Language of document : ECLI:EU:T:2002:46

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

27 febbraio 2002 (1)

«Intervento - Artt. 102, n. 2, e 115, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale - Computo del termine - Interesse alla soluzione della controversia - Domanda di trattamento riservato»

Nella causa T-139/01,

Comafrica SpA, con sede in Genova (Italia),

Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co., con sede in Amburgo (Germania),

rappresentate dai sigg. B. O'Connor, solicitor, e P. Bastos Martin, barrister,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Visaggio e K. Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6), nonché del regolamento (CE) della Commissione 7 giugno 2001, n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane (GU L 153, pag. 12), e, dall'altro, la domanda di risarcimento dei danni assertivamente causati alle ricorrenti dall'adozione dei regolamenti nn. 896/2001 e 1121/2001,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1.
    La Comafrica SpA e la Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. smerciano banane nella Comunità. Esse hanno la loro sede, rispettivamente, in Italia e in Germania, ove sono registrate presso le competenti autorità nazionali come «operatori tradizionali A/B» ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (GU L 126, pag. 6).

2.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2001, le ricorrenti hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 896/2001 e del regolamento (CE) della Commissione 7 giugno 2001, n. 1121, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari perl'importazione di banane (GU L 153, pag. 12; in prosieguo: i «regolamenti impugnati») e al risarcimento dei danni che ad esse avrebbe causato l'adozione di tali regolamenti.

3.
    Con atto depositato in cancelleria il 5 ottobre 2001, il Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha chiesto d'intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Tale istanza è stata notificata alle parti conformemente all'art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione e le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni, rispettivamente, il 18 e il 22 ottobre 2001.

4.
    Con atto depositato in cancelleria il 25 ottobre 2001, la Simba SpA, con sede a Milano (Italia), rappresentata dagli avv.ti S. Carbone e F. Munari, ha chiesto d'intervenire nella causa a sostegno delle ricorrenti. Tale istanza è stata notificata alle parti conformemente all'art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura. Le ricorrenti e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni, rispettivamente, il 9 e il 23 novembre 2001.

5.
    Con lettera depositata in cancelleria il 22 ottobre 2001, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato, nei confronti del Regno di Spagna, di taluni elementi del loro atto introduttivo. Con lettera depositata in cancelleria il 9 novembre 2001, esse hanno formulato la stessa domanda nei confronti della Simba. Le ricorrenti hanno prodotto una versione non riservata del loro atto introduttivo.

6.
    Con lettera depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato, nei confronti del Regno di Spagna e della Simba, dell'allegato 2 della loro replica. Esse hanno prodotto una versione non riservata dell'allegato 2 della loro replica.

7.
    Il presidente del Tribunale ha deferito l'esame delle istanze al Tribunale (Quinta Sezione) alle condizioni previste all'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.

Sull'istanza d'intervento del Regno di Spagna

8.
    Nessuna obiezione è stata sollevata dalle parti avverso l'istanza d'intervento del Regno di Spagna.

9.
    Poiché l'istanza d'intervento è stata presentata ai sensi dell'art. 37, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte e proposta in conformità dell'art. 115, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura, si deve ammettere il Regno di Spagna ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Sull'istanza d'intervento della Simba

Argomenti della Simba e delle parti

10.
    A sostegno della sua istanza d'intervento, la Simba fa valere, in sostanza, che dimostra di avere un interesse alla soluzione della controversia nel senso che i regolamenti impugnati la riguardano direttamente e individualmente. Essa afferma, in particolare, che immette in commercio banane nella Comunità, che è registrata presso le competenti autorità italiane come «operatore tradizionale A/B» e che i suoi «quantitativi di riferimento [sono stati] presi in considerazione in base all'anno 1998 conformemente all'art. 4, n. 1 [del regolamento n. 896/2001]». Essa sostiene che i regolamenti impugnati limitano seriamente le sue possibilità d'importare, trasformare, distribuire ed immettere in commercio banane.

11.
    Essa ritiene peraltro che la sua istanza sia stata presentata nel termine di cui all'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura. Essa precisa al riguardo che il termine di sei settimane previsto da tale disposizione è scaduto il 13 ottobre 2001. Tuttavia, poiché tale data cadeva di sabato, la scadenza del termine sarebbe stata prorogata al 15 ottobre 2001. Aggiungendo i dieci giorni di termine in ragione della distanza, il termine stesso sarebbe scaduto il 25 ottobre 2001.

