Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 22 febbraio 2024 (1)
Causa C‑76/22
QI
contro
Santander Bank Polska S.A.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Polonia)]
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato del credito – Riduzione del costo totale del credito – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Metodo di calcolo della riduzione»
1. L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE (2) prevede il diritto del consumatore, mutuatario di un credito relativo a beni immobili residenziali, di rimborsarlo totalmente o parzialmente prima della scadenza del contratto (con riduzione degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto).
2. La Corte di giustizia si è già pronunciata sulla riduzione del costo totale del credito a favore del consumatore, a seguito del rimborso anticipato in questa tipologia di contratti (3). Dovrà presto pronunciarsi anche sull’altro estremo dell’equazione: l’(eventuale) indennizzo al creditore per i costi direttamente connessi a tale rimborso (4).
3. Il giudice che ha proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale chiede che gli siano forniti taluni chiarimenti per quanto riguarda il diritto di cui dispone il consumatore. Desidera sapere, in particolare, secondo quale metodo debba essere calcolata la riduzione dei costi che compongono il costo totale del credito in caso di rimborso anticipato.
I. Contesto normativo. Direttiva 2014/17
4. Il considerando 66 di tale direttiva recita come segue:
«La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. Tuttavia, esistono differenze sostanziali tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito e tra le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire. Pur riconoscendo la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello dell’Unione relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria per confrontare le offerte al fine di trovare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l’esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Qualora il rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l’esercizio del diritto può essere subordinato all’esistenza di un interesse legittimo da parte del consumatore, da precisarsi da parte dello Stato membro. Tale interesse legittimo può sussistere, ad esempio, in caso di divorzio o disoccupazione. Le condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all’indennizzo, quest’ultimo dovrebbe essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in conformità delle norme nazionali in materia di indennizzo. L’indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dal creditore».
5. Ai sensi dell’articolo 25:
«1. Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. Gli Stati membri possono provvedere affinché l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.
3. Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una [penalità] al consumatore. A tale riguardo, l’indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo.
4. Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.
5. Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all’esistenza di un interesse legittimo del consumatore».
II. Fatti, controversia e questioni pregiudiziali
6. Il 15 settembre 2017, QI, agendo in qualità di consumatrice, ha stipulato con il predecessore legale della Santander Bank Polska S.A. (in prosieguo: la «Santander Bank») un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di un immobile residenziale, per un importo di 106 600 zloty polacchi (PLN).
7. Il contratto prevedeva una durata del mutuo di 360 mesi e una «commissione per la concessione del mutuo» pari al 2,50% della somma prestata (5). La commissione è stata qualificata come elemento del costo totale del mutuo.
8. Il 4 aprile 2019 (ossia 19 mesi dopo la conclusione del contratto), QI ha effettuato il rimborso totale anticipato del mutuo.
9. Secondo QI, la Santander Bank avrebbe dovuto rimborsarle parte della commissione per la concessione del mutuo, relativa a un periodo di 341 mesi. Ha stimato l’importo della commissione in PLN 2 462,78, che ha richiesto alla Santander Bank.
10. Il 20 luglio 2020, la Santander Bank ha respinto la pretesa di QI, sostenendo che la commissione legata alla concessione del mutuo costituiva un costo una tantum ed era esclusa dall’obbligo di rimborso proporzionale.
11. A titolo precauzionale, la Santander Bank ha rilevato che, qualora la commissione per la concessione del mutuo fosse parzialmente rimborsabile, la parte da rimborsare non sarebbe proporzionale al rapporto tra i periodi, ma alla remunerazione stimata dal mutuante per l’utilizzo del finanziamento da parte del consumatore.
12. In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Polonia), investito della controversia, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE debba essere interpretato alla stregua dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, ossia, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato del mutuo includa tutti i costi che sono stati posti a carico del consumatore, compresa anche la commissione per la concessione del mutuo.
2) Se l’obbligo previsto all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE di ridurre il costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato debba essere interpretato nel senso che il costo totale del mutuo ipotecario deve essere ridotto in proporzione al rapporto tra la durata del periodo compreso tra la data del rimborso anticipato e la data originariamente concordata come data di rimborso del mutuo, e la durata del periodo originariamente concordato compreso tra la data dell’erogazione del mutuo e la data del rimborso totale del mutuo, oppure nel senso che la riduzione del costo totale del mutuo ipotecario deve essere proporzionale al mancato guadagno da parte del mutuante, ossia al rapporto tra l’importo degli interessi da rimborsare dopo il rimborso anticipato del mutuo (dovuti per il periodo compreso tra il giorno successivo al rimborso totale effettivo e la data originariamente concordata per il rimborso totale) e l’importo degli interessi dovuti per l’intera durata del contratto di mutuo originariamente concordata (dalla data di erogazione del mutuo alla data del rimborso del mutuo concordata)».
