Language of document : ECLI:EU:C:2024:405

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

16 maggio 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Procedimento d’ingiunzione di pagamento – Nozione di “domicilio” – Cittadino di uno Stato membro con indirizzo permanente in tale Stato membro e indirizzo attuale in un altro Stato membro – Impossibilità di cambiare o rinunciare a tale indirizzo permanente»

Nella causa C‑222/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 7 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2023, nel procedimento

«Toplofikatsia Sofia» EAD,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei (relatrice), J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour      

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Commissione europea, da S. Noë e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, e dell’articolo 21 TFUE, dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), nonché dell’articolo 7 e dell’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (GU 2020, L 405, pag. 40).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento avviato dalla «Toplofikatsia Sofia» EAD, un fornitore di energia termica, nei confronti di V.Z.A., un cliente debitore, per una somma di denaro rappresentante il valore del riscaldamento fornito per l’appartamento di quest’ultimo, situato a Sofia (Bulgaria).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 1215/2012

3        I considerando 13 e 15 del regolamento n. 1215/2012 così recitano:

«(13)      Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.

(...)

(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».

4        Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento:

«1.      A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro.

2.      Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro».

5        L’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6        L’articolo 7, punto 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

7        Conformemente all’articolo 62 del regolamento n. 1215/2012:

«1.      Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale.

2.      Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato».

 Regolamento 2020/1784

8        L’articolo 1 del regolamento n. 2020/1784, intitolato «Ambito di applicazione», così dispone:

«1.      Il presente regolamento si applica alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliera degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. (...).

2.      Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato un atto.

(...)».

9        Ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Assistenza nel reperimento di recapiti»:

«1.      Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:

a)      [indicando le] autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto;

b)      consent[endo] alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto[,] direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o

c)      forn[endo] informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto.

2.      Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione [europea] le seguenti informazioni, al fine di metterle a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

a)      gli strumenti di assistenza che lo Stato membro offrirà sul suo territorio a norma del paragrafo 1;

b)      se del caso, i nominativi e i recapiti delle autorità di cui al paragrafo 1, lettere a) e b);

c)      [l’indicazione di] se le autorità dello Stato membro richiesto presentano, di propria iniziativa, richieste di informazioni ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati circa i recapiti nei casi in cui il recapito indicato nella richiesta di notificazione o comunicazione non sia corretto.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche delle informazioni di cui al primo comma».

10      L’articolo 22 di detto regolamento, intitolato «Mancata comparizione del convenuto», prevede quanto segue:

«1.      Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e il convenuto non sia comparso, il giudice non decide fintantoché non si abbia la prova che sia la notificazione o comunicazione sia la consegna dell’atto hanno avuto luogo in tempo utile affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi, e fintantoché non si abbia la prova:

a)      che l’atto è stato notificato o comunicato, secondo le forme prescritte dalla legge dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti nell’ambito di procedimenti nazionali, a persone che si trovano sul suo territorio; o

b)      che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal presente regolamento.

2.      Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che i propri organi giurisdizionali, nonostante il paragrafo 1, e benché non sia pervenuto alcun certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna dell’atto introduttivo di un procedimento o di un atto equivalente, possono pronunciarsi purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

a)      l’atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dal presente regolamento;

b)      dalla data di trasmissione dell’atto è trascorso un termine, che l’organo giurisdizionale ritiene adeguato nel caso di specie, che non sia inferiore a sei mesi;

c)      non è stato ottenuto alcun certificato malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi competenti dello Stato richiesto.

Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

3.      I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l’organo giurisdizionale adotti, in casi [di] giustificat[a urgenza], provvedimenti provvisori o cautelari.

4.      Quando un atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione a norma del presente regolamento e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione della sentenza, se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

a)      il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione [in tempo utile] per impugnarla;

b)      i motivi di impugnazione del convenuto non siano manifestamente infondati.

La richiesta di rimuovere detta preclusione può essere presentata soltanto entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare alla Commissione il fatto che una domanda di preclusione sarà inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine fissato dallo Stato membro in detta comunicazione. Tale termine non è inferiore a un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione. Tali informazioni sono rese disponibili tramite il portale europeo della giustizia elettronica.

5.      Il paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato o la capacità delle persone».

 Diritto bulgaro

 Lo ZGR

11      Lo Zakon za grazhdanskata registratsia (legge sulla registrazione civile, DV n. 67, del 27 luglio 1999), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZGR»), all’articolo 90, paragrafo 1, così dispone:

«Ogni persona soggetta all’obbligo di registrazione civile ai sensi della presente legge è tenuta a dichiarare per iscritto il proprio indirizzo permanente e attuale (...)».

