Language of document : ECLI:EU:T:2013:94

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

26 febbraio 2013 (*)

«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Appalti pubblici di lavori – Gara d’appalto – Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca – Criteri di selezione – Rigetto dell’offerta di un offerente e decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente – Motivi nuovi – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto e in parte manifestamente irricevibile»

Nella causa T‑591/10,

Castiglioni Srl, con sede in Busto Arsizio, rappresentata dall’avv. G. Turri,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da S. Delaude e N. Bambara, successivamente da S. Delaude e F. Moro, in qualità di agenti, assistite dall’avv. D. Gullo,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 29 ottobre 2010, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto ISM/2010/C05/004/OC relativa alla conclusione di un accordo quadro multiplo per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca della Commissione, della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente, nonché del bando di gara, e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento del danno,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dal sig. A. Dittrich, presidente, dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore) e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La ricorrente, Castiglioni Srl, è una società di diritto italiano che opera nel settore dell’edilizia.

2        Con bando di gara n. 2010/S 123-187173, pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 giugno 2010 (GU 2010, S 123), con il riferimento ISM/2010/C05/004/OC, e rettificato con comunicazione n. 2010/S 144-221158, pubblicata il 28 luglio 2010 (GU 2010, S 144; in prosieguo: il «bando di gara»), la Commissione europea ha indetto una gara d’appalto relativa alla conclusione di un accordo quadro multiplo per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca della Commissione (in prosieguo: la «gara di appalto di cui trattasi»). La gara d’appalto di cui trattasi era finalizzata alla selezione di operatori per l’esecuzione di lavori edili, di genio civile, d’impiantistica elettrica e meccanica relativi alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati di tipo civile ed industriale e di infrastrutture annesse.

3        La gara d’appalto di cui trattasi si è svolta in forma di procedura aperta, conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento finanziario»), nonché all’articolo 122, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario (GU L 357, pag. 1), come modificato (in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»), con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso. Il termine per presentare le offerte era stato originariamente fissato al 13 agosto 2010 e posticipato poi al 27 agosto 2010 con comunicazione del 28 luglio 2010.

4        Il punto III.2 del bando di gara prevedeva, ai sensi dell’articolo 97 del regolamento finanziario e dell’articolo 135 delle modalità di esecuzione, una serie di criteri di selezione, diretti a valutare la capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale degli offerenti.

5        Per quanto riguarda la capacità tecnica degli offerenti, i requisiti erano stabiliti al punto III.2.3 del bando di gara. In tale punto figurava un elenco delle informazioni e delle formalità necessarie per acclarare se i requisiti di capacità tecnica fossero soddisfatti. Detto elenco era redatto nei seguenti termini:

«a) originale o copia conforme del certificato di iscrizione nella Camera di Commercio e/o nell’organismo professionale di competenza;

b) copia conforme del certificato di qualità UNI EN ISO 9001-2000 e copia dei certificati di audit eseguiti nel periodo 2007-2009;

c) copia conforme del manuale di qualità;

d) elenco del personale dirigente dell’impresa e, in particolare, della o delle persone responsabili dell’esecuzione dei lavori, includendo titoli di studio e qualifiche professionali (la prova sarà data da certificati rilasciati o controfirmati dall’autorità competente);

e) dichiarazione relativa al numero medio annuo di dipendenti e al numero di dirigenti impiegati dal contraente negli ultimi tre anni (2007-2010);

f) elenco dei tecnici o degli organi tecnici interessati, appartenenti o no direttamente alla ditta, in particolare quelli responsabili del controllo di qualità;

g) descrizione dell’equipaggiamento tecnico, dell’attrezzatura e del materiale usati per eseguire l’appalto;

h) elenco dei principali lavori realizzati nel corso degli ultimi cinque anni (2005-2010), con indicazione degli importi, delle date e del luogo di esecuzione. L’elenco potrebbe comprendere: lavori di costruzione di infrastrutture, residenze, installazioni sportive, superfici commerciali;

i) la documentazione relativa agli infortuni sul lavoro subiti dal personale del candidato durante il periodo 2005-2010;

j) dichiarazione sull’intenzione di subappalto, identificando i tipi di lavori;

k) indicazione delle misure di gestione ambientale che l’offerente applicherà durante l’esecuzione dell’appalto».

