedimento. Di conseguenza, essa dev’essere respinta in quanto irricevibile, conformemente all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.

182    In secondo luogo, per quanto riguarda la censura relativa ad una pretesa carenza di motivazione, si deve constatare che essa è stata parimenti sollevata per la prima volta dalla ricorrente nella replica. Tuttavia, tale circostanza non implica la conseguenza che il Tribunale non possa esaminarla nel caso di specie. Infatti, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il motivo vertente su una carenza o su un’insufficienza di motivazione di un atto costituisce un motivo di ordine pubblico che può, o addirittura deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione e che, di conseguenza, può essere invocato dalle parti in qualsiasi fase del procedimento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione, Racc. pag. II‑3757, punto 125).

183    Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo direttamente e individualmente interessate possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della conformità della motivazione di un atto ai requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata, e sentenza Hoek Loos/Commissione, punto 110 supra, punto 58).

184    È altresì giurisprudenza costante che, allorché una decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (sentenze del Tribunale 28 aprile 1994, causa T‑38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II‑211, punto 26, e 27 settembre 2006, causa T‑330/01, Akzo Nobel/Commissione, Racc. pag. II‑3389, punto 93).

185    Nel caso di specie, dalla sintesi della parte della decisione impugnata relativa ai suoi destinatari di cui ai precedenti punti 27-37 nonché dalle constatazioni operate ai precedenti punti 114-129 risulta che, in detta decisione, la Commissione ha fornito una motivazione sufficiente delle ragioni per cui aveva deciso di imputare alla Dimon la responsabilità dell’infrazione commessa dalla ricorrente. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la Commissione ha pertanto esposto i principi che essa intendeva applicare per definire tali destinatari. Per quanto concerne più specificamente la Dimon, innanzi tutto, essa ha rilevato che, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, quest’ultima deteneva la totalità del capitale della ricorrente. Essa ha poi ritenuto dimostrato che la Dimon esercitasse effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della ricorrente, fondandosi a questo riguardo non solo sulla presunzione derivante dalla detenzione della totalità del capitale della controllata, ma anche su taluni elementi supplementari che corroboravano detta presunzione. Infine, la Commissione ha ritenuto che nessuno degli argomenti fatti valere dalla Dimon nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti consentisse di pervenire a una conclusione contraria.

186    Inoltre, la ricorrente non può seriamente sostenere che essa non poteva comprendere, prima di aver preso conoscenza del controricorso della Commissione, che quest’ultima ritenesse che il sig. T. dovesse essere considerato agente quale intermediario per la Dimon. Infatti, da un lato, la maggior parte dei documenti espressamente individuati alle note a piè di pagina nn. 303 e 304 della decisione impugnata erano indirizzati al sig. T. D’altro lato, tanto nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti quanto nel ricorso, la ricorrente ha presentato osservazioni dettagliate sul ruolo e sulle funzioni del sig. T. in seno al gruppo Dimon, insistendo in particolare sul fatto che egli non era mai stato in grado di esercitare un’influenza determinante per conto della Dimon sul comportamento della controllata di quest’ultima.

187    Di conseguenza, la terza parte del primo motivo dev’essere respinta, in parte, in quanto irricevibile e, in parte, in quanto infondata.

3.     Sulla seconda parte, relativa alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, quanto alle conseguenze della portata della responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda

a)     Argomenti delle parti

188    Nella seconda parte del primo motivo, fatta valere in via subordinata, la ricorrente censura il fatto che la Commissione, quando ha calcolato l’importo della sua ammenda, non ha tratto alcuna conseguenza dalla sua constatazione, figurante al punto 386 della decisione impugnata, secondo la quale la Dimon non poteva essere considerata responsabile in solido con lei dell’infrazione per il periodo anteriore al secondo semestre del 1997. Essa sostiene che tale calcolo doveva essere effettuato distinguendo tra il periodo anteriore al 18 novembre 1997, data della sua acquisizione da parte dell’Intabex, e quello posteriore a tale data.

189    Così, da una parte, per quanto riguarda il primo periodo, la ricorrente ritiene che la Commissione non potesse legittimamente applicare un coefficiente moltiplicatore di 2 a fini di dissuasione all’importo iniziale della sua ammenda, poiché, all’epoca, essa non apparteneva ad una multinazionale e non era soggetta all’influenza determinante della Dimon. Essa aggiunge che, una volta che l’importo dell’ammenda corrispondente all’infrazione commessa durante gli anni 1996 e 1997 sarà stato calcolato, si dovrà ancora verificare che «il massimale della sanzione che può esser[le] inflitta (…) individualmente, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 (EUR 816 381, ossia il 10% [del suo] fatturato (…) per l’esercizio 2003/2004), non venga superato».

190    D’altra parte, la ricorrente considera che l’importo dell’ammenda corrispondente al secondo periodo avrebbe dovuto essere calcolato deducendo dall’importo dell’ammenda ad essa inflitta l’importo da essa sola dovuto per i primi due anni dell’infrazione. Essa aggiunge che, per i motivi esposti nell’ambito del secondo motivo, non doveva essere applicato un coefficiente moltiplicatore a fini di dissuasione.

191    La Commissione considera che la seconda parte dev’essere respinta in quanto infondata.

b)     Giudizio del Tribunale

192    Anche supponendo che la Dimon non abbia potuto essere considerata responsabile in solido con la ricorrente dell’infrazione controversa per il periodo anteriore al 18 novembre 1997, si deve tuttavia necessariamente constatare che tale circostanza è senza conseguenze sull’importo dell’ammenda imposta a quest’ultima.

