Language of document : ECLI:EU:T:2009:202

Causa T‑450/07

Harwin International LLC

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Procedura di nullità — Marchio comunitario figurativo Pickwick COLOUR GROUP — Marchi nazionali anteriori PicK OuiC e PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA — Istanza di prova dell’uso — Art. 56, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 57, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Esame della domanda — Prova dell’uso del marchio anteriore

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 43 e 56, n. 2)

Sul piano dei principi, occorre definire come segue la logica del meccanismo previsto dall’art. 56 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, per quanto riguarda la procedura di nullità, articolo che rinvia altresì all’art. 43 del detto regolamento, relativo all’opposizione:

– il titolare di un marchio anteriore è obbligato a dimostrare l’uso del suo marchio solo se tale uso viene contestato dal titolare del marchio di cui è stata richiesta la nullità;

– in mancanza di una tale contestazione l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può limitarsi ad esaminare l’esistenza di un rischio di confusione senza procedere all’esame della prova dell’uso;

– in presenza di siffatta contestazione dell’uso, che essa avvenga mediante istanza di prova dell’uso presentata dal titolare del marchio di cui viene richiesta la nullità oppure mediante una contestazione da parte di quest’ultimo degli elementi di prova presentati a tale fine dal titolare del marchio anteriore, l’Ufficio è tenuto ad esaminare la questione della prova dell’uso prima di quella dell’esistenza di un rischio di confusione.

(v. punto 25)