12      L’articolo 93 dello ZGR così prevede:

«1.      Per “indirizzo permanente” si intende l’indirizzo nella località che la persona sceglie per essere iscritta nel registro anagrafico.

2.      L’indirizzo permanente si trova sempre nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

3.      Nessuno può avere più di un indirizzo permanente.

4.      I cittadini bulgari che vivono all’estero, che non sono iscritti nel registro anagrafico e che non possono indicare un indirizzo permanente in Bulgaria, sono iscritti d’ufficio nel registro anagrafico del distretto “Sredets” della città di Sofia.

5.      L’indirizzo permanente dei cittadini costituisce un recapito di corrispondenza con le autorità dello Stato e con gli enti locali.

6.      L’indirizzo permanente dei cittadini è necessario per esercitare diritti o utilizzare servizi nei casi stabiliti dalla legge o da qualsiasi altro atto normativo.

7.      L’indirizzo permanente può coincidere con l’indirizzo attuale».

13      L’articolo 94 dello ZGR stabilisce quanto segue:

«1.      L’indirizzo attuale è l’indirizzo presso il quale la persona risiede.

2.      Nessuno possiede più di un indirizzo attuale.

3.      L’indirizzo attuale dei cittadini bulgari il cui luogo di domicilio è all’estero compare nel registro anagrafico con la sola indicazione del nome dello Stato in cui essi risiedono».

14      Ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 1, dello ZGR:

«L’indirizzo attuale è dichiarato mediante dichiarazione d’indirizzo effettuata presso le autorità indicate all’articolo 92, paragrafo 1. Un cittadino bulgaro residente all’estero dichiara il suo indirizzo attuale, ossia lo Stato in cui risiede, presso le autorità indicate all’articolo 92, paragrafo 1, del suo indirizzo permanente».

 Il KMChP

15      Il Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (codice di diritto internazionale privato, DV n. 42, del 17 maggio 2005), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «KMChP»), al suo articolo 4 così dispone:

«1)      La giurisdizione internazionale dei tribunali e di altri organi bulgari sussiste quando:

1.      il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede legale in conformità al suo statuto o la sede della sua direzione effettiva in Bulgaria;

(...)».

16      L’articolo 48, paragrafo 7, del KMChP, stabilisce quanto segue:

«Ai sensi del presente codice, per “residenza abituale” di una persona fisica si intende il luogo di vita principale di quest’ultima, senza che tale luogo sia necessariamente collegato a una registrazione o a un permesso di soggiorno o di stabilimento. Per determinare tale luogo, occorre tenere conto, in particolare, delle circostanze di natura personale o professionale di tale persona risultanti dai suoi legami duraturi con lo stesso luogo o dalla sua intenzione di creare tali legami».

 Il GPK

17      Il Grazhdanski protsesualen kodeks (codice di procedura civile, DV n. 59, del 20 luglio 2007), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «GPK»), al suo articolo 38, intitolato «Indirizzo di notifica», prevede quanto segue:

«La notifica è effettuata all’indirizzo indicato nel fascicolo di causa. Se il destinatario non è reperibile all’indirizzo indicato, la notifica viene effettuata al suo indirizzo attuale e, in mancanza di quest’ultimo, al suo indirizzo permanente».

18      L’articolo 40 del GPK, intitolato «Destinatario di atti giudiziari», così dispone:

«1)      La parte che soggiorna o si sposta all’estero per più di un mese è tenuta a designare una persona presso la sede dell’organo giurisdizionale a fini di notifica, ossia un destinatario di atti giudiziari, se non ha un rappresentante nel procedimento in Bulgaria. Lo stesso obbligo grava sul rappresentante legale, sul curatore e sul mandatario.

2)      Nel caso in cui le persone di cui al paragrafo 1 non indichino un tale destinatario, tutti gli atti sono inseriti nel fascicolo e si considerano notificati. Il giudice informa dette persone di tali conseguenze al momento della notifica del primo atto».

19      L’articolo 41 del GPK, intitolato «Obbligo di informazione», prevede quanto segue:

«1)      La parte che si assenti per più di un mese dall’indirizzo che ha comunicato nell’ambito della causa o al quale è stata effettuata una notifica è tenuta a informare il giudice del suo nuovo indirizzo. Lo stesso obbligo incombe al rappresentante legale, al curatore e al mandatario.

2)      In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al paragrafo 1, tutte le notifiche sono effettuate mediante inserimento nel fascicolo di causa e si considerano perfezionate. Il giudice informa la parte di tali conseguenze al momento della prima notifica».

20      Ai sensi dell’articolo 53 del GPK, intitolato «Notifica agli stranieri residenti nel paese»:

«La notifica agli stranieri residenti nel paese è effettuata all’indirizzo indicato ai servizi amministrativi competenti».

