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Ricorso presentato il 18 luglio 2006 - SNIA/Commissione

(causa T-194/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: SNIA S.p.A. (Rappresentanti: Alberto Santa Maria e Claudi Biscaretti di Rufia, Avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    annullare la decisione della Commissione del 3 maggio 2006 C(2006)1766 def., nel caso COMP/F/38.620 - Perossido di idrogeno e perborato di sodio nella parte in cui infligge a SNIA S.p.A. tra le proprie destinatarie infliggendole, in solido con Caffaro S.r.l., un'ammenda pari a 1,078 milioni di euro.

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisone impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-185/06 L'air Liquide/Commissione.

Viene sottolineato a questo riguardo che, in questa decisione, la Convenuta afferma che Industrie Chimiche Caffaro S.p.A (ICC) era, al tempo dei fatti, dipendente da un punto di vista decisionale, non soltanto dal Caffaro S.p.A., società quotata nella borsa italiana e controllante ICC al 100%., ma anche dalla ricorrente stessa, azionista maggioritaria di Caffaro S.p.A., tra il 53% ed il 59%. Essenzialmente sulla base di questo passaggio indiretto, la ricorrente verrebbe considerata responsabile in solido dell'infrazione che la Commissione addebita a Caffaro S.r.l.

A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere:

-    Che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra SNIA e ICC nel periodo contestato. La Commissione non avrebbe neppure dimostrato l'esistenza, nello stesso periodo, di un rapporto di dipendenza tra Caffaro S.p.A. e ICC.

-    Che, per quanto riguarda la rilevanza della fusione tra Caffaro S.p.A. e SNIA ai fini dell'individuazione di un'influenza decisiva di SNIA, la Commissione ha ignorato la circostanza che la fusione per incorporazione della società Caffaro S.p.A. nella SNIA S.p.A. (così come il mutamento di denominazione sociale della società ICC in Caffaro S.p.A., oggi Caffaro S.r.l.) è avvenuta nel 2000, vale a dire, un anno dopo l'uscita del mercato degli agenti sbiancanti, e che, come già ribadito, l'influenza decisiva di Caffaro S.p.A. sdu ICC nel periodo rilevante non sarebbe stata in alcun modo dimostrata dalla Commisione.

-    Che l'unica responsabile della presunta infrazione è ICC (oggi Caffaro S.r.l.), che peraltro non ha cessato di esistere giuridicamente, ma ha semplicemente cambiato denominazione. D'altro canto, anche ove si volesse ritenere che Caffaro S.p.A. fosse responsabile della presunta infrazione, il successore giuridico di quest'ultima è Caffaro S.r.l. e non SNIA.

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