Language of document : ECLI:EU:C:2024:154

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 22 febbraio 2024 (1)

Causa C76/22

QI

contro

Santander Bank Polska S.A.

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Polonia)]

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 25, paragrafo 1 – Rimborso anticipato del credito – Riduzione del costo totale del credito – Nozione di “costo totale del credito per il consumatore” – Metodo di calcolo della riduzione»






1.        L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE (2) prevede il diritto del consumatore, mutuatario di un credito relativo a beni immobili residenziali, di rimborsarlo totalmente o parzialmente prima della scadenza del contratto (con riduzione degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto).

2.        La Corte di giustizia si è già pronunciata sulla riduzione del costo totale del credito a favore del consumatore, a seguito del rimborso anticipato in questa tipologia di contratti (3). Dovrà presto pronunciarsi anche sull’altro estremo dell’equazione: l’(eventuale) indennizzo al creditore per i costi direttamente connessi a tale rimborso (4).

3.        Il giudice che ha proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale chiede che gli siano forniti taluni chiarimenti per quanto riguarda il diritto di cui dispone il consumatore. Desidera sapere, in particolare, secondo quale metodo debba essere calcolata la riduzione dei costi che compongono il costo totale del credito in caso di rimborso anticipato.

I.      Contesto normativo. Direttiva 2014/17

4.        Il considerando 66 di tale direttiva recita come segue:

«La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. Tuttavia, esistono differenze sostanziali tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito e tra le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire. Pur riconoscendo la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello dell’Unione relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria per confrontare le offerte al fine di trovare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l’esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Qualora il rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l’esercizio del diritto può essere subordinato all’esistenza di un interesse legittimo da parte del consumatore, da precisarsi da parte dello Stato membro. Tale interesse legittimo può sussistere, ad esempio, in caso di divorzio o disoccupazione. Le condizioni fissate dagli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano che il creditore ha diritto all’indennizzo, quest’ultimo dovrebbe essere equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito in conformità delle norme nazionali in materia di indennizzo. L’indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dal creditore».

5.        Ai sensi dell’articolo 25:

«1.      Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.

2.      Gli Stati membri possono provvedere affinché l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia soggetto a determinate condizioni. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato.

3.      Gli Stati membri possono prevedere che il creditore abbia diritto, laddove giustificato, ad un indennizzo equo e obiettivo per gli eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato, ma non impongono una [penalità] al consumatore. A tale riguardo, l’indennizzo non è superiore alla perdita economica sofferta dal creditore. Nel rispetto di tali condizioni, gli Stati membri possono prevedere che l’indennizzo non possa superare un determinato livello o sia consentito soltanto per un certo periodo.

4.      Se un consumatore intende adempiere agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto, il creditore fornisce al consumatore, senza indugio dopo la ricezione della richiesta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Le informazioni quantificano almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indicano chiaramente le ipotesi utilizzate. Le ipotesi utilizzate sono ragionevoli e giustificabili.

5.      Se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, gli Stati membri possono prevedere che l’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 sia subordinato all’esistenza di un interesse legittimo del consumatore».

II.    Fatti, controversia e questioni pregiudiziali

6.        Il 15 settembre 2017, QI, agendo in qualità di consumatrice, ha stipulato con il predecessore legale della Santander Bank Polska S.A. (in prosieguo: la «Santander Bank») un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di un immobile residenziale, per un importo di 106 600 zloty polacchi (PLN).

7.        Il contratto prevedeva una durata del mutuo di 360 mesi e una «commissione per la concessione del mutuo» pari al 2,50% della somma prestata (5). La commissione è stata qualificata come elemento del costo totale del mutuo.

8.        Il 4 aprile 2019 (ossia 19 mesi dopo la conclusione del contratto), QI ha effettuato il rimborso totale anticipato del mutuo.

9.        Secondo QI, la Santander Bank avrebbe dovuto rimborsarle parte della commissione per la concessione del mutuo, relativa a un periodo di 341 mesi. Ha stimato l’importo della commissione in PLN 2 462,78, che ha richiesto alla Santander Bank.

10.      Il 20 luglio 2020, la Santander Bank ha respinto la pretesa di QI, sostenendo che la commissione legata alla concessione del mutuo costituiva un costo una tantum ed era esclusa dall’obbligo di rimborso proporzionale.

11.      A titolo precauzionale, la Santander Bank ha rilevato che, qualora la commissione per la concessione del mutuo fosse parzialmente rimborsabile, la parte da rimborsare non sarebbe proporzionale al rapporto tra i periodi, ma alla remunerazione stimata dal mutuante per l’utilizzo del finanziamento da parte del consumatore.

12.      In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Polonia), investito della controversia, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE debba essere interpretato alla stregua dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, ossia, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato del mutuo includa tutti i costi che sono stati posti a carico del consumatore, compresa anche la commissione per la concessione del mutuo.

