Language of document : ECLI:EU:T:2013:94





Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 febbraio 2013 – Castiglioni/Commissione

(causa T‑591/10)

«Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Appalti pubblici di lavori – Gara d’appalto – Costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca – Criteri di selezione – Rigetto dell’offerta di un offerente e decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente – Motivi nuovi – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto e in parte manifestamente irricevibile»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori – Presa in considerazione, nell’ambito della motivazione, delle risposte di un’istituzione alle domande di un offerente scartato – Presupposti – Mancata sostituzione della motivazione iniziale con una motivazione nuova – Valutazione degli elementi d’informazione di cui il ricorrente dispone al momento della proposizione del ricorso (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punto 27)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Assenza di argomenti a sostegno della domanda – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 34, 49-51)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Portata – Motivo fondato su elementi conosciuti e dedotti fin dal momento della proposizione del ricorso – Esclusione – Ampliamento di un motivo esistente – Esclusione – Irricevibilità dei motivi che non posseggono i requisiti di un motivo nuovo [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punti 34-36, 40, 41)

4.                     Ricorso di annullamento – Oggetto – Decisione che si basa su vari punti della motivazione, ciascuno sufficiente a giustificare il suo dispositivo – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori – Motivi relativi a un errore o a un’altra illegittimità che incidono soltanto su uno dei punti della motivazione – Motivo inconferente ai fini dell’annullamento della decisione (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002; regolamento della Commissione n. 2342/2002) (v. punti 44, 45)

5.                     Ricorso per risarcimento danni – Competenza del giudice dell’Unione – Competenza estesa al merito – Ingiunzione nei confronti di un’istituzione a risarcire il danno asserito – Inammissibilità (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punto 58)

6.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Richiesta diretta al risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione – Mancata indicazione di elementi precisi relativamente al danno subito – Irricevibilità [Art. 340 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 59, 60)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 29 ottobre 2010, che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto ISM/2010/C05/004/OC relativa alla conclusione di un accordo quadro multiplo per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca della Commissione, della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente, nonché del bando di gara e, dall’altro lato, una domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Castiglioni Srl è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.