21      L’articolo 410 del GPK, intitolato «Domanda di emissione di un’ingiunzione di adempimento», così dispone:

«1)      Il ricorrente può chiedere che sia emanata un’ingiunzione:

1.      per crediti pecuniari o in relazione a beni fungibili, qualora la domanda rientri nella competenza di un Rayonen sad (Tribunale distrettuale);

(...)».

22      Ai sensi dell’articolo 411 del GPK, intitolato «Rilascio di un’ingiunzione di adempimento»:

«1)      La domanda è presentata dinanzi al Rayonen sad (Tribunale distrettuale) del luogo in cui si trova l’indirizzo permanente o la sede sociale del debitore; tale giudice procede d’ufficio, entro tre giorni, alla verifica della propria competenza territoriale. Una domanda contro un consumatore deve essere proposta dinanzi al giudice del luogo in cui si trova l’indirizzo attuale del consumatore e, in mancanza di un indirizzo attuale, il suo indirizzo permanente. Se il giudice ritiene che la causa non rientri nella sua competenza, la trasmette immediatamente al giudice competente.

2)      Il giudice esamina la domanda nel corso di un’udienza concernente aspetti procedurali ed emette un’ingiunzione di adempimento entro il termine previsto al paragrafo 1, salvo nei casi in cui:

(...)

4.      il debitore non ha un indirizzo permanente né la sede sociale nel territorio della Repubblica di Bulgaria;

5.      il debitore non ha la residenza abituale o il luogo di attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

3)      Se accoglie la domanda, il giudice emette un’ingiunzione di adempimento, una copia della quale viene notificata al debitore».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

23      La Toplofikatsia Sofia è una società di diritto bulgaro di distribuzione di energia termica. Il 6 marzo 2023 essa ha adito il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria), con una domanda di ingiunzione di pagamento nei confronti di V.Z.A., cittadino bulgaro.

24      Tale società chiede all’interessato il pagamento di una somma di denaro pari a 700,61 leva bulgari (BGN) (circa EUR 358), per il motivo che quest’ultimo, proprietario di un appartamento situato a Sofia in un immobile in condominio, non ha pagato la fattura corrispondente al suo consumo di energia termica per tale appartamento nel periodo compreso tra il 15 settembre 2020 e il 22 febbraio 2023.

25      Il giudice del rinvio precisa che V.Z.A. non è ancora parte del procedimento principale e che lo sarà solo dopo l’emissione dell’ingiunzione di pagamento richiesta, purché lo stesso giudice sia competente a trattare tale domanda.

26      Detto giudice rileva che dalle ricerche effettuate d’ufficio nel corso del procedimento principale, conformemente agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto bulgaro, risulta che V.Z.A. è registrato, dal 2000, nel registro anagrafico nazionale come avente il suo indirizzo permanente a Sofia. Tuttavia, il 6 marzo 2010 V.Z.A. ha dichiarato il suo indirizzo attuale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Bulgaria. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che il diritto bulgaro non consente di dichiarare un indirizzo attuale completo all’estero.

27      Il giudice del rinvio menziona altresì una decisione interpretativa con valore vincolante emessa dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) il 18 giugno 2014 (in prosieguo: la «decisione del 18 giugno 2014»), vertente sui casi di diniego di emissione di un’ingiunzione, previsti all’articolo 411, paragrafo 2, punti 4 e 5, del GPK.

28      Secondo la decisione del 18 giugno 2014, riguardo alla presentazione di una domanda di emissione di un’ingiunzione ai sensi dell’articolo 411 del GPK, l’esistenza di un indirizzo permanente o di una residenza abituale nel territorio della Repubblica di Bulgaria deve essere verificata alla data della notifica dell’ingiunzione una volta che quest’ultima sia stata emessa, sebbene, conformemente ai punti 4 e 5 del paragrafo 2 di tale articolo, in mancanza di un indirizzo permanente o di una residenza abituale in tale territorio, l’emissione di una siffatta ingiunzione dovrebbe essere rifiutata.

29      Conformemente alla decisione del 18 giugno 2014, qualora sia constatato che un’ingiunzione sia stata emessa da un giudice nei confronti di un debitore che non possiede un indirizzo permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, tale ingiunzione è annullata d’ufficio da detto giudice. Qualora si constati invece che tale debitore non ha la residenza abituale nel territorio della Repubblica di Bulgaria, l’ingiunzione non può essere annullata dal giudice che l’ha emessa. In quest’ultima ipotesi, al momento della notifica di tale ingiunzione, detto giudice deve verificare se detto debitore abbia un indirizzo permanente in Bulgaria e, in caso affermativo, detta ingiunzione è considerata regolarmente notificata o mediante comunicazione a una persona convivente con il medesimo debitore o mediante affissione di un avviso. Di conseguenza, è possibile invocare l’applicazione dell’articolo 411, paragrafo 2, punto 5, del GPK solo mediante opposizione dinanzi al giudice d’appello.

