Ricorso proposto il 28 marzo 2024 – Ghost - Corporate Management /EUIPO – Nacomi Group (fluff)
(Causa T-170/24)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ghost - Corporate Management SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: P. Malheiro Lima, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nacomi Group sp. z o.o. (Wilkowice, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fluff – Domanda di registrazione n. 18 186 228
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2024 nel procedimento R 1609/2023-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
respingere la domanda di registrazione del marchio controverso;
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.
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