12.
    Le ricorrenti hanno indicato che non avevano osservazioni da formulare con riguardo a tale istanza d'intervento.

13.
    Vi si oppone, al contrario, la Commissione.

14.
    In primo luogo, essa sostiene che tale istanza è manifestamente irricevibile in quanto non è stata presentata nel termine di sei settimane di cui all'art. 115, n. 2, del regolamento di procedura, aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni di cui all'art. 102, n. 2, del medesimo regolamento. In applicazione di tali disposizioni, l'istanza d'intervento avrebbe dovuto, in effetti, essere depositata al più tardi il 23 ottobre 2001.

15.
    In secondo luogo, la Commissione sostiene che la Simba non dimostra un «interesse diretto ed attuale all'accoglimento o meno delle conclusioni». Essa considera che tale istanza è manifestamente irricevibile nella parte in cui si riferisce alle domande di risarcimento danni delle ricorrenti ed alla loro domanda di mezzi istruttori, ed irricevibile nella parte in cui essa riguarda le loro domande di annullamento. Trattandosi di queste ultime domande, la Commissione fa valere che la futura pronuncia riguarda la Simba alla medesima stregua di qualunque altro operatore del settore della banana. Essa rileva anche che tale società avrebbe potuto proporre essa stessa un ricorso di annullamento avverso i regolamenti impugnati nel termine di due mesi previsto all'art. 230, quinto comma, CE, pur mettendo in rilievo che un ricorso siffatto sarebbe stato dichiarato irricevibile, poiché i regolamenti in parola non riguardano direttamente e individualmente la Simba.

Giudizio del Tribunale

16.
    Va anzitutto accertato se l'istanza d'intervento sia stata presentata nel termine richiesto.

17.
    L'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura dispone:

«L'istanza d'intervento va proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, paragrafo 6, oppure, con riserva dell'articolo 116, paragrafo 6, prima della decisione di iniziare la fase orale prevista dall'articolo 53».

18.
    L'art. 116, n. 6, prevede:

«Se l'istanza d'intervento è stata proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane prescritto dall'articolo 115, paragrafo 1, l'interveniente può presentare le sue osservazioni, in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata, durante la fase orale».

19.
    Risulta dall'art. 101, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura che «un termine espresso in settimane (...) scade con lo spirare del giorno che, nell'ultima settimana (...) ha lo stesso nome (...) del giorno in cui si è verificato l'evento o è stato compiuto l'atto a partire dai quali il termine dev'essere calcolato». Secondo l'art. 101, n. 2, del medesimo regolamento, «[se] il giorno di scadenza del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo».

20.
    A tenore dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, «[i] termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni».

21.
    Nel caso di specie la comunicazione relativa all'atto introduttivo della causa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee sabato 1° settembre 2001 (GU C 245, pag. 26). Ne consegue che il termine di sei settimane di cui all'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, è scaduto il 23 ottobre 2001 a mezzanotte. Poiché tale giorno di scadenza non è un sabato o una domenica, ma un lunedì, né un giorno festivo legale, non era giustificata alcuna proroga sulla base dell'art. 101, n. 2, dello stesso regolamento. Va in proposito ricordato che quest'ultima disposizione si applica solo allorché il termine complessivo, incluso il termine in ragione della distanza, scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo legale (ordinanza del Tribunale 20 novembre 1997, causa T-85/97, Horeca-Wallonie/Commissione, Racc. pag. II-2113, punto 25). Il calcolo del termine effettuato dalla Simba (v. supra, punto 11) non può quindi essere accolto.

22.
    Va dichiarato pertanto che la Simba non ha presentato la sua istanza d'intervento nel termine di sei settimane di cui all'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura. Non si può tuttavia dedurne che tale istanza va dichiarata irricevibile. Infatti, in forza di questa stessa disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura, la Simba potrà, all'occorrenza e a condizione chedimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia (v. infra, punti 23-27), presentare le sue osservazioni sulla base della relazione d'udienza durante la fase orale.