III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
13. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 5 febbraio 2022.
14. Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia è stato sospeso in attesa della sentenza nella causa C‑555/21, UniCredit Bank Austria.
15. Poiché detta sentenza è stata pronunciata il 9 febbraio 2023, la Corte di giustizia ne ha informato il giudice del rinvio, chiedendogli se, alla luce del suo contenuto, la sua domanda di pronuncia pregiudiziale doveva ritenersi confermata.
16. Il 22 marzo 2023, il giudice del rinvio ha risposto alla Corte confermando la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.
17. Hanno presentato osservazioni scritte QI, la Santander Bank, i governi ceco, italiano, polacco e portoghese, nonché la Commissione europea.
18. Non è stato ritenuto indispensabile lo svolgimento di un’udienza.
IV. Analisi
A. Metodi di calcolo della riduzione del costo totale del credito, nell’ipotesi in cui l’importo della commissione per la concessione del credito rientri nell’obbligo di rimborso
19. Su indicazione della Corte di giustizia, le presenti conclusioni verteranno sulla seconda questione pregiudiziale.
20. Logicamente, la Corte dovrà rispondere a tale questione solo se riterrà che la commissione per la concessione del credito sia un costo che rientra nella riduzione prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, oggetto della prima questione pregiudiziale.
21. Pertanto, prenderò come ipotesi di lavoro la risposta affermativa alla prima domanda. Se fosse negativa, le mie riflessioni saranno superflue.
22. Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che stabilisce un metodo di calcolo della riduzione (6) del costo totale del credito (o di una parte integrante di tale costo totale) in caso di rimborso anticipato del debito del consumatore nei confronti del creditore.
23. In particolare, esso si interroga sulla conformità alla direttiva 2014/17 di due criteri, o metodi, per determinare la misura della riduzione proporzionale della commissione per la concessione del credito, nell’eventualità di un rimborso anticipato (7).
24. In base al primo criterio, l’indice di riduzione è il quoziente ottenuto dividendo:
– la durata (in giorni) del periodo compreso tra il giorno successivo alla data del rimborso anticipato e la data prevista nel contratto per il rimborso totale del mutuo;
– per la durata (in giorni) del periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo e la data inizialmente fissata per il suo rimborso totale (8).
25. In base al secondo criterio, la riduzione sarebbe proporzionale al rapporto (quoziente) tra:
– gli interessi persi dal creditore (relativi al periodo compreso tra il giorno del rimborso anticipato fino alla data del rimborso totale originariamente concordata); e
– la totalità degli interessi (per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo fino alla data concordata per il suo rimborso totale) (9).
26. QI propende per il primo metodo, sostenendo che il secondo non è praticabile. Sottolinea che, nel mercato polacco, i mutui ipotecari sono a tasso d’interesse variabile. Non è dunque possibile determinare con certezza gli interessi che il creditore si aspettava di percepire dopo la data in cui è avvenuto il rimborso anticipato del mutuo (10).
27. La Commissione, favorevole allo stesso metodo, basa il suo parere sul fatto che la direttiva 2014/17 non contiene riferimenti ad alcun metodo in particolare. Da tale silenzio, ne deduce che «nell’intenzione del legislatore dell’Unione, la riduzione è concepita come semplice conseguenza del rimborso anticipato, cosicché il suo calcolo non presenta alcuna difficoltà» (11).
28. Secondo i governi italiano, polacco e portoghese, la direttiva 2014/17 non ha voluto disciplinare questo aspetto che è pertanto lasciato a ciascuno Stato membro (12). Sulla base di questa osservazione comune:
– il governo polacco opta per la proporzionalità lineare che, essendo un metodo «più comprensibile e trasparente per i consumatori, facile da applicare e prevedibile», si adatta meglio all’obiettivo di fornire al consumatore un elevato livello di tutela (13);
– il governo italiano non si pronuncia, salvo escludere che il criterio di calcolo debba essere unico per tutti i costi soggetti a riduzione ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2014/17; esclude altresì che tale ipotetico criterio unico debba essere quello della proporzionalità lineare (14);
– il governo portoghese lascia aperta la questione (15).
29. La Santander Bank è favorevole all’uso del secondo metodo, in quanto proporzionale al mancato guadagno del creditore (16).
