Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 gennaio 2015 –
Veloss International e Attimedia / Parlamento
(causa T‑667/11)
«Appalti pubblici di servizi – Prestazioni di servizi di traduzione in greco al Parlamento – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale»
1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Atto di ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione dell’Unione – Requisiti minimi [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 24, 70)
2. Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punto 38)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi – Obbligo di comunicare, in seguito a domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario – Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 3) (v. punti 39‑43, 56, 59, 63, 65)
4. Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Diritto degli offerenti a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Diritto di contestare, in qualsiasi fase della procedura di gara, manifestazioni della volontà dell’amministrazione aggiudicatrice atte a produrre effetti giuridici rispetto all’appalto (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2) (v. punti 47‑49)
5. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illiceità – Danno – Nesso causale – Annullamento, per difetto di motivazione, di una decisione del Parlamento europeo che, nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, ha respinto un’offerta – Realtà dell’illiceità e del nesso causale dipendente dall’esame dei motivi che devono essere dedotti contro la decisione che sostituisce la decisione annullata – Carattere prematuro della domanda di risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 72‑74)
Oggetto
| Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento di classificare al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto EL/2011/UE concernente la prestazione di servizi di traduzione in greco (GU 2011/S 56‑090374), comunicata alle ricorrenti con lettera del 18 ottobre 2011, nonché di qualsiasi altra decisione connessa adottata dal Parlamento, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto. |
Dispositivo
1) | | La decisione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2011 di classificare al secondo posto l’offerta presentata dalla Veloss International SA e dall’Attimedia SA nell’ambito della gara d’appalto EL/2011/UE concernente la prestazione di servizi di traduzione in greco è annullata. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | Il Parlamento è condannato alle spese. |