193    Al riguardo occorre rilevare che, anche se, effettivamente, la ricorrente è stata acquisita dalla Dimon, attraverso l’Intabex, solo il 18 novembre 1997, nondimeno essa è colpevole di aver partecipato al cartello dei trasformatori – il che costituisce un’infrazione unica e continuata (v. precedente punto 21) – per tutto il periodo di durata dell’infrazione, cioè a partire dal 13 marzo 1996. Non vi è dunque alcun motivo per procedere ad un calcolo separato dell’importo della sua ammenda per il periodo anteriore al 18 novembre 1997, da una parte, e per quello posteriore a tale data, dall’altra, e, pertanto, per infliggerle un’ammenda composta di due importi distinti per ciascuno di questi periodi.

194    La circostanza fatta valere dalla ricorrente è parimenti ininfluente sull’applicazione del coefficiente moltiplicatore di 2 a fini di dissuasione all’importo iniziale dell’ammenda della ricorrente. Infatti, come sarà esposto più in dettaglio in prosieguo in sede di esame del secondo motivo, la Commissione ha deciso sull’applicazione di tale coefficiente basandosi – legittimamente – sulle dimensioni e sulle risorse globali dell’impresa interessata – cioè, come si è dimostrato in precedenza nell’esame della prima parte del primo motivo, il soggetto economico costituito dalla ricorrente e dalla Dimon, società a capo del gruppo Dimon – nel 2003, anno precedente a quello dell’adozione della decisione impugnata. Pertanto, il fatto che, prima del 18 novembre 1997, la Dimon non formasse un solo e medesimo soggetto economico con la ricorrente e non potesse, pertanto, essere considerata responsabile in solido con quest’ultima dell’infrazione è totalmente privo di pertinenza.

195    Lo stesso vale per il massimale del 10% previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, a sua volta calcolato sulla base del fatturato complessivo realizzato dall’impresa interessata nell’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione dalla Commissione (v. precedenti punti 109‑111). Nella fattispecie, dato che, come si è dimostrato nell’esame della prima parte del primo motivo, la Commissione poteva legittimamente tener conto del fatturato consolidato realizzato dalla Dimon nel 2003 per calcolare tale massimale, è del tutto indifferente che quest’ultima non possa essere considerata responsabile in solido dell’infrazione per quanto riguarda il periodo anteriore al 18 novembre 1997.

196    Pertanto, la seconda parte del primo motivo dev’essere respinta in quanto infondata.

197    Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo non può essere accolto. Devono pertanto essere respinte le conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata.

B –  Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento

1.     Argomenti delle parti

198    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento applicando un coefficiente moltiplicatore a fini di dissuasione all’importo iniziale della sua ammenda, e non a quello determinato per la Taes e la Deltafina.

199    La ricorrente sostiene che la Commissione si è basata sul fatto che essa appartiene a una multinazionale avente una forza economica e finanziaria considerevole per applicare tale coefficiente nel suo caso. L’impiego dell’avverbio «[i]noltre» nella prima frase del punto 422 della decisione impugnata (v. precedente punto 48) dimostrerebbe che la circostanza che essa abbia asseritamente agito sotto l’influenza decisiva della società madre è una giustificazione formulata solo in via meramente accessoria.

200    La ricorrente rileva che la Taes e la Deltafina appartengono a un gruppo di società la cui forza economica e finanziaria è di gran lunga superiore a quella del gruppo Dimon. Anche l’importo iniziale dell’ammenda di tali due società avrebbe quindi dovuto essere maggiorato a fini dissuasivi.

201    La ricorrente aggiunge che, anche se dovesse essere ammesso che la Commissione poteva fissare un coefficiente moltiplicatore solo prendendo in considerazione il fatturato delle imprese dichiarate responsabili dell’infrazione, il principio di parità di trattamento sarebbe violato. Essa fa rilevare che la Commissione, infatti, non ha tenuto conto del fatturato realizzato dalla Deltafina per applicare all’importo iniziale dell’ammenda della Taes un coefficiente moltiplicatore, e ciò mentre la prima aveva anch’essa partecipato all’infrazione.

202    In subordine, la ricorrente chiede al Tribunale di ridurre il coefficiente moltiplicatore applicato all’importo iniziale della sua ammenda in quanto esso sarebbe sproporzionato rispetto a quello applicato nel caso della WWTE.

203    Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente chiede al Tribunale di rivedere il calcolo dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta annullando il coefficiente moltiplicatore o, in subordine, riducendone la percentuale.

204    La Commissione contesta di aver violato il principio di parità di trattamento applicando un coefficiente moltiplicatore all’importo iniziale determinato per la ricorrente e non a quello determinato per la Taes e la Deltafina.

2.     Giudizio del Tribunale

205    Per quanto riguarda la nozione di dissuasione, occorre ricordare che essa costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Infatti, secondo costante giurisprudenza, le ammende inflitte per violazione dell’art. 81 CE, come quelle previste all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché lo scopo di dissuadere sia le imprese in questione sia altri operatori economici dalla violazione, in futuro, delle norme del diritto della concorrenza dell’Unione (sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C‑289/04 P, Showa Denko/Commissione, Racc. pag. I‑5859, punto 16).

206    La finalità dissuasiva è menzionata in particolare al punto 1, sub A, terzo capoverso, degli orientamenti, ai sensi del quale «[s]arà (…) necessario (…) fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo».