2)      Se l’obbligo previsto all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE di ridurre il costo totale del mutuo ipotecario in caso di rimborso anticipato debba essere interpretato nel senso che il costo totale del mutuo ipotecario deve essere ridotto in proporzione al rapporto tra la durata del periodo compreso tra la data del rimborso anticipato e la data originariamente concordata come data di rimborso del mutuo, e la durata del periodo originariamente concordato compreso tra la data dell’erogazione del mutuo e la data del rimborso totale del mutuo, oppure nel senso che la riduzione del costo totale del mutuo ipotecario deve essere proporzionale al mancato guadagno da parte del mutuante, ossia al rapporto tra l’importo degli interessi da rimborsare dopo il rimborso anticipato del mutuo (dovuti per il periodo compreso tra il giorno successivo al rimborso totale effettivo e la data originariamente concordata per il rimborso totale) e l’importo degli interessi dovuti per l’intera durata del contratto di mutuo originariamente concordata (dalla data di erogazione del mutuo alla data del rimborso del mutuo concordata)».

III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

13.      La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla cancelleria della Corte il 5 febbraio 2022.

14.      Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia è stato sospeso in attesa della sentenza nella causa C‑555/21, UniCredit Bank Austria.

15.      Poiché detta sentenza è stata pronunciata il 9 febbraio 2023, la Corte di giustizia ne ha informato il giudice del rinvio, chiedendogli se, alla luce del suo contenuto, la sua domanda di pronuncia pregiudiziale doveva ritenersi confermata.

16.      Il 22 marzo 2023, il giudice del rinvio ha risposto alla Corte confermando la sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

17.      Hanno presentato osservazioni scritte QI, la Santander Bank, i governi ceco, italiano, polacco e portoghese, nonché la Commissione europea.

18.      Non è stato ritenuto indispensabile lo svolgimento di un’udienza.

IV.    Analisi

A.      Metodi di calcolo della riduzione del costo totale del credito, nell’ipotesi in cui l’importo della commissione per la concessione del credito rientri nell’obbligo di rimborso

19.      Su indicazione della Corte di giustizia, le presenti conclusioni verteranno sulla seconda questione pregiudiziale.

20.      Logicamente, la Corte dovrà rispondere a tale questione solo se riterrà che la commissione per la concessione del credito sia un costo che rientra nella riduzione prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, oggetto della prima questione pregiudiziale.

21.      Pertanto, prenderò come ipotesi di lavoro la risposta affermativa alla prima domanda. Se fosse negativa, le mie riflessioni saranno superflue.

22.      Il giudice del rinvio chiede se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che stabilisce un metodo di calcolo della riduzione (6) del costo totale del credito (o di una parte integrante di tale costo totale) in caso di rimborso anticipato del debito del consumatore nei confronti del creditore.

23.      In particolare, esso si interroga sulla conformità alla direttiva 2014/17 di due criteri, o metodi, per determinare la misura della riduzione proporzionale della commissione per la concessione del credito, nell’eventualità di un rimborso anticipato (7).

24.      In base al primo criterio, l’indice di riduzione è il quoziente ottenuto dividendo:

–        la durata (in giorni) del periodo compreso tra il giorno successivo alla data del rimborso anticipato e la data prevista nel contratto per il rimborso totale del mutuo;

–        per la durata (in giorni) del periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo e la data inizialmente fissata per il suo rimborso totale (8).

25.      In base al secondo criterio, la riduzione sarebbe proporzionale al rapporto (quoziente) tra:

–        gli interessi persi dal creditore (relativi al periodo compreso tra il giorno del rimborso anticipato fino alla data del rimborso totale originariamente concordata); e

–        la totalità degli interessi (per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo fino alla data concordata per il suo rimborso totale) (9).

26.      QI propende per il primo metodo, sostenendo che il secondo non è praticabile. Sottolinea che, nel mercato polacco, i mutui ipotecari sono a tasso d’interesse variabile. Non è dunque possibile determinare con certezza gli interessi che il creditore si aspettava di percepire dopo la data in cui è avvenuto il rimborso anticipato del mutuo (10).

27.      La Commissione, favorevole allo stesso metodo, basa il suo parere sul fatto che la direttiva 2014/17 non contiene riferimenti ad alcun metodo in particolare. Da tale silenzio, ne deduce che «nell’intenzione del legislatore dell’Unione, la riduzione è concepita come semplice conseguenza del rimborso anticipato, cosicché il suo calcolo non presenta alcuna difficoltà» (11).

