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Ricorso presentato il 3 maggio 2006 - Centro Studi A. Manieri contro Consiglio

(Causa T-125/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Centro Studi A. Manieri (Roma, Italia) (Rappresentanti: Avv.ti Carlo Forte, Mario Forte e Giannicola Forte)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

-        annullare la Decisione del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea del 16 gennaio 2006 recante rinuncia alla gara d'appalto ristretta UCA-459/03 per la gestione completa di un asilo nido e, contestualmente, valutazione positiva della proposta dell'Ufficio Infrastrutture e Logistica (OIB) della Commissione europea per la gestione dei medesimi servizi;

-    definire il danno subito dalla ricorrente ex aequo et bono;

-    condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del Segretario Generale della Convenuta di rinuncia alla gara di appalto lanciata nell'autunno del 2003 con bando 2003/ 209-187862 a procedura ristretta per la gestione completa di un asilo nido. Detta decisione sarebbe stata motivata dalla presa in considerazione di una proposta dell'Ufficio Infrastrutture e Logistica (OIB) della Commissione riguardante la gestione dell'asilo nido in questione. Questa proposta sarebbe stata giudicata molto più vantaggiosa dal progetto della ricorrente, sopratutto per quanto riguarda le condizioni contrattuali garantite al personale, le economie di scala e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

-    La violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento, nella misura in cui l'atto impugnato, recante decisione di internalizzare il servizio oggetto di procedura, sarebbe stato adottato senza alcuna pubblicità o competizione.

-    La violazione dell'articolo 86, n. 1, CE, in tanto in quanto non sarebbe pensabile un sistema in cui si imponga agli Stati membri di non mantenere in vigore un sistema nazionale che consenta l'attribuzione di concessioni di pubblici servizi senza gara, per poi consentire alle istituzioni comunitarie de comportarsi in tale modo.

-    Falsa applicazione delle disposizioni invocate come base giuridica della decisione impugnata: la sezione 4 del capitolato d'appalto e l'articolo 101 del regolamento finanziario, nella misura in cui la rinuncia all'appalto invocata dal Consiglio non sarebbe finalizzata alla riattivazione della procedura.

-    Violazione dell'obbligo di motivazione ed errore nell'apprezzamento dei fatti, per quanto riguarda la correttezza dei criteri che sorreggono la scelta della proposta dell'OIB.

-    La violazione degli articoli 43 e 49 CE. Viene affermato su di questo punto che se L'OIB non è un servizio del Consiglio, il quale non ne ha alcun controllo. Ne consegue che non è possibile invocare nella fattispecie ala giurisprudenza secondo cui l'applicabilità della disciplina rilevante gli appalti pubblici solo è esclusa se il controllo esercitato sull'ente concessionario dall'autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi e se il detto ente realizza la maggior parte della sua attività con l'autorità detentrice.

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