207    Occorre altresì ricordare che le dimensioni e la potenza economica dell’impresa interessata costituiscono fattori tali da essere presi in considerazione ai fini del calcolo dell’ammenda e, pertanto, della fissazione del coefficiente moltiplicatore diretto a garantire a quest’ultima un effetto dissuasivo (v. sentenza Showa Denko/Commissione, punto 205 supra, punti 16 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata).

208    La presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa interessata al fine di garantire un effetto dissuasivo all’ammenda si spiega con l’impatto perseguito su detta impresa, in quanto la sanzione non dev’essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa stessa.

209    La Corte ha così dichiarato che il Tribunale poteva legittimamente considerare che un’impresa, dato il suo fatturato «enorme» rispetto a quello degli altri membri dell’intesa, avrebbe mobilizzato più facilmente i fondi necessari per il pagamento dell’ammenda inflittale, il che giustificava l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore al fine di ottenere un sufficiente effetto dissuasivo (v. sentenza Showa Denko/Commissione, cit., punto 18). La Corte è giunta a questa conclusione dopo aver ricordato che essa aveva già sottolineato la pertinenza della presa in considerazione, per fissare l’importo dell’ammenda, del fatturato complessivo di ciascuna impresa partecipante ad un’intesa (v. sentenza Showa Denko/Commissione, punto 205 supra, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

210    Nella fattispecie, la Commissione ha applicato un coefficiente moltiplicatore di 2 (ossia una maggiorazione del 100%) all’importo iniziale dell’ammenda determinato per la ricorrente e di 1,5 (ossia una maggiorazione del 50%) a quello determinato per la WWTE basandosi sulle dimensioni dei gruppi ai quali appartengono tali due trasformatori nonché sulle loro «dimensioni in rapporto a quelle degli altri trasformatori» (punto 423 della decisione impugnata). Per valutare le dimensioni di tali gruppi, la Commissione ha preso in considerazione il fatturato consolidato realizzato, nel 2003, dalla società a capo di detti gruppi (stesso punto della motivazione).

211    Queste maggiorazioni miravano, ai sensi del punto 422 della decisione impugnata, a garantire all’ammenda un effetto dissuasivo sufficiente. La Commissione ha infatti ritenuto che un importo iniziale dell’ammenda che rispecchi solo la posizione sul mercato non sarebbe sufficientemente dissuasivo nel caso della ricorrente e della WWTE. Al riguardo essa ha rilevato che, anche se queste ultime detenevano solo quote di mercato relativamente poco elevate sul mercato spagnolo dell’acquisto di tabacco greggio, esse appartenevano, tuttavia, a multinazionali in possesso di una «forza economica e finanziaria considerevole» e, «[i]noltre, [avevano] agito sotto l’influenza decisiva delle rispettive società madri» (stesso punto della motivazione, seconda e terza frase).

212    L’argomentazione addotta dalla ricorrente è carente sia in fatto sia in diritto.

213    In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non è il semplice fatto che essa appartenga ad un gruppo di società in possesso di una forza economica e finanziaria considerevole che ha condotto la Commissione a maggiorare l’importo iniziale della sua ammenda al fine di garantire a quest’ultima un effetto dissuasivo sufficiente. Anche se, certo, tale maggiorazione mirava a tener conto delle dimensioni e delle risorse globali del gruppo Dimon, nondimeno la Commissione vi ha proceduto solo perché la ricorrente, oltre ad appartenere a tale gruppo, formava con la società a capo di quest’ultimo un soggetto economico unico o, in altri termini, una sola e medesima impresa ai sensi dell’art. 81 CE. Si deve necessariamente constatare, infatti, che, alla luce della giurisprudenza ricordata ai precedenti punti 99‑103 e ai punti 377‑386 della decisione impugnata, nei quali la Commissione ha inteso dimostrare che la ricorrente e la Dimon costituivano insieme una sola e medesima impresa, le ultime due frasi del punto 422 di tale decisione (v. precedente punto 211) devono essere lette congiuntamente e possono essere comprese solo in questo senso.

214    In secondo luogo, quando, come nel caso di specie, la Commissione utilizza, quali elementi di valutazione per decidere sull’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi, le dimensioni e le risorse globali dell’impresa interessata, quest’ultima impresa può, infatti, comprendere la società madre della società che ha commesso l’infrazione alle regole di concorrenza comunitarie solo nel caso in cui essa eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di detta società.

215    L’impresa di cui sono così prese in considerazione le dimensioni e le risorse globali si confonde necessariamente con l’impresa ai sensi dell’art. 81 CE così come definita dalla giurisprudenza. Come si è già precisato al precedente punto 208, la presa in considerazione di tali elementi al fine di garantire un effetto dissuasivo sufficiente all’ammenda si spiega con l’impatto perseguito sull’impresa alla quale tale ammenda è inflitta. L’obiettivo perseguito è quello di garantire il carattere effettivo dell’ammenda adeguando l’importo di quest’ultima in considerazione delle risorse globali di detta impresa e della sua capacità di mobilizzare i fondi necessari per il suo pagamento. Orbene, nel caso in cui la società che ha commesso l’infrazione si comporti in maniera autonoma sul mercato e costituisca quindi, da sola, un’impresa, tale obiettivo, considerata tale autonomia, può logicamente riguardare solo detta società e non, inoltre, altre società del gruppo al quale essa appartenga. Se, in un caso del genere, la Commissione dovesse tener conto delle dimensioni e della potenza economica di detto gruppo per decidere sull’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi, non soltanto l’effetto dissuasivo perseguito si eserciterebbe in realtà su un soggetto diverso dall’impresa responsabile dell’infrazione, ma, per giunta, l’ammenda potrebbe essere resa eccessiva, in particolare alla luce della capacità finanziaria di tale impresa, e ciò in violazione del principio di proporzionalità.

