Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 febbraio 2007 - Sinara Handel/ Consiglio e Commissione
(Incidenti procedurali - Eccezione d'irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Lucro cessante - Domanda di rimborso di dazi antidumping - Incompetenza)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sinara Handel GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e E. Petritsi, avv.ti)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dal sig. G. Berrisch, avv.); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. N. Khan e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Ricorso a norma dell'art. 288 CE mirante al risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito all'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1).
Dispositivo
Il ricorso è irricevibile.
La ricorrente, Sinara Handel GmbH, è condannata alle spese.
____________1 - GU C 115 del 14.5.2005.