Language of document : ECLI:EU:T:2011:279

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

16 giugno 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Perossido di idrogeno e perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Assorbimento di una società responsabile dell’infrazione – Diritti della difesa – Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑194/06,

SNIA SpA, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. V. Di Bucci e F. Amato, successivamente dai sigg. Di Bucci e V. Bottka, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. V. Vadapalas, facente funzione di presidente (relatore), A. Dittrich e L. Truchot, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La SNIA SpA, ricorrente, è una società di diritto italiano. All’epoca dei fatti essa era il principale azionista, con una partecipazione del 53-59%, della Caffaro SpA (in prosieguo: l’«ex Caffaro»), che, dal canto suo, controllava il 100% del capitale della società Industrie Chimiche Caffaro SpA (divenuta Caffaro SpA e, successivamente, Caffaro Srl; in prosieguo: la «Caffaro»). Quest’ultima vendeva, fino al 1999, perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»). Nel 2000 l’ex Caffaro si è fusa con la ricorrente, che ha acquisito il controllo del 100% del capitale della Caffaro.

2        Nel novembre del 2002 la Degussa AG ha informato la Commissione delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nel mercato del perossido d’idrogeno (in prosieguo: l’«HP») e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della Commissione, relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

3        La Degussa ha fornito alla Commissione le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese.

4        Il 26 gennaio 2005 la Commissione ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte, alla quale la ricorrente ha risposto il 25 marzo 2005.

5        Dopo aver sentito le imprese interessate, la Commissione ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA [ricorrente], Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (Caso COMP/F/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006.

 Decisione impugnata

6        Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che i destinatari di quest’ultima hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).

7        L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo.

8        La ricorrente è stata ritenuta responsabile dell’infrazione «in solido» con la Caffaro (punti 407-412 della decisione impugnata).

9        L’art. 1, lett. k), della decisione impugnata enuncia che la ricorrente, avendo partecipato all’infrazione di cui trattasi dal 29 maggio 1997 al 31 dicembre 1998, ha violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’Accordo SEE.

10      All’art. 2, lett. g), della decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente, «in solido» con la Caffaro, un’ammenda di EUR 1,078 milioni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Sesta Sezione e, sentite le parti, la presente causa è stata assegnata alla Sesta Sezione ampliata.

13      A causa dell’impedimento di un membro del collegio a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

14      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza che ha avuto luogo il 19 maggio 2010.

15      Conformemente all’art. 32 del regolamento di procedura, poiché un membro della sezione non poteva partecipare alla deliberazione, il giudice di nomina più recente, ai sensi dell’art. 6 del regolamento di procedura, si è conseguentemente astenuto dal partecipare alla deliberazione e le deliberazioni del Tribunale sono proseguite con i tre giudici firmatari della presente sentenza.

16      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la include tra i suoi destinatari e le infligge, in solido con la Caffaro, un’ammenda;

–        condannare la Commissione alle spese.

17      La Commissione chiede che Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Argomenti delle parti

18      La ricorrente sostiene che, ritenendola responsabile in solido per il comportamento illecito della Caffaro, la Commissione ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione, ha snaturato i fatti ed è venuta meno al proprio obbligo di motivazione.

19      In primo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato che la ricorrente esercitasse un’influenza determinante sulla Caffaro.

20      La ricorrente sostiene di essere stata considerata solidalmente responsabile dell’infrazione per il fatto che era il principale azionista della ex Caffaro, con una partecipazione pari al 53-59% nel capitale di quest’ultima, e che, pertanto, essa esercitava un controllo «indiretto» sulla Caffaro. Orbene, questo controllo, dovuto ai legami intercorrenti tra le tre società, non sarebbe sufficiente per imputare la responsabilità dell’infrazione alla ricorrente.

21      In difetto di una relazione di controllo al 100% tra le società interessate, la Commissione non avrebbe potuto presumere che la ricorrente esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della Caffaro. In particolare, il fatto che la ricorrente abbia approvato il piano di intervento che ha condotto all’uscita della Caffaro dal mercato del PBS (punto 411 della decisione impugnata) non dimostrerebbe che essa esercitasse un’influenza determinante su tale società.

22      In secondo luogo, la Commissione non avrebbe dimostrato che l’ex Caffaro esercitasse un’influenza determinante sulla Caffaro.

23      La semplice detenzione del 100% del capitale di una controllata non sarebbe sufficiente per dimostrare la responsabilità della controllante e, nel caso specifico, la Commissione non avrebbe prodotto alcun ulteriore elemento atto a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante.

