Language of document : ECLI:EU:T:2015:310

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

21 maggio 2015 (*)

«Disegni o modelli comunitari – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta ombrelli – Causa di nullità – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Disegno o modello anteriore costituito da un brevetto americano – Ambienti specializzati del settore interessato – Utilizzatore informato – Grado di attenzione dell’utilizzatore informato – Prodotti di moda – Margine di libertà dell’autore – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Domanda di dichiarazione di nullità»

Nelle cause riunite T‑22/13 e T‑23/13,

Senz Technologies BV, con sede a Delft (Paesi Bassi), rappresentata inizialmente da W. Hoyng e C. Zeri, avvocati, successivamente da W. Hoyng e I. de Bruijn, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato inizialmente da F. Mattina, successivamente da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Impliva BV, con sede a Mijdrecht (Paesi Bassi), rappresentata da C. Gielen e A. Verschuur, avvocati,

avente ad oggetto due ricorsi proposti avverso due decisioni della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 26 settembre 2012 (procedimenti R 2453/2010‑3 e R 2459/2010‑3), relative a procedimenti di dichiarazione di nullità tra l’Impliva BV e la Senz Technologies BV,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich (relatore), presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visti i ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2013,

visti i controricorsi dell’UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2013,

visti i controricorsi dell’interveniente depositati presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2013,

viste le repliche depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 luglio 2013,

viste le controrepliche dell’UAMI depositate presso la cancelleria del Tribunale l’11 novembre 2013,

vista l’ordinanza del 2 ottobre 2014 di riunione delle cause T‑22/13 e T‑23/13 ai fini della fase orale e della sentenza,

in seguito all’udienza del 27 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

 Conclusioni delle parti

13      Nei ricorsi, la ricorrente chiede, tanto nella causa T‑22/13 quanto nella causa T‑23/13, che il Tribunale voglia:

–        annullare le decisioni impugnate;

–        accogliere gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e dichiarare valida la registrazione dei disegni o modelli contestati;

–        condannare l’UAMI alle proprie spese e condannare l’interveniente, in caso di intervento, alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

14      All’udienza, la ricorrente ha rinunciato, tanto nella causa T‑22/13 quanto nella causa T‑23/13, al secondo capo delle proprie conclusioni, in cui chiedeva al Tribunale di dichiarare valida la registrazione dei disegni o modelli contestati.

15      L’UAMI chiede, tanto nella causa T‑22/13 quanto nella causa T‑23/13, che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi;

–        condannare la ricorrente alle spese.

16      Nel suo controricorso, l’interveniente chiede, tanto nella causa T‑22/13 quanto nella causa T‑23/13, che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente i ricorsi o, in subordine, rinviare la causa dinanzi all’UAMI oppure, in ulteriore subordine, dichiarare la nullità della registrazione dei disegni o modelli contestati;

–        condannare la ricorrente, oltre che alle proprie spese, anche a quelle in cui è incorsa l’interveniente, comprese le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

17      All’udienza, l’interveniente ha rinunciato, tanto nella causa T‑22/13 quanto nella causa T‑22/13, al secondo capo delle proprie conclusioni, in cui chiedeva al Tribunale di rinviare la causa dinanzi all’UAMI.

 In diritto

[omissis]

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002

[omissis]

26      Un disegno o modello si considera quindi divulgato una volta che la parte che fa valere la divulgazione ne abbia provato i fatti costitutivi. Per opporsi a questa presunzione spetta, invece, alla parte che contesta la divulgazione dimostrare in modo adeguato che le circostanze del caso potevano ragionevolmente impedire che tali fatti fossero conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato.

27      La presunzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 si applica, d’altronde, a prescindere dal luogo in cui si sono verificati i fatti costitutivi della divulgazione, poiché discende dalla prima frase di detto articolo che non occorre, affinché un disegno o modello si consideri divulgato al pubblico, ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 di detto regolamento, che i fatti costitutivi della divulgazione si siano svolti sul territorio dell’Unione (sentenza del 13 febbraio 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, Racc., EU:C:2014:75, punto 33).

28      Occorre precisare che la questione se le persone appartenenti agli ambienti specializzati del settore interessato possano ragionevolmente essere a conoscenza di eventi verificati al di fuori del territorio dell’Unione è una questione di fatto la cui risposta dipende dalla valutazione delle circostanze proprie di ogni causa (sentenza H. Gautzsch Großhandel, punto 27 supra, EU:C:2014:75, punto 34).

29      Al fine di svolgere la valutazione citata dalla Corte, occorre esaminare la questione se, sulla base degli elementi di fatto, che devono essere forniti dalla parte che contesta la divulgazione, sia il caso di ritenere che tali ambienti non avessero realmente la possibilità di venire a conoscenza dei fatti costitutivi della divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può essere loro ragionevolmente richiesto per conoscere lo stato dell’arte anteriore. Tali elementi di fatto possono, a titolo di esempio, vertere sulla composizione degli ambienti specializzati, le loro qualifiche, abitudini e comportamenti, il campo delle loro attività, la loro presenza ad eventi in occasione dei quali sono presentati disegni o modelli, le caratteristiche del disegno o modello di cui trattasi, quali la loro interdipendenza con altri prodotti o settori, e le caratteristiche dei prodotti nei quali il disegno o modello in questione è stato integrato, in particolare il livello tecnico del prodotto interessato. In ogni caso, un disegno o modello non può ritenersi conosciuto nella normale attività commerciale se gli ambienti specializzati del settore interessato potessero scoprirlo solo per caso.

[omissis]

36      Quanto all’argomento secondo il quale l’ombrello coperto dal brevetto anteriore non è mai stato prodotto, cosa peraltro non contestata né dall’UAMI né dall’interveniente, è giocoforza considerare che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 non richiede affatto che il disegno o modello anteriore invocato dalla parte che si oppone sia stato utilizzato in vista della produzione o della commercializzazione di un prodotto.

37      Tuttavia, il fatto che un disegno o modello non sia mai stato incorporato in un prodotto avrebbe rilevanza solo nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse dimostrato che gli ambienti specializzati del settore interessato non consultano in genere i registri dei brevetti o che gli ambienti specializzati del settore interessato non danno generalmente alcuna importanza ai brevetti, in particolare ai brevetti americani. In tali ipotesi, l’argomento della non esistenza sul mercato di ombrelli coperti dal brevetto anteriore potrebbe rendere poco credibile il fatto che gli ambienti specializzati del settore interessato abbiano potuto conoscere il brevetto anteriore attraverso altre fonti d’informazione. Nella specie, il fatto che l’ombrello contraddistinto dal brevetto anteriore non sia mai stato prodotto dimostra che gli ambienti specializzati del settore interessato non potevano conoscere il brevetto anteriore attraverso la pubblicità, attività di commercializzazione o cataloghi. Tuttavia, ciò non basta a dimostrare che gli ambienti specializzati del settore interessato non avrebbero potuto averne ragionevolmente conoscenza in altro modo, ad esempio consultando in linea il registro americano dei brevetti.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le decisioni della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 settembre 2012 (procedimenti R 2453/2010‑3 e R 2459/2010‑3) sono annullate.

2)      L’Impliva BV sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo delle spese della Senz Technologies BV.

3)      La Senz Technologies sopporterà due terzi delle proprie spese.

4)      L’UAMI sopporterà le proprie spese.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 maggio 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.