6        Il punto III.2.3 del bando di gara prevedeva inoltre «[l]ivelli minimi di capacità eventualmente richiesti», corrispondenti ai «livelli minimi di capacità al di sotto dei quali i candidati non possono essere ammessi» a norma dell’articolo 135, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione. Tali «livelli minimi di capacità eventualmente richiesti» sono stati denominati dalla Commissione, rispettivamente «standard ST1», «standard ST2» e «standard ST3». Lo standard ST1 richiedeva all’offerente di essere «iscritto alla Camera di Commercio e/o all’organismo professionale di competenza da almeno cinque anni prima della data limite per presentare offerte [come rettificata dalla comunicazione del 28 luglio 2010]». Lo standard ST2 richiedeva il possesso di un «sistema di gestione della qualità certificato ISO-9001:2000 o equivalente pertinente all’oggetto dell’appalto, emesso almeno tre anni prima della data limite per presentare offerte [come rettificata dalla comunicazione del 28 luglio 2010]». Infine, lo standard ST3 richiedeva all’offerente di «essere in grado di gestire ed eseguire, in qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente, opere edili di importo minimo di 3 000 000 [di euro]».

7        Durante la pendenza del termine per presentare le offerte, la Commissione, sollecitata dagli operatori economici interessati a presentare un’offerta, ha fornito, in più riprese, chiarimenti sull’interpretazione del bando di gara, in applicazione dell’articolo 99 del Regolamento finanziario e dell’articolo 148, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione (in prosieguo: i «chiarimenti ulteriori»).

8        La ricorrente ha presentato la propria offerta entro i termini stabiliti. Essa ha partecipato alla gara individualmente. Tuttavia, secondo le disposizioni dell’articolo 137, paragrafo 4, delle modalità di esecuzione, per quanto riguardava il requisito di capacità tecnica essa si è avvalsa delle capacità di altri due soggetti, la società B. e la società C.

9        A questo fine, la ricorrente ha prodotto, in particolare, taluni contratti stipulati con tali due soggetti, mediante i quali questi ultimi si impegnavano, per l’intera durata del contratto, a mettere a disposizione della ricorrente le risorse tecniche necessarie per soddisfare i requisiti elencati al punto III.2.3 del bando di gara. L’impegno della società B. copriva i requisiti stabiliti al punto III.2.3, lettere b), f), e g), del bando di gara, mentre l’impegno della società C. copriva l’intero standard ST3, figurante al punto III.2.3 del bando di gara. La ricorrente ha inoltre presentato apposite dichiarazioni delle società B. e C. indirizzate alla Commissione, con le quali queste ultime hanno dichiarato di mettere a disposizione della ricorrente le risorse tecniche necessarie al fine di soddisfare, rispettivamente, i requisiti di cui al punto III.2.3, lettere b), f), e g), del bando di gara, e lo standard ST3, menzionato al medesimo punto. La ricorrente ha inoltre allegato alla propria offerta svariati documenti e certificati forniti da tali due soggetti per dimostrare la sua capacità tecnica.

10      Con lettera del 29 ottobre 2010, la Commissione ha informato la ricorrente che la sua offerta non era stata selezionata ai fini della fase di aggiudicazione. Il rigetto della domanda era motivato con il fatto che la ricorrente non aveva dimostrato di possedere i requisiti stabiliti al punto III.2.3 del bando di gara, relativi alla capacità tecnica. Essa spiegava, in particolare, che la ricorrente non aveva adempiuto lo standard ST3. Essa ha inoltre comunicato alla ricorrente che, senza pregiudizio per un eventuale ricorso giurisdizionale, quest’ultima poteva ottenere informazioni complementari sui motivi per cui la sua offerta era stata respinta. Lo stesso giorno, essa ha deciso di aggiudicare l’appalto ad altri offerenti.

11      Con lettera del 3 novembre 2010, la ricorrente ha contestato il rigetto della sua offerta. Essa ha inoltre chiesto alla Commissione di fornirle informazioni complementari sui motivi per cui l’offerta era stata respinta, nonché informazioni inerenti alla valutazione della sua offerta ed i nomi degli aggiudicatari dell’appalto.

