Language of document : ECLI:EU:C:2024:406

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

16 maggio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2014/65/UE – Articolo 3 – Esenzione dall’applicazione della direttiva 2014/65/UE – Intermediario di investimento esentato – Normativa di uno Stato membro che vieta a tale intermediario di trasmettere ordini dei clienti ad un’impresa di investimento stabilita in un altro Stato membro»

Nella causa C‑695/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga capitale, Repubblica ceca), con decisione del 26 ottobre 2022, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2022, nel procedimento

Fondee a.s.

contro

Česká národní banka,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis e D. Gratsias (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Fondee a.s., da J. Šovar, advokát;

–        per la Česká národní banka, da P. Krutiš e J. Spiryt;

–        per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da C. Auvret, M. Mataija e P. Němečková, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349), in combinato disposto con l’articolo 34 di quest’ultima, nonché dell’articolo 56 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Fondee a.s. e la Česká Národní Banka (Banca nazionale ceca, Repubblica ceca) in merito a un’ammenda inflitta alla prima dalla seconda per violazione del divieto di trasmettere gli ordini dei clienti relativi a strumenti di investimento a un negoziatore di valori mobiliari stabilito in uno Stato membro diverso dalla Repubblica ceca.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        Come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 2, lettera a), la direttiva 2014/65 stabilisce requisiti in relazione all’autorizzazione e alle condizioni di esercizio per le imprese di investimento.

4        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Esenzioni facoltative», dispone, ai suoi paragrafi 1 e 3, quanto segue:

«1.      Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone di cui sono lo Stato membro d’origine, le cui attività sono autorizzate e disciplinate a livello nazionale e che:

(...)

b)      non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d’investimento collettivo e/o attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e

c)      nell’ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:

i)      imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,

(...)

3.      Le persone a cui la presente direttiva non si applica a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell’articolo 34 e dell’articolo 35».

5        Ai sensi dell’articolo 4 («Definizioni»), paragrafo 1, di detta direttiva:

«Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1)      “impresa di investimento”: qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale.

(...)

2)      “servizi e attività di investimento”: qualsiasi servizio o attività riportati nella sezione A dell’allegato I relativo ad uno degli strumenti che figurano nella sezione C dell’allegato I.

(...)

46)      “fondi indicizzati quotati”: fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value);

(...)».

6        L’articolo 5 della stessa direttiva, intitolato «Requisiti per l’autorizzazione», al paragrafo 1, così dispone:

«Ciascuno Stato membro prescrive che la prestazione di servizi e/o l’esercizio di attività di investimento come occupazione o attività abituale a titolo professionale sia soggetta ad autorizzazione preventiva ai sensi del presente capo. L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma dell’articolo 67».

7        L’articolo 34 della direttiva 2014/65, intitolato «Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che qualsiasi impresa di investimento autorizzata e sottoposta alla vigilanza delle autorità competenti di un altro Stato membro ai sensi della presente direttiva, e per quanto riguarda gli enti creditizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338)], possa liberamente prestare servizi di investimento e/o svolgere attività di investimento nonché prestare servizi accessori sul loro territorio, purché tali servizi e attività siano coperti dall’autorizzazione. I servizi accessori possono essere prestati soltanto insieme ad un servizio e/o ad un’attività di investimento.

Gli Stati membri non impongono obblighi supplementari a tali imprese di investimento o enti creditizi per le materie disciplinate dalla presente direttiva».

8        Dall’articolo 67, paragrafo 1, di detta direttiva risulta che ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per lo svolgimento di ognuna delle funzioni da essa previste.

9        L’allegato I della medesima direttiva, che fissa l’elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari, menziona, al punto 1 della sua sezione A, relativa ai servizi e alle attività di investimento, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari. La sezione C di tale allegato, relativa agli strumenti finanziari, menziona, al punto 3, le quote di organismi di investimento collettivo.

 Diritto ceco

10      L’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) ed e), dello zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (legge n. 256/2004, relativa alle attività sul mercato dei capitali), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul mercato dei capitali»), menziona, tra i principali servizi di investimento, la ricezione e la trasmissione di ordini riguardanti gli strumenti di investimento e le consulenze in materia di investimenti relativi a strumenti di investimento.

11      L’articolo 5, paragrafo 1, di tale legge definisce il «negoziatore di valori mobiliari» come una persona giuridica autorizzata a fornire i principali servizi di investimento sulla base di un’autorizzazione accordata dalla Banca nazionale ceca. L’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), di detta legge prevede che la persona giuridica titolare di una tale autorizzazione abbia la propria sede nella Repubblica ceca.