24      In terzo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore fondandosi sul fatto che la ricorrente ha assorbito l’ex Caffaro.

25      Ad avviso della ricorrente, la Commissione non è stata in grado di dimostrare l’esistenza di un’influenza da essa esercitata sulla Caffaro ed ha modificato, quindi, il proprio approccio tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata, sostenendo una nuova tesi fondata sulla fusione tra la ex Caffaro e la ricorrente. Orbene, da un lato, tale fusione sarebbe avvenuta dopo che la Caffaro era uscita dal mercato del PBS. Dall’altro, la Commissione non avrebbe dimostrato che l’ex Caffaro esercitasse un’influenza determinante sulla Caffaro.

26      L’approccio della Commissione traviserebbe la giurisprudenza in materia di cessione d’impresa. L’impresa che è succeduta alla ex Caffaro sarebbe la Caffaro, società che proseguiva la propria attività nel settore chimico. I cespiti corrispondenti alla produzione di PBS sarebbero stati ceduti alla Solvay nel 1999. L’elemento materiale che ha concorso alla commissione dell’infrazione sarebbe dunque venuto meno ben prima della fusione in questione. Nessun dirigente o membro del consiglio di amministrazione della Caffaro o della ex Caffaro sarebbe diventato dipendente della ricorrente dopo la fusione.

27      Tenuto conto di tali circostanze, non sussisterebbe alcuna continuità economica e funzionale tra l’ex Caffaro e la ricorrente, ma, tutt’al più, tra l’ex Caffaro e la Caffaro. Tale considerazione sarebbe confermata dalla prassi in materia di decisioni della Commissione.

28      Oltre a ciò, la Commissione avrebbe omesso di esporre in modo sufficiente i motivi della propria decisione di imputare la responsabilità dell’infrazione alla ricorrente.

29      Nella replica, la ricorrente sostiene che dall’approccio seguito dalla Commissione durante l’indagine, confermato nella decisione impugnata, risulta che l’imputazione della responsabilità di cui trattasi si fonda sull’influenza determinante da essa esercitata sulla Caffaro.

30      Dal punto 411 della decisione impugnata risulterebbe che la responsabilità della ricorrente è stata affermata sulla base dei suoi rapporti con la Caffaro, in particolare, sui legami esistenti tra quest’ultima e la ricorrente in termini di personale dirigente e sull’influenza esercitata dalla ricorrente sul processo decisionale della Caffaro.

31      Al punto 350 della comunicazione degli addebiti la Commissione avrebbe rilevato la partecipazione maggioritaria della ricorrente nel capitale della ex Caffaro, al momento dell’infrazione, nonché l’esistenza di una dipendenza della Caffaro rispetto alla ricorrente nel suo processo decisionale, ed avrebbe concluso che la ricorrente aveva esercitato un’influenza decisiva sul comportamento della «sua controllata Caffaro». Nella decisione impugnata la Commissione avrebbe analizzato e respinto gli argomenti addotti dalla ricorrente in risposta alla comunicazione degli addebiti, relativi sostanzialmente all’assenza di un’influenza determinante da essa esercitata sulla Caffaro.

32      Ad avviso della ricorrente, la Commissione non può sostenere che, nella decisione impugnata, essa avrebbe ripreso solamente taluni degli elementi contenuti nella comunicazione degli addebiti, o addirittura che solamente taluni degli elementi indicati al punto 411 della decisione impugnata sarebbero stati rilevanti ai fini dell’accertamento della responsabilità della ricorrente. Il fatto che la Commissione elenchi, nella comunicazione degli addebiti, una serie di censure, riservandosi la possibilità di stabilire quali tra esse debbano essere considerate decisive in seguito alle contestazioni delle imprese coinvolte, sarebbe contrario ai diritti della difesa di queste ultime.

33      Il fatto che la Commissione abbia modificato la propria impostazione dopo l’invio della comunicazione degli addebiti giustificherebbe l’annullamento della decisione impugnata. La decisione impugnata dovrebbe, inoltre, essere annullata per la sua «illogicità» e per la sua carenza di motivazione.

34      I soli elementi presi in considerazione nella fase della comunicazione degli addebiti (punto 350 della comunicazione degli addebiti) sarebbero stati il controllo da parte della ex Caffaro del 100% del capitale della Caffaro, la partecipazione maggioritaria della ricorrente nel capitale della ex Caffaro e l’influenza della ricorrente sul processo decisionale della Caffaro. Il riferimento alla fusione in esame, di cui al punto 349 della comunicazione degli addebiti, sarebbe stato operato nell’ambito di una «mera narrazione dei fatti», che non ha niente a che vedere con la valutazione giuridica relativa all’imputabilità dell’infrazione. Tale riferimento sarebbe stato talmente «generico e avulso» dall’iter logico-giuridico da non consentire alla ricorrente di rendersi conto della necessità di una replica su tale punto.