28.      Secondo i governi italiano, polacco e portoghese, la direttiva 2014/17 non ha voluto disciplinare questo aspetto che è pertanto lasciato a ciascuno Stato membro (12). Sulla base di questa osservazione comune:

–        il governo polacco opta per la proporzionalità lineare che, essendo un metodo «più comprensibile e trasparente per i consumatori, facile da applicare e prevedibile», si adatta meglio all’obiettivo di fornire al consumatore un elevato livello di tutela (13);

–        il governo italiano non si pronuncia, salvo escludere che il criterio di calcolo debba essere unico per tutti i costi soggetti a riduzione ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2014/17; esclude altresì che tale ipotetico criterio unico debba essere quello della proporzionalità lineare (14);

–        il governo portoghese lascia aperta la questione (15).

29.      La Santander Bank è favorevole all’uso del secondo metodo, in quanto proporzionale al mancato guadagno del creditore (16).

30.      Per le ragioni che spiegherò, ritengo che la direttiva 2014/17 non opti per nessuno dei due criteri proposti. In realtà, essa non disciplina la metodologia di calcolo della parte del costo totale del credito che deve essere ridotta (o restituita, se del caso) al consumatore, quando questi adempie anticipatamente ai propri obblighi.

31.      In una certa misura, questa posizione coincide con quella espressa dal giudice del rinvio nel confermare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, per quanto riguarda la seconda questione. Nella sua risposta del 22 marzo 2023, afferma di farlo «perché entrambe le opzioni presentate in merito alla riduzione dei costi possono essere considerate valide», anche se aggiunge di «propendere per una riduzione proporzionale»

B.      Interpretazione della direttiva 2014/17

1.      Argomento letterale

32.      Dal punto di vista testuale, la direttiva 2014/17 non contiene alcuna indicazione su come calcolare la riduzione del costo totale di un credito rimborsato prima del termine concordato.

33.      L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 si limita a indicare l’oggetto della riduzione (il costo totale del credito), gli elementi su cui opera la riduzione (interessi e altri costi) e la delimitazione temporale di tali elementi (restante durata del contratto).

34.      Lo stesso articolo 25, al paragrafo 4, ordina di fornire al consumatore che intende procedere al rimborso anticipato «le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione». Passa poi a specificare il contenuto minimo di queste informazioni, senza fare riferimento ad alcun criterio di calcolo.

35.      L’articolo 13 della direttiva 2014/17, relativo alle informazioni generali di base relative ai contratti di credito che il creditore deve fornire, stabilisce al paragrafo 1, lettera k), che esse devono includere «una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato», senza specificare quali siano.

36.      Nemmeno il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) esprime un metodo di calcolo specifico (17); il suo punto 9 contempla il diritto all’estinzione anticipata e richiede che vengano definite, se applicabile, le condizioni per il suo esercizio (18).

2.      Lavori preparatori

37.      La regolamentazione europea del credito al consumo in generale ha avuto inizio con la direttiva 87/102/CEE (19), seguita dalla direttiva 2008/48/CE (20). Tuttavia è solo con la direttiva 2014/17 che è stato istituito un quadro normativo comune per i contratti di credito ai consumatori garantiti da un’ipoteca o da un’altra garanzia analoga su beni immobili residenziali.

38.      Le tre direttive summenzionate prevedono il diritto del consumatore al rimborso anticipato del mutuo (21). A tale riguardo, i rispettivi lavori preparatori concordano sul fatto che:

–        si è discusso se uno strumento europeo dovesse sancire tale diritto, alla luce delle diverse soluzioni degli Stati membri, da un lato, e della difficoltà di trovare un equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti, dall’altro(22);

–        non vi è stato alcun dibattito sulla riduzione del costo totale del credito associata a un rimborso anticipato di quest’ultimo. Tale riduzione, che si vuole «equa» nella direttiva 87/102, si applica, nelle altre due direttive, agli interessi e ai costi e la sua esatta definizione è stata stabilita dalla Corte di giustizia per ciascuna di esse (23).

39.      La proposta di adottare un criterio uniforme per il calcolo della suddetta riduzione viene avanzata solo in relazione alla direttiva 87/102, in vista di una sua eventuale riforma (24). Salvo errore da parte mia, non è stato ripresa nei negoziati sulla direttiva 2008/48, né nella direttiva 2024/17, sui contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (25).

3.      Contesto

40.      Nemmeno l’interpretazione sistematica porta all’individuazione di un criterio specifico per quantificare la riduzione del costo totale del credito di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.

41.      Ho spiegato altrove che la direttiva 2014/17 contiene una disciplina incompleta dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali e che, salvo eccezioni, realizza un’armonizzazione minima (26).

42.      Per quanto riguarda il rimborso anticipato del credito, il legislatore europeo riconosce al consumatore il diritto a effettuarlo e a che sia accompagnato da una diminuzione del costo totale dovuto. Al contrario, affida agli Stati membri le modalità per garantire tale diritto (27) e consente loro di condizionarne l’esercizio, riconoscendo un ampio margine di azione al riguardo (28).

