SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
1. ottobre 1998 (1)
«Navigazione interna Risanamento strutturale Condizioni per l'entrata in
servizio di nuovi battelli Esclusione»
Nella causa T-155/97,
Natural van Dam AG, società di diritto elvetico, con sede in Basilea (Svizzera),
Danser Container Line BV, società di diritto olandese, con sede a Sliedrecht (Paesi
Bassi),
con l'avv. Marius J. van Dam, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Fernand Entringer, 34 A, Rue Phillipe II,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor
Berend-Jan Drijber, e successivamente dalla signora Laura Pignataro e dal signor
Maurits Lugard, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del
servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione
7 marzo 1997, SG (97) D/1862, che nega alle ricorrenti, per tre imbarcazioni che
intendevano costruire, il beneficio di cui all'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento
(CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del
settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quarta Sezione),
composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori K. Lenaerts e
J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: signor A. Mair, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14
maggio 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine del ricorso
- 1.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento
strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25, in prosieguo:
il «regolamento n. 1101/89»), mira alla riduzione delle sovraccapacità di stiva che
si manifestano in tutti i settori del mercato dei trasporti per vie navigabili. A tale
scopo sono previsti un'azione di demolizione coordinata a livello comunitario
nonché provvedimenti accessori. La cosiddetta regola «il vecchio per il nuovo»
prescrive che il proprietario del nuovo battello da mettere in servizio proceda alla
demolizione, senza il relativo premio, di un tonnellaggio di stiva pari a quello di
tale battello. Qualora questi non proceda alla demolizione di alcun battello, deve
versare un contributo speciale al fondo creato a tale scopo da cui dipende il suo
nuovo battello (art. 8, n. 1, del regolamento n. 1101/89).
- 2.
- L'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1101/89 prevede per «battelli
specializzati» la possibilità di derogare a tale sistema generale.
- 3.
- Il 7 dicembre 1990 la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le
organizzazioni rappresentative della navigazione interna, ha emanato una nota
relativa alla definizione dei criteri generali per valutare le domande di esclusione
dei battelli specializzati di cui al regolamento n. 1101/89 (in prosieguo: la «nota
interpretativa»).
- 4.
- Detta nota precisa che un'esenzione può essere concessa se sono soddisfatte le tre
condizioni cumulative seguenti:
il battello deve essere espressamente progettato per il trasporto di una
determinata categoria di merci e non deve essere, senza modifiche della
costruzione, tecnicamente idoneo al trasporto di altre merci;
la merce non può essere trasportata o autorizzata ad essere trasportata da
battelli che non dispongono di impianti tecnici particolari;
il proprietario del battello specializzato deve impegnarsi per iscritto a non
far trasportare dal proprio battello alcuna altra merce fintantoché sia
applicata la regola de «il vecchio per il nuovo» e deve dichiararsi disposto
a versare successivamente il contributo speciale «il vecchio per il nuovo»
se, per qualsiasi ragione, intenda trasportare con il proprio battello altre
merci durante il periodo di applicazione della regola «il vecchio per il
nuovo».
- 5.
- La Natural van Dam AG e la Danser Container Line BV, che gestiscono un
servizio di trasporto di container sul Reno, progettavano di far costruire tre battelli
specializzati destinati al trasporto a mezzo di container di sostanze pericolose e
battenti o bandiera elvetica oppure quella di un altro Stato membro.
- 6.
- Il 5 luglio 1996 esse presentavano alla Commissione una richiesta d'esenzione ai
sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1101/89.
- 7.
- A sostegno della domanda esse sottolineavano i benefici, tanto per il mercato della
navigazione, quanto per la politica generale dei trasporti, che si propone di
decongestionare il trasporto su strada, derivanti dallo sviluppo del trasporto per via
fluviale di sostanze pericolose con battelli specializzati non soggetti a limiti
quantitativi. Esse facevano valere che il pagamento del contributo previsto dal
regolamento n. 1101/89 renderebbe il loro progetto inattuabile sotto il profilo
economico e commerciale, producendo così un effetto contrario a quello voluto
dalla politica generale dei trasporti.
- 8.
- Esse enumeravano, peraltro, le specifiche tecniche di tali battelli conformi alle
esigenze di sicurezza e ne esponevano i relativi oneri finanziari. A loro avviso, la
rilevanza degli investimenti realizzati giustificava l'esenzione dal pagamento del
contributo «il vecchio per il nuovo».
- 9.
- Affermavano, infine, che detti battelli specializzati avrebbero continuato ad essere
utilizzati per il trasporto di container contenenti altre merci, trasporto effettuato
generalmente da imbarcazioni tradizionali.
