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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Sinara Handel GmbH contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2005.

(Causa T-91/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 febbraio 2005 la Sinara Handel GmbH, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos e E. Petritsi, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    ordinare alla Comunità europea di risarcire alla ricorrente il danno da questa subito in seguito all'adozione delle misure antidumping definitive prescritte dal regolamento del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, attribuendole l'importo di EUR 1 633 344,33 per lucro cessante nel periodo giugno 2000-dicembre 2002, unitamente agli interessi di mora maturati sul detto importo al tasso annuo dell'8%;

-    in subordine, concedere alla ricorrente, a titolo di compensazione per lucro cessante nel periodo giugno 2000-dicembre 2002, una somma che sarà precisata nel corso del procedimento mediante decisione interlocutoria del Tribunale previo accordo tra le parti e in caso di mancato raggiungimento di tale accordo, dalla sentenza con la quale il Tribunale concluderà il giudizio;

-    porre a carico del Consiglio e della Commissione tutte le spese in cui la ricorrente è incorsa durante il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente importa tubi senza saldatura nella Comunità ed è interessata dalle misure imposte con il regolamento del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro, o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia 1.

La Commissione ha altresì adottato la decisione 8 dicembre 1999, 2003/382/CE, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 81 CE (Caso IV/E-1/35.860-B Tubi d'acciaio senza saldatura) 2 e ha inflitto un'ammenda a taluni produttori comunitari di tubi senza saldatura.

La ricorrente sostiene che, data la sovrapposizione tra le gamme di produzione, viste le società implicate e considerati i periodi delle indagini sulla concorrenza e dei procedimenti antidumping, il comportamento anticoncorrenziale dei produttori comunitari ha influenzato la valutazione del danno e l'analisi del rapporto causale nei procedimenti antidumping. La ricorrente sostiene che i convenuti hanno valutato il danno provocato dalle importazioni senza tener conto del comportamento anticoncorrenziale e hanno pertanto violato il regolamento del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 3 e sono venuti meno al loro obbligo di buona e sana amministrazione e di diligenza. La ricorrente deduce altresì la violazione del principio del legittimo affidamento.

La ricorrente afferma che i convenuti hanno riconosciuto, nel regolamento del Consiglio 16 luglio 2004, n. 1322, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania 4, che le analisi svolte nei procedimenti antidumping avrebbero potuto condurre a risultati differenti se fosse stato preso in considerazione il comportamento anticoncorrenziale.

La ricorrente chiede pertanto il risarcimento dei danni per lucro cessante che ha subito nel periodo giugno 2000-dicembre 2002.

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1 - GU L 322, pag. 1.

2 - GU 2003, L 140, pag. 1.

3 - GU L 56, pag. 1.

4 - GU L 246, pag. 10.