12      Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della legge sul mercato dei capitali, un «intermediario di investimento», ai sensi di tale legge, è autorizzato a fornire solo i principali servizi di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) o e), di tale legge. La gamma degli strumenti di investimento per i quali un intermediario di investimento è autorizzato a prestare servizi è definita al paragrafo 3 di detto articolo. Infine, il paragrafo 4 del medesimo articolo dispone che gli intermediari di investimento, quando forniscono i principali servizi di investimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) o e), della legge sul mercato dei capitali, possano trasmettere ordini, segnatamente, a un negoziatore di valori mobiliari, a una banca o a una società di investimento.

13      Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), della legge sul mercato dei capitali, commette un illecito chi, persona fisica o persona giuridica, eserciti illegalmente un’attività ai sensi di tale legge che richiede, in particolare, un’autorizzazione o un accreditamento da parte della Banca nazionale ceca o un’iscrizione in un registro tenuto da quest’ultima.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      La Fondee è un intermediario di investimento ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della legge sul mercato dei capitali, che opera nella Repubblica ceca sulla base di un’autorizzazione accordata dalla Banca nazionale ceca. Con decisione del 18 gennaio 2021, quest’ultima le ha inflitto un’ammenda, in applicazione dell’articolo 162, paragrafo 1, lettera a), di tale legge, con la motivazione che, nel periodo compreso tra il 7 ottobre e il 27 dicembre 2019, essa avrebbe trasmesso 407 ordini ricevuti dai suoi clienti a un negoziatore di valori mobiliari stabilito al di fuori della Repubblica ceca.

15      La Banca nazionale ceca ha ritenuto che, così facendo, la Fondee consentisse ai suoi clienti di investire in fondi indicizzati quotati, ai sensi della direttiva 2014/65, i quali costituirebbero strumenti di investimento ai sensi di detta legge. Secondo le constatazioni della Banca nazionale ceca, i clienti della Fondee presentavano un ordine tramite un account utente sul sito web di quest’ultima, che la Fondee, a sua volta, trasmetteva a una società stabilita nei Paesi Bassi sulla base di un contratto trilaterale tra tale società, la Fondee e i clienti di quest’ultima.

16      La Fondee ha presentato un reclamo avverso la decisione sanzionatoria dinanzi al consiglio della Banca nazionale ceca, che l’ha respinto con una decisione del 18 marzo 2021. La Fondee ha quindi proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio, diretto all’annullamento della decisione di rigetto del reclamo.

17      Dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che gli «intermediari di investimento», come la Fondee, sono esentati dall’applicazione della direttiva 2014/65, in quanto la Repubblica ceca si è avvalsa, nei loro confronti, della facoltà prevista a tal fine all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

18      Il giudice del rinvio indica che è pacifico tra le parti nel procedimento principale che la Fondee non fornisce servizi di investimento a clienti residenti o stabiliti al di fuori del territorio ceco. Aggiunge tuttavia che la Fondee è coinvolta, in qualità di intermediario, nella fornitura di servizi di investimento da parte dell’impresa di investimento stabilita nei Paesi Bassi a clienti residenti o stabiliti nel territorio ceco. Il giudice del rinvio ritiene, pertanto, che la Fondee benefici della libera prestazione dei servizi in quanto «destinatario passivo» di servizi.

19      Secondo il giudice del rinvio, le parti nel procedimento principale controvertono sulla possibilità, per gli operatori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/65, come la Fondee, di invocare l’articolo 56 TFUE. In particolare, la Banca nazionale ceca farebbe valere che l’esclusione degli intermediari di investimento dall’applicazione del diritto alla libera prestazione dei servizi, prevista da tale disposizione della direttiva 2014/65, comprende qualsiasi loro partecipazione alla prestazione di detti servizi, di modo che uno Stato membro può vietare a tali intermediari di trasmettere ordini dei loro clienti a prestatori di servizi di investimento stabiliti in un altro Stato membro.

20      In tali circostanze, il Městský soud v Praze (Corte regionale di Praga, Repubblica ceca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1.      Se una persona che è esclusa, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 2014/65], dall’ambito di applicazione di tale direttiva e che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della medesima direttiva, non gode della libertà di prestare servizi a norma del suo articolo 34, goda del diritto alla libera prestazione di servizi sancito dall’articolo 56 TFUE, qualora non fornisca essa stessa servizi di investimento sulla base di un passaporto unico europeo al cliente stabilito in un altro Stato membro, ma riceva un servizio di investimento da un operatore estero che si avvale di un passaporto unico europeo o partecipi in altro modo alla prestazione di tale servizio al cliente finale (funga da intermediario del servizio).