30. Per le ragioni che spiegherò, ritengo che la direttiva 2014/17 non opti per nessuno dei due criteri proposti. In realtà, essa non disciplina la metodologia di calcolo della parte del costo totale del credito che deve essere ridotta (o restituita, se del caso) al consumatore, quando questi adempie anticipatamente ai propri obblighi.
31. In una certa misura, questa posizione coincide con quella espressa dal giudice del rinvio nel confermare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, per quanto riguarda la seconda questione. Nella sua risposta del 22 marzo 2023, afferma di farlo «perché entrambe le opzioni presentate in merito alla riduzione dei costi possono essere considerate valide», anche se aggiunge di «propendere per una riduzione proporzionale»
B. Interpretazione della direttiva 2014/17
1. Argomento letterale
32. Dal punto di vista testuale, la direttiva 2014/17 non contiene alcuna indicazione su come calcolare la riduzione del costo totale di un credito rimborsato prima del termine concordato.
33. L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 si limita a indicare l’oggetto della riduzione (il costo totale del credito), gli elementi su cui opera la riduzione (interessi e altri costi) e la delimitazione temporale di tali elementi (restante durata del contratto).
34. Lo stesso articolo 25, al paragrafo 4, ordina di fornire al consumatore che intende procedere al rimborso anticipato «le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione». Passa poi a specificare il contenuto minimo di queste informazioni, senza fare riferimento ad alcun criterio di calcolo.
35. L’articolo 13 della direttiva 2014/17, relativo alle informazioni generali di base relative ai contratti di credito che il creditore deve fornire, stabilisce al paragrafo 1, lettera k), che esse devono includere «una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato», senza specificare quali siano.
36. Nemmeno il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) esprime un metodo di calcolo specifico (17); il suo punto 9 contempla il diritto all’estinzione anticipata e richiede che vengano definite, se applicabile, le condizioni per il suo esercizio (18).
2. Lavori preparatori
37. La regolamentazione europea del credito al consumo in generale ha avuto inizio con la direttiva 87/102/CEE (19), seguita dalla direttiva 2008/48/CE (20). Tuttavia è solo con la direttiva 2014/17 che è stato istituito un quadro normativo comune per i contratti di credito ai consumatori garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga su beni immobili residenziali.
38. Le tre direttive summenzionate prevedono il diritto del consumatore al rimborso anticipato del mutuo (21). A tale riguardo, i rispettivi lavori preparatori concordano sul fatto che:
– si è discusso se uno strumento europeo dovesse sancire tale diritto, alla luce delle diverse soluzioni degli Stati membri, da un lato, e della difficoltà di trovare un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti, dall’altro(22);
– non vi è stato alcun dibattito sulla riduzione del costo totale del credito associata a un rimborso anticipato di quest’ultimo. Tale riduzione, che si vuole «equa» nella direttiva 87/102, si applica, nelle altre due direttive, agli interessi e ai costi e la sua esatta definizione è stata stabilita dalla Corte di giustizia per ciascuna di esse (23).
39. La proposta di adottare un criterio uniforme per il calcolo della suddetta riduzione viene avanzata solo in relazione alla direttiva 87/102, in vista di una sua eventuale riforma (24). Salvo errore da parte mia, non è stato ripresa nei negoziati sulla direttiva 2008/48, né nella direttiva 2024/17, sui contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (25).
3. Contesto
40. Nemmeno l’interpretazione sistematica porta all’individuazione di un criterio specifico per quantificare la riduzione del costo totale del credito di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.
41. Ho spiegato altrove che la direttiva 2014/17 contiene una disciplina incompleta dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e che, salvo eccezioni, realizza un’armonizzazione minima (26).
42. Per quanto riguarda il rimborso anticipato del credito, il legislatore europeo riconosce al consumatore il diritto a effettuarlo e a che sia accompagnato da una diminuzione del costo totale dovuto. Al contrario, affida agli Stati membri le modalità per garantire tale diritto (27) e consente loro di condizionarne l’esercizio, riconoscendo un ampio margine di azione al riguardo (28).
43. Sebbene il metodo di calcolo dell’adeguamento del costo totale del credito non figuri espressamente tra le materie che spetta a ciascun legislatore nazionale disciplinare, ritengo che si tratti di una di esse:
– da un lato, perché l’enumerazione di tali materie è esemplificativa (29);
– dall’altro, perché l’assenza di qualsiasi menzione di tale calcolo contrasta con il livello di dettaglio con cui la stessa direttiva 2014/17 disciplina le modalità di determinazione di altri valori (30).
44. Nemmeno la lettura dell’articolo 25 della direttiva 2014/17, considerandone il complesso, consente di dedurre un metodo specifico di calcolo della riduzione controversa.