35      Per la prima volta nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe affermato che la responsabilità della ricorrente nell’infrazione discendeva dalla sua fusione con la ex Caffaro. A causa di tale discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata, la ricorrente non avrebbe potuto far valere le proprie osservazioni sulla censura in esame, circostanza che comporterebbe una violazione dei suoi diritti della difesa nonché dell’art. 27 del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [ CE] e 82 [ CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

36      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

37      In via preliminare, occorre ricordare le considerazioni che hanno condotto la Commissione ad affermare la responsabilità della ricorrente.

38      Ai punti 370-379 della decisione impugnata la Commissione ha sintetizzato, facendo riferimento alla giurisprudenza dell’Unione, i principi che intendeva applicare per identificare le società responsabili dell’infrazione.

39      Essa ha rammentato, da un lato, che una società madre può essere considerata responsabile del comportamento illecito di una controllata se la controllata non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre. Essa ha precisato che poteva supporre, in sostanza, che una filiale il cui capitale sia controllato al 100% dalla società madre segua essenzialmente le istruzioni impartitele da quest’ultima e che la società madre può superare tale presunzione fornendo la prova del contrario (punto 374 della decisione impugnata).

40      Dall’altro, essa ha affermato, facendo riferimento a contrario alle considerazioni su cui si è basata la Corte nella sentenza 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P, Cascades/Commissione (Racc. pag. I‑9693, punti 78 e 79), che, se la persona giuridica inizialmente responsabile della violazione cessa di esistere e perde la personalità giuridica, venendo puramente e semplicemente assorbita da un’altra persona giuridica, quest’ultima deve essere ritenuta responsabile dell’infrazione commessa dall’ente assorbito (punto 378 della decisione impugnata).

41      Per quanto concerne la responsabilità della ricorrente, la Commissione ha anzitutto rilevato che questa controllava «[l’ex Caffaro] durante l’infrazione e, attraverso [l’ex Caffaro], la [Caffaro] all’epoca in cui quest’ultima ha rilevato le attività relative al PBS» (punto 408 della decisione impugnata). Al medesimo punto della decisione impugnata, essa ha constatato l’esistenza di taluni legami di capitale e di personale tra le tre società interessate.

42      La Commissione ha poi ricordato che, nell’estate del 1999, la Caffaro si era ritirata dal mercato del PBS e che, nel 2000, l’ex Caffaro era stata assorbita dalla ricorrente (punto 409 della decisione impugnata).

43      Al punto 410 della decisione impugnata la Commissione ha esposto gli argomenti in base ai quali la ricorrente ha contestato la propria responsabilità solidale, relativi segnatamente al fatto che il controllo da essa esercitato sull’ex Caffaro all’epoca dell’infrazione era limitato al 53-59%, e che ciò non sarebbe sufficiente per affermare la sua responsabilità.

44      Da ultimo, al punto 411 della decisione impugnata, la Commissione ha asserito quanto segue:

«(…) Contrariamente alle affermazioni [della ricorrente], la sua responsabilità non si evince dalla proprietà al 53-59% [della ex Caffaro] durante il periodo dell’infrazione, ma dal fatto che [essa] si è fusa con l’ex Caffaro, che era la società madre al 100% di [Caffaro], la società direttamente coinvolta nell’infrazione. Pertanto, la questione del controllo tra [la ricorrente] e l’ex Caffaro non è in discussione in tal senso. Quel che si deve analizzare è la relazione di controllo tra l’entità Snia/Caffaro (ridenominata Snia dopo la fusione) e la controllata [Caffaro] (...) Tenuto conto della partecipazione azionaria al 100% che esisteva all’epoca dell’infrazione tra [l’ex Caffaro] (oggigiorno fusa con [la ricorrente]) e [la Caffaro], nonché della [sua] comprovata dipendenza nel processo decisionale [rispetto alla ricorrente], come i riferimenti in termini di personale dirigente tra le due entità, la Commissione ribadisce il convincimento che [l’ex Caffaro] ha esercitato un’influenza decisiva sul comportamento della sua controllata e che gli elementi presentati [dalla ricorrente] (...) non sono atti a vincere la presunzione espressa dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti».

