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Ricorso presentato il 18 luglio 2006 - Solvay Solexis/Commissione

(causa T-195/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: Solvay Solexis S.p.A. (Rappresentanti: Tommaso Salonico e Gian Luca Zampa, Avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    annullare parzialmente la decisione, in particolare gli articoli 1, 2, e 3, e ridurre di conseguenza la sanzione inflitta a Solexis.

-    ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento, ivi compresi i costi sopportati dal ricorrente in relazione al pagamento in tutto o in parte della sanzione ovvero per la prestazione della garanzia bancaria.

Motivi e principali argomenti

La decisone impugnata nella presente causa è la stessa che nella causa T-185/06 L'air Liquide/Commissione. Questa decisione ha stabilito che Solexis è solidariamente responsabile con Edison S.p.A. per un'ammenda pari a 25,619 milioni di euro. La responsabilità della ricorrente trae esclusivamente origine dalla condotta della società Ausimont S.p.A., che, all'epoca dei fatti, era soggetta al controllo solitario di Edison.

A sostegno delle proprie pretensioni, la ricorrente fa valere che la sanzione che gli è stata imposta dalla decisione oggetto del ricorso è da considerarsi erroneamente determinata a seguito:

-    Dell'erroneo accertamento della durata dell'infrazione, la quale avrebbe avuto luogo dal maggio/settembre 1997 a maggio 2000, e non, per quanto riguarda la ricorrente stessa, maggio 1995 a dicembre 2000.

-    Dell'erroneo accertamento circa l'essenza di un qualsiasi impatto e applicazione sul mercato dell'infrazione, nonché del ruolo passivo che avrebbe svolto la ricorrente, nel periodo compresso fra maggio1995 e maggio/settembre 1997.

-    Della sua mancata partecipazione all'accordo sulla limitazione di capacità. La Commissione avrebbe ignorata, nel imporre la sanzione il fatto che Ausimont non ha mai aderito, né nel 1997, né in un secondo momento, all'intesa sulla riduzione/limitazione della capacità produttive. L'infrazione attribuibile a Ausimont sarebbe dunque meno grave di quella commessa da altre imprese, in ragione del suo minore impatto sulla concorrenza, anche in applicazioni dei principi fondamentali di parità di trattamento, , equità e proporzionalità.

-    Alla mancata considerazione della sua cooperazione. In fatti, la Convenuta non avrebbe riconosciuto alla ricorrente alcun beneficio in relazione alla cooperazione dalla stessa prestata, ne a seguito della sua partecipazione alla procedura de leniency, né a titolo di circostanza attenuante prevista dagli Orientamenti

Per ultimo, la ricorrente fa valere la violazione del principio de proporzionalità.

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