45. Non ritengo opportuno dedurre la consacrazione del criterio della «curva degli interessi» dall’accenno, nell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 (31), a un diritto all’indennizzo del creditore (32). Detto paragrafo consente a ciascun legislatore nazionale di decidere in merito alla sussistenza o meno di tale diritto.
46. La preferenza per l’altro metodo, vale a dire per la proporzionalità lineare, in quanto metodo (asseritamente) semplice (33), se non addirittura il «più semplice» per il consumatore (34), mi sembra da escludersi alla luce dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/17.
47. Ai sensi di tale disposizione, il creditore ha l’obbligo di informare il consumatore che manifesta l’intenzione di estinguere anticipatamente il credito. In particolare, spetta al professionista quantificare «almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indica[re] chiaramente le ipotesi utilizzate».
48. Imponendo questo obbligo al creditore, il legislatore europeo riconosce la difficoltà intrinseca dei calcoli connessi al rimborso anticipato del credito. Allo stesso tempo, esclude che sia il consumatore a doverli effettuare (35), il che, a mio avviso, contraddice la predilezione esclusiva per un certo criterio di calcolo solo perché considerato semplice, o il più semplice.
49. Infine, da una prospettiva contestuale più ampia, ricordo che neppure la direttiva 2008/48 opta per un metodo di calcolo specifico, né la Corte di giustizia, interpretandola, si è pronunciata in merito (36).
4. Scopo
50. La direttiva 2014/17 armonizza gli aspetti dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali al fine di «agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori» per quanto riguarda tali contratti. Mira inoltre a «garantire che i consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile» (37).
51. Analogamente, essa cerca di «realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni immobili, promuovendo sostenibilità nell’erogazione e assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione» (38).
52. In tale contesto, consentire il rimborso di un credito prima della scadenza del contratto promuoverà «la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione» nonché «la flessibilità (…) necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria». Al fine di conseguire tali obiettivi si consente al consumatore di trovare prodotti più adatti ai loro bisogni anche nel corso della durata del contratto (39).
53. Non ritengo che da tali obiettivi si possa dedurre, direttamente o indirettamente, un metodo specifico per il calcolo della riduzione del costo totale del credito. Ancor meno quando la stessa direttiva 2014/17 riconosce differenze sostanziali tra gli Stati membri «tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito» e dichiara espressamente l’intenzione di rispettarle (40).
54. In particolare, non trovo nell’obiettivo di raggiungere «un elevato livello di protezione dei consumatori» un sostegno sufficiente per optare per un metodo escludendo l’altro. Non mi sembra che si debba dedurre necessariamente da questa intenzione la preferenza del legislatore europeo per un criterio di calcolo della riduzione (in teoria, il più comprensibile e facile da mettere in pratica per il consumatore), tra tutti quelli ammissibili.
55. Diversa è la questione se le circostanze relative a tale riduzione, come il relativo metodo di calcolo, non debbano portare, né de iure né de facto, ad annullare il diritto al rimborso stesso o a dissuadere dall’esercizio (41).
56. La direttiva 2014/17 riconosce la scarsa educazione finanziaria dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (42). Da questo punto di vista, la qualità delle informazioni fornite dal professionista diventa il centro di gravità della tutela del consumatore (43).
57. In particolare, la direttiva 2014/17 esime il consumatore dall’effettuare i calcoli relativi al rimborso anticipato di un credito e affida la sua tutela, in questa materia, alle norme che stabiliscono l’obbligo di spiegargli, in modo trasparente (44), come viene determinata la riduzione del costo totale del credito.
58. La direttiva 2014/17 prevede espressamente che, qualora il consumatore chieda di esercitare il diritto al rimborso anticipato del credito, il creditore gli fornisca senza indugio, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Fornirà, almeno, un’esposizione delle implicazioni finanziarie del rimborso, spiegando chiaramente da cosa derivino (45).
59. Nell’adempimento di quest’obbligo, al pari di qualsiasi altro connesso all’esecuzione del contratto, il professionista è soggetto alle norme di comportamento prescritte dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 (46). Il consumatore beneficia inoltre della tutela prevista da altre direttive (47).
C. Necessità di specificare il metodo di calcolo della riduzione nel contratto di credito
60. La direttiva 2014/17 non impone che il consumatore si faccia carico di calcolare la riduzione che accompagna un’estinzione anticipata del credito. Ritengo, in ogni caso, che il mutuatario abbia il diritto di conoscere in anticipo come sarà realizzata l’operazione e, una volta effettuata, di verificarne l’esecuzione.