30      Il giudice del rinvio indica che la decisione del 18 giugno 2014 è intervenuta prima che l’articolo 411, paragrafo 1, del GPK fosse modificato nel senso che il giudice adito è ormai tenuto a verificare d’ufficio la propria competenza territoriale in base, segnatamente, all’indirizzo permanente del debitore.

31      Secondo tale giudice, dall’articolo 411 del GPK, come interpretato dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione), risulta che un’ingiunzione di pagamento sarà sempre emessa nei confronti di un debitore, cittadino bulgaro, il cui indirizzo permanente rimane registrato in Bulgaria, anche se tale debitore dispone di un indirizzo all’estero parimenti menzionato nel registro anagrafico. Ebbene, una siffatta interpretazione potrebbe nuocere alla norma di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, secondo la quale un debitore domiciliato in uno Stato membro può, in linea di principio, essere convenuto soltanto dinanzi ai giudici di tale Stato membro.

32      Il giudice del rinvio rileva altresì che, conformemente all’articolo 93 dello ZGR, l’indirizzo permanente dei cittadini bulgari rimane nel territorio bulgaro e non può essere modificato in caso di trasferimento in un altro Stato membro. Ciò costituirebbe un ostacolo all’esercizio del diritto alla libera circolazione e alla scelta del luogo di residenza dei cittadini bulgari, garantito dall’articolo 21 TFUE.

33      Inoltre, i cittadini bulgari che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione si troverebbero potenzialmente in una situazione di discriminazione alla rovescia, fondata sulla cittadinanza, in violazione dell’articolo 18 TFUE. Infatti, conformemente all’articolo 53 del GPK, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che risiedono permanentemente in Bulgaria ricevono le notifiche all’indirizzo dichiarato ai servizi competenti per l’immigrazione. Quando essi cessano di risiedere nel territorio bulgaro, i giudici bulgari non sono più competenti nei loro confronti, in applicazione del criterio di competenza legato al domicilio. I cittadini bulgari, invece, non possono annullare la registrazione del loro indirizzo permanente e restano sempre tenuti ad avere un destinatario disposto a ricevere notifiche o comunicazioni a loro nome in Bulgaria.

34      Inoltre, secondo il giudice del rinvio, dall’articolo 94, paragrafo 3, dello ZGR, in combinato disposto con l’articolo 93, paragrafo 2, di quest’ultimo, risulta che un cittadino bulgaro non può registrare un indirizzo esatto al di fuori della Bulgaria, dato che la sola annotazione effettuata dall’amministrazione al riguardo è quella dello Stato nel quale tale cittadino si è trasferito. È per tale motivo che l’articolo 4 del KMChP stabilisce come criterio di competenza, nei rapporti di diritto internazionale privato ai quali il diritto dell’Unione non si applica, la residenza abituale del convenuto.

35      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 osti a che la competenza internazionale di un giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento sia accertata tenendo conto della nozione di «domicilio» quale risultante dalle normative nazionali pertinenti nel procedimento principale. Tale giudice precisa che, sebbene non si possa escludere che esso possa fondare la propria competenza internazionale sull’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, con riferimento al contratto dal quale risulta il credito fatto valere riguardante la fornitura di energia termica per un bene immobile situato a Sofia, resta rilevante la questione della determinazione del domicilio.

36      Il giudice del rinvio si chiede, poi, se il divieto imposto a un giudice, con la decisione del 18 giugno 2014, di basarsi sull’indirizzo attuale del debitore per dimostrare che quest’ultimo non ha la propria residenza abituale nel territorio della Repubblica di Bulgaria sia conforme all’articolo 18 TFUE, in quanto tale divieto comporterebbe una discriminazione alla rovescia.

37      Dal momento che il diritto nazionale non gli consentirebbe di determinare l’indirizzo del debitore al di fuori della Bulgaria, il giudice del rinvio si chiede, infine, se possa al riguardo avvalersi della possibilità, offerta dall’articolo 7 del regolamento 2020/1784, di ricorrere all’assistenza dello Stato membro interessato.

38      In tali circostanze, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’articolo 18, [primo comma], e con l’articolo 21 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la nozione di «domicilio» di una persona fisica venga ricavata da disposizioni nazionali che prevedono che l’indirizzo permanente dei cittadini dello Stato del giudice adito si trovi sempre in tale Stato e non possa essere spostato in un altro luogo nell’Unione europea.

