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Ricorso proposto il 1º marzo 2008 - MasterCard e a. / Commissione

(Causa T-111/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: MasterCard Inc. (Purchase, Stati Uniti), Mastercard International Inc. (Purchase, Stati Uniti) e MasterCard Europe SPRL (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: B. Amory, V. Brophy e S. McInnes, avvocati, e T. Sharpe, QC)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

dichiarare il presente ricorso ammissibile;

annullare in toto la decisione o, in subordine, annullare gli artt. 3, 4, 5 e 7 della decisione;

condannare la Commissione a pagare le spese del presente procedimento, ivi incluse quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 19 dicembre 2007, C (2007)6474 def., nei casi COMP/34.579 - MasterCard, COMP/36.518 - EuroCommerce, COMP/38.580 - Commercial Cards (MasterCard) e, in subordine, delle specifiche disposizioni della decisione relative alla misura correttiva imposta, sul fondamento che la decisione sarebbe viziata da errori di diritto, da una motivazione insufficiente o inesistente e da errori di fatto manifesti. Inoltre, il ricorso si basa sulla violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti nel corso dell'indagine condotta dalla Commissione. In particolare, le ricorrenti invocano i seguenti motivi, fondati rispettivamente sugli artt. 229 CE, 230 CE e 253 CE, nonché sui principi del diritto comunitario.

In primo luogo, secondo le ricorrenti la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e di fatto: a) astenendosi dall'individuare una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, SEE; b) e non applicando il giusto criterio per valutare la necessità oggettiva ai sensi delle disposizioni succitate.

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e di fatto ritenendo che la "MasterCard Payment Organisation" costituisca un'associazione di imprese ai sensi degli artt. 81, n. 1, CE e 53, n. 1, SEE, e che le commissioni di interscambio transfrontaliere e le norme che le disciplinano costituiscano una decisione di questa associazione.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è colpevole di diverse violazioni di regole sostanziali della procedura e che la misura correttiva e i provvedimenti di esecuzione imposti sono sproporzionati.

Infine, le ricorrenti affermano che la Commissione esige un livello di prova illegittimamente alto per soddisfare le condizioni di cui all'art. 81, n. 3, CE.

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