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Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 – Optilingua/UAMI –Esposito (ALPHATRAD)

(Causa T-538/12)1

[«Marchio comunitario – Procedura di dichiarazione di decadenza – Marchio comunitario figurativo ALPHATRAD – Uso effettivo del marchio – Rilevanza dell’uso – Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Optilingua Holding SA (Épalinges, Svizzera) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Michele Esposito (Cava de’ Tirreni, Italia) (rappresentante: R. Stella, avvocato)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2012 (procedimento R 444/2011-1), relativa ad una procedura di dichiarazione di decadenza tra Michele Esposito e Optilingua Holding SA.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Optilingua Holding SA è condannato alle spese.

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1     GU C 38 del 9.2.2013