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Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 gennaio 2007 – Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar / Commissione

(causa T-129/06)

«Ricorso di annullamento – Requisiti formali sostanziali – Rappresentanza obbligatoria delle persone fisiche o giuridiche da parte di un avvocato abilitato ad esercitare dinanzi ad un giudice di uno Stato membro – Deposito tardivo del ricorso regolarizzato – Irricevibilità del ricorso»

1.                     Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma (Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo e quarto comma, 21, secondo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 43, n. 1, e 44, n. 3) (v. punti 25-30)

2.                     Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Errore scusabile – Nozione (Statuto della Corte di giustizia, art. 21, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 6) (v. punti 31-44)

Oggetto

Domanda diretta, da una parte, all’annullamento della decisione 23 dicembre 2005, MK/KS/DELTUR/(2005)/SecE/D/1614, relativa all’aggiudicazione dell’appalto pubblico di lavori per la costruzione di strutture scolastiche nelle province di Siirt e di Diyarbakir (EuropeAid/121601/C/W/TR), e, dall’altra, alla sospensione dell’esecuzione della procedura in questione

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

I ricorrenti, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi e Musa Akar, sopporteranno le proprie spese e, in solido, le spese sostenute dalla Commissione.