23.
    Occorre poi accertare se la Simba dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia, conformemente all'art. 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte.

24.
    Emerge da una giurisprudenza costante che la nozione d'interesse alla soluzione della controversia, ai sensi di quest'ultima disposizione, va intesa come interesse diretto ed attuale all'accoglimento o meno delle conclusioni (ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 3 giugno 1999, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-1797, punto 14).

25.
    Senza che occorra accertare se i regolamenti impugnati riguardino direttamente e individualmente la Simba, va considerato che quest'ultima ha sufficientemente provato il suo interesse diretto ed attuale all'accoglimento o meno delle conclusioni dirette all'annullamento. E' in effetti assodato che la Simba, alla stregua delle ricorrenti, importa e commercializza banane nella Comunità ed è registrata quale «operatore tradizionale A/B» presso le autorità nazionali competenti, conformemente al regolamento n. 896/2001. E' peraltro pacifico tra le parti che il quantitativo di riferimento ottenuto dalla Simba è stato fissato conformemente al disposto dell'art. 4, n. 1, del medesimo regolamento e che a tale quantitativo si è applicato un coefficiente di adattamento fissato dal regolamento n. 1121/2001, a sua volta adottato sulla base, segnatamente, dell'art. 5 del regolamento n. 896/2001. Ne consegue che i regolamenti impugnati toccano direttamente la società di cui trattasi e che è certo il suo interesse alla soluzione della controversia.

26.
    Alla luce di quanto precede, occorre ammetterla ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni di annullamento delle ricorrenti.

27.
    Al contrario, poiché la Simba non ha avanzato argomenti per comprovare che dimostra di avere un interesse diretto ed attuale all'accoglimento delle conclusioni dirette al risarcimento dei danni delle ricorrenti, la sua istanza d'intervento va respinta per la parte che attiene a queste ultime conclusioni.

Sulle domande di trattamento riservato

28.
    Le ricorrenti chiedono il trattamento riservato, nei confronti del Regno di Spagna e della Simba, per talune informazioni contenute nel fascicolo, cioè:

-    i punti 126-131 dell'atto introduttivo, contenente dati numerici in rapporto con il danno assertivamente subito dalle ricorrenti;

-    l'allegato 2 della replica, contenente le risposte per iscritto delle ricorrenti ai quesiti a loro posti dal presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento sommario (causa T-139/01 R).

29.
    La Simba, in quanto ha presentato la sua istanza d'intervento dopo la scadenza del termine di sei settimane di cui all'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, potrà ottenere comunicazione, a tempo debito, soltanto della relazione d'udienza che sarà redatta nella presente causa, ciò onde far valere le sue osservazioni eventuali durante la fase orale.

30.
    Trattandosi del Regno di Spagna, la comunicazione degli atti del procedimento notificati alle parti dev'essere limitata in questa fase, quanto all'atto introduttivo ed alla replica, alle versioni non riservate prodotte dalla ricorrente. Una decisione sul merito della domanda di trattamento riservato verrà presa, all'occorrenza, a uno stadio ulteriore alla luce delle obiezioni o osservazioni che potrebbero essere presentate al riguardo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)    Il Regno di Spagna è ammesso ad intervenire nella causa T-139/01 a sostegno delle conclusioni della Commissione.

2)    Il cancelliere comunicherà al Regno di Spagna la versione non confidenziale dell'atto introduttivo e della replica.

3)    Un termine sarà impartito al Regno di Spagna per presentare le sue osservazioni eventuali sulla domanda di trattamento riservato. La decisione sul merito di tale domanda è riservata.

4)    Un termine sarà impartito al Regno di Spagna per presentare una memoria d'intervento, fatta salva la possibilità di completarla all'occorrenza a uno stadio ulteriore, in seguito a una decisione sul merito della domanda di trattamento riservato.

5)    La Simba è ammessa ad intervenire nella causa T-139/01 a sostegno delle conclusioni di annullamento delle ricorrenti. Conformemente al disposto dell'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, il cancelliere le comunicherà in tempo utile la relazione d'udienza ai fini della presentazione delle sue osservazioni eventuali durante la fase orale.

6)    Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 27 febbraio 2002

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1: Lingua processuale: l'inglese.