12      La Commissione ha risposto con lettera del 18 novembre 2010. In tale lettera, da un lato, essa ha confermato che la dichiarazione di impegno presentata dalla società C. quanto alla messa a disposizione dei mezzi necessari per garantire l’osservanza dello standard ST3 presentava un carattere eccessivamente generico e non era idonea a dimostrare che l’offerente soddisfacesse tale standard. Dall’altro lato, essa ha rilevato che dai documenti che le erano stati trasmessi congiuntamente all’offerta della ricorrente emergeva che, con un accordo di data 26 aprile 2010, quest’ultima aveva trasferito un ramo d’azienda alla società B. A seguito di tale trasferimento, il personale della ricorrente impiegato nella produzione, insieme a tutti i lavori che sarebbero stati in futuro aggiudicati all’impresa a seguito della sua partecipazione a gare d’appalto, dovevano a loro volta essere trasferiti alla società B. A questo riguardo, la Commissione ha sottolineato che, ai sensi dell’articolo II.21 delle condizioni generali del progetto di contratto incluso nel capitolato di gara, relativo alla gara d’appalto di cui trattasi, la cessione del contratto era soggetta alla sua autorizzazione. Orbene, a suo avviso, nella fattispecie tale autorizzazione non può essere concessa dato che, da quanto risulta dai documenti in suo possesso, la società B. non soddisfaceva i requisiti previsti nel bando di gara, ossia l’iscrizione dell’impresa alla Camera di Commercio da almeno cinque anni prima della data limite per presentare offerte (punto III.2.3 del bando di gara, standard ST1).

13      Con lettera del 25 novembre 2010, la ricorrente ha nuovamente contestato la decisione di respingere la sua offerta. La Commissione ha replicato con lettera del 17 dicembre 2010.

14      Il 21 dicembre 2010 la ricorrente ha inviato alla Commissione una lettera con la quale ha richiamato le considerazioni svolte nelle sue precedenti lettere. A tale lettera la Commissione non ha risposto.

15      In data 21 dicembre 2010 la Commissione ha sottoscritto l’accordo quadro di cui alla gara d’appalto in esame con due dei tre aggiudicatari dell’appalto.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 29 dicembre 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

17      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2011, la ricorrente ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori, nella quale ha chiesto, in sostanza, al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione degli atti impugnati con ricorso e di disporre ogni altro provvedimento provvisorio appropriato.

18      Con ordinanza del 9 marzo 2011, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile. Le spese sono state riservate.

19      Il 22 marzo 2011 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una lettera separata con cui ha indicato di far valere due «motivi aggiunti».

20      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale,

–        annullare e dichiarare non avvenuti gli atti seguenti:

i) il «verbale e/o [il] provvedimento di non ammissione (…), con il quale la Commissione [ha escluso la sua offerta]»;

ii) «la [lettera] in data 29 ottobre 2010 con la quale la Commissione (…) ha comunicato la non ammissione della [sua] offerta]»;

iii) il «verbale e/o [il] provvedimento confermativo (…), con il quale la Commissione ha escluso [la sua] offerta»;

iv) «la [lettera] in data 18 novembre 2010 con la quale la Commissione (…) ha confermato la non ammissione [della sua] offerta»;

v) «la [lettera della Commissione] in data 17 dicembre 2010»;

vi) il «provvedimento di aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro multiplo [del 29 ottobre 2010]»;

vii) il «bando di gara», e

–        condannare la Commissione al risarcimento del danno in forma specifica, anche attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto tra la Commissione ed i concorrenti risultati aggiudicatari;

–        in subordine

–        annullare gli atti oggetto della domanda di annullamento proposta in via principale dichiarando gli stessi nulli e non avvenuti, e

–        condannare la Commissione al risarcimento per equivalente del danno, ivi compreso il danno patito dalla ricorrente per non aver potuto inserire nel suo curriculum «l’aggiudicazione» dell’appalto in questione, nella misura in cui verrà quantificato in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità al saldo;

–        in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese di giudizio.

21      La Commissione conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e/o infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

22      Ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

23      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dall’esame degli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulla domanda di annullamento

24      Occorre considerare che la ricorrente, con le domande di annullamento che presenta, tanto in via principale quanto in subordine, chiede essenzialmente l’annullamento di tre atti. Anzitutto, le domande di annullamento da i) a v) vanno intese come dirette all’annullamento della decisione mediante la quale la Commissione ha dichiarato che l’offerta della ricorrente non poteva essere selezionata ai fini della fase di aggiudicazione, in quanto la ricorrente non soddisfaceva i criteri di selezione (in prosieguo: la «decisione di rigetto dell’offerta»). Poi, la domanda di annullamento vi) è volta a far annullare la decisione di aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione»). Infine, la domanda di annullamento vii) è finalizzata all’annullamento del bando di gara.