43.      Sebbene il metodo di calcolo dell’adeguamento del costo totale del credito non figuri espressamente tra le materie che spetta a ciascun legislatore nazionale disciplinare, ritengo che si tratti di una di esse:

–        da un lato, perché l’enumerazione di tali materie è esemplificativa (29);

–        dall’altro, perché l’assenza di qualsiasi menzione di tale calcolo contrasta con il livello di dettaglio con cui la stessa direttiva 2014/17 disciplina le modalità di determinazione di altri valori (30).

44.      Nemmeno la lettura dell’articolo 25 della direttiva 2014/17, considerandone il complesso, consente di dedurre un metodo specifico di calcolo della riduzione controversa.

45.      Non ritengo opportuno dedurre la consacrazione del criterio della «curva degli interessi» dall’accenno, nell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 (31), a un diritto all’indennizzo del creditore (32). Detto paragrafo consente a ciascun legislatore nazionale di decidere in merito alla sussistenza o meno di tale diritto.

46.      La preferenza per l’altro metodo, vale a dire per la proporzionalità lineare, in quanto metodo (asseritamente) semplice (33), se non addirittura il «più semplice» per il consumatore (34), mi sembra da escludersi alla luce dell’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/17.

47.      Ai sensi di tale disposizione, il creditore ha l’obbligo di informare il consumatore che manifesta l’intenzione di estinguere anticipatamente il credito. In particolare, spetta al professionista quantificare «almeno le implicazioni per il consumatore in caso di adempimento dei suoi obblighi prima della scadenza del contratto di credito e indica[re] chiaramente le ipotesi utilizzate».

48.      Imponendo questo obbligo al creditore, il legislatore europeo riconosce la difficoltà intrinseca dei calcoli connessi al rimborso anticipato del credito. Allo stesso tempo, esclude che sia il consumatore a doverli effettuare (35), il che, a mio avviso, contraddice la predilezione esclusiva per un certo criterio di calcolo solo perché considerato semplice, o il più semplice.

49.      Infine, da una prospettiva contestuale più ampia, ricordo che neppure la direttiva 2008/48 opta per un metodo di calcolo specifico, né la Corte di giustizia, interpretandola, si è pronunciata in merito (36).

4.      Scopo

50.      La direttiva 2014/17 armonizza gli aspetti dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali al fine di «agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un elevato livello di protezione dei consumatori» per quanto riguarda tali contratti. Mira inoltre a «garantire che i consumatori interessati a tali contratti possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile» (37).

51.      Analogamente, essa cerca di «realizzare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, grazie a disposizioni uniformi, flessibili ed eque per i contratti di credito relativi a beni immobili, promuovendo sostenibilità nell’erogazione e assunzione dei prestiti e l’inclusione finanziaria e garantendo dunque ai consumatori un elevato livello di protezione» (38).

52.      In tale contesto, consentire il rimborso di un credito prima della scadenza del contratto promuoverà «la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell’Unione» nonché «la flessibilità (…) necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria». Al fine di conseguire tali obiettivi si consente al consumatore di trovare prodotti più adatti ai loro bisogni anche nel corso della durata del contratto (39).

53.      Non ritengo che da tali obiettivi si possa dedurre, direttamente o indirettamente, un metodo specifico per il calcolo della riduzione del costo totale del credito. Ancor meno quando la stessa direttiva 2014/17 riconosce differenze sostanziali tra gli Stati membri «tra i principi e le condizioni nazionali in base ai quali i consumatori possono rimborsare il debito» e dichiara espressamente l’intenzione di rispettarle (40).

54.      In particolare, non trovo nell’obiettivo di raggiungere «un elevato livello di protezione dei consumatori» un sostegno sufficiente per optare per un metodo escludendo l’altro. Non mi sembra che si debba dedurre necessariamente da questa intenzione la preferenza del legislatore europeo per un criterio di calcolo della riduzione (in teoria, il più comprensibile e facile da mettere in pratica per il consumatore), tra tutti quelli ammissibili.  

55.      Diversa è la questione se le circostanze relative a tale riduzione, come il relativo metodo di calcolo, non debbano portare, né de iurede facto, ad annullare il diritto al rimborso stesso o a dissuadere dall’esercizio (41).

56.      La direttiva 2014/17 riconosce la scarsa educazione finanziaria dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (42). Da questo punto di vista, la qualità delle informazioni fornite dal professionista diventa il centro di gravità della tutela del consumatore (43).

57.      In particolare, la direttiva 2014/17 esime il consumatore dall’effettuare i calcoli relativi al rimborso anticipato di un credito e affida la sua tutela, in questa materia, alle norme che stabiliscono l’obbligo di spiegargli, in modo trasparente (44), come viene determinata la riduzione del costo totale del credito.

58.      La direttiva 2014/17 prevede espressamente che, qualora il consumatore chieda di esercitare il diritto al rimborso anticipato del credito, il creditore gli fornisca senza indugio, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, le informazioni necessarie per prendere in considerazione tale opzione. Fornirà, almeno, un’esposizione delle implicazioni finanziarie del rimborso, spiegando chiaramente da cosa derivino (45).