45      Si deve rilevare che, benché nel ricorso la ricorrente distingua tre censure attinenti, sostanzialmente, alla presunta assenza di legami rilevanti tra le tre società coinvolte, tuttavia, dalla sua argomentazione nonché dalle sue osservazioni formulate nel corso dell’udienza risulta che essa, in realtà, deduce tre motivi, relativi, in primo luogo, ad un errore di diritto e di valutazione che asseritamente vizia l’affermazione della sua responsabilità solidale, in secondo luogo, a una mancanza di concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la motivazione della decisione impugnata e, in terzo luogo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione.

 Sull’asserito errore di diritto e di valutazione

46      La ricorrente adduce un errore nell’imputazione della responsabilità dell’infrazione in questione, sostenendo che la Commissione non ha dimostrato, in primo luogo, che l’ex Caffaro avesse esercitato un’influenza determinante sulla Caffaro, in secondo luogo, che una simile influenza sulla Caffaro fosse da essa stessa esercitata e, in terzo luogo, che la fusione tra l’ex Caffaro e la medesima abbia avuto rilevanza.

47      Occorre osservare che dalla summenzionata motivazione della decisione impugnata, in particolare dal suo punto 411 (v. il precedente punto 44), si evince che la constatazione della responsabilità della ricorrente nell’infrazione si fonda sul fatto che questa ha assorbito l’ex Caffaro, società che, all’epoca dei fatti, controllava il 100% del capitale della Caffaro, diretta partecipante all’intesa.

48      Tale considerazione non può essere contraddetta dal fatto che, ai punti 408 e 411 della decisione impugnata, la Commissione ha parimenti rilevato taluni indizi relativi ai legami esistenti tra le società interessate all’epoca dell’infrazione, in particolare, «la comprovata dipendenza nel processo decisionale di Caffaro [rispetto alla ricorrente], come i riferimenti in termini di personale dirigente tra le due entità». Infatti, il carattere supplementare di tali indizi risulta chiaramente dal punto 411 della decisione impugnata, in cui si afferma che «la questione del controllo tra [la ricorrente] e l’ex Caffaro non è in discussione».

49      In proposito, per quanto attiene, innanzi tutto, agli argomenti della ricorrente relativi al legame tra l’ex Caffaro e la Caffaro, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata, responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione semplice in base alla quale detta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.

50      In tali circostanze, è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punti 60 e 61 nonché giurisprudenza ivi citata).

51      Ai sensi di tale giurisprudenza, pertanto, nel caso in esame la Commissione poteva supporre l’esercizio di un’influenza determinante da parte dell’ex Caffaro sulla Caffaro, in base ad una presunzione risultante dalla relazione di controllo al 100% tra tali due società.

52      Occorre quindi respingere l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non poteva fondarsi su una semplice presunzione, ma doveva produrre indizi concreti di influenza. Infatti, per vincere la presunzione in parola, spettava alla ricorrente fornire elementi di prova sufficienti tali da dimostrare che la Caffaro teneva un comportamento autonomo sul mercato nei confronti della sua controllante, l’ex Caffaro.

53      Orbene, la ricorrente non ha presentato alcun elemento in tal senso nel corso del procedimento amministrativo né, peraltro, dinanzi al Tribunale, limitandosi, da un lato, a contestare la legittimità della presunzione in discorso e, dall’altro, adducendo la mancanza di legami rilevanti tra la medesima e la Caffaro. Si deve pertanto giudicare che, in base alla presunzione non confutata, la Commissione poteva legittimamente constatare che, all’epoca dell’infrazione, l’ex Caffaro esercitava un’influenza determinante sulla Caffaro e che tali due società costituivano, quindi, un ente economico responsabile dell’infrazione.

54      Per quanto concerne, in secondo luogo, il legame tra l’ente economico in questione e la ricorrente, dal punto 411 della decisione impugnata emerge che la ricorrente è stata dichiarata solidalmente responsabile in base al fatto che la stessa ha assorbito l’ex Caffaro, società che esercitava un’influenza determinante sulla Caffaro, e non in base ad un’influenza determinante che la ricorrente potesse esercitare sulla Caffaro all’epoca dell’infrazione.

55      Di conseguenza, l’argomento della ricorrente, secondo cui la Commissione non ha dimostrato che essa esercitasse un’influenza determinante sulla Caffaro, deve essere respinto.