25      Quanto alla domanda di annullamento della decisione di rigetto dell’offerta, occorre rilevare che, nella lettera del 29 ottobre 2010, la Commissione ha osservato quanto segue:

«(…)

La Vostra offerta è stata respinta per i motivi seguenti:

1) La vostra società non ha dimostrato di essere conforme ai requisiti definiti al punto III.2.3 del bando di gara, relativamente alla Capacità Tecnica esigibile [nei confronti dei] candidati che si presentano come singola impresa per essere ammessi nella presente procedure di appalto; in particolare, l’adempimento dello standard ST3 non è stato dimostrato. Questa valutazione è stata compiuta prendendo anche in considerazione, con le precisazioni che seguono, le vostre proposte di avvalimento delle capacità e dei requisiti provenienti dalle due società ausiliarie da Voi individuate: [la società B.] e [la società C.]. La Vostra pretesa di avvalimento dei requisiti della società ausiliaria [C.], per giustificare l’adempimento [dello] standard ST3, non è stata accettata dalla Commissione in quanto, come da voi dichiarato, per l’esecuzione dei lavori vi avvarrete in particolare del sistema di qualità ISO 9001, dell’organico tecnico e dell’attrezzatura tecnica appartenenti alla società ausiliare [B.] [e] di altri elementi [della società C.]. La Commissione ritiene che [debba] essere l’offerente [che soddisfa] lo standard ST3, e [che] questa circostanza non [sia stata] dimostrata (…)».

26      Con successiva lettera del 18 novembre 2010, inviata in risposta alla lettera della ricorrente del 3 novembre 2010, la Commissione ha completato tale motivazione precisando quanto segue:

«A seguito di attenta analisi della posizione espressa da Codesta Società nella comunicazione di data [3 novembre 2010] inviata alla scrivente, si conferma la decisione di non procedere alla selezione della candidatura di Codesta Società nell’ambito della procedura d’appalto di cui in epigrafe

(…)

In base a quanto sopra esposto, la Commissione ribadisce quanto già comunicato nella lettera del [29 ottobre] u.s, e cioè che, ai fini della verifica del soddisfacimento da parte dell’offerente dello standard ST3, la dichiarazione di avvalimento presentata dalla [società C.] non è idonea. Per contro, da parte di Codesta Società e [della società B.], cui è da ricondurre l’organizzazione preposta all’esecuzione del contratto (come sopra evidenziato) non è stata presentata alcuna documentazione che permetta [di] verificare il soddisfacimento dello standard ST3.

Si conferma pertanto che l’offerente non soddisfa lo standard ST3 richiesto nel bando di gara, sub punto III.2.3, e che, perciò, non dispone della capacità tecnica necessaria per soddisfare interamente i criteri di selezione indicati nella presente procedure di appalto.

(…)

È opportuno evidenziare che, in base alla documentazione pervenuta, risulta essere intervenuto un trasferimento di ramo d’azienda, a seguito del quale il personale di Codesta Società impiegato nella produzione viene trasferito [alla società B.]. A tal riguardo, secondo l’atto notarile 4562/1683 di data 26 aprile 2010, inviato alla scrivente “sono oggetto di conferimento (…) anche tutti i lavori che saranno aggiudicati all’impresa conferente a seguito di partecipazione a gare d’appalto (…)”. L’articolo II.21 delle condizioni generali di contratto accettate dall’offerente in sede di gara prevede che la cessione del contratto sia soggetta all’autorizzazione da parte della Commissione. Nel caso di specie, l’autorizzazione alla cessione non potrebbe essere accordata, dal momento che la [società B.] non soddisfa, in base alla documentazione già in possesso dell’amministrazione aggiudicatrice, senza che siano necessari ulteriori chiarimenti, i requisiti indicati nel [b]ando di gara, tra cui un requisito fondamentale e cioè l’iscrizione alla Camera di Commercio in data anteriore al [1° luglio 2005] (vedi punto III.2.3, ST1 del bando di gara)».

