Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2014 – Optilingua / UAMI – Esposito (ALPHATRAD)
(causa T‑538/12)
«Marchio comunitario – Procedura di dichiarazione di decadenza – Marchio comunitario figurativo ALPHATRAD – Uso effettivo del marchio – Rilevanza dell’uso – Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Riesame delle circostanze di fatto alla luce di prove non presentate precedentemente dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 19)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 15, § 1, comma 2, a), e 51, § 1, a); regolamento della Commissione n. 2868/95, regole 22, § 3, e 40, § 5] (v. punti 27‑29, 32, 37)
Oggetto
| Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’8 ottobre 2012 (procedimento R 444/2011‑1), relativa ad una procedura di dichiarazione di decadenza tra Michele Esposito e Optilingua Holding SA. |
Dispositivo
2) | | La Optilingua Holding SA è condannato alle spese. |