59.      Nell’adempimento di quest’obbligo, al pari di qualsiasi altro connesso all’esecuzione del contratto, il professionista è soggetto alle norme di comportamento prescritte dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 (46). Il consumatore beneficia inoltre della tutela prevista da altre direttive (47).

C.      Necessità di specificare il metodo di calcolo della riduzione nel contratto di credito

60.      La direttiva 2014/17 non impone che il consumatore si faccia carico di calcolare la riduzione che accompagna un’estinzione anticipata del credito. Ritengo, in ogni caso, che il mutuatario abbia il diritto di conoscere in anticipo come sarà realizzata l’operazione e, una volta effettuata, di verificarne l’esecuzione.

61.      Di per sé, l’obbligo di informazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/17 non garantisce tale diritto, poiché esso viene attivato solo nel caso in cui il consumatore chiede di voler effettuare un rimborso anticipato del credito. Da un punto di vista letterale, il PIES non contiene la descrizione del criterio di calcolo da applicare alla riduzione in quel momento (48).

62.      In ambiti prossimi a quello in esame, come quello disciplinato dalla direttiva 2008/48, la Corte di giustizia:

–        ha dichiarato che il creditore deve trasmettere al consumatore «una copia del contratto di credito nonché tutte le informazioni relative al rimborso del credito che non sono contenute nel contratto stesso ma che sono necessarie al fine, da un lato, di verificare il calcolo dell’importo corrispondente alla riduzione del costo totale del credito cui tale consumatore ha diritto a seguito del suo rimborso anticipato e, dall’altro, di consentirgli di avviare un’eventuale azione di recupero di tale importo» (49);

–        riguardo all’indennizzo legato al rimborso anticipato del credito, ha affermato che il contratto «deve indicare le modalità di calcolo di detto indennizzo in modo concreto e facilmente comprensibile per un consumatore medio, in maniera tale che quest’ultimo possa determinare l’importo dell’indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato sulla base delle informazioni fornite in detto contratto» (50).

63.      Ritengo che questa giurisprudenza possa essere applicata alla riduzione del costo totale del credito prevista dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17. In questo modo, dal momento in cui conclude il contratto, il consumatore saprà con certezza: a) che ha il diritto a rimborsare anticipatamente il mutuo; e b) come sarà rideterminato il costo totale del credito, vale a dire, i parametri della rideterminazione del costo totale del credito se, in futuro, deciderà di adempiere anticipatamente ai suoi obblighi.

D.      Applicazione delle suddette considerazioni al caso di specie

64.      Se la Corte di giustizia accetta l’approccio da me sostenuto, potrà dichiarare che la direttiva 2014/17 non opta (né impone o vieta) per uno dei criteri descritti dal giudice del rinvio nella sua seconda questione pregiudiziale. Di conseguenza, la decisione di questo organo giudiziario dovrà basarsi su argomenti di natura diversa.

65.      Nelle ordinanze di rinvio e di conferma della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice a quo si pronuncia a favore di una riduzione che sia «proporzionale [...] al rapporto tra il periodo in cui il contratto non [verrà] più eseguito (stante il rimborso anticipato) e la durata del contratto originariamente concordata» (51).

66.      Il governo polacco sottolinea che questa è la formula seguita da altri giudici di detto Stato membro e che inoltre, l’ordinamento giuridico nazionale non contiene alcuna disposizione per il calcolo della rideterminazione del costo totale del credito (52).

67.      Il fatto che questa formula, tra le due indicate, sia la più semplice o addirittura la più comprensibile da parte di un consumatore medio (53), non la rende l’unica autorizzata dalla direttiva 2014/17. Insisto sul fatto che questa direttiva non impone una soluzione rispetto a un’altra, ma nemmeno vieta che si applichi, come regola di base, quella che il giudice del rinvio sembra preferire.

E.      Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza della Corte di giustizia

68.      Secondo il governo italiano, una decisione della Corte di giustizia favorevole a interpretare l’articolo 25 della direttiva 2014/17 come prescrittivo di uno o più criteri specifici di calcolo dell’importo della riduzione del costo totale del credito potrebbe determinare, nell’immediato futuro, l’invalidità o l’inefficacia di clausole, pattuite nei contratti di credito immobiliare, che prevedano altri criteri.

69.      Secondo tale governo, una siffatta dichiarazione della Corte di giustizia genererebbe un nuovo filone di contenzioso, sia giudiziale che stragiudiziale. Pertanto, esso chiede alla Corte di giustizia di limitare gli effetti nel tempo di una tale sentenza, in modo che abbia efficacia ex nunc (54).