27      Dalla giurisprudenza emerge che, da un lato, le risposte che un’istituzione fornisce alle domande di un offerente escluso vengono prese in considerazione come elementi costitutivi della motivazione di una decisione impugnata quando si fondano su elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di tale decisione e a condizione che, con tali risposte, l’istituzione non sostituisca una motivazione del tutto nuova a quella iniziale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑17/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 44). Dall’altro lato, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in base agli elementi di informazione di cui la ricorrente disponeva al momento della proposizione del ricorso (sentenze del Tribunale del 25 febbraio 2003, Strabag Benelux/Consiglio, T‑183/00, Racc. pag. II‑135, punto 58; del 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑406/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 50, e del 19 aprile 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑49/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 36).

28      Nella fattispecie, dalla lettura delle lettere della Commissione del 29 ottobre e del 18 novembre 2010 si evince che la sua decisione di respingere l’offerta della ricorrente si fondava su due motivi distinti e reciprocamente indipendenti. In base al primo motivo menzionato nella lettera del 29 ottobre 2010, la ricorrente non aveva dimostrato di soddisfare lo standard ST3 indicato al punto III.2.3 del bando di gara. A tenore del secondo motivo contenuto nella lettera del 18 novembre 2010, alla Commissione risultava impossibile autorizzare l’operazione di cessione alla società B. del contratto oggetto della gara d’appalto di cui trattasi, a cui la ricorrente voleva procedere, in quanto la società B. non rispettava lo standard ST1.

29      Nel ricorso la ricorrente deduce due motivi per corroborare la propria domanda di annullamento della decisione di rigetto dell’offerta.

30      Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 137, paragrafo 4, delle modalità di esecuzione, sulla violazione del bando di gara e dei chiarimenti ulteriori nonché su un difetto di motivazione. Il secondo motivo riguarda la violazione dell’articolo 148, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione e un difetto di motivazione. Con entrambi i motivi la ricorrente contesta essenzialmente il rigetto della sua offerta dovuto al fatto che essa non aveva dimostrato di soddisfare lo standard ST3.

31      Il 22 marzo 2011 la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una lettera mediante la quale ha dedotto due motivi aggiunti volti a corroborare la domanda di annullamento. Tali motivi sono stati interamente ripresi nella memoria di replica, in qualità di terzo e quarto motivo.

32      Il primo motivo aggiunto concerne la violazione del bando di gara e uno sviamento di potere. Il secondo motivo aggiunto verte sulla violazione dell’articolo 148, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione e su un difetto di motivazione. Con questi due motivi, la ricorrente contesta essenzialmente il rigetto della sua offerta dovuto all’impossibilità, per la Commissione, di autorizzare l’operazione di cessione del contratto oggetto della gara d’appalto di cui trattasi alla società B., a cui la ricorrente voleva procedere, in quanto tale società non soddisfaceva lo standard ST1.

33      Spetta al Tribunale valutare che cosa comporti una corretta amministrazione della giustizia nelle circostanze della causa (v. sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2008, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, T‑362/05 e T‑363/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 52, e la giurisprudenza ivi citata). Nella presente fattispecie, il Tribunale ritiene che occorra anzitutto pronunciarsi sui motivi aggiunti dedotti dalla ricorrente nella lettera del 22 marzo 2011 e ripresi nella memoria di replica, come terzo e quarto motivo. Successivamente, sarà d’uopo esaminare congiuntamente i primi due motivi.

34      Dal combinato disposto degli articoli 44, paragrafo 1, lettera c), e 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura risulta che il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

35      Dalla giurisprudenza emerge che non può considerarsi come un mezzo basato su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento un mezzo fondato su di un’asserita illegittimità che poteva essere conosciuta e addotta fin dall’introduzione del ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte del 30 settembre 1982, Amylum/Consiglio, 108/81, Racc. pag. 3107, punto 25, e sentenza del Tribunale del 2 marzo 2010, Evropaïki Dynamiki/EMSA, T‑70/05, Racc. pag. II‑313, punto 120).

36      Inoltre, un motivo o argomento che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio, e che sia strettamente connesso con questo, non costituisce un motivo nuovo ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura (sentenza Evropaïki Dynamiki/EMSA, punto 35 supra, punto 119).

37      Nella presente fattispecie, i motivi aggiunti dedotti dalla ricorrente sono stati presentati nel corso del procedimento e sono fondati su di un’asserita illegittimità che era nota alla ricorrente fin dall’introduzione del ricorso.