56      Per quanto concerne, in terzo luogo, l’argomentazione della ricorrente secondo cui la fusione di cui trattasi non costituisce un elemento atto a comportare la sua responsabilità nell’infrazione e secondo cui, comunque, essa non è il successore economico dell’ex Caffaro, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, qualora un ente che ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per l’infrazione se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti (v. sentenza della Corte 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a., Racc. pag. I‑10893, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

57      Invero, può rivelarsi necessario, ai fini di un’efficace attuazione delle norme in materia di concorrenza, imputare la responsabilità al nuovo gestore dell’impresa che ha commesso l’infrazione, qualora quest’ultimo possa effettivamente essere considerato il successore del gestore iniziale (sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑161/05, Hoechst/Commissione, Racc. pag. II‑3555, punto 51).

58      Tale criterio, denominato della «continuità economica», entra in gioco in circostanze particolari quali, ad esempio, il caso in cui la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo aver commesso l’infrazione (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 145) o il caso della ristrutturazione interna di un gruppo, in considerazione dei legami strutturali tra il gestore iniziale e il nuovo gestore dell’impresa, qualora il gestore iniziale non cessi necessariamente di esistere giuridicamente, ma non eserciti più alcuna attività economica significativa sul mercato interessato (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punto 359).

59      Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, siffatte circostanze particolari ricorrono nella fattispecie in esame.

60      Infatti, come risulta dal precedente punto 53, l’infrazione in esame è stata commessa dall’ente costituito, all’epoca dei fatti, dalle società Caffaro ed ex Caffaro; quest’ultima, in conseguenza della sua fusione con la ricorrente, aveva cessato di esistere giuridicamente dopo la commissione dell’infrazione.

61      Al riguardo la ricorrente non può addurre validamente il fatto che, nonostante la sua fusione con l’ex Caffaro, essa non avesse in realtà ripreso gli elementi materiali e umani che avevano concorso alla commissione dell’infrazione.

62      Difatti, secondo una giurisprudenza costante, quando l’impresa interessata cessa di esistere perché assorbita dall’acquirente, quest’ultimo risponde dei suoi attivi e passivi, ivi comprese le sue responsabilità per violazione del diritto dell’Unione. In tal caso, la responsabilità per l’infrazione commessa dall’impresa assorbita può essere imputata all’acquirente (v. sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II‑5169, punto 326 e giurisprudenza ivi citata).

63      A questo riguardo è indifferente che la Caffaro, la controllata che ha preso parte all’infrazione, continui ad esistere giuridicamente. Infatti, trattandosi di una delle due persone giuridiche responsabili della gestione dell’ente economico di cui trattasi, la possibilità di sanzionare la controllata è ininfluente ai fini dell’imputabilità della responsabilità dell’infrazione alla ex Caffaro, sua controllante, e, di conseguenza, alla ricorrente.

64      Inoltre, tali considerazioni sono corroborate dal fatto che la fusione tra l’ex Caffaro e la ricorrente è avvenuta in seno ad un gruppo di società già esistenti all’epoca dell’infrazione. 

65      Infatti, come risulta dai fatti descritti ai punti 408 e 411 della decisione impugnata, i quali non sono stati messi in discussione dalla ricorrente, all’epoca dell’infrazione la stessa non solo era il principale azionista dell’ex Caffaro, con una partecipazione del 53-59%, ma nominava altresì tutti i membri del consiglio di amministrazione di quest’ultima, uno dei quali era anche membro del suo consiglio di amministrazione. Sussiste, inoltre, un indizio del coinvolgimento della ricorrente nel processo decisionale dell’ex Caffaro e della Caffaro, desumibile dal fatto che la decisione di quest’ultima di uscire dal mercato del PBS era stata allegata al processo verbale della riunione di direzione della ricorrente del 19 gennaio 1999 (punto 411 della decisione impugnata).

66      Tenuto conto di tali circostanze, la fusione tra le società interessate, avvenuta dopo la commissione dell’infrazione, si colloca in una ristrutturazione interna nell’ambito di un gruppo di società unite da un legame strutturale, che conferma l’esistenza di una continuità economica tra l’ex Caffaro e la ricorrente (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 58 supra, punti 344 e 359).

67      D’altra parte, tali considerazioni distinguono il caso in esame da quelli che hanno condotto, rispettivamente, alla decisione della Commissione 23 novembre 1984, 85/74/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. [81 CE] (Caso IV/30.907 – Prodotti del perossigeno) (GU 1985, L 35, pag. 1), alla decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. [81 CE] (Caso IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1), e alla decisione della Commissione 21 dicembre 1988, 89/191/CEE, relativa a un procedimento a norma dell’art. [81 CE] (Caso IV/31.866 – PEBD) (GU 1989, L 74, pag. 21). Infatti, queste decisioni invocate dalla ricorrente riguardano situazioni di trasferimento di attività interessate dall’infrazione tra gruppi di imprese senza legami strutturali tra esse e, perciò, sono prive di affinità con il caso di specie.

