Comunicazione sulla GU
Ricorso della Movingpeople.net International B.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 25 febbraio 2005.
(Causa T-92/05)
Lingua utilizzata nella domanda di registrazione: l'inglese
Il 25 febbraio 2005, la Movingpeople.net International B.V., con sede in Helmond (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti G.S.C.M. van Roeyen e T. Berendsen, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Il sig. Thomas Schäfer, residente in Schashagen (Germania), é controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione impugnata in modo che la domanda di registrazione del marchio
comunitario n. 1 997 733 venga accolta per tutti i prodotti, appartenenti alle classi 10,12
e 20;
- condannare l'UAMI e/o l'opponente alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente: Movingpeople.net International B.V.
Marchio comunitario di cui
si chiede la registrazione: Marchio figurativo "moving people.net" per prodotti delle classi 10, 12 e 20 (Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, ecc; tutti i suddetti prodotti disposti in particolare per disabili e altri soggetti bisognosi di assistenza, ecc.) - domanda n. 1 997 733
Titolare del diritto di marchio
o del segno rivendicato in sede
di opposizione: Sig. Thomas Schäfer
Marchio o segno rivendicato
in sede di opposizione: Marchio denominativo nazionale "MOVING PEOPLE" per prodotti e servizi delle classi 12 e 37 (Veicoli; apparecchi di locomozione aerei, sedie a rotelle elettriche, e sedie a rotelle per infermi, ecc.)
Decisione della divisione
di opposizione: Rigetto della domanda di registrazione del marchio
comunitario per i beni controversi
Decisione della commissione
di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi di ricorso: Violazione dell' art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento del Consiglio n. 40/94
____________