Causa C‑195/14
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
contro
Teekanne GmbH & Co. KG
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/13/CE – Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari – Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), e 3, paragrafo 1, punto 2 – Etichettatura tale da indurre in errore l’acquirente sulla composizione dei prodotti alimentari – Elenco degli ingredienti – Impiego della menzione “avventura lampone-vaniglia” nonché di immagini di lamponi e di fiori di vaniglia sulla confezione di un infuso ai frutti che non contiene tali ingredienti»
Massime – Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2015
Ravvicinamento delle legislazioni – Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari – Direttiva 2000/13 – Divieto di etichettatura atta a indurre l’acquirente in errore – Etichettatura che suggerisce, tramite l’aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica di un determinato ingrediente, la presenza di quest’ultimo in un prodotto alimentare – Assenza di tale ingrediente risultante unicamente dall’elenco degli ingredienti riportato sulla confezione di detto prodotto – Inammissibilità – Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/13, artt. 2, § 1, a), i), e 3, § 1, punto 2]
Gli articoli 2, paragrafo 1, lettera a), sub i), e 3, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2000/13, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, come modificata dal regolamento n. 596/2009, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione possano suggerire, tramite l’aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica di un determinato ingrediente, la presenza di quest’ultimo in tale prodotto, quando invece, in effetti, detto ingrediente è assente, e tale assenza emerge unicamente dall’elenco degli ingredienti riportato sulla confezione di detto prodotto.
L’elenco degli ingredienti, pur essendo esatto ed esaustivo, in alcuni casi può essere inadeguato a correggere in maniera sufficiente l’impressione errata o equivoca del consumatore relativa alle caratteristiche di un prodotto alimentare risultante dagli altri elementi che compongono l’etichettatura di tale prodotto.
Spetta al giudice nazionale procedere a un esame complessivo dei diversi elementi che compongono l’etichettatura del prodotto alimentare interessato, al fine di stabilire se un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa essere indotto in errore. Nell’ambito di tale esame il giudice nazionale deve prendere in considerazione, in particolare, i termini e le immagini utilizzati nonché la collocazione, la dimensione, il colore, il carattere tipografico, la lingua, la sintassi e la punteggiatura dei diversi elementi riportati sulla confezione di detto prodotto.
(v. punti 40, 42‑44 e dispositivo)