2)      Se l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’articolo 18, [primo comma,] TFUE e l’articolo 21 TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso ammette disposizioni nazionali e una giurisprudenza nazionale, ai sensi delle quali un giudice di uno Stato non può rifiutarsi di emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che abbia la cittadinanza di tale Stato e in relazione al quale sussiste la fondata presunzione che difetti la competenza internazionale del giudice in quanto il debitore ha probabilmente il proprio domicilio in un altro Stato dell’Unione, circostanza che risulta dalla dichiarazione resa dal debitore all’autorità competente secondo cui egli ha un recapito anagrafico in tale [altro] Stato. Se rilevi, in un caso del genere, il momento in cui tale dichiarazione è stata rilasciata.

3)      Se l’articolo 18, [primo comma], TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato, nel caso in cui la competenza internazionale del giudice adito risulti da una disposizione diversa dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], nel senso che esso osta a disposizioni nazionali e ad una giurisprudenza nazionale, ai sensi delle quali l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è consentita effettivamente soltanto nei confronti di una persona fisica che ha la propria residenza abituale nello Stato del giudice adito, ma l’accertamento che il debitore, se cittadino di tale Stato, ha stabilito la sua residenza in un altro Stato, non può essere effettuato soltanto sulla base del fatto che egli ha fornito allo Stato del giudice adito un recapito anagrafico (indirizzo «attuale») situato in un altro Stato dell’Unione europea, laddove il debitore non sia in grado di dimostrare di essersi trasferito completamente nel secondo Stato e di non avere un indirizzo nel territorio dello Stato del giudice adito. Se rilevi, in un caso del genere, il momento in cui la dichiarazione concernente l’indirizzo attuale è stata rilasciata.

4)      Qualora la prima parte della terza questione pregiudiziale venga risolta nel senso che l’emissione di un’ingiunzione di pagamento è ammissibile, se, in tal caso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012], in combinato disposto con l’interpretazione dell’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento [2020/1784], quale fornita nella [sentenza del 19 dicembre 2012, Alder (C‑325/11, EU:C:2012:824)], [e] con il principio dell’effettiva applicazione del diritto dell’Unione in sede di esercizio dell’autonomia procedurale nazionale, sia ammissibile che un giudice nazionale di uno Stato in cui i cittadini non possono rinunciare al loro recapito anagrafico nel territorio di tale Stato e non possono spostarlo in un altro Stato, qualora sia investito di una domanda di emissione di un’ingiunzione di pagamento in un procedimento che non prevede la partecipazione del debitore, raccolga, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento [2020/1784], informazioni presso le autorità dello Stato in cui il debitore ha un recapito, concernenti l’indirizzo di quest’ultimo in tale Stato e la data della registrazione ivi avvenuta, al fine di ricercare la residenza abituale effettiva del debitore prima dell’adozione della decisione finale nella causa».

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

39      Risulta da costante giurisprudenza che il procedimento ai sensi dell’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere e che la ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 62 e giurisprudenza citata].

40      Come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 63 e giurisprudenza citata].

41      La Corte ha quindi ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 64 e giurisprudenza citata].

42      Nel caso di specie, il giudice del rinvio è tenuto a verificare d’ufficio la propria competenza ad emettere un’ingiunzione di pagamento, conformemente all’articolo 411, paragrafo 1, del GPK. A tal fine, detto giudice ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dei regolamenti n. 1215/2012 e n. 2020/1784 nonché sull’interpretazione dell’articolo 18, primo comma, TFUE, dell’articolo 21 TFUE e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta.

43      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione richiesta dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, non risulta in alcun modo dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che tale interpretazione risponda a una necessità oggettiva ai fini della decisione che il giudice del rinvio dovrebbe adottare [v., in tal senso, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 65 e giurisprudenza citata]. Infatti, il giudice del rinvio non indica il nesso che esso stabilisce tra tale disposizione e la controversia oggetto del procedimento principale, né i motivi per cui, a suo avviso, un’interpretazione di detta disposizione sarebbe necessaria ai fini della soluzione di tale controversia.

44      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’interpretazione richiesta dell’articolo 22 del regolamento 2020/1784, occorre osservare che tale articolo disciplina, come risulta dal suo titolo, gli obblighi del giudice nazionale in caso di mancata comparizione del convenuto. Detto articolo si applica quando l’atto introduttivo di un procedimento o un atto equivalente sia già stato trasmesso a un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione e riguarda un procedimento in contraddittorio, successivo a quello oggetto del procedimento principale in cui il debitore non si è ancora costituito parte. L’articolo 22 del regolamento 2020/1784 muove quindi da una premessa che è solo ipotetica nel caso di specie, vale a dire la mancata comparizione del convenuto.

