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Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2021 – Ryanair e Laudamotion/Commissione

(Causa T-866/19)1

[«Ricorso di annullamento – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 1008/2008 – Norme di distribuzione del traffico aereo tra gli aeroporti di Schiphol e di Lelystad – Priorità nell’assegnazione di bande orarie presso l’aeroporto di Lelystad – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Assenza di incidenza individuale – Irricevibilità»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda), Laudamotion GmbH (Schwechat, Austria) (rappresentanti: E. Vahida e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e W. Mölls, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1585 della Commissione, del 24 settembre 2019, relativa all'istituzione di norme di distribuzione del traffico per gli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Amsterdam Lelystad ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 246, pag. 24).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Regno dei Paesi Bassi.

La Ryanair DAC e la Laudamotion GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese relative alla domanda di intervento.

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1 GU C 68 del 2.3.2020.