216    In terzo luogo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento è violato solo quando situazioni analoghe vengano trattate in modo differente o situazioni differenti vengano trattate in modo identico, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze Sermide, punto 133 supra, punto 28, e BPB de Eendracht/Commissione, punto 133 supra, punto 309).

217    Nella fattispecie, la ricorrente, da un lato, e la Taes e Deltafina, dall’altro, non si trovavano in situazioni analoghe, in quanto la società madre della prima, a differenza delle società madri delle seconde, è stata considerata responsabile in solido dell’infrazione commessa dalla sua controllata dato che essa esercitava effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di quest’ultima (v. punti 18 e 375‑386 della decisione nonché precedenti punti 32‑36). In applicazione dei principi ricordati ai precedenti punti 99‑103, la ricorrente e la Dimon sono state quindi considerate come costituenti insieme una sola e medesima impresa ai sensi dell’art. 81 CE, le cui dimensioni e risorse globali hanno determinato l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi.

218    Per gli stessi motivi, la ricorrente non può contestare alla Commissione il fatto di non aver tenuto conto del fatturato realizzato dalla Deltafina per applicare un coefficiente moltiplicatore all’importo iniziale dell’ammenda della Taes. Mai, infatti, la Commissione ha ritenuto che la Deltafina fosse in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua consociata Taes, né a fortiori che essa esercitasse effettivamente una siffatta influenza. Poiché non è stato ritenuto che queste due società costituissero insieme un soggetto economico unico, le dimensioni e le risorse della prima non avrebbero potuto essere prese in considerazione per decidere sull’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi all’importo iniziale della seconda.

219    In quarto luogo, si può concludere da un semplice raffronto tra il fatturato realizzato dalla Dimon nel 2003, ossia USD 1 271 700 000, e quello realizzato dalla SCC, la società madre ultima della WWTE, nel corso dello stesso anno, ossia USD 993 716 000, che il fattore moltiplicatore di 2 applicato nel caso della Dimon non è manifestamente sproporzionato rispetto a quello di 1,5 applicato nel caso della WWTE.

220    Risulta dalle considerazioni che precedono che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato e che, pertanto, non si deve sopprimere né ridurre il coefficiente moltiplicatore applicato a fini di dissuasione all’importo iniziale dell’ammenda della ricorrente.

C –  Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

1.     Argomenti delle parti

221    La ricorrente sostiene di aver cessato di partecipare all’infrazione sin dai primi interventi della Commissione e contesta a quest’ultima il fatto di aver arrecato pregiudizio al suo legittimo affidamento omettendo di prendere in considerazione, conformemente al punto 3 degli orientamenti nonché alla sua prassi decisionale, tale circostanza attenuante nel determinare l’importo dell’ammenda da infliggerle.

222    Nella replica, la ricorrente fa valere che, sebbene, nell’ambito del regolamento n. 1/2003, la Commissione disponga di un margine discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende, ciò non significa, tuttavia, che essa possa scostarsi dalle norme che si è autoimposta, nella fattispecie quelle previste dagli orientamenti. Essa riconosce che la Commissione non è tenuta a concedere automaticamente una riduzione d’ammenda né a prendere in considerazione una circostanza attenuante, ma ritiene che, per contro, in presenza di indizi dell’esistenza di una circostanza del genere, essa debba prenderla in considerazione e precisare, nella sua decisione, le ragioni per le quali a suo parere detta circostanza giustifica, o non giustifica, una riduzione di ammenda.

223    Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione non può sostenere che la presa in considerazione, come circostanza attenuante, della cessazione di un’infrazione sin dai suoi primi interventi non è appropriata qualora vi sia stata una violazione grave e deliberata delle regole di concorrenza né che tale cessazione ha avuto un effetto positivo sulla durata di detta infrazione.

224    Alla luce delle considerazioni che precedono, la ricorrente chiede al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta.

225    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

2.     Giudizio del Tribunale

226    Nel ricorso, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione come circostanza attenuante nel suo caso il fatto, addotto nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che essa aveva posto fine all’infrazione sin dai primi interventi di quest’ultima.

227    Al riguardo occorre ricordare che la Commissione, in linea di principio, nel fissare l’importo delle ammende, deve conformarsi al disposto dei suoi orientamenti. Tuttavia, negli orientamenti non viene prescritto che la Commissione debba sempre tener conto singolarmente di ciascuna delle circostanze attenuanti elencate al punto 3 di tali orientamenti, ed essa non è tenuta a concedere una riduzione supplementare a tale titolo e in modo automatico, dal momento che il carattere adeguato di un’eventuale riduzione dell’ammenda per circostanze attenuanti deve essere valutato da un punto di vista complessivo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti. Infatti, l’adozione degli orientamenti non ha privato di rilievo la giurisprudenza precedente, secondo cui la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere o di non prendere in considerazione taluni elementi all’atto di stabilire l’importo delle ammende che essa intende infliggere, in particolare in funzione delle circostanze del caso di specie. Pertanto, in assenza di indicazioni di carattere imperativo negli orientamenti riguardo alle circostanze attenuanti che possono essere prese in considerazione, deve ritenersi che la Commissione abbia conservato un certo margine per valutare in modo globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende in ragione di circostanze attenuanti (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II‑5169, punto 473 e giurisprudenza ivi citata).

228    Ai sensi del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi della Commissione (in particolare accertamenti)» è annoverato tra le circostanze attenuanti.

