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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de Lisboa (Portogallo) l’8 ottobre 2014 – SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento SA / Fazenda Pública

(Causa C-464/14)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Tributário de Lisboa

Parti

Ricorrente: Companhia Geral de Cal e Cimento SA

Resistente: Fazenda Pública

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 31 dell’accordo con la Tunisia 1 sia configurabile come una norma chiara, precisa e incondizionata, e quindi immediatamente applicabile, che comporta l’applicazione nel caso di specie del diritto di stabilimento.

In caso affermativo, se il diritto di stabilimento ivi previsto comporti, come ritenuto dalla ricorrente, pena la violazione di detto diritto, l’applicazione del meccanismo di deduzione integrale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 46 del CIRC [Código do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, codice dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche] ai dividendi percepiti da parte della ricorrente dalla sua filiale in Tunisia.

Se l’articolo 34 dell’accordo con la Tunisia sia configurabile come una norma chiara, precisa e incondizionata, e quindi immediatamente applicabile, che comporta l’applicazione nel caso di specie della libera circolazione dei capitali e che pertanto debba ritenersi che l’investimento effettuato dalla ricorrente rientri nel suo ambito di applicazione.

In caso affermativo, se la libera circolazione dei capitali ivi prevista comporti, come ritenuto dalla ricorrente, l’applicazione del meccanismo di deduzione integrale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 46 del CIRC ai dividendi percepiti da parte della ricorrente dalla sua filiale in Tunisia.

Se quanto disposto all’articolo 89 dell’accordo con la Tunisia condizioni la risposta affermativa alle questioni precedenti.

Se sia giustificabile un trattamento restrittivo dei dividendi distribuiti dalla Société des Ciments de Gabés, tenuto conto che non esiste con la Tunisia il quadro di cooperazione previsto dalla direttiva 77/799/CEE 2 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

Se il combinato disposto degli articoli 31 e 34 dell’accordo con [il Libano] sia configurabile come una norma chiara, precisa e incondizionata, e quindi immediatamente applicabile, che comporta l’applicazione nel caso di specie della libera circolazione dei capitali.

In caso affermativo, se la libera circolazione dei capitali ivi prevista comporti, come ritenuto dalla ricorrente, l’applicazione del meccanismo di deduzione integrale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 46 del CIRC ai dividendi percepiti da parte della ricorrente dalla sua filiale in Libano.

Se quanto disposto all’articolo 103 dell’accordo con il Libano 3 condizioni la risposta affermativa alle questioni precedenti.

Se sia giustificabile un trattamento restrittivo dei dividendi distribuiti dalla Ciments de Sibline S.A.L., tenuto conto che non esiste con il Libano il quadro di cooperazione previsto dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

Se sia applicabile al caso di specie l’articolo 56 CE (divenuto articolo 63 TFUE) e, in caso affermativo, se dalla libera circolazione dei capitali ivi sancita derivi l’obbligo di applicazione ai dividendi distribuiti nell’esercizio 2009 dalla Société des Ciments de Gabés, S.A. e dalla Ciments de Sibline S.A.L. alla ricorrente del meccanismo di deduzione integrale di cui al paragrafo 1 dell’articolo 46 del CIRC o, in alternativa, del meccanismo di deduzione parziale di cui al paragrafo 8 della stessa disposizione.

Se, ammesso che la libera circolazione dei capitali sia applicabile al caso di specie, la mancata applicazione ai dividendi in questione dei meccanismi di eliminazione/attenuazione della doppia imposizione economica previsti dalla normativa portoghese allora vigente sia giustificata alla luce del fatto che non esiste con la Tunisia e con il Libano il quadro di cooperazione previsto dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette.

Se la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 57, paragrafo 1, CE (articolo 64 TFUE) osti all’applicazione della libera circolazione dei capitali, con le conseguenze invocate dalla ricorrente.

Se la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 57, paragrafo 1, CE (articolo 64 TFUE) non debba essere applicata in ragione dell’introduzione, nel frattempo, del regime dei benefici fiscali all’investimento di natura contrattuale di cui all’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), dell’EBF [Estatuto dos Benefícios Fiscais, legge sui benefici fiscali] e del regime di cui all’articolo 42 dell’EBF per i dividendi che hanno origine nei PALOP [paesi africani di lingua ufficiale portoghese] e in Timor Est.

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1     Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2)

2     GU L 336, pag. 15.

3     Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2).