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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Movingpeople.net International B.V. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 25 febbraio 2005.

(Causa T-92/05)

    Lingua utilizzata nella domanda di registrazione: l'inglese

Il 25 febbraio 2005, la Movingpeople.net International B.V., con sede in Helmond (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti G.S.C.M. van Roeyen e T. Berendsen, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il sig. Thomas Schäfer, residente in Schashagen (Germania), é controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata in modo che la domanda di registrazione del marchio

    comunitario n. 1 997 733 venga accolta per tutti i prodotti, appartenenti alle classi 10,12

e 20;

-    condannare l'UAMI e/o l'opponente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:                    Movingpeople.net International B.V.

Marchio comunitario di cui

si chiede la registrazione:            Marchio figurativo "moving people.net" per prodotti delle classi 10, 12 e 20 (Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici, ecc; tutti i suddetti prodotti disposti in particolare per disabili e altri soggetti bisognosi di assistenza, ecc.) - domanda n. 1 997 733

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                Sig. Thomas Schäfer

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione:            Marchio denominativo nazionale "MOVING PEOPLE" per prodotti e servizi delle classi 12 e 37 (Veicoli; apparecchi di locomozione aerei, sedie a rotelle elettriche, e sedie a rotelle per infermi, ecc.)

Decisione della divisione

di opposizione:                Rigetto della domanda di registrazione del marchio

                        comunitario per i beni controversi

Decisione della commissione

di ricorso:                    Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:                Violazione dell' art. 8, n. 1, lett. b), del

regolamento del Consiglio n. 40/94

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