70.      Se la Corte di giustizia dovesse accogliere la mia proposta, la richiesta del governo italiano sarebbe privata di oggetto. In ogni caso, ritengo che la limitazione nel tempo invocata da tale governo non sia appropriata, in quanto, come nella causa C‑555/21 UniCredit Bank Austria (55), non è stato dimostrato che sussistano i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia a tale riguardo (56).

V.      Conclusioni

71.      Alla luce di quanto esposto, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale sollevata dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Polonia) nei seguenti termini:

«L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010,

deve essere interpretato nel senso che,

nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano da un contratto di credito prima della sua scadenza, non stabilisce un metodo specifico di calcolo della riduzione del costo totale del credito per quanto riguarda i costi dovuti per la restante durata del contratto».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 60, pag. 34).


3      Sentenza del 9 febbraio 2023, UniCredit Bank Austria (C‑555/21, EU:C:2023:78; in prosieguo: la «sentenza UniCredit Bank Austria»), sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.


4      Causa VR Bank Ravensburg-Weingarten, pendente, nella quale ho presentato le mie conclusioni il 28 settembre 2023 (C‑536/22, EU:C:2023:721).


5      La commissione ammontava a PLN 2 600.


6      O del calcolo dell’importo da rimborsare, se il pagamento era già avvenuto.


7      Si tratta di determinare l’indice di riduzione che, moltiplicato per il valore della commissione, darà come risultato la cifra da detrarre dal costo totale del mutuo.


8      In questo metodo, la proporzionalità è «pura» o «lineare».


9      Il metodo sembra corrispondere al criterio della «curva degli interessi». In base a tale metodo, come spiegato in modo semplificato dal governo italiano al punto 26 delle sue osservazioni, «la quota degli oneri da restituire viene calcolata rapportando gli interessi corrispettivi ancora da pagare al momento dell’estinzione anticipata al totale degli interessi previsti dal piano di ammortamento del finanziamento». La dottrina mette in relazione questo metodo con il criterio del «costo ammortizzato» utilizzato per la valutazione contabile degli strumenti finanziari.


10      Osservazioni di QI, punto 11. Aggiunge che, per analogia con quanto dichiarato nella sentenza del 18 novembre 2021, A.S.A. (C‑212/20, EU:C:2021:934), relativa alla determinazione del tasso di cambio di acquisto e di vendita di una valuta estera in un mutuo ipotecario indicizzato in tale valuta, il consumatore che conclude un contratto di credito relativo a beni immobili residenziali, deve avere la possibilità di calcolare egli stesso la riduzione del costo totale del credito quando esercita il suo diritto al rimborso anticipato.


11      Osservazioni della Commissione, punto 39.


12      Ritengo che questa sia anche la posizione del governo ceco, sebbene non la dichiari esplicitamente.


13      Osservazioni del governo polacco, punti 34 e 35. Al punto 38 sottolinea, come QI, l’assenza sul mercato polacco dei crediti ipotecari, di offerte di mutui a tasso fisso per l’intera durata del contratto.


14      Osservazioni del governo italiano, punti da 37 a 42. Analogamente, nel proporre una risposta alla seconda questione pregiudiziale, il governo ceco afferma che il calcolo della riduzione deve tenere conto «della natura del costo in questione, della natura del servizio connesso a tale costo e del metodo di rimborso di tale costo in relazione alla prestazione del servizio».


15      Osservazioni scritte del governo portoghese, punti 37 e 38.


16      Osservazioni della Santander Bank punti 27 e segg. L’argomentazione è soprattutto di natura economica. Da un punto di vista giuridico, la Santander Bank si basa sui riferimenti che il considerando 66 e l’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17 fanno all’indennizzo del creditore. Non è chiaro, a suo avviso, se il testo stesso risolva la questione.


17      Allegato II della direttiva 2014/17. Il considerando 40 spiega che, attraverso il PIES, si forniscono al consumatore informazioni personalizzate sul contratto di credito. Aggiunge che il prospetto, nel modello previsto dalla direttiva, è stato rivisto «per garantire che questo sia chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute rilevanti per i consumatori».


18      Il punto 9 della parte A del PIES non contiene riferimenti testuali alla riduzione del costo del credito. L’obbligo di indicare, se fosse applicabile, un metodo di calcolo, riguarda la «penale per l’estinzione». Nella parte B del prospetto, che riporta le istruzioni per la sua compilazione, la sezione 9 identifica tale penale con l’indennizzo eventualmente previsto a favore del creditore. Come spiegato ai paragrafi 60 e seguenti, le modalità di calcolo dell’eventuale riduzione per il rimborso anticipato devono essere comunicate anche al consumatore che intende concludere un contratto di credito.


19      Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48).


20      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66). La direttiva 2008/48 sarà a sua volta abrogata con effetto dal 26 novembre 2026 dall’articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (GU L 2023/2225).