2.      In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il diritto dell’Unione europea, in particolare l’articolo 56 TFUE, osti a una normativa che vieta a un intermediario di investimento di trasmettere gli ordini di un cliente a un negoziatore estero di valori mobiliari».

 Sulle questioni pregiudiziali

21      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, quest’ultima deve fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva, la Corte è tenuta, se necessario, a riformulare le questioni che le sono sottoposte [sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 68 e giurisprudenza ivi citata].

22      Nel caso di specie, occorre constatare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, che la direttiva 2014/65 ha proceduto ad un’armonizzazione completa delle normative nazionali relative alla fornitura transfrontaliera di servizi di investimento che rientrano nel suo ambito di applicazione, tra i quali figura, come risulta dall’allegato I di tale direttiva, la ricezione e la trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.

23      Ebbene, secondo una giurisprudenza costante, qualsiasi misura nazionale adottata in un settore che è stato oggetto di un’armonizzazione esaustiva o completa a livello dell’Unione europea deve essere valutata alla luce non delle disposizioni del diritto primario, bensì di quelle di tale misura di armonizzazione [sentenza del 20 aprile 2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa), C‑348/22, EU:C:2023:301, punto 36 e giurisprudenza ivi citata].

24      Pertanto, occorre esaminare le questioni sollevate sulla sola base delle disposizioni della direttiva 2014/65.

25      Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 34 della direttiva 2014/65, occorre rilevare che esso riguarda la prestazione di servizi di investimento da parte di un’impresa di investimento autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio sono forniti i servizi.

26      Tuttavia, come risulta dalla decisione di rinvio, le questioni sollevate riguardano persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2014/65, che forniscono servizi unicamente a clienti residenti o stabiliti nel territorio del loro Stato membro d’origine.

27      In tali circostanze, occorre considerare che, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva 2014/65 debba essere interpretato nel senso che le persone che uno Stato membro ha esentato dall’applicazione di detta direttiva sono autorizzate a trasmettere per esecuzione gli ordini di clienti residenti o stabiliti in tale Stato membro a imprese di investimento stabilite in un altro Stato membro e autorizzate a tal fine, ai sensi di detta direttiva, da parte dell’autorità competente di tale altro Stato membro, e, pertanto, osti a una normativa nazionale che vieta una tale trasmissione.

28      A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/65 autorizza gli Stati membri a non applicare detta direttiva alle persone di cui sono lo Stato membro d’origine, sempre che siano rispettate le condizioni previste da tale disposizione, tra cui quella enunciata alla lettera c), i).

29      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva 2014/65 conferisce quindi esplicitamente alle persone che uno Stato membro ha esentato dall’applicazione di tale direttiva la facoltà di trasmettere gli ordini che esse ricevono ad imprese di investimento autorizzate.

30      Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, dalla decisione di rinvio risulta che la Repubblica ceca si è avvalsa della facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva. Tuttavia, come altresì risulta da tale decisione, l’articolo 29, paragrafo 4, della legge sul mercato dei capitali vieta agli intermediari di investimento ai sensi di tale legge, quali la Fondee, di trasmettere ordini a imprese di investimento stabilite negli altri Stati membri.

31      Orbene, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 30 e 31 delle sue conclusioni, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva 2014/65 riguarda la trasmissione degli ordini a qualsiasi impresa di investimento autorizzata e non soltanto a quelle stabilite e autorizzate nello Stato membro d’origine della persona esentata dall’applicazione di tale direttiva.

32      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva 2014/65 deve essere interpretato nel senso che le persone che uno Stato membro ha esentato dall’applicazione di detta direttiva sono autorizzate a trasmettere per esecuzione gli ordini di clienti residenti o stabiliti in tale Stato membro a imprese di investimento stabilite in un altro Stato membro e autorizzate a tal fine, ai sensi di detta direttiva, da parte dell’autorità competente di tale altro Stato membro; esso osta, pertanto, a una normativa nazionale che vieta una tale trasmissione.

 Sulle spese

33      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), i), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE,

deve essere interpretato nel senso che:

le persone che uno Stato membro ha esentato dall’applicazione di detta direttiva sono autorizzate a trasmettere per esecuzione gli ordini di clienti residenti o stabiliti in tale Stato membro a imprese di investimento stabilite in un altro Stato membro e autorizzate a tal fine, ai sensi di detta direttiva, da parte dell’autorità competente di tale altro Stato membro; esso osta, pertanto, a una normativa nazionale che vieta una tale trasmissione.

Firme


*      Lingua processuale: il ceco.