Language of document : ECLI:EU:T:2015:5





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 gennaio 2015 –
Veloss International e Attimedia / Parlamento

(causa T‑667/11)

«Appalti pubblici di servizi – Prestazioni di servizi di traduzione in greco al Parlamento – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Atto di ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione – Requisiti minimi [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 24, 70)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 38)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 39‑43, 56, 59, 63, 65)

4.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Diritto degli offerenti a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Diritto di contestare, in qualsiasi fase della procedura di gara, manifestazioni della volontà dell’amministrazione aggiudicatrice atte a produrre effetti giuridici rispetto all’appalto (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2) (v. punti 47‑49)

5.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Annullamento, per difetto di motivazione, di una decisione del Parlamento europeo che, nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, ha respinto un’offerta – Realtà dell’illiceità e del nesso causale dipendente dall’esame dei motivi che devono essere dedotti contro la decisione che sostituisce la decisione annullata – Carattere prematuro della domanda di risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 72‑74)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento di classificare al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto EL/2011/UE concernente la prestazione di servizi di traduzione in greco (GU 2011/S 56‑090374), comunicata alle ricorrenti con lettera del 18 ottobre 2011, nonché di qualsiasi altra decisione connessa adottata dal Parlamento, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2011 di classificare al secondo posto l’offerta presentata dalla Veloss International SA e dall’Attimedia SA nell’ambito della gara d’appalto EL/2011/UE concernente la prestazione di servizi di traduzione in greco è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Parlamento è condannato alle spese.