21      Articolo 1 della direttiva 87/102; Articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, e articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17. La (nuova) direttiva 2023/2225 accoglie l’interpretazione della Corte di giustizia nella sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702), riguardo ai costi sui quali si applica la riduzione del costo totale del credito: v. il considerando 70 e l’articolo 29, paragrafo 1.


22      La discussione sulla facoltà del consumatore di adempiere i suoi obblighi prima del termine concordato è strettamente connessa al diritto del creditore a ottenere l’indennizzo, che è tutt’altro che pacifico. Va aggiunto che il rimborso anticipato può avere ripercussioni che vanno oltre le parti del contratto: v. la seconda relazione del Parlamento sulla proposta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito ai consumatori [COM(2002(COD) 0443 – C5-0420/2002 – 2002/0222(COD)], documento A5-0224/2004, emendamenti da 96 a 100. In quella relazione si vuole mettere in guardia dalle potenziali conseguenze negative di un pagamento anticipato e gratuito, nei confronti dei consumatori «adempienti», intendendo come tali coloro che mantengono il contratto fino alla data di scadenza concordata. Nel settore del credito ipotecario, la valutazione d’impatto che accompagna il Libro bianco sull’integrazione dei mercati del credito ipotecario dell’UE, documento SEC(2007) 1683, allegato III, pagg. 60 e 61, si pronuncia sulle conseguenze sistemiche legate a indennizzi eccessivamente bassi al creditore.


23      V. le sentenze dell’11 settembre 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702), per la direttiva 2008/48; e UniCredit Bank Austria, per la direttiva 2014/17. Secondo questa giurisprudenza, nel caso del credito ipotecario, il diritto alla riduzione non include i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Nel credito al consumo, invece, la riduzione si applica a tutti i costi posti a carico del consumatore. Il considerando 70 della direttiva 2023/2225 precisa l’esclusione di talune imposte e spese pagate direttamente a terzi.


24      Nel vigore della direttiva 87/102, ogni Stato membro era libero di determinare l’importo della riduzione. La prima relazione della Commissione sull’applicazione dello strumento, del 1995, riporta il suggerimento di uno Stato membro di definire l’equa riduzione «either by setting a percentage or a formula for its calculation»: COM(95) 117 def., punto 192. La relazione del 1996 si limita a ricordare che la direttiva non incide sui criteri di calcolo già esistenti negli Stati membri: COM(96) 79 def., punto 55.


25      Sebbene i lavori preparatori della direttiva 2023/2225 non riportino alcuna discussione su questo dettaglio, il considerando 70 afferma che «la riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito (…)» (il corsivo è mio). Questa precisazione, che a mio avviso indica la volontà di sancire pro futuro il metodo della proporzionalità lineare in materia di credito al consumo, non compare nei testi precedenti alla riunione interistituzionale informale del 1° dicembre 2022.


26      Conclusioni nella causa VR Bank Ravensburg-Weingarten (C536/22, EU:C:2023:721), paragrafo 19.


27      Per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali (considerando 66 della direttiva 2014/17).


28      In determinate circostanze possono essere imposte restrizioni che giungono fino a escludere l’esercizio del diritto. V. quelle elencate nel considerando 66 della direttiva 2014/17: «Gli Stati membri (…) dovrebbero poter definire le condizioni per l’esercizio di tale diritto [al rimborso anticipato]. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull’esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Qualora il rimborso anticipato cada in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l’esercizio del diritto può essere subordinato all’esistenza di un interesse legittimo da parte del consumatore, da precisarsi da parte dello Stato membro. Tale interesse legittimo può sussistere, ad esempio, in caso di divorzio o disoccupazione (…)».


29      Non mi sembra che il considerando 66 della direttiva 2014/17, che utilizza formule aperte anche quando si riferisce ai limiti all’esercizio del diritto al rimborso anticipato del credito da parte degli Stati membri, possa essere inteso in altro modo.


30      In particolare, il tasso annuo effettivo globale di cui all’allegato I.


31      E nella seconda parte del considerando 66.


32      V., a questo proposito, l’ordinanza di rinvio, punto 74, e le osservazioni della Santander Bank, punti 28 e 29.


33      Osservazioni della Commissione, punto 39.


34      Osservazioni del governo polacco, punti 34 e 35.


35      Una questione a sé è quella della verifica di tali calcoli da parte del consumatore: infra, paragrafi 60 e segg.


36      La sentenza dell’11 settembre 2019, Lexitor (C‑383/18, EU:C:2019:702), punto 24, riporta le due interpretazioni proposte per l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 dal giudice del rinvio, dai convenuti e dalle altre parti interessate. Mentre la prima interpretazione pone l’accento sul tipo di costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito, la seconda indicherebbe anche il metodo di calcolo per procedere a tale riduzione, che consisterebbe «nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto». La sentenza accoglie una riduzione che include tutti i costi posti a carico del consumatore, ma non il riferimento alla proporzionalità. V. la precedente nota 25 per quanto riguarda il cambiamento della situazione in seguito all’adozione della direttiva 2023/2225.


