Language of document : ECLI:EU:T:2013:245

Causa T‑198/12 R

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario – Valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio presenti nei giocattoli – Diniego della Commissione di approvare integralmente le disposizioni nazionali notificate dalle autorità tedesche che mantengono valori limite per queste sostanze – Domanda di provvedimenti provvisori – Ricevibilità – Urgenza – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi»

Massime – Ordinanza del Presidente del Tribunale del 15 maggio 2013

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

2.      Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Obiettivo – Piena efficacia della futura decisione di merito senza anticiparne il significato né privarla di effetto utile – Domanda diretta ad ottenere misure che esulano dall’ambito del procedimento principale e che presuppongono una valutazione prima facie di elementi ad esso estranei – Inammissibilità – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari – Effetti della decisione adottata nel procedimento sommario che possono andare oltre quelli derivanti da una sentenza di annullamento

(Art. 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104)

3.      Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Domanda di provvedimento provvisori nell’ambito di un ricorso di annullamento di una decisione negativa – Ricevibilità

(Art. 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104)

4.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris

(Art. 278 TFUE)

5.      Ravvicinamento delle legislazioni – Articolo 114 TFUE – Procedimento di approvazione di disposizioni nazionali derogatorie – Domanda diretta al mantenimento di disposizioni nazionali preesistenti – Possibilità per lo Stato membro richiedente di fondare la sua domanda su una valutazione del rischio per la sanità pubblica diversa da quella accolta dal legislatore dell’Unione – Obbligo di stabilire un livello di protezione della sanità pubblica più elevato rispetto a quello della misura di armonizzazione dell’Unione – Obbligo di rispettare il principio di proporzionalità

(Art. 114, §§ 4 e 6, TFUE)

6.      Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova

(Art. 279 TFUE)

7.      Procedimento sommario – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Tutela della salute – Principio di precauzione – Presa in considerazione da parte del giudice dei procedimenti sommari

(Art. 279 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 20‑22, 80)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 33, 35, 36)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 28‑30, 32, 39)

4.      In un procedimento sommario, il presupposto del fumus boni iuris sussiste se almeno uno dei motivi dedotti dal richiedente a sostegno del ricorso principale risulta prima facie pertinente e, in ogni caso, non infondato. A tal fine, è sufficiente che tale motivo faccia sorgere questioni complesse e delicate che non possono essere considerate, prima facie, come irrilevanti, ma che necessitano di un esame approfondito, riservato al giudice competente a pronunciarsi nel merito, ovvero che dagli argomenti esposti dalle parti emerga l’esistenza, nell’ambito del procedimento principale, di una controversia giuridica significativa, la cui soluzione non si impone immediatamente.

(v. punto 40)

5.      Nell’ambito dell’adozione di una misura di armonizzazione delle legislazioni, uno Stato membro, al fine di giustificare il mantenimento delle sue disposizioni nazionali, può invocare il fatto che esso valuta il rischio per la sanità pubblica in modo diverso da quanto effettuato dal legislatore dell’Unione nella misura di cui trattasi. Lo Stato membro richiedente deve provare unicamente, in tale occasione, che le sue norme nazionali garantiscono un livello di protezione della sanità pubblica più elevato di quanto non faccia la misura di armonizzazione del diritto dell’Unione e che non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

(v. punti 53, 64)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 68)

7.      Il giudice dei procedimenti sommari deve tener conto delle considerazioni fondate sul principio di precauzione e relative all’esistenza e alla gravità di rischi potenziali per la salute quando è chiamato a risolvere la questione se un atto giuridico sia, con un grado di probabilità sufficiente, idoneo a causare danni gravi e irreparabili per la salute. In particolare, egli non può escludere simili danni considerandoli puramente ipotetici per il solo fatto che permangono incertezze scientifiche riguardo ai rischi eventuali per la salute.

(v. punto 73)