Language of document : ECLI:EU:T:2011:279

Causa T‑194/06

SNIA SpA

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Assorbimento di una società responsabile dell’infrazione — Diritti della difesa — Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione

(Art. 81 CE)

2.      Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa al momento dell’infrazione — Sparizione

(Art. 81, n. 1, CE)

3.      Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Motivo nuovo — Nozione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

4.      Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Decisione non identica alla comunicazione degli addebiti — Violazione dei diritti della difesa — Presupposto

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, n. 1)

1.      Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata, responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione semplice in base alla quale detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.

In tali circostanze, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.

(v. punti 49-50)

2.      Qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per l’infrazione se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti.

Invero, può rivelarsi necessario, ai fini di un’efficace attuazione delle norme in materia di concorrenza, imputare la responsabilità al nuovo gestore dell’impresa che ha commesso l’infrazione, qualora quest’ultimo possa effettivamente essere considerato il successore del gestore iniziale.

Tale criterio, denominato della «continuità economica», entra in gioco in circostanze particolari quali, ad esempio, il caso in cui la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo aver commesso l’infrazione o il caso della ristrutturazione interna di un gruppo, in considerazione dei legami strutturali tra il gestore iniziale e il nuovo gestore dell’impresa, qualora il gestore iniziale non cessi necessariamente di esistere giuridicamente, ma non eserciti più alcuna attività economica significativa sul mercato interessato.

Un’impresa non può addurre validamente il fatto che, nonostante la sua fusione con una delle società costituenti l’ente economico responsabile dell’infrazione, essa non avesse in realtà ripreso gli elementi materiali e umani che avevano concorso alla commissione dell’infrazione. Difatti, quando l’impresa interessata cessa di esistere perché assorbita dall’acquirente, quest’ultimo risponde dei suoi attivi e passivi, ivi comprese le sue responsabilità per violazione del diritto dell’Unione. In tal caso, la responsabilità per l’infrazione commessa dall’impresa assorbita può essere imputata all’acquirente.

(v. punti 56-58, 61-62)

3.      La deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Ciò nondimeno, un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile.

(v. punto 73)

4.      La garanzia processuale contemplata dall’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003 attua il principio del rispetto dei diritti della difesa, il quale richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti, inviata dalla Commissione ad un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle norme in materia di concorrenza, contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico.

Tuttavia, la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria e una decisione successiva della Commissione non può essere annullata sol perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente alla detta qualificazione intermedia. Nel precisare, legittimamente, tale qualificazione nella sua decisione definitiva, la Commissione deve poter accordare una rilevanza maggiore agli elementi che in precedenza erano stati considerati secondari, a condizione, tuttavia, che essa tenga conto soltanto dei fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista ed abbia fornito, nel corso del procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla difesa. Infatti, la Commissione deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tenere conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa.

Una decisione fondata su elementi sostanziali rispetto ai quali l’impresa interessata non è stata in grado di assicurare la propria difesa deve essere annullata, a prescindere dal fatto che la responsabilità dell’impresa possa essere accertata in base ad altri elementi.

(v. punti 79-81, 87)