229    Tuttavia, seconda una giurisprudenza consolidata, tale cessazione può logicamente costituire una circostanza attenuante solo se esistono motivi per supporre che le imprese di cui trattasi siano state indotte a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali dagli interventi in questione, non essendo coperta da tale disposizione degli orientamenti l’ipotesi in cui l’infrazione sia già terminata anteriormente ai primi interventi della Commissione (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑50/00, Dalmine/Commissione, Racc. pag. II‑2395, punti 328 e 329, confermata su impugnazione dalla sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P, Dalmine/Commissione, Racc. pag. I‑829, punto 158).

230    Orbene, nella fattispecie in esame l’infrazione è cessata il 10 agosto 2001, vale a dire prima della data dei primi accertamenti operati dalla Commissione, nel caso di specie il 3 ottobre 2001. Infatti, come risulta dal punto 432 della decisione impugnata, benché i trasformatori abbiano dichiarato che la loro intesa aveva cessato di esistere a quest’ultima data, la Commissione ha preso in considerazione la prima come data di cessazione dell’infrazione in quanto l’«ultima prova» di cui essa disponeva era una riunione del 10 agosto 2001, menzionata al punto 260 della decisione impugnata. Detta cessazione pertanto non può costituire una circostanza attenuante ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda.

231    Si deve aggiungere che, anche se la Commissione avesse considerato l’infrazione cessata il giorno stesso in cui essa aveva effettuato i suoi primi accertamenti, essa sarebbe stata pienamente legittimata a non prendere in considerazione la circostanza fatta valere dalla ricorrente. Infatti, una riduzione dell’ammenda a causa della cessazione di un’infrazione sin dai primi interventi della Commissione non può avvenire automaticamente, ma dipende da una valutazione delle circostanze del caso di specie da parte di quest’ultima, nell’ambito del suo potere discrezionale. A tale riguardo, l’applicazione del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti a favore di un’impresa sarà particolarmente adeguata in una situazione in cui la natura anticoncorrenziale del comportamento in questione non sia manifesta. Viceversa, la sua applicazione sarà meno adeguata, in linea di principio, in una situazione in cui tale natura sia chiaramente anticoncorrenziale, supponendola provata (sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑156/94, Aristrain/Commissione, Racc. pag. II‑645, punto 138, e 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 281).

232    Orbene, nella fattispecie, la natura anticoncorrenziale del comportamento della ricorrente era indubbia. Infatti, il cartello dei trasformatori, avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato (v. punti 278‑317 della decisione impugnata), corrisponde a un tipo di infrazione classico e particolarmente grave (v. punti 409‑411 della decisione impugnata) al diritto della concorrenza e ad un comportamento la cui illegittimità è stata più volte affermata dalla Commissione a partire dai suoi primi interventi in materia. Il fatto che tale intesa comportasse una parte segreta conferma inoltre che la ricorrente era pienamente a conoscenza del carattere illecito del suo comportamento.

233    Nella replica, la ricorrente fa valere una nuova censura relativa al fatto che la Commissione non ha fornito spiegazioni, nella decisione impugnata, sulle ragioni per le quali essa aveva ritenuto di non dover prendere in considerazione la pretesa circostanza attenuante controversa.

234    Per gli stessi motivi esposti al precedente punto 182, si deve considerare che il fatto che tale censura sia stata sollevata della ricorrente, per la prima volta, solo in sede di replica non comporta la conseguenza che il Tribunale non possa esaminarla nel caso di specie.

235    Tuttavia, tale censura non può trovare accoglimento.

236    Infatti, secondo costante giurisprudenza, anche se la Commissione è tenuta, in forza dell’art. 253 CE, a motivare le sue decisioni menzionando i dati di fatto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni che l’hanno indotta ad adottarla, tale disposizione non prescrive che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punti 14 e 15, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑319/94, Fiskeby Board/Commissione, Racc. pag. II‑1331, punto 127). Così, è già stato dichiarato che la Commissione non era tenuta a prendere posizione sugli elementi che erano manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, Corsica Ferries France/Commissione, Racc. pag. II‑2197, punto 64). La stessa soluzione si applica quando, come nel caso di specie, la ragione per la quale una circostanza asserita da una ricorrente nel procedimento amministrativo non può essere qualificata come attenuante può essere facilmente compresa (v., al riguardo, precedenti punti 229‑232).

237    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato e che, pertanto, non va concessa una riduzione supplementare alla ricorrente a titolo di circostanze attenuanti.

D –  Sul quarto motivo, relativo alla violazione della comunicazione sulla cooperazione nonché dei principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento

1.     Argomenti delle parti

238    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato la comunicazione sulla cooperazione nonché i principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento concedendole, in applicazione del punto D, n. 2, di tale comunicazione, una riduzione d’ammenda inferiore a quella accordata alla WWTE, alla Cetarsa e alla Taes.

239    In primo luogo, la ricorrente considera che la Commissione non può giustificare tale disparità di trattamento facendo valere che essa ha contestato taluni fatti descritti nella comunicazione degli addebiti nonché la natura segreta degli accordi dei trasformatori sui prezzi.

