Language of document :

Ricorso proposto il 14 maggio 2012 - Germania / Commissione

(Causa T-198/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C (2012) 1348 finale della Commissione, del 1° marzo 2012, notificata il 2 marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l'entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, nella parte in cui essa

respinge le disposizioni nazionali comunicate sul mantenimento dei valori limite per l'antimonio, l'arsenico ed il mercurio (articolo 1, primo comma) e

approva solo fino al 21 luglio 2013 le disposizioni nazionali comunicate sul mantenimento dei valori limite per il piombo e per il bario (articolo 1, secondo e terzo comma);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi:

Violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE in combinato disposto con l'articolo 114 TFUE per inammissibilità dell'apposizione del termine per quanto riguarda il piombo ed il bario.

Secondo la ricorrente, avendo approvato solo fino al 21 luglio 2013 le disposizioni nazionali comunicate sul mantenimento dei valori limite per il piombo e per il bario, la decisione impugnata viola l'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE in quanto rappresenta un'elusione del regime di apposizione dei limiti e delle approvazioni previsto dall'articolo 114 TFUE.

Violazione delle forme sostanziali ai sensi dell'art. 263, secondo comma, seconda alternativa, TFUE per mancato rispetto del dovere di motivazione ex articolo 296, secondo comma, TFUE per quanto riguarda l'apposizione del termine all'approvazione relativa al piombo e al bario.

La ricorrente sostiene che, avendo approvato solo fino al 21 luglio 2013 le disposizioni nazionali comunicate sul mantenimento dei valori limite per il piombo e per il bario, la Commissione non ha rispettato il dovere di motivazione ex articolo 296, secondo comma, TFUE e quindi una forma sostanziale ai sensi dell'art. 263, secondo comma, seconda alternativa, TFUE.

Sviamento di potere ai sensi dell'art. 263, secondo comma, quarta alternativa, TFUE, per apposizione del termine all'approvazione per quanto riguarda il piombo e il bario.

Violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE per mancato riconoscimento dei criteri di valutazione ex articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE per quanto riguarda l'antimonio, l'arsenico ed il mercurio.

Secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione sia partita dal presupposto che il governo federale non ha dimostrato che la direttiva 2009/48/CE non offriva più un livello adeguato di sicurezza, ovvero che essa era nociva per la salute, comporta una violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe riconosciuto il criterio previsto dall'articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE e consistente nella verifica se ed entro quali limiti il mantenimento di disposizioni nazionali dopo l'adozione di un provvedimento di armonizzazione debba essere approvato sulla base di esigenze importanti di cui all'articolo 36 TFUE.

La ricorrente ritiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte nella causa C-3/00, Danimarca/Commissione, dovrebbe essere accertato se lo Stato membro richiedente abbia provato che le disposizioni nazionali garantiscono un livello di protezione della salute più elevato della misura comunitaria di armonizzazione e che esse non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

Violazione dei Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE per erronea applicazione, in fatto e in diritto, dell'articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE per quanto riguarda l'antimonio, l'arsenico ed il mercurio.

Secondo la ricorrente, poiché la Commissione è partita dal presupposto che il governo federale non ha dimostrato che le disposizioni nazionali garantiscono un livello di protezione della salute più elevato della direttiva 2009/48/CE, anche la decisione impugnata viola l'articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE e quindi i Trattati ai sensi dell'articolo 263, secondo comma, terza alternativa, TFUE, in quanto le disposizioni nazionali con i valori limite per l'antimonio, l'arsenico ed il mercurio per i giocattoli garantiscono effettivamente un livello più elevato di protezione della salute dei minori rispetto alla direttiva 2009/48/CE, non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo e tutto ciò è stato sufficientemente dimostrato dal governo federale ai sensi della giurisprudenza.

____________

1 - Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170, pag. 1).