- 10.
- Il 25 ottobre 1996 venivano consultati gli Stati membri e le organizzazioni
rappresentative della navigazione interna, in conformità del procedimento previsto
dall'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1101/89.
- 11.
- A seguito di detta consultazione la Commissione, con lettera 7 marzo 1997 [SG(97)
D/1862], comunicava alle ricorrenti che non avrebbe concesso loro l'esenzione
richiesta (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
- 12.
- Riferendosi alle condizioni enunciate nella nota interpretativa, la Commissione
sottolineava, da un lato, che i tre battelli di cui trattasi sarebbero tecnicamente
idonei al trasporto di merci diverse dalle sostanze pericolose e, d'altro lato, che
dette sostanze pericolose potevano essere trasportate mediante battelli tradizionali
conformi ai requisiti tecnici del regolamento relativo al trasporto sul Reno di
sostanze pericolose (in prosieguo il «regolamento ADNR»).
- 13.
- Essa ne deduceva che l'entrata in servizio dei battelli di cui trattasi avrebbe avuto
l'effetto di aumentare la capacità della flotta soggetta ai provvedimenti riguardanti
il risanamento strutturale e, pertanto, che detti battelli non potevano essere
considerati «specializzati» ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento n.
1101/89.
Procedimento e conclusioni delle parti
- 14.
- Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 maggio
1997 le ricorrenti hanno presentato il ricorso in esame diretto all'annullamento
della decisione impugnata.
- 15.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di dare
inizio alla trattazione orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, ai sensi dell'art.
64 del regolamento di procedura, ha invitato le ricorrenti a produrre il regolamento
ADNR. Le ricorrenti hanno ottemperato a tale invito.
- 16.
- Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale
all'udienza del 14 maggio 1998.
- 17.
- Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare la convenuta alle spese.
- 18.
- La Commissione, nella qualità di convenuta, conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare le ricorrenti alle spese.
Nel merito
- 19.
- A sostegno del loro ricorso le ricorrenti adducono numerosi argomenti, i quali si
raggruppano in due motivi, relativi rispettivamente alla violazione del regolamento
n. 1101/89 e alla violazione da parte della Commissione del suo obbligo di
motivazione.
Sul primo motivo, relativo alla violazione del regolamento n. 1101/89
Argomenti delle parti
- 20.
- La ricorrenti ritengono che i loro battelli siano battelli specializzati ai sensi dell'art.
8, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1101/89 e debbano quindi fruire della deroga alla
regola «il vecchio per il nuovo».
- 21.
- A sostegno della loro tesi le ricorrenti deducono quattro argomenti.
- 22.
- In primo luogo, la Commissione non si sarebbe dedicata nella decisione impugnata
ad un esame corretto dello scopo perseguito dal regolamento n. 1101/89. Detto
obiettivo non sarebbe quello di frenare il passaggio di nuove correnti di trasporto
di merci su strada verso il trasporto fluviale, ma, al contrario, di sviluppare
quest'ultima alternativa. A sostegno delle loro affermazioni, le ricorrenti adducono
il secondo 'considerando del regolamento n. 1101/89, ai sensi del quale la
diminuzione della quota della navigazione interna nel mercato globale dei trasporti
è dovuta ai graduali mutamenti in corso nelle industrie di base che provvedono al
proprio approvvigionamento essenzialmente per via navigabile. Esse fanno valere
che i tre battelli avrebbero contribuito alla creazione di un settore del trasporto
di sostanze pericolose specifiche, che, per il fatto di costituire una novità, non
sarebbe stato nella situazione di sovraccapacità che il regolamento n. 1101/89 si
propone di ridurre. Concludono che, in base a un'interpretazione utile dell'art. 8,
n. 3, lett. c), del regolamento n. 1101/89, i loro battelli avrebbero dovuto fruire
dell'esenzione.
- 23.
- In secondo luogo, le ricorrenti contestano la tesi della Commissione secondo la
quale la possibilità di trasportare altre merci si opporrebbe alla qualificazione dei
loro battelli come battelli specializzati. Sostengono che detta possibilità avrebbe
come conseguenza lo sviluppo di un nuovo segmento del mercato del trasporto
fluviale, vale a dire il trasporto di sostanze pericolose mediante container, che non
si troverebbe in una situazione di sovraccapacità strutturale, e permetterebbe alla
navigazione interna di acquisire una nuova quota del mercato dei trasporti in
generale.
- 24.
- In terzo luogo, le ricorrenti contestano l'affermazione della Commissione secondo
la quale i tre battelli contribuirebbero ad aumentare la capacità della flotta. A tale
riguardo, esse ripropongono gli argomenti relativi allo scopo del regolamento n.
