Language of document : ECLI:EU:T:2005:274

Causa T‑148/04

TQ3 Travel Solutions Belgium SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Appalti pubblici di servizi — Bando di gara comunitario — Prestazioni di servizi di agenzie di viaggi per gli spostamenti dei dipendenti di ruolo e degli agenti delle istituzioni»

Massime della sentenza

1.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti

2.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Offerta anormalmente bassa — Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di sentire l’offerente

[Regolamento (CE) della Commissione n. 2342/2002, art. 139]

3.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Aggiudicazione degli appalti — Criteri di aggiudicazione — Scelta da parte dell’amministrazione aggiudicatrice — Limite — Ricorso a criteri che consentano di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa — Ammissibilità di criteri non esclusivamente economici

4.      Appalti pubblici delle Comunità europee — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Aggiudicazione degli appalti — Valutazione delle offerte sulla base delle offerte stesse

1.      La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto e il sindacato del Tribunale deve limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché l’esattezza materiale dei fatti, l’assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere.

(v. punto 47)

2.      In materia di aggiudicazione degli appalti pubblici comunitari, l’art. 139 del regolamento n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, il quale prevede che l’amministrazione aggiudicatrice, ove ritenga che un’offerta sia anormalmente bassa, prima di respingere l’offerta, debba consentire all’offerente di fornire spiegazioni o giustificazioni in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta stessa, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di verificare la serietà di un’offerta è subordinato alla previa esistenza di dubbi quanto alla sua affidabilità. Infatti, detto articolo mira principalmente a consentire a un’offerente di non essere escluso dal procedimento senza avere avuto la possibilità di giustificare il contenuto della sua offerta apparsa anormalmente bassa.

(v. punto 49)

3.      Al fine di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara, i singoli criteri di attribuzione adottati dall’amministrazione aggiudicatrice non debbono essere necessariamente di natura esclusivamente economica, non potendosi escludere che fattori non meramente economici possano incidere sul valore di un’offerta destinata alla detta amministrazione aggiudicatrice.

(v. punto 51)

4.      Nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara, la qualità delle offerte deve essere valutata in base alle offerte stesse e non in base all’esperienza acquisita dagli offerenti con l’amministrazione aggiudicatrice in occasione di precedenti contratti o in base ai criteri di selezione, come la capacità tecnica dei candidati, che sono già stati accertati nella fase di selezione delle candidature e che non possono essere nuovamente presi in considerazione ai fini del raffronto delle offerte.

(v. punto 86)