68      Alla luce di quanto precede, in ossequio alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 56-58, la Commissione ha imputato giustamente alla ricorrente, in quanto nuovo gestore dell’ente economico in questione, la responsabilità solidale dell’infrazione commessa dall’ente costituito dalle società Caffaro ed ex Caffaro (quest’ultima assorbita dalla ricorrente dopo la commissione dell’infrazione). Tale conclusione è del resto suffragata dal fatto che la fusione di cui trattasi rientra nell’ambito di una ristrutturazione interna del gruppo.

69      Di conseguenza, il presente motivo deve essere respinto.

 Sull’asserita mancanza di concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata

70      La ricorrente afferma, in sostanza, che l’elemento che ha condotto la Commissione a dichiarare la sua responsabilità nell’infrazione, vale a dire la fusione di essa con l’ex Caffaro, non è stato espresso in modo sufficiente nella comunicazione degli addebiti.

71      Essa fa valere in particolare che, fondandosi sulla fusione in parola nella decisione impugnata, la Commissione ha modificato il ragionamento esposto nella comunicazione degli addebiti, il quale si sarebbe basato su un’influenza determinante esercitata dalla stessa sul comportamento della «sua controllata Caffaro» (punto 350 della comunicazione degli addebiti). Ad avviso della ricorrente, siffatta mancanza di concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata integra una violazione dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 nonché dei suoi diritti della difesa. 

72      La Commissione eccepisce l’irricevibilità della presente argomentazione, sostenendo che la stessa configura un motivo nuovo, sollevato per la prima volta nell’ambito della replica.

73      Occorre ricordare che, in forza dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Ciò nondimeno, un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, va considerato ricevibile (v. sentenza del Tribunale 19 settembre 2000, causa T‑252/97, Dürbeck/Commissione, Racc. pag. II‑3031, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

74      Nel caso di specie, nell’atto introduttivo del ricorso la ricorrente asserisce che la Commissione ha «mutato la propria valutazione giuridica circa il rapporto [tra la stessa e la] Caffaro rispetto alla [comunicazione degli addebiti] e[d è] ricorsa ad una nuova tesi fondata (...) su una [applicazione della presunzione d’influenza determinante]», nonché sul fatto che «la [sua] responsabilità (...) si evince non tanto dalla [sua] partecipazione materiale all’infrazione (...) quanto dal fatto che [la ricorrente] si è fusa con l’ex Caffaro».

75      Si deve ritenere che, con tali argomenti, la ricorrente abbia addotto, nell’ambito del ricorso, un’argomentazione relativa all’asserita mancanza di concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione impugnata. Peraltro, la stessa Commissione ha risposto a tale argomentazione nel controricorso, affermando segnatamente che la comunicazione degli addebiti menzionava tutti i fatti rilevanti nonché i principi di diritto applicati successivamente nella decisione impugnata.

76      Date tali circostanze, l’argomentazione sviluppata dalla ricorrente nella replica e relativa alla violazione dell’art. 27 del regolamento n. 1/2003 nonché dei suoi diritti della difesa, in conseguenza dell’asserita mancanza di concordanza in questione, deve essere considerata mera estensione di un motivo implicitamente dedotto nell’atto introduttivo del ricorso.

77      Pertanto, il presente motivo deve essere ritenuto ricevibile.

78      Quanto al merito, occorre ricordare che, a termini dell’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1/2003, prima di adottare una decisione, la Commissione dà modo alle imprese interessate di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La Commissione fonda le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali gli interessati sono stati posti in condizione di essere sentiti.

79      La garanzia processuale contemplata da tale disposizione attua il principio del rispetto dei diritti della difesa, il quale richiede in particolare che la comunicazione degli addebiti, inviata dalla Commissione ad un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle norme in materia di concorrenza, contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione, affinché l’impresa in questione sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 26, e 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, Racc. pag. I‑7191, punto 36).

80      Tuttavia, la qualificazione giuridica dei fatti riportata nella comunicazione degli addebiti, per definizione, può essere solo provvisoria e una decisione successiva della Commissione non può essere annullata sol perché le conclusioni definitive tratte da tali fatti non corrispondono precisamente alla detta qualificazione intermedia. Infatti, la Commissione deve sentire i destinatari di una comunicazione degli addebiti e, se del caso, tenere conto delle loro osservazioni dirette a rispondere agli addebiti riportati, modificando la propria analisi, proprio per rispettare i loro diritti della difesa (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Racc. pag. II‑2223, punto 100, e 8 luglio 2008, causa T‑54/03, Lafarge/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 97).