1101/89, precisando nel contempo che i tre battelli sarebbero stati all'origine di un
nuovo concetto logistico da cui avrebbe tratto spunto la creazione del mercato
specifico del trasporto mediante container. Siffatto nuovo mercato assicurerebbe
il trasporto previsto per battello, sostituendosi così al trasporto su strada
attualmente utilizzato. Le ricorrenti aggiungono che, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Commissione, i loro battelli avrebbero quindi offerto una nuova
capacità concorrenziale che non avrebbe aumentato la capacità delle flotte operanti
in altri settori.
- 25.
- Infine, esse considerano che le caratteristiche tecniche dei battelli e la loro
conformità al regolamento ADNR (allegato B1, punti 10111 e seguenti, e 10400 e
seguenti del regolamento ADNR) mettevano in evidenza la loro specificità. A loro
avviso, dal regolamento ADNR risulta che, nella fattispecie, si tratta non di
sostanze pericolose considerate genericamente, ma di sostanze pericolose
particolari che esigono dai battelli destinati al loro trasporto il rispetto di
caratteristiche tecniche particolari.
- 26.
- I battelli delle ricorrenti apparterrebbero quindi ad una categoria specifica
nell'ambito del regolamento ADNR. Al riguardo, le ricorrenti contestano
l'affermazione della Commissione secondo la quale l'applicazione e il rispetto del
regolamento ADNR non sottintendono la specificità dei battelli. A loro avviso, per
rendere commercialmente possibile il progettato trasporto di sostanze pericolose
specifiche per acque interne, sono applicate ai battelli di cui trattasi tecniche di
costruzione specifiche, di cui non beneficiano i battelli tradizionali. Inoltre, tanto
le tecniche speciali di costruzione quanto la non applicabilità, ai tre battelli
considerati, dei divieti di groupage (spedizione collettiva) previsti dal regolamento
ADNR caratterizzerebbero la specializzazione di detti battelli.
- 27.
- La Commissione nega la pertinenza del complesso di tali argomenti, ritenendo che
questi ultimi siano in contrasto con lo scopo fissato dal regolamento n. 1101/89, che
consiste nel ridurre la sovraccapacità strutturale nel settore della navigazioneinterna. Le imbarcazioni di cui trattasi non ottempererebbero a nessuna delle tre
condizioni cumulative per l'esenzione definite nella nota interpretativa. Al riguardo,
la convenuta prende in considerazione più specificamente il fatto che i battelli
dovevano essere adibiti al trasporto di vari tipi di merci. Infine, essa considera che
il carattere specializzato dei battelli ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento
n. 1101/89 non poteva trarre origine dal rispetto delle prescrizioni del regolamento
ADNR, poiché quest'ultimo si applica indistintamente a tutti i battelli adibiti al
trasporto di sostanze pericolose.
Giudizio del Tribunale
- 28.
- L'art. 1 del regolamento n. 1101/89 dispone quanto segue:
«1. I battelli della navigazione interna adibiti al trasporto di merci tra due o più
punti sulle vie navigabili degli Stati membri sono soggetti a misure di
risanamento strutturale nel settore della navigazione interna alle condizioni
stabilite dal presente regolamento.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:
la riduzione delle sovraccapacità strutturali mediante azioni di
demolizione coordinate a livello comunitario;
misure accompagnatorie volte ad evitare l'aggravarsi delle
sovraccapacità esistenti o l'insorgere di nuove sovraccapacità».
- 29.
- Detta disposizione deve essere interpretata alla luce del secondo e del sesto
'considerando del regolamento, che recitano:
«considerando che per i prossimi anni le previsioni relative a tale settore non
lasciano scorgere un aumento della domanda sufficiente ad assorbire le
sovraccapacità; che, di fatto, la quota della navigazione interna nel mercato globale
dei trasporti continua a diminuire a causa dei graduali mutamenti in corso nelle
industrie di base che provvedono al proprio approvvigionamento essenzialmente
per via navigabile;
(...)
considerando che le sovraccapacità si manifestano in generale in tutti i settori del
mercato dei trasporti per via navigabile; che i provvedimenti da adottare devono
quindi avere carattere generale e riguardare tutti i battelli da carico e gli spintori
(...)»
- 30.
- L'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento dispone:
«dopo aver consultato gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative del
settore della navigazione interna a livello comunitario, la Commissione può
escludere taluni battelli specializzati dal campo di applicazione del paragrafo 1».
- 31.