240    Al riguardo, in primo luogo, essa sostiene che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, essa si è limitata a fornire chiarimenti su taluni fatti presentati in maniera imprecisa o non corretta nella comunicazione degli addebiti. In particolare, mai essa avrebbe dichiarato che gli accordi sui prezzi medi massimi conclusi dai trasformatori e gli accordi sui prezzi medi minimi conclusi dai rappresentanti dei produttori si neutralizzavano. Essa aggiunge che, nella sua relazione finale, il consigliere auditore stesso ha constatato che la comunicazione degli addebiti conteneva talune ambiguità e che i chiarimenti forniti dai trasformatori nella loro risposta a tale comunicazione degli addebiti nonché nel corso dell’audizione avevano permesso alla Commissione di «chiarire l’orientamento» del suo progetto di decisione su parecchi punti.

241    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, essa non ha contestato la natura segreta degli accordi sui prezzi medi massimi «in sé stessi». Essa avrebbe semplicemente precisato che il «risultato» delle trattative tra i trasformatori, vale a dire il prezzo medio massimo sul quale essi si mettevano d’accordo all’inizio di ciascuna campagna e che essi proponevano al momento delle contrattazioni collettive con i sindacati agricoli e con le associazioni di produttori, era necessariamente conosciuto dal settore della produzione. Essa precisa che, in altri termini, «essa si riferiva alla conoscenza pubblica dell’importo del prezzo medio di acquisto massimo convenuto tra i trasformatori all’inizio dell’anno che, una volta proposto al momento delle contrattazioni dei prezzi con i [sindacati agricoli e le associazioni di produttori] come importo massimo al quale i trasformatori erano disposti ad acquistare il tabacco, era necessariamente destinato a divenire un prezzo pubblicamente noto».

242    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha compiuto un’applicazione non corretta della comunicazione sulla cooperazione e ha violato il principio di proporzionalità.

243    Al riguardo, in primo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente omesso di applicare, nel suo caso, il punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione sostenendo, al punto 454 della decisione impugnata, che essa aveva rimesso in discussione in maniera sostanziale taluni fatti menzionati nella comunicazione degli addebiti e rifiutando, per questo motivo, di accordarle una riduzione di ammenda sulla base di tale disposizione.

244    In secondo luogo, la ricorrente sostiene di aver cooperato attivamente con la Commissione sin dal momento in cui quest’ultima ha effettuato i suoi accertamenti. Essa precisa che le informazioni e i chiarimenti da lei forniti alla Commissione hanno permesso a quest’ultima di comprendere più facilmente il funzionamento del mercato e i comportamenti particolari delle parti nonché di chiarire taluni aspetti essenziali dell’infrazione. Essa ritiene che la Commissione avrebbe pertanto dovuto accordarle, ai sensi del punto D, n. 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, una percentuale di riduzione dell’ammenda superiore al 20%.

245    In terzo luogo, la ricorrente ritiene che essa avesse diritto di beneficiare di una riduzione di ammenda identica a quella della Taes, ossia del 40%, dato che quest’ultima non aveva comunicato alla Commissione informazioni il cui valore fosse superiore a quello delle informazioni da essa stessa fornite.

246    In subordine, essa fa valere che essa avrebbe, quanto meno, dovuto beneficiare della stessa percentuale di riduzione di ammenda della Cetarsa e della WWTE, cioè il 25%, dato che la Commissione non ha ben compreso i chiarimenti da essa forniti a proposito del carattere segreto degli accordi vertenti sui prezzi medi.

247    La Commissione ritiene che il quarto motivo debba essere respinto in quanto infondato.

248    In primo luogo, la Commissione contesta l’affermazione della ricorrente secondo la quale, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, essa si è limitata ad apportare qualche sfumatura ai fatti esposti in tale comunicazione. In realtà, la ricorrente avrebbe rimesso in discussione taluni aspetti importanti di detti fatti. Più in particolare, essa avrebbe negato il carattere segreto degli accordi relativi al prezzo medio (massimo) di consegna conclusi dai trasformatori e avrebbe difeso la tesi secondo cui tali accordi non andavano oltre quelli conclusi dai rappresentanti dei produttori.

249    In secondo luogo, la Commissione sostiene di aver correttamente applicato il punto D, n. 2, della comunicazione sulla cooperazione e di non aver violato il principio di proporzionalità.

250    In terzo luogo, la Commissione contesta di aver violato il principio di parità di trattamento concedendo alla Taes, alla Cetarsa e alla WWTE una percentuale di riduzione dell’importo dell’ammenda superiore a quello concesso alla ricorrente. Essa rileva che le informazioni comunicatele dalla Taes le hanno in particolare permesso di dimostrare la partecipazione della Deltafina alle pratiche restrittive controverse e che la ricorrente non ha fornito elementi nuovi pertinenti, ma al massimo «dettagli relativi a elementi già noti». Essa aggiunge che la Taes, la Cetarsa e la WWTE, a differenza della ricorrente, non hanno negato il carattere segreto degli accordi relativi al prezzo medio (massimo) di consegna conclusi dai trasformatori. Infine, la Taes, contrariamente alla ricorrente, non avrebbe rimesso in discussione taluni altri fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.

2.     Giudizio del Tribunale

251    Prima di esaminare i vari argomenti formulati dalla ricorrente, si debbono esporre alcune considerazioni generali.

252    Occorre ricordare che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende e che, a questo proposito, essa può tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi di detta istituzione. La Commissione dispone, al riguardo, di un ampio margine discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente rispetto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑3921, punti 81 e 88).

253    Per giustificare la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo di cooperazione, il comportamento di un’impresa deve consentire alla Commissione di accertare e sanzionare un’infrazione alle norme comunitarie della concorrenza con minore difficoltà (v. sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 110 supra, punto 499 e giurisprudenza ivi citata) e testimoniare un effettivo spirito di cooperazione (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 99 supra, punti 395 e 396).