45      Ne consegue che la parte della domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta e dell’articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2020/1784, non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale ed è, pertanto, irricevibile.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle prime tre questioni

 Osservazioni preliminari

46      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1215/2012, in via preliminare, si pone la questione se la controversia principale rientri nell’ambito di applicazione di tale regolamento, poiché esso richiede l’esistenza di un elemento di estraneità. Orbene, nel caso di specie, anche se il debitore interessato non è ancora parte del procedimento principale, resta il fatto che la domanda d’ingiunzione di pagamento è proposta contro tale debitore la cui residenza si trova in un altro Stato membro, il che costituisce un elemento di estraneità sufficiente a comportare l’applicazione di detto regolamento.

47      Riguardo, in secondo luogo, all’interpretazione dell’articolo 18 TFUE, si deve ricordare che tale articolo tende ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali non sussistano regole specifiche di non discriminazione (v., in tal senso, sentenze del 10 febbraio 2011, Missionswerk Werner Heukelbach, C‑25/10, EU:C:2011:65, punto 18, e del 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, C‑321/21 P, EU:C:2023:713, punto 98 e giurisprudenza citata)

48      Ebbene, nel caso di specie, per quanto riguarda la problematica sollevata, in sostanza, dalle questioni poste, vale a dire quella della diversità delle modalità di determinazione del domicilio a seconda che siano interessati cittadini bulgari o cittadini stranieri residenti in Bulgaria, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 stabilisce un divieto di discriminazione, in quanto tale disposizione vieta qualsiasi differenza di trattamento in base alla cittadinanza per quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla competenza istituite da tale regolamento. Pertanto, non occorre applicare l’articolo 18 TFUE in modo autonomo, né, di conseguenza, interpretarlo separatamente.

49      In terzo luogo, occorre ricordare che, nei limiti in cui il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), così come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi due ultimi strumenti giuridici vale anche per l’interpretazione del regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» a quelle di quest’ultimo regolamento (sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, punto 22 e giurisprudenza citata).

 Sulla prima questione

50      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale i cittadini di uno Stato membro che risiedono in un altro Stato membro sono considerati domiciliati a un indirizzo che resta sempre registrato nel primo Stato membro.

51      A questo proposito, va anzitutto osservato che la nozione di «domicilio» è essenziale nell’economia del regolamento n. 1215/2012, in quanto costituisce il criterio di collegamento generale che consente di stabilire la competenza internazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, che fa riferimento al domicilio del convenuto indipendentemente dalla sua cittadinanza (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punti 22 e 23).

52      Come risulta dalla relazione del sig. Jenard sulla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1), i cui commenti sulla giustificazione della scelta del criterio del domicilio valgono anche per l’interpretazione del regolamento n. 1215/2012, la scelta del legislatore dell’Unione di privilegiare tale criterio rispetto a quello della cittadinanza è stata dettata dalla necessità di facilitare l’applicazione uniforme delle norme sulla competenza al fine di evitare norme di competenza distinte, a seconda che si tratti di controversie tra cittadini di uno Stato contraente o tra un cittadino di uno Stato contraente e uno straniero, o tra due cittadini stranieri.

53      Come la convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l ’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e il regolamento 44/2001, il regolamento 1215/2012 non definisce la nozione di «domicilio». Infatti, l’articolo 62, paragrafo 1, di quest’ultimo regolamento rinvia alla legge nazionale dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano state adite per determinare se una parte abbia il domicilio nel territorio di tale Stato membro. Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, di quest’ultimo regolamento, qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono state adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato.

54      Gli Stati membri sono pertanto, in linea di principio, competenti a determinare il domicilio di una persona fisica secondo il proprio diritto.

55      Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, l’applicazione delle norme nazionali non deve pregiudicare l’effetto utile di un atto dell’Unione. Infatti, come la Corte ha dichiarato, in sostanza, in relazione al regolamento n. 44/2001, giurisprudenza trasponibile all’interpretazione del regolamento n. 1215/2012, l’applicazione delle norme di procedura di uno Stato membro non può pregiudicare l’effetto utile del sistema previsto da quest’ultimo regolamento mettendo in discussione i principi in esso sanciti (v., in tal sento, sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 69 e giurisprudenza citata).

56      Orbene, come risulta dal punto 51 della presente sentenza, il sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012 si basa sulla scelta del legislatore dell’Unione di fondare le regole uniformi di competenza sul criterio del domicilio e non su quello della cittadinanza del convenuto. Di conseguenza, come anche la Commissione rileva nelle sue osservazioni scritte, uno Stato membro non può modificare tale scelta fondamentale applicando norme nazionali secondo le quali i suoi cittadini sono obbligatoriamente domiciliati nel suo territorio.

