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Ricorso proposto il 15 dicembre 2011 - Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler / Consiglio

(Causa T-643/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd (Suzhou, Cina) e Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG (Roding, Germania) (rappresentanti: K. Neuhaus, H. Freund e B. Ecker, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 2, in quanto concerne le ricorrenti;

condannare il convenuto a sopportare le sue spese e quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione del diritto della difesa delle ricorrenti in quanto il convenuto ha esplicitamente ignorato parte dei loro asserti.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009  in quanto il convenuto ha fondato il suo asserto relativo ad illecito e rapporto di causalità su diversi errori in fatto. Il convenuto ha fondato il suo asserto su fatti contrari a quelli esposti nel regolamento controverso:

in primo luogo, con riferimento all'evoluzione relativa degli indicatori di illecito nella produzione e nel volume delle vendite rispetto al consumo nell'Unione;

in secondo luogo, con riferimento all'evoluzione della capacità dell'industria dell'Unione di produrre profitto;

in terzo luogo, con riferimento all'evoluzione dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 2, 6 e 7 del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 oppure dell'art. 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto il convenuto fondato i suoi asserti relativi ad illecito e nesso di causalità su manifesti errori di valutazione oppure è venuto meno all'obbligo di fornire una sufficiente motivazione. Il convenuto ha commesso errori manifesti di valutazione:

in primo luogo, nel valutare gli indicatori di illecito in astratto invece che in rapporto all'evoluzione della domanda; e

in secondo luogo, nel riferirsi implicitamente alle quote di mercato come indicatore essenziale di un nesso causale, malgrado il fatto che le quote di mercato non mostrano una chiara linea di evoluzione e si sono sviluppate in modo contrario ad altri fattori di illecito cui il Consiglio ha fatto riferimento come importanti.

In ogni caso, il convenuto ha commesso un errore procedurale in quanto il regolamento contestato non contiene spiegazioni sull'ovvio impatto della contrazione della domanda sull'illecito che si asserisce l'industria dell'Unione abbia subito.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).