38      Occorre infatti constatare che, alla data di presentazione del ricorso, la ricorrente conosceva i due motivi di rigetto della sua offerta, esposti nelle lettere della Commissione del 29 ottobre e del 18 novembre 2010. A questo proposito è importante rilevare che, nella lettera del 25 novembre 2010, con la quale la ricorrente ha replicato alla lettera del 18 novembre 2010, essa ha specificamente affrontato la questione della «presunta mancanza (…) d’iscrizione alla Camera di Commercio [della società B.] in data anteriore al 1° luglio 2005» e ha contestato le osservazioni della Commissione adducendo la giurisprudenza e la normativa italiane. Tale passaggio della lettera del 25 novembre 2010 conferma che la ricorrente ha compreso le osservazioni della Commissione relative all’impossibilità da parte sua di autorizzare la cessione del contratto oggetto della gara di cui trattasi alla società B. quale motivo di rigetto della sua offerta.

39      Nel ricorso, peraltro, la ricorrente si è limitata a contestare uno solo dei due motivi autonomi su cui era fondato il rigetto della sua offerta, vale a dire il motivo relativo all’adempimento dello standard ST3. Pertanto, la ricorrente non può affermare che la deduzione di motivi nuovi era indispensabile in virtù dell’argomento sollevato dalla Commissione nel contesto del procedimento sommario e successivamente reiterato nel controricorso, secondo cui il ricorso è irricevibile. Infatti, con i motivi aggiunti da essa sollevati, la ricorrente non risponde all’argomento della Commissione relativo all’irricevibilità del ricorso, bensì contesta il secondo motivo di rigetto della sua offerta, concernente l’adempimento dello standard ST1.

40      Se ne evince che i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente non possono essere considerati motivi basati su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

41      Peraltro, dato che i motivi aggiunti dedotti dalla ricorrente non presentano alcun nesso con i motivi enunciati precedentemente nel ricorso, essi non costituiscono un ampliamento di questi ultimi motivi.

42      Di conseguenza, i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili.

43      Per quanto attiene ai motivi primo e secondo sollevati nel ricorso, va rilevato che, con il primo motivo, la ricorrente afferma essenzialmente che la Commissione ha errato quando ha respinto la sua offerta adducendo che essa non avesse dimostrato di soddisfare lo standard ST3. La ricorrente ritiene, in particolare, che la dichiarazione della società C., a tenore della quale quest’ultima si impegnava a mettere a sua disposizione l’insieme dei mezzi e delle risorse necessari per garantire l’adempimento dello standard ST3, fosse sufficiente ai fini delle disposizioni dell’articolo 137, paragrafo 4, delle modalità di esecuzione, che disciplinano l’istituto dell’«avvalimento» e consentono ad un offerente di avvalersi delle capacità tecniche di altri soggetti. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in sostanza, che la Commissione, una volta constatato che i documenti presentati dalla ricorrente congiuntamente alla sua offerta non consentivano di dimostrare che essa fosse in possesso delle qualificazioni oggetto dello standard ST3, avrebbe dovuto, in applicazione dell’articolo 148, paragrafo 3, delle modalità di esecuzione, rivolgerle una domanda di chiarimenti.

44      Dalla giurisprudenza emerge che quando alcuni punti della motivazione sono, di per sé, idonei a giustificare adeguatamente una decisione, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo. Inoltre, quando il dispositivo di una decisione della Commissione si basa su diversi punti della motivazione ognuno dei quali sarebbe sufficiente di per sé a costituire il fondamento del dispositivo, tale atto può essere annullato in linea di principio soltanto se ognuno dei suddetti punti è affetto da illegittimità. In questo caso, un errore o un altro motivo di illegittimità riguardante uno solo dei punti della motivazione non è sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa se non ha potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo adottato dall’istituzione che ha emanato la decisione (v. sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2005, General Electric/Commissione, T‑210/01, Racc. pag. II‑5575, punti 42 e 43, e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑387/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 59).

45      Dalla giurisprudenza emerge altresì che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, è inconferente il motivo il quale, anche se accolto, non potrebbe produrre l’esito perseguito dal ricorrente (v., in tal senso, sentenza della Corte del 21 settembre 2000, EFMA/Consiglio, C‑46/98 P, Racc. pag I‑7079, punto 38; v. altresì, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa che ha dato origine alla sentenza della Corte del 9 giugno 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 87).

