Language of document : ECLI:EU:T:2014:251

Causa T‑198/12

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione europea

«Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei giocattoli – Valori limite per le nitrosammine, le sostanze nitrosabili, il piombo, il bario, l’arsenico, l’antimonio e il mercurio presenti nei giocattoli – Decisione della Commissione di non approvare interamente il mantenimento di disposizioni nazionali in deroga – Approvazione limitata nel tempo – Prova di un livello di protezione più elevato per la salute umana offerto dalle disposizioni nazionali»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 maggio 2014

1.      Ricorso di annullamento – Ricorsi degli Stati membri – Ricorso diretto contro la decisione della Commissione che non approva interamente il mantenimento di disposizioni nazionali preesistenti e derogatorie – Ricevibilità non subordinata alla prova dell’esistenza di un interesse ad agire

(Art. 263 TFUE)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione in linea con decisioni precedenti – Necessità di una motivazione esplicita solo nel caso di evoluzione rispetto alla prassi precedente – Decisione nell’ambito della procedura di cui all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE – Portata

(Artt. 114, § 4, TFUE e 296, comma 2, TFUE)

3.      Ravvicinamento delle legislazioni – Articolo 114 TFUE – Procedimento di approvazione di disposizioni nazionali derogatorie – Domanda diretta al mantenimento di disposizioni nazionali preesistenti – Possibilità per lo Stato membro richiedente di fondare la sua domanda su una valutazione del rischio per la sanità pubblica diversa da quella adottata dal legislatore dell’Unione – Obbligo di prevedere un livello di protezione della sanità pubblica più elevato della misura di armonizzazione dell’Unione – Obbligo di rispettare il principio di proporzionalità

(Art. 114, §§ 4 e 6, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37, 38)

2.      Se è pur vero che una decisione della Commissione, qualora rientri nell’ambito di una prassi decisionale costante in materia, può essere motivata sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, nell’ipotesi in cui essa vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti, spetta alla Commissione sviluppare esplicitamente l’iter logico seguito. Nel caso di una decisione rientrante nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, l’obbligo della Commissione di motivare la propria decisione in modo sufficiente si rivela tanto più importante, dato che a detta procedura non si applica il principio del contraddittorio.

A tale riguardo, la motivazione di un atto deve essere logica e non presentare, segnatamente, contraddizioni interne che impediscano la buona comprensione dei motivi che sottendono detto atto. Infatti, una contraddizione nella motivazione di una decisione integra inosservanza dell’obbligo ex articolo 296, secondo comma, TFUE tale da inficiare la validità dell’atto di cui trattasi qualora risulti che a causa di tale contraddizione il destinatario dell’atto non è in grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che pertanto il dispositivo dell’atto è in tutto o in parte privo di qualsiasi fondamento giuridico.

(v. punti 47‑50)

3.      Uno Stato membro può fondare la domanda volta al mantenimento in vigore delle sue norme nazionali preesistenti su una valutazione del rischio per la sanità pubblica differente da quella effettuata dal legislatore dell’Unione al momento dell’adozione della misura di armonizzazione alla quale quelle norme nazionali derogano. A tal fine, spetta allo Stato membro richiedente provare che dette norme nazionali garantiscano un livello di protezione della salute più elevato della misura di armonizzazione dell’Unione e che non vadano al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

Inoltre, se, al fine di giustificare il mantenimento di tali disposizioni nazionali, è legittimo che vengano effettuate valutazioni divergenti dei rischi per la sanità pubblica da parte dello Stato membro richiedente, senza che esse siano necessariamente fondate su dati scientifici differenti o nuovi, detto Stato richiedente è tenuto a dimostrare sotto quale aspetto le prove già sottoposte alla Commissione siano state erroneamente valutate da quest’ultima e richiedano una diversa interpretazione da parte del giudice dell’Unione.

(v. punti 70, 92, 100)