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Ricorso proposto il 1° dicembre 2023 – Smart Kid/Commissione

(Causa T-1130/23)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Smart Kid S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: Z. Kiedacz, radca prawny)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della Commissione europea del 22 settembre 2023, resa nel caso, esaminato dalla Commissione europea, protocollato con il n. EASE 2023/2923, recante rigetto della domanda della Smart Kid del 17 maggio 2023, relativa all’accesso a documenti pubblici, presentata sulla base del regolamento n. 1049/2001;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1049/2001 1 .

L’articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1049/2001, prevede il diritto di qualsiasi persona giuridica che abbia la sede sociale in uno Stato membro di accedere ai documenti degli organi dell’Unione, in conformità ai principi generali e alle limitazioni che disciplinano l’esercizio di tale diritto, definiti dal regolamento n. 1049/2001. L’adozione, da parte della Commissione europea, della decisione implicita di rifiuto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, violerebbe manifestamente tale diritto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, dell’obbligo di motivazione.

Come risulta dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, gli atti giuridici adottati dalle istituzioni dell’Unione europea sono soggetti all’obbligo di motivazione. La motivazione dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto. Per quanto riguarda l’adozione, da parte della Commissione, della decisione implicita di rifiuto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, quest’ultima non sarebbe accompagnata da alcuna motivazione, il che violerebbe manifestamente l’obbligo di motivazione.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).