254    Nella comunicazione sulla cooperazione, la Commissione ha precisato le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare (v. punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione).

255    Il punto D della comunicazione sulla cooperazione, intitolato «Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda», prevede quanto segue:

«1.      Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.

2.      Ciò può verificarsi in particolare:

–        se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,

–        se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

256    Nella fattispecie, si deve rilevare che è pacifico che, conformemente a quanto è stato constatato al punto 450 della decisione impugnata, la ricorrente non soddisfaceva le condizioni di applicazione dei punti B e C della comunicazione sulla cooperazione, di modo che il suo comportamento doveva essere valutato alla luce del punto D della detta comunicazione.

257    I vari argomenti sollevati dalla ricorrente nell’ambito del presente motivo possono essere suddivisi in due parti. La prima parte riguarda la non applicazione, alla ricorrente, del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione. La seconda parte è relativa alla qualità della cooperazione fornita dalla ricorrente in confronto a quella fornita dalla Taes, dalla Cetarsa e dalla WWTE.

a)     Sulla non applicazione, alla ricorrente, del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione

258    Al punto 454 della decisione impugnata, la Commissione ha concesso alla ricorrente una riduzione di ammenda del 20% sulla sola base del primo trattino del punto D, n. 2, della comunicazione sulla cooperazione. Da una lettura congiunta di tale punto e del punto 453 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha rifiutato di far beneficiare la ricorrente del secondo trattino dello stesso punto, e ciò malgrado il fatto che quest’ultima avesse dichiarato in maniera generale che essa non contestava i fatti materiali sui quali si fondavano le accuse mosse nei suoi confronti, per due motivi.

259    In primo luogo, un’affermazione della ricorrente non corrisponderebbe alla realtà dei fatti, cioè quella secondo cui gli accordi dei trasformatori sui prezzi medi (massimi) di consegna, da una parte, e gli accordi conclusi nel contempo dai produttori e dai trasformatori sui prezzi medi minimi per associazione di produttori, dall’altra, erano identici e che, di conseguenza, i potenziali effetti anticoncorrenziali del comportamento dei trasformatori e dei produttori si neutralizzavano. La Commissione ha rinviato, al riguardo, alle pagg. 18‑45 della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti.

260    Si deve necessariamente constatare che le pagine summenzionate della risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti non contengono una siffatta affermazione. Dal resto, invitata, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a individuare i passaggi di tale risposta nei quali figurerebbe tale affermazione, la Commissione ha ammesso che essa non vi era esplicitamente formulata, ma risulterebbe implicitamente da taluni argomenti che vi erano addotti dalla ricorrente. All’udienza, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale al riguardo, la Commissione ha ribadito tale spiegazione.

261    Anche supponendo che la Commissione possa fondarsi su una semplice affermazione implicita per dimostrare l’esistenza di una contestazione dei fatti materiali ai sensi del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, nella fattispecie non si può desumere dagli argomenti ai quali fa riferimento la Commissione che la ricorrente sostenesse che le due categorie di accordi menzionati al precedente punto 259 erano identiche e che, pertanto, i potenziali effetti anticoncorrenziali del comportamento dei trasformatori e dei produttori si neutralizzavano. Infatti, con detti argomenti la ricorrente intendeva soltanto esprimere il parere secondo cui, anche se gli accordi dei trasformatori sui prezzi medi (massimi) di consegna non fossero esistiti, la concorrenza non sarebbe stata perfetta sul mercato, poiché, dal canto loro, i sindacati agricoli e le associazioni di produttori concordavano tra loro prezzi medi di vendita del tabacco greggio, che essi contrattavano poi collettivamente con i trasformatori. In ogni caso, un siffatto parere relativo agli effetti di un’intesa sul mercato non può ragionevolmente essere equiparato ad una contestazione dei «fatti materiali» ai sensi della citata disposizione (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. II‑2597, punto 366). Dev’essere rilevato, in particolare, che, con i suoi argomenti, la ricorrente non ha assolutamente rimesso in discussione l’esistenza stessa degli accordi interessati. Occorre aggiungere che parecchie delle precisazioni apportate dalla ricorrente alle pagg. 18‑45 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti sono state espressamente prese in considerazione nella decisione impugnata (v., in particolare, punti 75, 82 e 201 della decisione impugnata).

262    In secondo luogo, la ricorrente avrebbe negato il carattere segreto degli accordi relativi al prezzo medio (massimo) di consegna conclusi dai trasformatori.

263    Al riguardo si deve constatare che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha effettivamente difeso inequivocabilmente tale punto di vista. Così, a pag. 8 di tale risposta, essa ha in particolare dichiarato che «i [trasformatori] non [avevano] mai adottato accordi segreti sui prezzi medi al di fuori delle contrattazioni collettive organizzate con la piattaforma di contrattazione del settore della produzione». La spiegazione che la ricorrente tenta di dare a tale dichiarazione nelle sue memorie (v. precedente punto 241) si basa su una distinzione puramente artificiosa e non risulta convincente.

264    Poiché detta dichiarazione non corrisponde assolutamente alla realtà e il fatto che il cartello dei trasformatori comportasse una parte segreta presenta una grande importanza nell’economia della decisione impugnata, è senza commettere alcun errore manifesto di valutazione che la Commissione ha ritenuto che, nel formularla, la ricorrente avesse contestato i fatti materiali ai sensi del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

b)     Sulla qualità della cooperazione fornita dalla ricorrente in confronto a quella fornita dalla Taes, dalla Cetarsa e dalla WWTE

265    In primo luogo, la ricorrente non può sostenere che ad essa avrebbe dovuto essere concessa, sulla base del punto D, n. 2, della comunicazione sulla cooperazione, la stessa percentuale di riduzione dell’ammenda concessa alla Taes.