57      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che il diritto bulgaro opera una distinzione, per quanto riguarda i suoi cittadini, tra l’indirizzo permanente e l’indirizzo attuale di questi ultimi.

58      Ogni cittadino bulgaro dispone di un unico indirizzo permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria che corrisponde all’indirizzo iscritto nel registro anagrafico e che rimane sempre in tale territorio. I cittadini bulgari che risiedono all’estero e che non possono dimostrare di avere un indirizzo permanente in Bulgaria sono iscritti d’ufficio nel registro anagrafico del distretto «Sredets» della città di Sofia. L’indirizzo attuale corrisponde invece all’indirizzo al quale la persona interessata risiede. Per i cittadini bulgari stabiliti all’estero, tale indirizzo si riduce alla menzione, nel registro anagrafico, del nome dello Stato in cui vivono, senza che essi, come indica il giudice del rinvio, dispongano di alcun mezzo per registrare un indirizzo esatto situato al di fuori della Bulgaria. Come precisato da tale giudice, i cittadini bulgari sono pertanto obbligati a disporre di un indirizzo permanente in Bulgaria, indipendentemente dal luogo in cui tali cittadini risiedono effettivamente.

59      Fatte salve le verifiche che spetterà al giudice del rinvio effettuare, la normativa bulgara, come descritta da tale giudice, equipara il domicilio dei cittadini bulgari al loro indirizzo permanente che continua a trovarsi in Bulgaria, indipendentemente dal fatto che essi risiedano in Bulgaria o all’estero, e non consente a tali cittadini di registrare un indirizzo completo in un altro Stato membro nemmeno se vi risiedono in modo permanente e possono quindi essere considerati domiciliati nel territorio di quest’ultimo Stato membro in forza della legislazione di detto ultimo Stato membro applicabile ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

60      Occorre altresì precisare che spetterà soltanto al giudice del rinvio determinare la portata della nozione di «domicilio» nel diritto nazionale. Tuttavia, laddove una normativa nazionale collega automaticamente tale nozione ad un indirizzo permanente, obbligatorio e talvolta fittizio, registrato per ogni cittadino dello Stato membro interessato, una siffatta normativa pregiudica l’effetto utile del regolamento n. 1215/2012, in quanto comporta l’equivalente effetto di sostituire il criterio del «domicilio», sul quale si basano le regole di competenza istituite da tale regolamento, con il criterio della cittadinanza.

61      In tali circostanze, non occorre esaminare la questione se l’articolo 21 TFUE osti anche a una normativa nazionale come quella descritta al punto precedente.

62      Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in forza della quale i cittadini di uno Stato membro che risiedono in un altro Stato membro sono considerati domiciliati a un indirizzo che permane registrato nel primo Stato membro.

 Sulle questioni seconda e terza

63      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 30 gennaio 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR – Sofia, C‑118/22, EU:C:2024:97, punto 31 e giurisprudenza citata).

64      Nel caso di specie, le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, traggono origine dal fatto che, come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma di essere tenuto, conformemente all’articolo 411 del GPK, come interpretato nella decisione del 18 giugno 2014, ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore, cittadino bulgaro, il cui indirizzo permanente si trova in Bulgaria, seppure sussistano motivi plausibili di ritenere che tale debitore fosse domiciliato, alla data di presentazione di tale domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di un altro Stato membro e che, di conseguenza, tale giudice non sarebbe internazionalmente competente a conoscere di una siffatta domanda, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012.

65      Secondo il giudice del rinvio non si può escludere che esso possa fondare la propria competenza su un’altra disposizione, ossia l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, di tale regolamento, rientrante nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo. Tuttavia, esso si chiede se l’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento osti a che esso sia obbligato a emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore il cui indirizzo attuale si trova in un altro Stato membro. In tale contesto, il giudice del rinvio dubita altresì della rilevanza della data in cui un indirizzo attuale è stato registrato dal debitore interessato.

66      Di conseguenza, si deve ritenere che con le questioni seconda e terza il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che conferisca al giudice di uno Stato membro la competenza a emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato nel territorio di un altro Stato membro.

67      Come ricordato al punto 51 della presente sentenza, l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 stabilisce la regola generale di competenza sulla quale si basa tale regolamento, che è quella del domicilio del convenuto, indipendentemente dalla cittadinanza di quest’ultimo.

68      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento. Tali sezioni contengono norme sulla competenza speciale, norme sulla competenza in materia di contratti di assicurazione, di contratti conclusi da consumatori, di contratti individuali di lavoro, nonché norme sulla competenza esclusiva e sulla proroga della competenza.

