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Ricorso proposto il 7 dicembre 2007 - Prym e a. / Commissione

(Causa T-454/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: William Prym GmbH & Co. KG (Stolberg, Germania), Prym Inovan GmbH & Co. KG (Stolberg, Germania), EP Group S.A. (Comines-Warneton, Belgio) (rappresentanti: avv.ti H.-J. Niemeyer e C. Herrmann)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

annullare la decisione della convenuta 19 settembre 2007 nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

in subordine, ridurre le ammende inflitte alle ricorrenti all'art. 2 della decisione ad un congruo importo;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti impugnano la decisione della Commissione 19 settembre 2007, C (2007) 4257 def., pratica COMP/E-1/39.168 - articoli di merceria in metallo e in plastica: cerniere. In tale decisione, è stata inflitta un'ammenda a società del gruppo Prym per violazione dell'art. 81 CE per effetto di tre autonome infrazioni nel settore degli articoli di merceria in ordine al quale la Commissione ha accertato complessivamente quattro infrazioni.

Le ricorrenti deducono undici motivi a sostegno del loro ricorso.

In merito all'addebito di collaborazione multilaterale nel settore delle "altre cerniere" e macchine da posa, esse fanno valere:

violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 1, in quanto un complesso di fatti è stato scisso in due distinte infrazioni;

applicazione erronea della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 2 in quanto la riduzione dell'ammenda sarebbe troppo esigua del 30%.

In relazione all'addebito di collaborazione trilaterale nel settore delle cerniere lampo, esse fanno valere quanto segue:

illegittima imputazione della condotta di un'impresa comunitaria alla prima e seconda ricorrente nonché calcolo errato dell'ammenda nei confronti della terza ricorrente;

violazione della parte C, ovvero D della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 3.

Per quanto riguarda l'addebito di collaborazione bilaterale con un'impresa del gruppo Coats, esse denunciano:

violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 in quanto tale collaborazione e una delle infrazioni sanzionate nella decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C (2004) 4221, def. (pratica COMP/F-1/38.338 - PO/Aghi) sarebbero state scisse in due infrazioni autonome mentre andavano considerate come unica infrazione;

violazione del principio del ne bis in idem per aver nuovamente irrogato un'ammenda per lo stesso fatto;

violazione dell'art. 253 CE per insufficiente motivazione della scissione di un'unica infrazione;

violazione dei principi di cooperazione e di parità di trattamento.

In relazione alla determinazione dell'ammenda esse fanno valere:

violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende4 nonché dei principi di proporzionalità e di uguaglianza;

violazione dell'art. 253 CE per difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'importo iniziale e alla definizione dei mercati oggettivamente rilevanti;

in subordine, violazione del principio di proporzionalità per irrogazione di ammende globalmente eccessive a carico delle ricorrenti e difetto di motivazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

3 - Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).

4 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3).