61. Di per sé, l’obbligo di informazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/17 non garantisce tale diritto, poiché esso viene attivato solo nel caso in cui il consumatore chiede di voler effettuare un rimborso anticipato del credito. Da un punto di vista letterale, il PIES non contiene la descrizione del criterio di calcolo da applicare alla riduzione in quel momento (48).
62. In ambiti prossimi a quello in esame, come quello disciplinato dalla direttiva 2008/48, la Corte di giustizia:
– ha dichiarato che il creditore deve trasmettere al consumatore «una copia del contratto di credito nonché tutte le informazioni relative al rimborso del credito che non sono contenute nel contratto stesso ma che sono necessarie al fine, da un lato, di verificare il calcolo dell’importo corrispondente alla riduzione del costo totale del credito cui tale consumatore ha diritto a seguito del suo rimborso anticipato e, dall’altro, di consentirgli di avviare un’eventuale azione di recupero di tale importo» (49);
– riguardo all’indennizzo legato al rimborso anticipato del credito, ha affermato che il contratto «deve indicare le modalità di calcolo di detto indennizzo in modo concreto e facilmente comprensibile per un consumatore medio, in maniera tale che quest’ultimo possa determinare l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato sulla base delle informazioni fornite in detto contratto» (50).
63. Ritengo che questa giurisprudenza possa essere applicata alla riduzione del costo totale del credito prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17. In questo modo, dal momento in cui conclude il contratto, il consumatore saprà con certezza: a) che ha il diritto a rimborsare anticipatamente il mutuo; e b) come sarà rideterminato il costo totale del credito, vale a dire, i parametri della rideterminazione del costo totale del credito se, in futuro, deciderà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi.
D. Applicazione delle suddette considerazioni al caso di specie
64. Se la Corte di giustizia accetta l’approccio da me sostenuto, potrà dichiarare che la direttiva 2014/17 non opta (né impone o vieta) per uno dei criteri descritti dal giudice del rinvio nella sua seconda questione pregiudiziale. Di conseguenza, la decisione di questo organo giudiziario dovrà basarsi su argomenti di natura diversa.
65. Nelle ordinanze di rinvio e di conferma della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice a quo si pronuncia a favore di una riduzione che sia «proporzionale [...] al rapporto tra il periodo in cui il contratto non [verrà] più eseguito (stante il rimborso anticipato) e la durata del contratto originariamente concordata» (51).
66. Il governo polacco sottolinea che questa è la formula seguita da altri giudici di detto Stato membro e che inoltre, l’ordinamento giuridico nazionale non contiene alcuna disposizione per il calcolo della rideterminazione del costo totale del credito (52).
67. Il fatto che questa formula, tra le due indicate, sia la più semplice o addirittura la più comprensibile da parte di un consumatore medio (53), non la rende l’unica autorizzata dalla direttiva 2014/17. Insisto sul fatto che questa direttiva non impone una soluzione rispetto a un’altra, ma nemmeno vieta che si applichi, come regola di base, quella che il giudice del rinvio sembra preferire.
E. Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza della Corte di giustizia
68. Secondo il governo italiano, una decisione della Corte di giustizia favorevole a interpretare l’articolo 25 della direttiva 2014/17 come prescrittivo di uno o più criteri specifici di calcolo dell’importo della riduzione del costo totale del credito potrebbe determinare, nell’immediato futuro, l’invalidità o l’inefficacia di clausole, pattuite nei contratti di credito immobiliare, che prevedano altri criteri.
69. Secondo tale governo, una siffatta dichiarazione della Corte di giustizia genererebbe un nuovo filone di contenzioso, sia giudiziale che stragiudiziale. Pertanto, esso chiede alla Corte di giustizia di limitare gli effetti nel tempo di una tale sentenza, in modo che abbia efficacia ex nunc (54).
70. Se la Corte di giustizia dovesse accogliere la mia proposta, la richiesta del governo italiano sarebbe privata di oggetto. In ogni caso, ritengo che la limitazione nel tempo invocata da tale governo non sia appropriata, in quanto, come nella causa C‑555/21 UniCredit Bank Austria (55), non è stato dimostrato che sussistano i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia a tale riguardo (56).
V. Conclusioni
71. Alla luce di quanto esposto, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Polonia) nei seguenti termini:
«L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,
deve essere interpretato nel senso che,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano da un contratto di credito prima della sua scadenza, non stabilisce un metodo specifico di calcolo della riduzione del costo totale del credito per quanto riguarda i costi dovuti per la restante durata del contratto».