266    Da una parte, infatti, per quanto riguarda l’applicazione del secondo trattino di tale punto D, n. 2, la Taes, a differenza della ricorrente, non aveva contestato in alcun modo i fatti materiali.

267    D’altra parte, per quanto riguarda l’applicazione del primo trattino di detto punto D, n. 2, risulta chiaramente dal fascicolo che la cooperazione apportata dalla Taes era di qualità e di utilità superiori a quella apportata dalla ricorrente. Così, le informazioni fornite da quest’ultima, benché utili, si limitavano in gran parte a confermare o a chiarire elementi di cui la Commissione già disponeva e avevano dunque solo un esiguo valore aggiunto, mentre la Taes aveva, inoltre, fornito elementi nuovi e decisivi che permettevano di dimostrare la responsabilità della Deltafina nella commissione dell’infrazione.

268    In questo contesto, la ricorrente non può validamente invocare – come fa nel ricorso – le risposte da essa date alle richieste di informazioni rivoltele dalla Commissione sulla base dell’art. 11 del regolamento n. 17. Infatti, i documenti forniti alla Commissione in risposta ad una richiesta di informazioni sono stati forniti in virtù di un obbligo giuridico e non possono essere presi in considerazione a titolo della comunicazione sulla cooperazione anche se possono servire a provare, nei confronti dell’impresa che li fornisce o nei confronti di un’altra impresa, l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II‑4949, punto 111).

269    In secondo luogo, la ricorrente non può neppure rivendicare la stessa percentuale di riduzione dell’ammenda concessa alla Cetarsa e alla WWTE. Infatti, queste ultime, a differenza della ricorrente, non avevano negato la natura segreta degli accordi relativi al prezzo medio (massimo) di consegna conclusi dai trasformatori. Occorre altresì rilevare che sebbene, nella decisione impugnata, la Commissione avesse contestato alla Cetarsa e alla WWTE il fatto di aver espresso, nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti, la stessa affermazione riportata al precedente punto 259, tuttavia, come nella presente causa, il Tribunale ha considerato, nelle cause in cui sono state pronunciate le sue sentenze 3 febbraio 2011 (causa T‑33/05, Cetarsa/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 271) e 8 marzo 2011 (causa T‑37/05, World Wide Tobacco España/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 197), che, così facendo, essa aveva commesso un errore manifesto di valutazione.

270    Discende da quanto precede che il quarto motivo dev’essere respinto in quanto infondato, salvo la parte riguardante l’affermazione menzionata al precedente punto 259, affermazione che la Commissione ha erroneamente attribuito alla ricorrente.

E –  Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

271    Di conseguenza, spetta al Tribunale fissare una percentuale di riduzione appropriata. Nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, il Tribunale ritiene che si debba concedere alla ricorrente, a titolo della sua cooperazione, un’ulteriore riduzione del 5% in aggiunta a quella già concessa del 20%. Pertanto, deve essere applicata una riduzione del 25% all’importo dell’ammenda dopo l’applicazione della regola del massimale del 10% del fatturato, vale a dire EUR 3 240 000, il che porta a fissare l’importo finale dell’ammenda inflitta in EUR 2 430 000.

 Sulle spese

272    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In applicazione del n. 3, primo comma, della medesima disposizione, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

273    Nella fattispecie in esame, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, in base ad una giusta valutazione delle circostanze della causa si decide che la ricorrente sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione, e che quest’ultima sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’importo dell’ammenda inflitta all’Agroexpansión, SA all’art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), è fissato in EUR 2 430 000.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      L’Agroexpansión sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea, mentre quest’ultima sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute dalla ricorrente.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 ottobre 2011.

Firme

Indice


Fatti

A – Ricorrente e procedimento amministrativo

B – Decisione impugnata

C – Destinatari della decisione impugnata

D – Determinazione dell’importo delle ammende

1. Importo iniziale delle ammende

2. Importo di base delle ammende

3. Circostanze aggravanti e attenuanti

4. Limite massimo dell’ammenda previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003

5. Applicazione della comunicazione sulla cooperazione

6. Importo finale delle ammende

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A – Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nonché ad una carenza di motivazione

1. Sulla prima parte, relativa alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, quanto all’esistenza di una responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

Sui criteri utilizzati dalla Commissione, nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata

Sull’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e la Dimon

– Sui «rapporti di attività» e sui «rapporti sul terreno»

– Sulla corrispondenza scambiata tra la ricorrente e la Dimon

– Sugli argomenti fatti valere dalla ricorrente al fine di dimostrare che essa agiva in maniera autonoma sul mercato

2. Sulla terza parte, relativa alla violazione del principio di parità di trattamento e ad una carenza di motivazione

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

3. Sulla seconda parte, relativa alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, quanto alle conseguenze della portata della responsabilità in solido per il pagamento dell’ammenda

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio del Tribunale

B – Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio del Tribunale

C – Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio del Tribunale

D – Sul quarto motivo, relativo alla violazione della comunicazione sulla cooperazione nonché dei principi di proporzionalità, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento

1. Argomenti delle parti

2. Giudizio del Tribunale

a) Sulla non applicazione, alla ricorrente, del punto D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione

b) Sulla qualità della cooperazione fornita dalla ricorrente in confronto a quella fornita dalla Taes, dalla Cetarsa e dalla WWTE

E – Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: lo spagnolo.