46      In questa fattispecie occorre constatare che, con i primi due motivi dedotti nel ricorso, la ricorrente contesta la decisione di rigetto della sua offerta esclusivamente nei limiti in cui la Commissione ha, a suo avviso erroneamente, tratto la conclusione che essa non abbia dimostrato di soddisfare lo standard ST3. Pertanto, essa contesta unicamente uno dei due distinti ed autonomi motivi su cui è fondata la decisione di rigetto dell’offerta.

47      Di conseguenza, come asserito dalla Commissione, anche qualora la ricorrente potesse fondatamente censurare la Commissione per aver respinto la sua offerta adducendo che non aveva dimostrato di rispettare lo standard ST3, essa non potrebbe comunque ottenere l’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta. Dato che, infatti, la ricorrente non ha efficacemente contestato il secondo motivo di rigetto dell’offerta, tale motivo continua a giustificare il dispositivo della decisione.

48      Se ne evince che il primo motivo di ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione di rigetto dell’offerta della ricorrente, ed il secondo motivo di ricorso, sono inconferenti. Pertanto, la domanda di annullamento della decisione di rigetto dell’offerta è manifestamente infondata.

49      Per quanto attiene alla domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione, occorre constatare che la ricorrente non adduce alcun argomento per corroborarla.

50      Orbene, in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa da consentire al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di decidere sul ricorso, eventualmente senza ulteriori informazioni a sostegno. Al fine di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso (v. sentenza del Tribunale del 15 marzo 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑236/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 114, e la giurisprudenza ivi citata).

51      Da ciò risulta che la domanda di annullamento della decisione di aggiudicazione è manifestamente irricevibile.

52      Per quanto concerne la domanda di annullamento del bando di gara, nel proprio ricorso la ricorrente dichiara che, nell’ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la decisione di rigetto della sua offerta trovi fondamento nel bando di gara, essa contesta il medesimo bando, formulando nei confronti dello stesso le medesime censure sollevate con il primo motivo.

53      Orbene, la ricorrente afferma in sostanza che, se si ammette che la Commissione ha proceduto conformemente al bando di gara quando ha respinto la sua offerta adducendo che la dichiarazione della società C., secondo la quale questa s’impegnava a mettere a sua disposizione l’insieme di mezzi e risorse necessari per adempiere allo standard ST3, era insufficiente, occorre dichiarare che tale bando di gara viola l’articolo 137, paragrafo 4, delle modalità di esecuzione. A suo modo di vedere, contravvenendo a quest’ultima disposizione, il bando di gara le impedirebbe di avvalersi delle capacità degli altri soggetti per dimostrare il possesso delle capacità tecniche richieste.

54      A questo riguardo è sufficiente constatare che in nessun caso tale censura può essere accolta, dato che costituisce la conseguenza di un’interpretazione manifestamente errata del bando di gara. Quest’ultimo, infatti, non esclude che l’offerente possa avvalersi delle capacità di altri soggetti. Peraltro, in questa fattispecie ciò risulta confermato dalla circostanza che la Commissione, nell’esaminare se la ricorrente soddisfaceva lo standard ST3, ha tenuto conto delle capacità che la società B. si era impegnata a mettere a disposizione della ricorrente, ossia le risorse menzionate al punto III.2.3, lettere b), f), e g), del bando di gara. La possibilità di avvalersi delle capacità di altri soggetti, d’altronde, è esplicitamente prevista da uno dei chiarimenti ulteriori del bando di gara, forniti dalla Commissione in qualità di informazione complementare il 21 luglio 2010, circostanza, questa, che la stessa ricorrente riconosce nell’atto introduttivo del ricorso. Pertanto, la ricorrente non può lamentare un difetto di motivazione del bando di gara sotto questo profilo.

55      Da ciò si evince che la domanda di annullamento del bando di gara è manifestamente infondata.

56      Da quanto precede risulta che le domande di annullamento devono essere respinte in toto.

 Sulla domanda di risarcimento del danno

57      In primo luogo, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno formulata in via principale, nel ricorso si precisa che tale domanda si deve intendere come diretta, in concreto, all’annullamento delle decisioni impugnate, con conseguente ammissione della ricorrente al procedimento di gara e successiva aggiudicazione. Occorre pertanto considerare che, con tale domanda, la ricorrente mira a che il Tribunale rivolga alla Commissione l’ingiunzione di aggiudicarle l’appalto.

