Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1° settembre 2021 – Bimbo Donuts Iberia / EUIPO – Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL)
(causa T‑697/20)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DONAS DULCESOL – Marchio nazionale denominativo anteriore DONAS – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Qualificazione dei prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso effettivo – Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001»
1. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Necessità di risolvere tale questione, una volta sollevata dal richiedente, prima di decidere sull’opposizione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2)
(v. punti 18, 19, 58)
2. Marchio dell’Unione europea – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Requisiti di chiarezza e di precisione – Determinazione, da parte delle autorità competenti e degli operatori economici, della portata della tutela conferita dal marchio – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 47, § 2)
(v. punti 28, 29, 35, 48)
3. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata
(v. punto 36)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2020 (procedimento R 514/2020‑5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bimbo Donuts Iberia e la Hijos de Antonio Juan. |
Dispositivo
2) | | La Bimbo Donuts Iberia, SA è condannata alle spese. |