37      Considerando 5.


38      Considerando 6.


39      Considerando 66.


40      Ibidem.


41      La relazione finale dello studio di valutazione della direttiva 2014/17, condotto dalla Direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali (Commissione europea), Risk & Policy Analysts (RPA), del novembre 2020, indica che non è raro che i consumatori non siano consapevoli di quanto risparmierebbero con l’estinzione anticipata del credito (pag. 9). Tuttavia, essa riconosce più avanti la difficoltà di collegare l’esercizio ancora limitato nella prassi del diritto al rimborso ad un determinato fattore. In nessun caso viene menzionato come problematico il metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito: ibidem., punto 5.2.7. Sottolinea, d’altro canto, che la ragione abituale per la quale i consumatori non effettuano un rimborso anticipato è che non possono permetterselo: ibidem, pag. 170.


42      Descrive questa carenza di cultura finanziaria come uno dei problemi nei mercati del credito ipotecario all’interno dell’Unione (considerando 4). Il capo 2 della direttiva 2014/17, intitolato «Educazione finanziaria», contiene disposizioni che impongono agli Stati membri di promuovere misure atte a favorire l’educazione dei consumatori in merito alle responsabilità che comporta la sottoscrizione di un credito ipotecario.


43      In virtù della direttiva 2014/17, il consumatore è destinatario di informazioni in varie fasi del processo di contrattazione del credito, dalla fase della pubblicità a quella di esecuzione del contratto. L’importanza di informare il consumatore (mutuatario) in quest’ultima fase è confermata, oltre che dall’articolo 25, dall’articolo 27, che impone al creditore l’obbligo di fornire informazioni sulle variazioni del tasso debitore e sulle loro conseguenze sui pagamenti futuri. Entrambe le disposizioni appartengono allo stesso capo della direttiva 2014/17, intitolato «Buona esecuzione dei contratti di credito e diritti connessi».


44      La Corte di giustizia ha interpretato l’obbligo di trasparenza, ad esempio, nella sentenza del 18 novembre 2021, A.S.A. (C‑212/20, EU:C:2021:934), punti 38 e segg., per quanto riguarda l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). Si trattava, in quel caso, di una clausola contrattuale relativa al tasso di cambio di acquisto e di vendita di una valuta estera, in un contratto di credito ipotecario indicizzato in tale valuta. V. altresì le sentenze che cito al paragrafo 62.


45      Articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2014/17. Ritengo che l’obbligo di comunicare le modalità di determinazione della riduzione di cui al paragrafo 1 di tale articolo sussista anche prima che il mutuatario chieda di esercitare il suo diritto al rimborso anticipato, sebbene la direttiva non lo preveda testualmente: infra, paragrafi 60 e segg.


46      Deve agire «in maniera onesta, equa, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori».


47      Penso in particolare alla direttiva 93/13/CEE e alla direttiva n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).


48      V. supra la nota 18.


49      Sentenza del 12 ottobre 2023, Z (Diritto a ricevere un duplicato del contratto di credito) (C‑326/22, EU:C:2023:775), punto 30. Quella causa aveva ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.


50      Sentenza del 9 settembre 2021, UK e a. (C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736), sull’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48.


51      Ordinanza di rinvio, punto 72.


52      Osservazioni del governo polacco, punto 34.


53      La nozione di consumatore non è definita dalla direttiva 2014/17. Non ho motivo di ritenere che si discosti da quella comunemente adottata dalla giurisprudenza in materia di tutela del consumatore medio, che lo identifica con il consumatore «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto». Il creditore è, naturalmente, tenuto all’adempimento degli obblighi di informazione cui ho fatto riferimento in precedenza.


54      Osservazioni del governo italiano, punti 43 e 44.


55      In tale causa, il governo italiano ha formulato una domanda analoga. Al paragrafo 92 delle mie conclusioni (EU:C:2022:742) ho affermato che «[q]ualora la Corte accogliesse la tesi da me sostenuta, non sarebbe necessario accogliere la richiesta del governo italiano relativa all’eventuale limitazione nel tempo degli effetti della sentenza. Ritengo peraltro che tale limitazione non sarebbe appropriata, non essendo stato dimostrato che ricorrono i presupposti (in particolare le gravi ripercussioni economiche) richiesti al riguardo dalla giurisprudenza della Corte».


56      V., tra le altre, le sentenze del 17 marzo 2021, Academia de Studii Economice din Bucureşti (C-585/19, EU:C:2021:210), punti da 78 a 81; del 22 giugno 2021, Latvijas Republikas Saeima (Punti di penalità) (C-439/19, EU:C:2021:504), punto 132; o del 26 ottobre 2021, PL Holdings (C-109/20, EU:C:2021:875), punto 60.