58      Orbene, secondo una giurisprudenza ben consolidata, il giudice dell’Unione non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad un’istituzione dell’Unione. Questo principio non solo rende irricevibili, nell’ambito di un ricorso d’annullamento, conclusioni miranti a far ingiungere all’istituzione convenuta di adottare le misure che comporta l’esecuzione di una sentenza d’annullamento, ma vale, in linea di massima, anche nell’ambito di un ricorso esteso al merito, come un ricorso per risarcimento nel cui contesto un ricorrente chieda la condanna dell’istituzione convenuta a prendere determinati provvedimenti per ovviare al danno lamentato (v. ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2008, Portela/Commissione, T‑137/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 46, e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, la domanda di risarcimento presentata in via principale deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

59      In secondo luogo, quanto alla domanda di risarcimento formulata in subordine, giova rammentare che, in forza dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, un ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente precisa da consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito, nonché il carattere e l’entità di tale danno (sentenze del Tribunale del 18 settembre 1996, Asia Motor France e a./Commissione, T‑387/94, Racc. pag. II‑961, punti 106 e 107, e del 20 maggio 2009, VIP Car Solutions/Parlamento, T‑89/07, Racc. pag. II‑1403, punto 103).

60      Emerge dalla giurisprudenza che un ricorso nel quale il ricorrente si limiti ad affermare di aver subito un pregiudizio pecuniario, riservandosi tuttavia di precisarne la portata in un secondo tempo, non può, di regola, soddisfare le condizioni poste dal regolamento di procedura circa l’indicazione dell’oggetto della controversia e circa i mezzi dedotti (v., in tal senso, sentenza della Corte del 28 marzo 1979, Granaria/Consiglio e Commissione, 90/78, Racc. pag. 1081, punti 5 e 6). Tuttavia, un ricorrente può non aver quantificato l’importo del danno che ritiene di aver subito e aver però chiaramente indicato gli elementi che permettono di valutarne la natura e l’entità, consentendo così alla parte convenuta di predisporre le proprie difese (ordinanza del Tribunale del 22 luglio 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Consiglio e Commissione, T‑376/04, Racc. pag. II‑3007, punto 55).

61      Nella specie, la ricorrente fa valere che nell’ipotesi in cui la sentenza di annullamento dovesse intervenire in un momento in cui essa non potrà più ambire al godimento del proprio diritto, rappresentato dall’esecuzione dei lavori oggetto di gara, la Commissione dovrà essere condannata al risarcimento del danno per equivalente. Essa ritiene che la quantificazione del danno dovrà essere riservata al prosieguo del giudizio, dato che dipende dal momento in cui il Tribunale dichiarerà l’eventuale illegittimità dei provvedimenti impugnati e dal successivo comportamento della Commissione. Essa afferma che, allo stato, non è in condizioni di verificare il grado di esecuzione degli interventi oggetto di gara né, quindi, di quantificare l’ammontare del danno patito.

62      La ricorrente sostiene inoltre di avere altresì diritto al ristoro del c.d. danno «curriculare», consistente nel fatto di non poter indicare nel suo curriculum professionale l’avvenuta esecuzione dell’appalto di cui trattasi. Anche per tale danno, la ricorrente si riserva di procedere all’esatta quantificazione nel prosieguo del procedimento.

63      Occorre constatare che, nei suoi atti, la ricorrente si limita ad affermare di aver subito un danno pecuniario e a riservarne la quantificazione precisa al seguito del procedimento. Essa non illustra alcuna stima di tale danno e non indica gli elementi che consentano di valutarne la natura e la portata.

64      Pertanto, anche qualora si ritenesse che il ricorso contenga gli elementi che consentono di individuare il comportamento addebitato alla Commissione ed il nesso di causalità tra tale comportamento ed il danno lamentato, occorre considerare che esso non è sufficientemente preciso da consentire al Tribunale di statuire sulla domanda di risarcimento formulata in subordine.

65      Ne consegue che, per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno formulata in subordine, il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Quindi, tale domanda dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

66      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto perché in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

67      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, in conformità delle conclusioni della Commissione in tal senso.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Castiglioni Srl è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 26 febbraio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Lingua processuale: l’italiano