- Poiché detta disposizione costituisce una deroga al regime generale applicabile,
essa va interpretata restrittivamente, tenuto conto delle finalità del regolamento n.
1101/89.
- 32.
- Le ricorrenti considerano di poter fruire della detta deroga in particolare per il
fatto che il regolamento n. 1101/89 non osterebbe all'entrata in servizio di nuovi
battelli che operano in un nuovo segmento del mercato della navigazione interna
consistente nel trasporto di sostanze pericolose mediante container. Tale tipo di
trasporto rappresenterebbe, infatti, una nuova offerta che non contribuirebbe
all'aumento della sovraccapacità esistente sul mercato della navigazione interna.
- 33.
- Le ricorrenti hanno, tuttavia, affermato, durante tutto il procedimento che i battelli
considerati erano destinati al trasporto non solo delle sostanze pericolose, ma
anche di altre merci (v. supra, punto 9). All'udienza hanno persino precisato di
avere l'intenzione di trasportare altre merci fintantoché il solo trasporto di sostanze
pericolose mediante container non sia attuabile sotto il profilo economico.
- 34.
- Dalle spiegazioni delle ricorrenti risulta chiaramente, pertanto, che i loro battelli
avrebbero contribuito all'aumento della capacità di stiva delle flotte adibite al
trasporto di altre merci che si trovano già in una situazione di sovraccapacità.
L'entrata in servizio di detti battelli sarebbe stata quindi in contrasto con gli
obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1101/89.
- 35.
- Al riguardo, è ininfluente il fatto che i battelli di cui trattasi operino in un segmento
diverso del mercato della navigazione interna, vale a dire nel mercato del trasporto
mediante container. Per la concessione di un'esenzione ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett.
c), del regolamento n. 1101/89 occorre, conformemente al sistema e allo scopo di
tale regolamento, che i nuovi battelli non contribuiscano all'aumento della capacità
di trasporto di merci che possono essere trasportate da altri battelli già operanti sul
mercato della navigazione interna. Per valutare se l'entrata in servizio di un nuovo
battello contribuisca ad aumentare la sovraccapacità esistente in tale settore si deve
quindi prendere in considerazione il mercato della navigazione interna nel suo
complesso.
- 36.
- L'argomento delle ricorrenti, secondo il quale i loro battelli avrebbero contribuito
a decongestionare il trasporto su strada e ad aumentare la capacità concorrenziale
della navigazione interna, non infirma nemmeno la conclusione secondo cui
l'entrata in servizio dei battelli delle ricorrenti sarebbe stata in contrasto con lo
scopo del regolamento n. 1101/89. Dalle spiegazioni fornite dalle ricorrenti nel
corso della fase scritta, e in particolare dalla loro affermazione secondo la quale
i loro battelli avrebbero potuto trasportare altre merci appartenenti al mercato
della navigazione interna (v. supra, punti 33 e 34), risulta infatti che l'obiettivo
perseguito nell'ambito del progetto di messa in servizio dei loro battelli non fosse
unicamente quello di consentire il decongestionamento del trasporto su strada. A
queste condizioni, benché di per sé legittimo, l'obiettivo di decongestionare il
trasporto su strada non poteva giustificare un'operazione che aveva l'effetto di
aggravare le sovraccapacità esistenti.
- 37.
- Riguardo, infine, agli argomenti delle ricorrenti secondo i quali il carattere
specializzato dei battelli di cui trattasi trarrebbe origine dal rispetto da parte di
questi ultimi delle prescrizioni del regolamento ADNR, occorre precisare che le
norme relative alla sicurezza e le condizioni tecniche contenute in detto
regolamento si applicano, a seconda della natura e delle proprietà fisiche delle
sostanze trasportate, in modo più o meno vincolante a tutti i battelli destinati al
trasporto di sostanze pericolose. Infatti, le sostanze pericolose, ai sensi del
regolamento ADNR, comprendono tutti gli oggetti e le materie il cui trasporto è
autorizzato solo a determinate condizioni.
- 38.
- Di conseguenza, quand'anche i battelli avessero effettivamente ottemperato, per
quanto riguarda la loro costruzione, a severi requisiti prescritti dal regolamento
ADNR, non si trattava di battelli specializzati ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), n.
1101/89.
- 39.
- La loro conformità ai requisiti prescritti dal regolamento ADNR non influisce
quindi sulla risoluzione della controversia.
- 40.
- Per di più, risulta dalle spiegazioni delle ricorrenti che il rispetto delle severe
condizioni tecniche previste dal regolamento ADNR avrebbe consentito ai battelli
considerati di non essere soggetti ai divieti di groupage. Detti battelli sarebbero
quindi stati autorizzati a trasportare contemporaneamente diversi tipi di merci,
cosicché essi avrebbero potuto contribuire alla sovraccapacità esistente nel settore
del trasporto fluviale.