81      Una decisione fondata su elementi sostanziali rispetto ai quali l’impresa interessata non è stata in grado di assicurare la propria difesa deve essere annullata, a prescindere dal fatto che la responsabilità dell’impresa possa essere accertata in base ad altri elementi (v., in tal senso, sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, punto 79 supra, punti 43 e 44).

82      Nella fattispecie in esame si deve osservare che, ai punti 326-328 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha illustrato i principi giuridici e la giurisprudenza sulla scorta dei quali, quando la persona giuridica che ha commesso l’infrazione ha cessato di esistere giuridicamente, la sua responsabilità può essere trasmessa al suo successore, facendo riferimento in particolare all’ipotesi in cui la società responsabile dell’infrazione sia stata assorbita da un’altra società.

83      Inoltre, nell’ambito della sua valutazione della responsabilità della ricorrente, al punto 349 della comunicazione degli addebiti la Commissione ha rilevato, segnatamente, che, «come si spiega nella premessa, nel 2000, [l’ex-]Caffaro si è fusa con [la ricorrente] e le [Industrie Chimiche Caffaro] hanno cambiato denominazione per divenire Caffaro».

84      Si deve giudicare che l’esposizione di tali elementi nella comunicazione degli addebiti consentiva alla ricorrente di rendersi conto della rilevanza della fusione in questione relativamente alla sua responsabilità e, pertanto, di comprendere il contenuto della censura mossa dalla Commissione.

85      Tale considerazione non è inficiata dal fatto che, pur facendo riferimento alla fusione in parola al punto 349 della comunicazione degli addebiti, la Commissione non abbia inserito in modo specifico tale elemento nella qualificazione giuridica del comportamento della ricorrente alla luce dei principi richiamati ai punti 326-328 della stessa comunicazione.

86      In particolare, occorre osservare che, nonostante il riferimento alla fusione in parola operato al punto 349 della comunicazione degli addebiti, la Commissione ha affermato, al punto seguente, che essa presumeva l’esercizio di un’influenza determinante della ricorrente sul comportamento della «sua controllata Caffaro», tenuto conto dei legami esistenti all’epoca dell’infrazione tra le società interessate. 

87      Ciò nonostante, come si evince dalla giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 79 e 80, la qualificazione giuridica dei fatti operata nella comunicazione degli addebiti è soltanto provvisoria. Nel precisare, legittimamente, tale qualificazione nella sua decisione definitiva, la Commissione deve poter accordare una rilevanza maggiore agli elementi che in precedenza erano stati considerati secondari, a condizione, tuttavia, che essa tenga conto soltanto dei fatti sui quali gli interessati abbiano avuto modo di manifestare il proprio punto di vista ed abbia fornito, nel corso del procedimento amministrativo, gli elementi necessari alla difesa (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella sentenza Papierfabrik August Koehler e a./Commissione, punto 79 supra, Racc. pag. I‑7196, paragrafo 93).

88      Orbene, nel caso di specie, dal momento che i principi di diritto e gli elementi di fatto di cui trattasi sono stati indicati nella comunicazione degli addebiti, la circostanza che la Commissione non abbia esplicitato la specifica qualificazione attribuita a uno di tali elementi di fatto non era atta a impedire alla ricorrente di difendersi in modo efficace.

89      Tale conclusione è corroborata dal fatto, risultante dal fascicolo, che la ricorrente, tanto nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti quanto nel corso dell’audizione, ha addotto un’argomentazione specifica afferente alle conseguenze della fusione di cui trattasi rispetto alla sua responsabilità nell’infrazione.

90      Ne discende che la comunicazione degli addebiti ha consentito alla ricorrente di apprezzare la rilevanza della sua fusione con l’ex Caffaro, nell’ambito della censura relativa alla sua responsabilità solidale nell’infrazione, e di far valere la propria posizione al riguardo.

91      In base a tali osservazioni, si deve dichiarare che la comunicazione degli addebiti non è affetta da un vizio idoneo a pregiudicare le possibilità di difesa della ricorrente.

92      Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.

 Sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione

93      La ricorrente adduce l’insufficienza della motivazione della decisione impugnata in relazione alla sua responsabilità solidale nell’infrazione nonché il suo carattere contraddittorio.

94      Da giurisprudenza costante risulta che la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

95      Nel caso di specie, come risulta dai precedenti punti 37-44, nella decisione impugnata la Commissione ha esposto tanto i principi giuridici quanto le considerazioni di fatto su cui ha fondato l’affermazione della responsabilità della ricorrente.

96      In particolare, da un lato, dal punto 411 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha rilevato l’esercizio di un’influenza determinante da parte dell’ex Caffaro sulla Caffaro, segnatamente in base alla relazione di controllo al 100% che legava tali società all’epoca dell’infrazione, ponendo in essere una presunzione che non è stata confutata dalla ricorrente.

97      Dall’altro, dallo stesso punto risulta che la Commissione ha affermato la responsabilità della ricorrente, nella sua qualità di società assorbente, in considerazione della sua fusione con l’ex Caffaro, che era la società controllante della Caffaro, società direttamente coinvolta nell’intesa.

98      La conclusione desumibile da tali considerazioni non è affatto contraddetta dagli altri elementi rilevati dalla Commissione, ossia il fatto che all’epoca dell’infrazione la ricorrente fosse l’azionista principale dell’ex Caffaro e che esistessero taluni legami personali tra le società interessate (punto 408 della decisione impugnata) nonché taluni indizi del fatto che la ricorrente fosse intervenuta nel processo decisionale della Caffaro (punto 411 della decisione impugnata). Infatti, i suddetti ulteriori elementi corroborano l’esistenza della continuità economica tra l’ex Caffaro e la ricorrente, attestando il fatto che la fusione in discussione è avvenuta all’interno di un gruppo di società unite da un legame strutturale già esistente all’epoca dell’infrazione (v. precedenti punti 64-66).

99      Si deve rilevare, pertanto, che la contraddizione della motivazione, fatta valere dalla ricorrente e relativa al fatto che la Commissione ha affermato che quest’ultima controllava la sua filiale nel corso di tutta la durata dell’infrazione (punto 408 della decisione impugnata), prima di dichiarare che lo stesso elemento non era «in discussione» (punto 411 della decisione impugnata), non sussiste. Dal punto 411 della decisione impugnata risulta, infatti, che il controllo esercitato dalla ricorrente sulla sua controllata all’epoca dell’infrazione non costituisce il fondamento dell’affermazione della sua responsabilità, basato sulla sua qualità di società assorbente, ma si inserisce nel ragionamento in esame solo quale indizio del fatto che la fusione in parola è avvenuta all’interno di un gruppo di società preesistente.

100    Inoltre, la ricorrente sostiene erroneamente che dalla decisione impugnata risulterebbe che la Commissione abbia voluto ribadire la tesi, espressa nella comunicazione degli addebiti, secondo cui la sua responsabilità derivava, in modo giuridicamente rilevante, dall’influenza da essa esercitata sulla Caffaro e sull’ex Caffaro all’epoca dell’infrazione.

101    La ricorrente deduce tale considerazione dal fatto che, ai punti 410 e 411 della decisione impugnata, la Commissione ha esaminato gli argomenti in base ai quali essa tentava di dimostrare che la medesima non esercitasse un’influenza sulla Caffaro. Orbene, proprio in risposta agli argomenti in esame la Commissione ha precisato che, «contrariamente alle affermazioni [della ricorrente], la sua responsabilità non si evince dalla proprietà (...) di Caffaro (...), ma dal fatto che [la ricorrente] si è fusa con l’ex Caffaro, che era la società madre al 100% di [Caffaro]» (punto 411 della decisione impugnata).

102    Infine, la ricorrente critica la Commissione per il «suo tentativo di scindere la motivazione in più elementi privilegiandone solo alcuni», sostenendo che, anche se il punto 411 della decisione impugnata fosse considerato un «agglomerato di circostanze distinte», la Commissione «non può (...) pretendere di attribuire ex post una rilevanza decisiva soltanto ad alcune di esse» (punto 42 della replica).

103    Orbene, nell’ambito di tali critiche la ricorrente non tiene conto del fatto che un ragionamento esposto nella decisione impugnata può contenere, a parte le considerazioni principali, taluni indizi a suffragio di tali considerazioni.

104    Infatti, dal momento che dall’insieme dei motivi in questione risulta che la responsabilità solidale della ricorrente è stata affermata in quanto società che ha assorbito una delle società responsabili della gestione dell’ente che ha commesso l’infrazione, la descrizione dei legami esistenti tra le società interessate all’epoca dell’infrazione può solo corroborare tale considerazione, attestando il fatto che la fusione in discussione è avvenuta all’interno di un gruppo di società unite da un legame strutturale.

105    Alla luce di tutte le suesposte osservazioni, il motivo vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione deve essere respinto e, pertanto, anche il presente ricorso nel suo insieme.

 Sulle spese

106    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La SNIA SpA è condannata alle spese.


Vadapalas

Dittrich

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.