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Ricorso presentato il 16 aprile 2007 - Siemens AG / Commissione

(Causa T-110/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Siemens AG (Berlino e Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Brinker, T. Loest e C. Steinle)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare, ai sensi dell'art. 231, primo comma, CE, la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 (caso COMP/F/38.899 - Commutatori a isolamento gassoso), nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre l'ammenda inflitta all'art. 2, lett. m), della decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese del procedimento, in conformità dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6762 def. (caso COMP/F/38.899 - Commutatori a isolamento gassoso). Nella decisione impugnata è stata inflitta alla ricorrente e ad altre imprese un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE. La Commissione afferma che la ricorrente ha preso parte ad una serie di accordi e pratiche concordate riguardanti il settore dei "commutatori a isolamento gassoso".

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere tre motivi.

In primo luogo essa addebita alla convenuta di aver omesso di illustrare e dimostrare concretamente ed in dettaglio le violazioni imputate. La Commissione avrebbe in particolare omesso di illustrare e di dimostrare le conseguenze prodotte dalla violazione imputata sul Mercato comune e sul SEE durante la prima fase della contestata violazione fino al 1999.

In secondo luogo la ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto sussistente un'unica violazione continuata e ne ha erroneamente determinato la durata. Secondo la ricorrente, la Commissione non è riuscita a dimostrare che essa abbia preso parte alla violazione addebitata oltre la data del 22 aprile 1999. Inoltre sussisterebbe una violazione dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 1 in quanto, ad avviso della ricorrente, la sua partecipazione alla violazione addebitata relativamente alla prima fase fino al 1999 sarebbe caduta in prescrizione.

Infine, la ricorrente fa valere gravi errori di diritto commessi dalla Commissione nella fissazione dell'ammenda. Al riguardo essa afferma, ad esempio, che la Commissione ha erroneamente valutato la gravità e la durata dell'infrazione ed ha applicato nei confronti di essa ricorrente un "coefficiente moltiplicatore deterrente" chiaramente eccessivo. Inoltre, la Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla ricorrente un ruolo di capofila ed avrebbe ingiustamente omesso di considerare la cooperazione da essa fornita alla detta istituzione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).