69      Da dette sezioni risulta che è possibile considerare che un giudice di uno Stato membro abbia la competenza internazionale a conoscere di una causa contro un convenuto domiciliato nel territorio di un altro Stato membro soltanto nelle situazioni disciplinate dalle medesime sezioni.

70      Nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrebbe poter emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato, alla data di proposizione della domanda d’ingiunzione di pagamento, in uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Bulgaria, se esso può fondare la propria competenza a conoscere di una siffatta domanda su una delle norme sulla competenza enunciate alle sezioni da 2 a 7 del capo II del regolamento n. 1215/2012.

71      Le circostanze da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza sono quindi quelle esistenti alla data di proposizione della domanda d’ingiunzione di pagamento di cui trattasi.

72      Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alle questioni seconda e terza che l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che conferisca al giudice di uno Stato membro la competenza ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato, alla data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di un altro Stato membro, in situazioni diverse da quelle previste alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento.

 Sulla quarta questione

73      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 del regolamento 2020/1784 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice di uno Stato membro, competente a emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato nel territorio di un altro Stato membro, si rivolga alle autorità competenti e utilizzi i mezzi messi a disposizione da tale altro Stato membro per identificare l’indirizzo di tale debitore ai fini della notificazione o della comunicazione di tale ingiunzione di pagamento.

74      In via preliminare, occorre osservare che, se il giudice del rinvio giunge alla conclusione di essere competente a conoscere del procedimento principale sulla base di una delle norme sulla competenza enunciate alle sezioni da 2 a 7 del capo II del regolamento n. 1215/2012 e, di conseguenza, di avere il diritto di emettere l’ingiunzione di pagamento richiesta nei confronti del debitore interessato, anche se quest’ultimo è domiciliato nel territorio di un altro Stato membro, esso è tenuto a notificare o a comunicare detta ingiunzione di pagamento a tale debitore.

75      A tale riguardo, secondo la giurisprudenza della Corte, quando il destinatario di un atto giudiziario risiede all’estero, la notificazione o la comunicazione di tale atto rientrano, in linea di principio, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2020/1784 e devono essere effettuate secondo le modalità stabilite da tale regolamento, ad eccezione, in particolare, dell’ipotesi in cui il domicilio o la dimora abituale di tale destinatario non siano noti (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2012, Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, punti 24 e 25).

76      In quest’ultima situazione, tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, che rinvia all’articolo 7 dello stesso, sussiste un obbligo di assistenza nel reperimento del recapito del destinatario dell’atto da notificare o comunicare.

77      In forza dell’articolo 7 del regolamento 2020/1784, quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale altro Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito, designando autorità alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste a tal fine, o consentendo la presentazione diretta presso i registri anagrafici o altre banche dati, delle richieste di informazioni riguardanti detto recapito utilizzando un modulo standard disponibile sul «portale europeo della giustizia elettronica» o fornendo informazioni attraverso tale portale sul modo di trovare il medesimo recapito.

78      Di conseguenza, un organo giurisdizionale di uno Stato membro che deve notificare o comunicare in un altro Stato membro un atto giudiziario o extragiudiziale può utilizzare tutti i mezzi messi a disposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento 2020/1784 per determinare il recapito del destinatario dell’atto da notificare o da comunicare.

79      Tenuto conto di tutto quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione che l’articolo 7 del regolamento 2020/1784 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che un giudice di uno Stato membro, competente a emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che può essere ragionevolmente considerato domiciliato nel territorio di un altro Stato membro, si rivolga alle autorità competenti e utilizzi i mezzi messi a disposizione da tale altro Stato membro per identificare l’indirizzo di tale debitore ai fini della notificazione o della comunicazione di tale ingiunzione di pagamento.

 Sulle spese

80      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

deve essere interpretato nel senso che:

osta ad una normativa nazionale in forza della quale i cittadini di uno Stato membro che risiedono in un altro Stato membro sono considerati domiciliati a un indirizzo che permane registrato nel primo Stato membro.

2)      L’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, che conferisca al giudice di uno Stato membro la competenza ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che possa essere ragionevolmente considerato domiciliato, alla data di presentazione della domanda d’ingiunzione di pagamento, nel territorio di un altro Stato membro, in situazioni diverse da quelle previste alle sezioni da 2 a 7 del capo II di tale regolamento.

3)      L’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

deve essere interpretato nel senso che:

non osta a che un giudice di uno Stato membro, competente ad emettere un’ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore che può essere ragionevolmente considerato domiciliato nel territorio di un altro Stato membro, si rivolga alle autorità competenti e utilizzi i mezzi messi a disposizione da tale altro Stato membro per identificare l’indirizzo di tale debitore ai fini della notificazione o della comunicazione di tale ingiunzione di pagamento.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.