- 41.
- Ne consegue che la Commissione ha legittimamente considerato che i battelli di cui
trattasi non dovevano essere esentati, a causa, in particolare, della volontà delle
ricorrenti di trasportare merci diverse da quelle per le quali i loro battelli sono
specificamente concepiti.
- 42.
- Da tutto quanto precede consegue che il primo motivo deve essere respinto.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione da parte della Commissione dell'obbligo
di motivazione
Argomenti delle parti
- 43.
- Le ricorrenti denunciano l'incompletezza dello studio delle caratteristiche tecniche
dei battelli da parte della Commissione. Quest'ultima, nel considerare che l'entrata
in servizio dei tre battelli avrebbe contribuito all'aumento della capacità di stiva
della flotta, non avrebbe tenuto conto dei benefici, per la navigazione interna, della
conquista di un nuovo mercato detenuto sino a quel momento dal trasporto su
strada.
- 44.
- Essa non avrebbe peraltro comunicato il contenuto dell'opinione degli Stati membri
e delle organizzazioni interessate. Per di più, nelle loro valutazioni, questi ultimi si
sarebbero fondati su fatti inesatti. Contrariamente a quanto afferma la
Commissione, infatti, le sostanze pericolose considerate non potrebbero essere
oggetto di trasporto mediante battelli tradizionali privi di impianti specifici.
- 45.
- La Commissione respinge tali argomenti. Afferma, in particolare, che il solo fatto
che i tre battelli fossero tecnicamente adatti al trasporto di altre merci giustificava
il diniego di concedere una dispensa alle ricorrenti, il che si ricaverebbe
chiaramente dalla decisione impugnata.
- 46.
- Inoltre, il parere degli Stati membri e delle organizzazioni interessate, che, oltre
tutto, non avrebbe carattere vincolante, corroborerebbe ampiamente la decisione
impugnata.
Giudizio del Tribunale
- 47.
- L'obbligo di motivare una decisione individuale mira a consentire al giudice
comunitario di esercitare il proprio sindacato di legittimità e a fornire all'interessato
di conoscere le ragioni che giustificano la misura adottata, per difendere i propri
diritti e per stabilire se la decisione sia o meno giustificata (v., in particolare,
sentenza della Corte 28 marzo 1984, causa 8/83, Bertoli/Commissione, Racc. pag.
1649, punto 12; sentenze del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La
Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 42, e 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia
Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 30).
- 48.
- Così, la Commissione non è tenuta, nel motivare le sue decisioni, a prendere
posizione su tutti gli argomenti che gli interessati deducono a sostegno della loro
domanda. Le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono
un'importanza essenziale nell'ambito della decisione.
- 49.
- Nella decisione impugnata, essa ha menzionato le caratteristiche principali dei
battelli e la loro idoneità tecnica a trasportare altre merci, elementi di fatto che a
suo avviso giustificavano detta decisione tenuto conto della nota interpretativa.
- 50.
- Essa ha quindi motivato adeguatamente il proprio rifiuto di qualificare i battelli di
cui trattasi battelli specializzati ai sensi dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento n.
1101/89.
- 51.
- Peraltro, le ricorrenti non possono imputare all'istituzione di non aver fatto
menzione del punto di vista degli Stati membri e delle organizzazioni interessate.
Infatti, dall'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1101/89 e dal tredicesimo
'considerando di tale regolamento emerge che gli Stati membri e le organizzazioni
rappresentative della navigazione interna hanno un ruolo consultivo. Ne consegue
che la Commissione non è tenuta a conformarsi alla posizione assunta da tali
organismi. Poiché il punto di vista di questi ultimi ha valore solo di parere,
un'eventuale divergenza di opinioni tra essi e la Commissione non inficerebbe la
validità della decisione dell'istituzione. La Commissione non era, pertanto, tenuta
ad informare le ricorrenti dell'opinione dettagliata degli Stati membri e delle
organizzazioni interessate.
- 52.
- Ne consegue che la decisione impugnata non è inficiata da alcun vizio di
motivazione.
- 53.
- Di conseguenza, anche il secondo motivo deve essere respinto.
- 54.
- Da tutto quanto precede discende che il ricorso deve essere interamente respinto.
Sulle spese
- 55.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono
rimaste soccombenti e la Commissione ha concluso in tal senso, le ricorrenti vanno
condannate alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
- 1.
- Il ricorso è respinto.
- 2.
- Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1. ottobre 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh